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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 12.03.2019 S 2018 55

March 12, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·4,368 words·~22 min·4

Summary

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 55 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 12 marzo 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata dall’Avvocato Paolo Marchi, ricorrente contro B._____ AG, rappresentata dall’Avvocato Riccardo Schuhmacher, convenuta concernente prestazioni assicurative LAINF

- 2 - 1. A._____ è impiegata presso il C._____ in qualità di assistente di cura ed è obbligatoriamente assicurata per le conseguenze di malattie e infortuni professionali presso la B._____ AG. Giusta l'annuncio d'infortunio del 23 maggio 2017 e quanto meglio specificato in seguito a due riprese, in data 16 maggio 2017 l'assicurata subiva una storta/distorsione e risentiva una fitta al ginocchio destro piegandosi. L'esame di risonanza magnetica del 30 maggio 2017 evidenziava una frattura del menisco, operata poi in data 7 giugno 2017. 2. Con decisione 13 ottobre 2017, la B._____ AG rifiutava qualsiasi prestazione, considerando che quanto successo il 16 maggio 2017 non potesse essere qualificato né come infortunio né come lesione corporale parificabile a infortunio, ma che la patologia fosse imputabile a fattori degenerativi. La tempestiva opposizione presentata l'11 novembre 2017 veniva parzialmente accolta in data 5 aprile 2018, nel senso che l'assicuratore infortuni riconosceva l'obbligo di versare prestazioni per una durata di tre settimane. 3. Nel tempestivo ricorso 3 maggio 2018, A._____ chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento incondizionato delle legali prestazioni per l'infortunio subito. Per la ricorrente dalla documentazione medica agli atti emergerebbe incontestabilmente il carattere traumatico della lesione meniscale, per cui la limitazione delle prestazioni non sarebbe giustificata. 4. Nella risposta di causa del 22 giugno 2018, la B._____ AG concludeva alla reiezione del ricorso. Da quanto stabilito nella perizia medico-assicurativa ordinata dall'assicuratore infortuni la patologia sarebbe da ricondurre, eccetto per un breve periodo, a degenerazioni del ginocchio e quindi a malattia.

- 3 - 5. Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte che verranno riprese, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. È controverso il riconoscimento di prestazioni a titolo di infortunio per sole tre settimane, anziché fino alla conclusione della cura medica e al ripristino della capacità lavorativa. Nel ricorso viene formalmente chiesto l'annullamento della decisione del 5 aprile 2018 e di quella del 13 ottobre 2017. L'oggetto impugnato è il rapporto giuridico determinato dalla decisione su opposizione del 5 aprile 2018, che, in seguito all'effetto devolutivo del ricorso, sostituisce la decisione amministrativa impugnata in sede di opposizione (vedi anche DTF 117 V 294 cons. 2a pag. 295). Pertanto correttamente in questa sede può essere postulato unicamente l'annullamento del provvedimento del 5 aprile 2018. Sul richiesto annullamento anche della decisione del 13 ottobre 2017 non è pertanto dato entrare nel merito del ricorso. 2.1. Conformemente all'art. 6 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. La nozione d'infortunio è definita all'art. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1): è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Inoltre, giusta l'art. 6 cpv. 2 LAINF, l'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia: fratture, lussazioni di artico-

- 4 lazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti e del timpano. 2.2. Nel caso in esame, quanto accaduto il 17 maggio 2017 non si conforma alla definizione di infortunio facendo difetto due degli elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA ovvero il fattore esterno e la straordinarietà dello stesso. Trattandosi però di una lacerazione del menisco, entra in considerazione la presa a carico da parte dell'assicuratore infortuni quale lesione corporale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF. 2.3. Dal 1. gennaio 2017 sono entrate in vigore delle nuove diposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni e detta normativa si applica agli infortuni che si sono verificati dopo tale data (vedi art. 118 cpv. 1 LAINF). La modifica legislativa riguarda specificamente la norma applicabile alla presente fattispecie ovvero l'art. 6 cpv. 2 LAINF. Le prestazioni assicurative sotto il regime in vigore fino al 31 dicembre 2016 erano erogate nel caso di infortuni non professionali e di infortuni e malattie professionali. Secondo il tenore del vecchio art. 6 cpv. 2 LAINF, il Consiglio federale poteva includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (quali le rotture dei legamenti e gli strappi muscolari). Queste lesioni corporali erano state parificate ad infortunio in quanto il loro prodursi era molto più spesso riconducibile a infortunio che a malattia. Onde quindi evitare costose e lunghe procedure di accertamento medico, si era ritenuto che tali danni alla salute fossero da ricondurre a infortunio con o senza la realizzazione del concetto tecnico di infortunio di cui all'art. 4 LPGA. Nell’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) tali lesioni figuravano in un elenco esaustivo. Secondo la normativa in vigore dal 1998, le lesioni corporali non chiaramente riconducibili a una malattia o a una degenerazione erano coperte dall’assicurazione contro gli infortuni anche in assenza di un influsso esterno straordinario. Nella propria giurisprudenza il Tribunale

