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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 09.04.2019 S 2018 85

April 9, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·4,466 words·~22 min·4

Summary

prestazioni assicurative AI | Invalidenversicherung

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 85 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Audétat attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 9 aprile 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato da José Domenech, CO.DI.CI, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente prestazioni assicurative AI

- 2 - 1. A._____ era impiegato dal 1991 in qualità di macchinista. L’8 giugno 2003, era vittima di un incidente della circolazione nel quale riportava un trauma cranico e la frattura del processo spinoso C4 e retrospettiva C5. L’attività lavorativa non veniva più ripresa. Il 9 giugno 2006 all’assicurato veniva riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. giugno 2004 al 31 luglio 2005, decisione poi modificata il 17 marzo 2009, a favore del mantenimento di una rendita intera fino al 31 marzo 2009. Accanto all'assicurazione per l'invalidità (AI), anche da parte dell’assicurazione infortuni l’iniziale decisione del 28 marzo 2006 attestante un’incapacità lucrativa del 25 % veniva revocata il 13 agosto 2007 e l’assicurato era nuovamente posto al beneficio dell’indennità giornaliera sulla base di una completa inabilità al lavoro per disturbi di natura psichica. Con decisione 12 marzo 2010 l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI), manteneva il diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1. aprile al 30 settembre 2009. Da tale data, l’assicurato non era più ritenuto invalido. In esito al ricorso (procedimento S 10 64) intentato contro detto provvedimento, l'ufficio AI veniva dal Tribunale amministrativo invitato a voler meglio accertare il miglioramento intervenuto dal 2009 e la misura della residua abilità lucrativa anche dal lato psichico. Il 27 luglio 2011, ad A._____ veniva da parte dell'assicurazione infortuni riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità del 25 % dal 1. agosto 2011 e questo grado d'invalidità veniva confermato anche dal Tribunale amministrativo il 17 aprile 2012 (procedimento S 12 3). Dal canto suo, con decisione 23 aprile 2014, l'ufficio AI rifiutava ad A._____ il diritto ad una rendita d'invalidità, in quanto le ulteriori indagini condotte avrebbero permesso di confermare un grado d'inabilità complessivo di solo il 25 %. Il 2 settembre 2014 il Tribunale amministrativo confermava questa valutazione (procedimento S 14 72). 2. Il 15 settembre 2016, A._____ faceva nuovamente domanda di prestazioni AI adducendo un peggioramento del suo stato di salute. Veniva allora

- 3 ordinato un accertamento pluridisciplinare. In esito a tale indagine, l'ufficio AI confermava in data 23 maggio 2018 il grado di invalidità già stabilito nel 2014 pari al 25 % e rifiutava di conseguenza il diritto a rendita. 3. Nel ricorso del 26 giugno 2018, dopo aver formalmente domandata "un'audizione in personale", A._____ chiedeva sostanzialmente che venisse ordinata dal Tribunale una ulteriore perizia pluridisciplinare neutrale e che gli venissero accordate delle misure di reinserimento professionale. 4. Nella risposta di causa del 2 agosto 2018, l'ufficio AI concludeva alla reiezione del ricorso. Dalla perizia ordinata emergerebbe uno stato di salute rimasto invariato per cui il provvedimento preso andrebbe confermato. Per le misure di carattere professionale, all'assicurato resterebbe impregiudicata la possibilità di annunciarsi presso gli uffici AI qualora desiderasse intraprendere concretamente dei passi in tale direzione. Per il resto, da un'udienza pubblica non sarebbe dato attendersi alcun nuovo elemento di giudizio, per cui il tribunale potrebbe rinunciarvi. 5. Nell'ambito del dibattimento pubblico del 3 aprile 2019 l'istante aveva modo di esporre ai membri del collegio giudicante il proprio punto di vista sulla controversia in esame. In particolare venivano esposti i motivi per cui si riteneva doveroso ordinare una perizia neutrale e venivano esposte le difficoltà psichiche che l'assicurato riscontrerebbe nella quotidianità. All'udienza veniva consegnato un nuovo certificato medico riguardante il decorso clinico. L'ufficio AI rinunciava a prendere parte al dibattimento e chiamato a determinarsi sulla nuova attestazione medica prodotta e sul verbale dell'udienza rinunciava a ulteriori osservazioni, riconfermando la proposta di respingere il ricorso.

- 4 - Considerando in diritto: 1.1. È controverso il rifiuto di una rendita d'invalidità. Nel suo ricorso l'assicurato chiede pure delle misure di reinserimento e un dibattimento pubblico. 1.2. Formalmente è doverosa una precisazione. L'istanza di ricorso del 36 (recte: 26) giugno 2018 è stata adattata sulla base di un altro ricorso interposto al Tribunale amministrativo dallo stesso patrocinatore. Infatti le censure sollevate a pagina 2 del ricorso si riferiscono al procedimento (U 17 38) che ha visto coinvolto il dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità e nell'ambito del quale veniva invocata la buona fede e criticata la parziale conduzione della pratica in lingua tedesca. Tali censure sono evidentemente estranee alla presente controversia. 2. Su richiesta dell'istante, in data 3 aprile 2019 veniva indetta un'udienza, nell'ambito della quale il ricorrente produceva pure un nuovo mezzo di prova nella forma di una attestazione medica sul decorso clinico della patologia di carattere psichico. In generale, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, il giudice delle assicurazioni sociali giudica la legalità delle decisioni impugnate, secondo lo stato di fatto determinante al momento della resa della decisione litigiosa (DTF 131 V 407 cons. 2.1.2.1, 121 V 329 cons. 3d, 116 V 248 e riferimenti). Situazioni, suscettibili di modificare posteriormente uno stato di fatto, devono essere oggetto di una nuova decisione (DTF 117 V 293 cons. 4), per quanto le stesse non erano proprie a influire sulla situazione al momento della resa della decisione (DTF 99 V 102 e riferimenti e decisione non pubblicata del TFA del 10 maggio 1996 in re B. c. AKG). Nel caso in esame, non essendo escluso che la nuova attestazione possa apportare elementi di giudizio sullo stato di salute dell'assicurato al momento dell'emanazione del provvedimento, il contenuto della certificazione prodotta in sede di udienza verrà vagliato accanto alla restante documentazione medica agli atti.

- 5 - 3.1. A determinate condizioni, l'art. 7 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) obbliga l'assicurato a partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a e provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b). Nell'ambito del presente ricorso non è chiaro quali misure l'istante pretenda nel senso di un "minimo inserimento" dopo anni di inattività. 3.2. La decisione impugnata non rifiuta all'assicurato misure di carattere professionale, anche perché non è con il provvedimento impugnato che al ricorrente è stato negato il diritto a una rendita d'invalidità da parte dell'AI, ma tale diritto non sussiste più già dal 2009. È comunque bene precisare che all'assicurato sono state ripetutamente corrisposte prestazioni da parte dell'AI a titolo di provvedimenti professionali, basti ricordare ad esempio i soggiorni a X._____ dal 14 novembre al 13 dicembre 2011 e dal 2 aprile al 2 luglio 2012. In base all'analisi interna operata in esito all'esame pluridisciplinare condotto (vedi rapporto del 2 febbraio 2018, documento no. 291), l'adozione di simili interventi era stata messa in forse già dalla mancanza di motivazione dell'assicurato, essendo questi molto concentrato sui propri disturbi, e probabilmente anche dall'atteggiamento assunto dallo stesso in passato avverso simili misure. Nella notizia dell'11 marzo 2011 (documento no. 170) la necessità di provvedimenti di integrazione veniva ad esempio messa in dubbio da fatto che l'assicurato avesse il centro dei propri interessi in Italia, non volesse essere collocato e non avesse alcuna intenzione di svolgere un'attività lucrativa. La seconda motivazione per cui non si era optato per dei provvedimenti professionali

- 6 era la mancata idoneità al collocamento sul mercato del lavoro. Non va dimenticato che l'istante è stato considerato ulteriormente abile al lavoro in ragione del 75 % nell'attività precedentemente svolta di macchinista e in qualsiasi altra attività non troppo pesante già dal 2009. Egli non risulta allora impedito nell'esercizio dell'attività fino ad allora svolta per cui il diritto a determinati provvedimento professionali non sussisterebbe (vedi art. 15 LAI) neppure. In ogni caso pur restando abile nella sua precedente attività, l'assicurato è da praticamente 16 anni che non ha intrapreso nulla per rientrare nel mondo del lavoro in un ambito a lui già noto, mentre è documentata una certa mancanza di interessamento a voler realmente ottenere un reinserimento nella vita attiva. 3.3. A prescindere da quanto precede, da parte dell'ufficio AI è stato espressamente riconosciuto in sede di risposta al ricorso il diritto dell'istante a poter beneficiare di provvedimenti professionali (allenamento al lavoro, lavoro a titolo di prova, collocamento ecc.). Per gli organi AI, qualora l'assicurato fosse effettivamente motivato a intraprendere un simile tipo di misure, allo stesso rimarrebbe impregiudicata la possibilità di annunciarsi all'ufficio AI per l'attuazione di provvedimenti professionali. Non si giustifica allora di discutere oltre la questione. 4.1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita se: la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a), ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione (lett. b) e al termine di questo anno è invalido almeno al 40 %. La rendita è graduata secondo il grado d'invalidità e un diritto alla rendita minima di un quarto sussiste a partire da un grado d'invalidità di almeno il 40 % (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI). Nell'evenienza, dalla crescita in giudicato del provvedimento del 2 settembre 2014 con il quale il Tribunale amministrativo