- 5 federale sosteneva invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio dovesse essere imperativamente riconducibile a un influsso esterno, ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non doveva invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è stata fonte di incertezze fra gli assicurati e aveva creato difficoltà agli assicuratori contro gli infortuni. Per tale motivo il Consiglio federale, così come già auspicato dal legislatore nel 1976, proponeva una nuova normativa che rinunciasse al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco di cui all'art. 6 cpv. 2 LAINF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2017, vanno allora considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 LAINF). 2.4. L'evento qui in discussione si è prodotto il 16 maggio 2017 per cui alla presente diatriba si applicano le disposizioni della LAINF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2017. Questa premessa si è resa necessaria giacché sia la ripetuta richiesta formulata dall'assicuratore infortuni onde chiarire l'accaduto (invio di due formulari) che la relazione medica 15 febbraio 2018 - sulla quale l'assicuratore infortuni si fonda per negare il diritto a prestazioni – sembrano voler attribuire alla dinamica dell'accaduto a monte della lesione qui in discussione una rilevanza che la nuova normativa non permette più di considerare. Con l'entrata in vigore del nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF, indipendentemente dalla dinamica dell'accaduto, ovvero anche senza alcun evento esterno e senza tantomeno la necessità che questo sia straordinario, una lacerazione del menisco dopo una semplice distorsione del ginocchio, come nel caso in esame, ricade nel campo di responsabilità dell'assicuratore infortuni se non è prevalentemente riconducibile ad una malattia a all'usura (vedi sulla questione Kommentar zum schweizerischen

- 6 - Sozialversicherungsrecht (KOSS), UVG, 2018, A. Nabold, art. 6 LAINF nota 39 ss.). 3. Nel caso in esame, l'assicuratore infortuni riconosceva in sede di opposizione la propria responsabilità per quanto avvenuto il 16 maggio 2017 solo per la durata di tre settimane. Poi sarebbe subentrato lo stato che si sarebbe in ogni caso verificato anche senza alcun infortunio. Tale argomentazione non può però essere riportata alle lesioni di cui all'art. 6 cpv. 2 LAINF. O una lacerazione del menisco è riconducibile a infortunio e allora l'assicuratore risponde di tutte le sue conseguenze o tale danno alla salute è da ascrivere prevalentemente a malattia o a usura e allora la responsabilità causale dell'assicuratore infortuni non è data. Riconoscendo le proprie prestazioni in sede di opposizione per una durata limitata a tre settimane e mantenendo inalterata tale pretesa anche in sede di ricorso, è chiaro che per l'assicuratore infortuni il danno subito dall'assicurata non potesse essere ricondotto a malattia o all'usura, nel quale caso sarebbe rimasta solo la possibilità di negare qualsiasi prestazione. In principio quindi, con il riconoscimento di prestazioni giusta la LAINF, parte convenuta ammette l'esistenza di una lesione corporale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF, essendo incontestato che quanto avvenuto il 16 maggio 2017 non potesse essere qualificato quale infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. In caso di lesione meniscale il trattamento chirurgico fa però parte del normale trattamento della patologia, per cui le prestazioni assicurative non avrebbero potuto essere sospese prima di tale intervento operatorio. 4.1. Dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurata ha subito una distorsione al ginocchio (vedi annuncio d'infortunio del 23 maggio 2017: Verdrehung/Verstauchung) durante lo svolgimento del proprio lavoro il 16 maggio 2017 alle ore 17:00. Per tale fatto essa era stata dichiarata inabile al lavoro dal 19 maggio 2017 (vedi annuncio d'infortunio del 23 maggio 2017 con l'indicazione che l'assicurata si era recata da due medici a

- 7 - X._____). Come si è detto il fatto di sapere se essa sia anche scivolata, come comunque sostenuto dalla diretta interessata sia il 20 giugno che il 2 agosto 2017, nulla toglie all'applicabilità del disposto di cui all'art. 6 cpv. 2 LAINF. In linea di principio, una lacerazione del menisco avvenuta in una precisa circostanza come quella qui in discussione è una lesione corporale di cui l'assicuratore infortuni è tenuto a rispondere. Se, come nell'evenienza, viene preteso che la lesione sia da ascrivere prevalentemente a malattia, l'onere della prova spetta alla parte che intende trarre da tale affermazione diritti a suo favore, ossia nell'eve-nienza l'assicuratore infortuni. 4.2. La tesi stando alla quale il danno alla salute sia ascrivibile a malattia viene sostenuta nella relazione medico-assicurativa del dott. med. D._____, medico consulente della parte convenuta, non specializzato in ortopedia. Giusta la prassi del Tribunale federale, per stabilire la valenza probatoria di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo quindi per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova non è tanto la sua origine o la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c). La giurisprudenza ha comunque reputato conciliarsi con il principio del libero apprezzamento delle prove lo sviluppo di alcune direttive in relazione a ben determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 cons. 3b e 118 V 286 cons. 1b). Così alle perizie specialistiche esterne - affidate da un assicuratore privato in sede di istruttoria amministrativa a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini accurate e improntate su di una approfondita indagine e analisi della situazione clinica, stese dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che giungono a risultati concludenti - va

- 8 riconosciuto pieno valore probatorio se non vi sono indizi concreti che depongano avverso l'attendibilità della valutazione operata (DTF 137 V 210 cons. 1.3.4 e 125 V 351 cons. 3b/bb). A proposito delle attestazioni del medico curante, la Corte federale ha già ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente con la paziente, egli tenda ad esprimersi a favore del suo cliente (DTF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc, 124 I 170 cons. 4 e VSI 2001 pag. 109 cons. 3b/cc [I 128/98]). Nella sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (DTF 135 V 465 cons. 4.4, 125 V 351 cons. 3b/bb e 122 V 157 cons. 1c). Se infine vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002 cons. 3.3). 4.3. Nella propria relazione del 15 febbraio 2018 e nella conferma del 6 giugno 2018, il dott. med. D._____ trae le proprie conclusioni già da una situazione fattuale non del tutto fedele a quanto attestato dagli atti all'incarto. Riferendosi alla storta o alla distorsione del ginocchio il medico precisa trattasi di un evento del quale non si conosce l'intensità, che la prima consultazione sarebbe avvenuta 13 giorni dopo il preteso infortunio e che non sarebbe stata fatta valere una interruzione dell'attività lavorativa. Non vi sarebbe poi stata caduta e neppure permanenti e immobilizzanti bloccaggi del ginocchio destro. Tali dati di fatto a premessa della valutazione operata dal medico vanno però precisati. In primo luogo, con l'introduzione del nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF l'intensità e la dinamica dell'evento sono ininfluenti per ammettere l'esistenza delle lesioni corporali