- 7 confermava il rifiuto di prestazioni sotto forma di rendita, l'assicurato pretende essere subentrato un peggioramento della sua situazione di salute. 4.2. Per stabilire il grado d'impedimento, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere allestiti dal medico o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 256 cons. 4 e 115 V 133 cons. 2). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo quindi per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova non è tanto la sua origine o la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c). La giurisprudenza ha comunque reputato conciliarsi con il principio del libero apprezzamento delle prove lo sviluppo di alcune direttive in relazione a ben determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 cons. 3b e 118 V 286 cons. 1b). Così alle perizie specialistiche esterne - affidate da un assicuratore privato in sede di istruttoria amministrativa a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini accurate e improntate su di una approfondita indagine e analisi della situazione clinica, stese dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che giungono a risultati concludenti - va riconosciuto pieno valore probatorio se non vi sono indizi concreti che depongano avverso l'attendibilità della valutazione operata (DTF 137 V 210

- 8 cons. 1.3.4 e 125 V 351 cons. 3b/bb). A proposito delle attestazioni del medico curante, la Corte federale ha già ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente con la paziente, egli tenda ad esprimersi a favore del suo cliente (DTF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc, 124 I 170 cons. 4 e VSI 2001 pag. 109 cons. 3b/cc [I 128/98]). Nella sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (DTF 135 V 465 cons. 4.4, 125 V 351 cons. 3b/bb e 122 V 157 cons. 1c). Se infine vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002 cons. 3.3). 4.3. Nella sentenza di principio del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210), il Tribunale federale si è dettagliatamente espresso sulle innumerevoli critiche rivolte alla piena forza probatoria che la giurisprudenza riconosce alle perizie SAM. In detto giudizio l'Alta Corte riteneva che il procurarsi e l'avvalersi in sede giudiziaria delle perizie mediche allestite da servizi esterni specializzati non violasse la nostra Costituzione e neppure la CEDU. Parallelamente però, anche in virtù della dipendenza economica di tali servizi medici rispetto all'AI, il Tribunale federale riconosceva in questa scelta un latente pericolo per le garanzie procedurali della persona assicurata. Per questo veniva ammessa la necessità di apportare alcuni correttivi alla prassi in vigore, nel senso di: assegnare gli incarichi ai diversi servizi di accertamento medico della Svizzera secondo la sorte, operare una certa distinzione della tariffa peritale, migliorare l'uniformità e il

- 9 controllo della qualità delle esigenze poste ad una perizia, accordare maggior diritti di partecipazione agli interessati, emanare un provvedimento intermedio impugnabile separatamente in caso di contestazione della perizia e dare antecedentemente dei diritti di collaborazione alla persona concerta. 4.4. Nel caso in esame, da parte dell'ufficio AI veniva ordinata una perizia pluridisciplinare presso il Servizio di Accertamento Medico di Bellinzona nelle specialità: medicina interna, neurologia, neuropsicologia, psichiatria e psicoterapia, test psicodiagnostici e in reumatologia. All'assicurato venivano a tempo comunicati i nomi degli incaricati della valutazione e le domande da porre agli specialisti. L'esame veniva eseguito sull'arco di sette giornate tra il mese di giugno e luglio 2017 e le conclusioni erano contenute nella valutazione globale dell'8 novembre 2017 (qui di seguito semplicemente perizia SAM). Per contestare le conclusioni della perizia SAM, il ricorrente si limita a ritenere che la stessa sia di parte. Come si è però visto in precedenza, giusta la prassi del tribunale federale tale assunto non è corretto. Se la perizia ordinata dall'AI viene eseguita seguendo i criteri posti dalla giurisprudenza, non è più dato confutare la stessa adducendo la sua parzialità. Per il ricorrente, come esposto anche in sede di udienza, i medici ticinesi che avrebbero visitato il paziente non potrebbero tutto sommato giungere a conclusioni diverse da quelle precedenti, altrimenti verrebbero a contraddirsi. Questa censura non calza però con la storia clinica dell'assicurato. All'epoca della fissazione della rendita d'invalidità del 25 % da parte dell'assicurazione infortuni e degli accertamenti medici eseguiti su incarico dell'AI, gli esperti chiamati a determinarsi sullo stato di salute dell'assicurato erano dei medici del tutto estranei a quelli incaricati della perizia SAM qui in discussione. Come di evince anche dalla sentenza S 12 3 del 17 aprile 2012, la patologia di carattere psichico veniva all'epoca indagata dal dott. med. B._____ e per i disturbi somatici venivano consultati numerosi altri medici che non avevano

- 10 nulla a che vedere con il SAM (vedi referti del 28 maggio 2007 e del 18 settembre 2008 dello specialista in ortopedia dott. med. C._____, del 22 maggio 2007 e 19 settembre 2008 del neurologo dott. med. D._____, del 22 febbraio 2008 del dott. med. E._____, del 20 settembre 2011 del dott. med. F._____, del 16 giugno 2008 del dott. med. G._____, del 2 aprile 2013 del reumatologo dott. med. H._____). Non vi sono allora motivi per ritenere che sempre gli stessi medici non abbiano il coraggio di giungere a conclusioni diverse da quelle tratte in precedenza, giacché per quanto esposto non si tratta degli stessi medici. Dal periodo dal 2007 al 2010 e poi nel 2013 l'assicurato era visitato e la sua abilità lucrativa era valutata da medici diversi tra di loro e comunque estranei ai medici che hanno attualmente redatta la perizia pluridisciplinare SAM. Che la valutazione attuale venga eseguita in base all'anamnesi clinica del paziente è un dato di fatto. Da questo non può però essere dedotta un'incapacità dei medici di formulare diagnosi proprie o di valutare debitamente la residua abilità lucrativa rispetto a quanto già fatto in precedenza da altri specialisti Anche il fatto che il Ticino sia un piccolo cantone, non permette di ritenere che la scelta di medici che presenta non garantisca esami e giudizi specialistici validi, competenti e imparziali. Per l'istante meglio sarebbe far eseguire una perizia psichiatrica a Zurigo. Tale proposta, a prescindere dal concreto ostacolo della lingua, che in un ambito come quello in oggetto non può essere sottovalutata, non è però supportata da alcun elemento di giudizio oggettivo. 4.5. Non vi sono infatti agli atti delle prese di posizione mediche che contestino concretamente e puntualmente le risultanze degli accertamenti condotti e le conclusioni tratte dagli specialisti del SAM. Anche l'attestazione del 29 marzo 2019 prodotta in sede di udienza non apporta alcun valido elemento di giudizio sulla questione qui controversa. In detto certificato i dott. med. I._____e K._____ non formulano alcuna precisa diagnosi psichiatrica giusta i requisiti posti dalla giurisprudenza (DTF 141 V 281 cons. 2.1.1) e

- 11 si limitano invece a confermare che il paziente beneficerebbe di un trattamento semi-stazionario psichiatrico e psicoterapico con trattamenti individuali e di gruppo, presenterebbe una inabilità completa in tutte le professioni con prognosi altamente sfavorevole e con esaurimento di qualsiasi possibilità di recupero o reinserimento in un contesto professionale. Da tale attestazione, priva di qualsiasi elemento di giudizio richiesto dalla giurisprudenza per valutare le eventuali ripercussioni di una patologia psichica sull'abilità lavorativa, non è dato trarre alcuna valida conclusione nel senso preteso dal ricorrente, ma detto giudizio va reputato come una semplice certificazione stesa a richiesta dell'istante. Del resto già dal 16 maggio 2006 il dott. med. K._____ certificava una completa inabilità al lavoro e "l'impossibilità di un ripristino della capacità valetudinarie anche a medio-lungo termine". Nella valutazione effettuata presso il SAM, i medici traggono le loro conclusioni in perfetta conoscenza di tutta la cronistoria clinica del peritando, in particolare della documentazione medica riguardante il periodo posteriore al rifiuto della rendita d'invalidità nel 2014. Come si evince dalla perizia SAM l'esame di risonanza magnetica del 25 gennaio 2017 con tutti i referti dei dott. med. L._____, M._____, N._____, K._____, nonché della Clinica Santa Croce e del servizio di neurochirurgia dell'Ospedale Regionale di Lugano venivano considerati nell'anamnesi medica dell'assicurato (vedi perizia SAM pag. 10 ss.). Le conclusioni tratte dagli esperti vagliavano pertanto necessariamente i diversi apprezzamenti medici sui quali il paziente pretende di fondarsi ora per contestare le conclusioni peritali. 4.6. In assenza di qualsivoglia concreta contestazione per questo Giudice le conclusioni alle quali giunge l'esame pluridisciplinare non danno adito a critiche. Per gli specialisti le diagnosi con influenza della capacità lavorativa che l'assicurato presenta sono una sindrome cervicospondilogena cronica (esiti da frattura dei processi spinosi C4-C5, mobilità cervicale mediamente limitata, disturbo di percezione del dolore in primo piano nell'ambito del