- 9 elencate in detto disposto. Inoltre, l'assicurata non ha atteso 13 giorni prima di consultare il medico, ma come emerge dall'annuncio di infortunio del 23 maggio 2017 era stata dichiarata inabile al lavoro già dal 19 maggio 2017, ovvero due giorni dopo l'evento. I medici consultati erano in Italia (dott. med. chirurghi E._____ e F._____), motivo per cui per stilare il rapporto di infortunio, la paziente si recava il 29 maggio 2017 dal dott. med. G._____, che la dichiarava inabile al lavoro dal 20 maggio 2017 (vedi comunicazione di posta elettronica fatta da detto medico del 12 ottobre 2017). Dalle indicazioni fornite poi sull'annuncio di infortunio risulta che l'assicurata lavora all'80 % e che l'evento si era prodotto il 16 maggio 2017 alle ore 17.00. Non è allora dato concludere che con la dichiarazione di inabilità dal 19 maggio 2017 l'attività non sia stata interrotta. Se il turno di lavoro del 16 maggio si fosse concluso poco dopo la storta al ginocchio e il giorno seguente e/o quello successivo fossero state giornate di riposo settimanali (a causa dei turni di lavoro e dell'attività parziale non è dato fare astrazione di tale possibilità), dalla consultazione avvenuta tre giorni dopo non sarebbe dato trarre alcuna conclusione nel senso proposto dal medico, anche perché un miglioramento della situazione era all'epoca certamente sperabile. Per una distorsione anche se fortemente dolorante non ci si reca solitamente dal medico immediatamente. Un'attesa di due o tre giorni va allora in questo contesto considerata normale. Anche l'allegazione stando alla quale l'assicurata non avrebbe accusato bloccaggi al ginocchio è contraria agli atti di causa. Nella relazione del 6 giugno 2017 il dott. med. G._____ evocava propriamente tali sintomi al ginocchio destro. Il dott. med. D._____ pretende che quanto evocato dal curante nella relazione del 6 giugno 2017 sia una ricostruzione retrospettiva, dopo le risultanze dell'esame di risonanza magnetica del 30 maggio 2017. Così facendo però egli dimentica anche che tale esame di risonanza magnetica al ginocchio destro era stato fatto propriamente in quanto l'assicurata accusava persistenti dolori e segni del menisco positivi (positiven Meniskuszeichen). Dalla relazione del 6 giugno 2017 del dott. med. H._____ risulta poi che l'assicurata accusava un bloccaggio al ginocchio che poteva essere

- 10 evidenziato anche dallo stesso ortopedico. Nella relazione 6 giugno 2017 del dott. med. H._____ si legge infatti "Klinisch weist das Gelenk eine starke Blockade auf". Contrariamente a quanto ritenuto dal consulente dell'assicuratore infortuni, già prima del 30 maggio 2017 vi erano allora sospetti che potesse trattarsi di una lesione meni-scale e la connessione temporale e sintomatica tra la lacerazione del menisco e l'evento del 16 maggio 2017 è quindi data. 4.4. Anche le conclusioni mediche che propone il dott. med. D._____ e che contestano le conclusioni dei medici che hanno operato e seguita la paziente non convincono pienamente. Che la paziente presenti delle alterazioni degenerative al ginocchio destro come qualsiasi altra paziente occupata in un'attività prevalentemente in piedi e della sua fascia di età (all'epoca dell'infortunio 49enne) non è contestato (vedi relazione del 15 febbraio 2018 pag. 4). La sola presenza di alterazioni degenerative non permette però di concludere che una frattura o una lacerazione meniscale sia ascrivibile a malattia, giacché altrimenti qualsiasi persona che presenti delle normali alterazioni degenerative non potrebbe essere vittima di un lesione corporale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF, mentre l'idea a monte della disposizione legale è propriamente quella che simili lesioni siano prevalentemente da ricondurre a infortunio e non a malattia (KOSS, op. cit. nota 39 all'art. 6). La questione di sapere se delle semplici alterazioni degenerative fino ad allora silenti possano essere considerate come una malattia può qui restare aperta. Per il dott. med. D._____ il carattere prevalentemente degenerativo dell'affezione si rispecchierebbe anche nel tipo di cura praticata. All'inizio infatti, sarebbe stato scelto un trattamento conservativo. La conclusione non convince. Anche per le lesioni meniscali il trattamento iniziale può essere quello conservativo, senza che per questo la lesione stessa possa essere ascritta a malattia. Nell'evenienza poi, il fatto che la paziente non avesse trovato miglioramento dal trattamento conservativo, ma solo con l'intervento chirurgico, non supporta necessariamente questa tesi. Nella relazione del 4 luglio 2017 si legge che