- 12 processo di cronificazione e modiche alterazioni degenerative fisiologiche per l'età, senza neurocompressione), una incipiente coxartrosi anamnestica a destra con rottura del labbro (modiche alterazioni degenerative lombari senza neurocompressione, stato dopo lussazione traumatica della spalla destra nel 2000) e un disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto (ICG-10-GM F33.0). Senza influenza sulla capacità lavorativa erano ritenute le cefalee cervicogene e secondarie ai dolori cronici, i lievi deficit cognitivi, i problemi connessi alla difficoltà di orientamento del proprio modo di vita, l'ipertensione arteriosa, il tabagismo e l'obesità. 4.6.1. Dal punto di vista reumatologico, veniva diagnosticata "una sindrome da dolore cronico con dolori diffusi fino a generalizzati in assenza di patologie strutturali che possano giustificare l'importanza dei dolori e le ripercussioni funzionali che ne deriverebbero dal punto di vista dell'assicurato. Per quanto riguarda la colonna cervicale, l'assicurato ha subito un trauma nel 2003 che ha evoluto come conseguenza una frattura dei processi spinosi di C4 e di C5. Si tratta di una frattura minore, che non ha mai interferito con la stabilità vertebrale e non ha coinvolto le articolazioni o altre strutture sensibili. Nonostante la guarigione delle fratture (non è più visibile alcun danno alla RIM attuale), il paziente ha continuato ad avere dolori cervicali che si sono estesi alla regione cefalica, al cinto scapolare e ora riguardano anche gli arti inferiori. La mobilità cervicale è mediamente diminuita in modo simmetrico. Non vi sono elementi per una neurocompressione. L'ulteriore esame clinico à sostanzialmente normale in rapporto all'età dell'assicurato". Per il reumatologo "dal mio punto di vista la patologia cervicale interferisce in misura solo parziale in un'attività pesante a mediamente pesante o un'attività che implichi importanti vibrazioni e la necessità di guardare all'indietro di tanto in tanto per alcune manovre". Sulla base di tali constatazioni l'attuale grado di abilità dal profilo reumatologico era quantificato al 75 % nell'attività da ultimo esercitata. In

- 13 qualità di macchinista sussiste per il reumatologo "un'abilità al lavoro a tempo pieno con un rendimento che può essere ridotto al massimo nella misura del 25 % tenendo conto di alcune difficoltà nelle manovre di retromarcia e dell'eventuale necessità di qualche cambiamento supplementare di posizione o qualche pausa supplementare di alcuni minuti. Anche come manovale nell'edilizia la diminuzione del rendimento non supera dal mio punto di vista il 25 %". Per contro in un'attività leggera l'assicurato era considerato abile a tempo pieno e con pieno rendimento (vedi relazione del dott. med. O._____ del 20 giugno 2017, pag. 4-6). 4.6.2. Dal punto di vista neurologico, il dott. med. N._____ riteneva non vi fossero lesioni neurologiche maggiori oggettivabili. La valutazione neuropsicologica mostrava lievi disturbi concernenti l'attenzione sostenuta, la memoria a breve termine e il rallentamento esecutivo che lo specialista reputava non imputabili ad una lesione organica neurologica bensì influenzati dalla problematica psichiatrica e dai sintomi algici. In ogni caso si tratterebbe di reperti cognitivi di entità molto discreta e non propri a determinare limitazioni funzionali maggiori. Per questo la capacità lucrativa in detto ambito era da ritenersi completa (vedi relazione del 13 luglio 2017 pag. 4 e 5). 4.6.3. Con influsso sulla capacità lavorativa, la dott. med. P._____ poneva la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio in atto ICD-10-GM F33.0)/disturbo depressivo maggiore ricorrente lieve, con ansia (ASM V 296.31). Nella sua valutazione delle ripercussioni psichiche del danno alla salute sulla capacità lucrativa dell'istante, la specialista si rifaceva in larga misura alla valutazione già effettuata nel 2011 e ribadiva che la situazione dal profilo psichico si sarebbe mantenuta cristallizzata su questo valore pari ad una riduzione del 25 % sia nell'attività di macchinista che in qualsiasi altra attività. Per la specialista in psichiatrica il lieve deficit cognitivo non andrebbe a incidere sulla diminuzione della capacità lavorativa, così come

- 14 le caratteristiche di personalità, che non connoterebbero un disturbo di personalità. La limitazione da profilo psichico andrebbe intesa nel senso di una diminuzione del rendimento. Tale diminuzione sarebbe imputabile alla difficoltà di riposo notturno, attacchi di sonno, umore deflesso, facile affaticamento (vedi relazione dell'11 agosto 2017). 4.6.4. Nell'ambito dell'udienza, veniva preteso che l'assicurato soffrisse di importanti deficit soprattutto a livello di orientamento e gestione del quotidiano che lo renderebbero inadatto a svolgere un lavoro nella misura stabilita dai medici. Questo quadro non collima però con le risultanze dell'indagine specialistica condotta. Nella relazione dell'11 luglio 2017 del neuropsicologo dott. Q._____ si legge: "L'assicurato si presenta puntualmente. Risulta vigile, ben orientato nel tempo e nello spazio, con atteggiamento collaborante". Dello stesso parere era anche la dott. med. P._____, la quale, dopo aver precisato che l'assicurato si era recato in macchina da solo all'appuntamento, attestava nella relazione dell'11 agosto 2017 "Non ritrovo disturbi dello stato di coscienza, né disturbi dell'orientamento". Per quanto riguarda i disturbi della concentrazione e della memoria la specialista in psichiatria si rifaceva alla valutazione del test neuropsicologico a seguito del quale risultavano solo dei leggeri disturbi di tipo cognitivo, traducibili in un rallentamento dell'efficienza (vedi relazione citata a pag. 9). Per questo Giudice, dopo che due specialisti avevano rilevato un orientamento nel tempo e nei luoghi privo di qualsiasi particolarità, non vi sono motivi per ritenere che la patologia di cui l'istante soffra possa assumere le dimensioni pretese in sede di udienza. Se così fosse, sarebbe per il ricorrente molto probabilmente impossibile guidare una vettura, mentre dagli atti non risulta che l'interessato abbia rinunciato alla guida. 4.7. Nella valutazione globale fatta dagli esperti, l'assicurato risulta abile al 75 % nell'attività da ultimo esercitata quale macchinista edile e in qualsiasi altra

- 15 attività (vedi perizia SAM pag. 36 e 38). Per il Tribunale amministrativo la valutazione fatta sfugge a qualsiasi critica. Infatti, le limitazioni riscontrate in ambito reumatologico e psichiatrico non possono essere sommate tra di loro. In primo luogo perché in un'attività adatta non vi è diminuzione del rendimento dal profilo reumatologico, inoltre anche nell'attività finora svolta la limitazione dal profilo reumatologico è considerata poter raggiungere al massimo il 25 % nel senso di una diminuzione del rendimento, come anche dal profilo psichico. Ne consegue che nella valutazione della residua abilità la valutazione globale fatta presso il SAM è scevra da incoerenze e convince. Non vi sono allora neppure sotto questo aspetto motivi per ordinare ulteriori indagini mediche. 5. Come già esposto nella sentenza S 14 72 del 2 settembre 2014, l'ufficio AI ha quindi giustamente calcolato il grado dell’impedimento medico riscontrato in funzione dell’attività precedentemente svolta dall’interessato e che per i motivi esposti in precedenza risulta ancora esigibile in ragione del 75 %. In questo senso il grado dell'inabilità lavorativa e quello dell'inabilità lucrativa si corrispondono e il grado d'invalidità risulta essere del 25 %, ovvero di carattere decisamente insufficiente per dare diritto a prestazioni sotto forma di rendita. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). L'esito della controversia giustifica pertanto l'accollamento delle spese al ricorrente. Il Tribunale decide:

- 16 - 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 1'000.--, il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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