- 11 i dolori a fitte accusati prima dell'intervento di meniscectomia parziale laterale non erano più stati sentiti dopo l'operazione. 4.5. I pareri del chirurgo che ha operata la paziente e del medico di fiducia dell'assicuratore infortuni divergono poi quanto alla valenza da accordare ai residui di sangue che venivano riscontrati a livello del legamento crociato anteriore. Per il dott. med. H._____ tali residui riscontrati al momento dell'intervento erano dei segni tipici dopo un evento distorsivo al ginocchio. Inoltre si sarebbe vista una piccola lesione radiale del menisco nelle vicinanze della fossa poplitea che per il chirurgo sarebbe stata atipica per un'alterazione di tipo degenerativo. Per questo il medico riteneva che la lesione del menisco laterale fosse da ricondurre alla distorsione, anche considerato che la paziente era stata in precedenza asintomatica (vedi relazione del 6 ottobre 2017). Dello stesso parere era il dott. med. G._____ che confermava di ritenere la patologia ascrivibile al trauma subito senza la possibilità di un'altra origine (vedi messaggio di posta elettronica del 12 ottobre 2017). Riguardo al significato della presenza di sangue a livello del crociato anteriore, che il chirurgo attribuiva alla distorsione, il dott. med. D._____ si limita a commentare che l'origine di tale reperto non sarebbe chiara e che non potrebbe essere messa in relazione con la rottura del menisco. Per detto medico sarebbe pensabile che l'accumulo possa essere dovuto a uno strofinamento cronico all'interno del ginocchio. Su questa questione vi sono allora due pareri diametralmente opposti. La versione fornita dal dott. med. D._____ non è però per niente convincente, in quanto si limita a considerare che l'origine della presenza di sangue possa anche derivare da altri fattori. Se per il chirurgo che ha operato la paziente e il medico curante invece il quadro era chiaramente ascrivibile alla distorsione, non si vede per quali motivi tali pareri, uno dei quali fatto da uno specialista in ortopedia, possano essere messi in dubbio dal semplice presupporre altre cause.

- 12 - 4.6. Anche la presenza di alterazioni degenerative viene dei medici giudicata in modo diametralmente opposto. Per il dott. med. H._____, le alterazioni degenerative presenti a livello del ginocchio e che sono incontestate, non avrebbero avuto ripercussioni dirette sul menisco. Per il medico dopo l'asportazione di parte del menisco il restante menisco risultava stabile e non vi erano alterazione degenerative nei dintorni del menisco (vedi rapporto operatorio del 7 giugno 2017). Per il dott. med. D._____ invece l'irregolarità del contorno del menisco nel senso di una possibile fenditura evocata nel rapporto operatorio lascerebbe supporre la presenza di alterazioni degenerative anche del menisco. Anche questa tesi non è del tutto convincente. Il chirurgo che ha operato la paziente è certamente il meglio preparato e abituato a giudicare la situazione in base a quanto visto e riscontrato in sede. Se per detto medico nella regione del menisco non vi erano dei segni degenerativi, allora non è dato concludere alla presenza degli stessi sulla base di irregolarità dei contorni che possono essere interpretati anche come una fenditura. Le ulteriori considerazioni che il medico adduce sullo stato generale del ginocchio e sulla presenza di svariate alterazioni degenerative non sono qui determinanti. Se in prossimità del menisco operato non vi erano dei segni degenerativi come rilevato nel rapporto operatorio, al restante stato delle alterazioni del ginocchio non può essere ascritta la lacerazione meniscale. 4.7. Anche la presenza in seguito di una ciste di Baker non permette di trarre conclusioni sulla patologia in esame. Che tali cisti si formino su articolazioni sottoposte a pressione e che presentano alterazioni degenerative non dimostra che la lacerazione del menisco qui in discussione sia riconducibile prevalentemente a tali alterazioni. Come si legge dalla relazione del 4 luglio 2017 i dolori al ginocchio accusati dall'assicurata erano da ricondurre a una ciste, mentre mancavano completamente segni per una lesione meniscale. La presenza di detta ciste non può allora in base agli atti essere relazionata alla precedente e asportata lesione di parte del menisco laterale. In principio, queste patologie di tipo degenerativo al ginocchio destro non

- 13 possono cadere sotto la responsabilità dell'assicuratore infortuni, fatta eccezione per quei disturbi che vanno invece relazionati, con il grado della probabilità preponderante, alla rottura del menisco laterale qui in discussione. 4.8. Infine il dott. med. D._____ conclude la propria valutazione alludendo all'infortunio bagatella e alla poca probabilità che tale evento possa occasionare una lesione del menisco laterale. Come si è già detto in precedenza simili conclusioni non sono rilevanti ai fini dell'art. 6 cpv. 2 LAINF. Lo stesso va detto quanto alle affermazioni fatte in sede di opposizione in merito allo stato asintomatico della paziente. Se è vero che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare più volte, che nell'ambito dell'assicurazione infortuni non vale l'equazione "dopo di questo, quindi a causa di questo" (post hoc, ergo propter hoc), tale citazione cade qui a sproposito. Nell'ambito delle lesioni corporali parificabili a infortunio la questione dello stato preesistente, delle cure già effettuate, della cronicità dei disturbi e del loro manifestarsi nel tempo riveste un'importanza propria. Delle ingenti cure già prestate in precedenza o la completa mancanza di sintomi costituiscono degli indizi importanti se non decisivi per la definizione della questione di sapere se la patologia in esame possa o meno essere ascritta a usura o malattia. Se, come nell'evenienza, si ritiene che la lacerazione del menisco non possa essere ricondotta a malattia, la completa assenza di sintomi precedenti depone in effetti a sfavore del carattere di malattia della patologia, mentre il fatto di avere in precedenza già più volte accusato gli stessi sintomi potrebbe deporre per la presenza di una malattia. Contro la conclusione del dott. med. D._____ depone quindi in quest'ottica anche quanto certificato dal dott. med. G._____ il 12 ottobre 2017. Dopo aver precisato di conoscere bene l'assicurata, in quanto impiegata da anni nella stessa casa di cura in cui opererebbe lui stesso, detto medico confermava che la dipendente non avrebbe mai avuto disturbi al ginocchio e non sarebbe mai mancata dal lavoro per simili patologie.

- 14 - 5.1. Alla luce di quanto esposto in precedenza, l'assicuratore infortuni non è riuscito a dimostrare che la lacerazione del menisco laterale sia imputabile prevalentemente a malattia. La relazione medico-assicurativa a sostegno del rifiuto di prestazioni non convince e lascia sussistere seri dubbi sulle conclusioni alle quali giunge. Ne consegue che la lacerazione del menisco in oggetto va considerata come una lesione corporale giusta l'art. 6 cpv. 2 LAINF e che l'assicuratore infortuni deve rispondere le legali prestazioni assicurative per tale patologia. Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata viene annullata. Ai sensi dell'art. 61 lett. a LPGA la procedura è gratuita. 5.2. Giusta l'art. 61 lett. g LPGA la ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. Nella propria nota d'onorario dell'8 novembre 2018, il legale fattura un dispendio di tempo di 18.5 ore alla tariffa applicabile in regime di assistenza legale di fr. 200.-- corrispondenti a un importo di fr. 3'700.--. Anche se il dispendio di tempo fatto valere va considerato al limite di quanto questo Giudice considera ancora difendibile, ritenuto non da ultimo che il rappresentante – come del resto anche il collega di controparte - non ha effettivamente riconosciuto il nocciolo della questione, non vi sono motivi cogenti per procedere ad una correzione. Per le spese vengono computati dei costi di fr. 515.- che però non corrispondono, ad esempio per le fotocopie, alle spese vive. In generale (vedi sentenze del Tribunale amministrativo U 17 11 e S 16 122), l'entità delle spese complessive viene dal Tribunale stabilita al 3 % dell'onorario (3 % di fr. 3'700.-- = fr. 111.--). Non essendo stata fatta valere, l'IVA non viene riconosciuta, anche se non è escluso che il legame della ricorrente con la Svizzera comporti per il legale l'obbligo di versare tale tipo di imposta. Ne consegue che le ripetibili ammontano a fr. 3'811.--.

- 15 - Il Tribunale decide: 1. Per quanto è dato entrare nel merito del ricorso questo è accolto e la decisione su opposizione del 5 aprile 2018 è annullata. A._____ ha diritto alle prestazioni legali d'infortunio per la rottura del menisco laterale al ginocchio destro. 2. La procedura è gratuita. 3. La B._____ AG versa ad 'A._____ fr. 3'811.-- a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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