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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 12.03.2019 S 2018 36

March 12, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·4,756 words·~24 min·4

Summary

rendita AI | Invalidenversicherung

Full text

tre VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 36 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Audétat attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 12 marzo 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall’Avvocato Nicola Fornara, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI

- 2 - 1. A._____ seguiva una formazione empirica quale pittore e dal 1992 era alle dipendenze del Comune di X._____ in qualità di aiuto operaio generico. Nel 2012, allorquando svolgeva prevalentemente funzioni nel gruppo pittori, veniva fatta una domanda in vista dell'ottenimento di prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità (AI), per le patologie al rachide e piede sinistro. Avendo l'assicurato ripreso il lavoro completamente in qualità di netturbino dal luglio 2012, la richiesta veniva respinta il 13 marzo 2013, non essendo il danno alla salute perdurato per almeno un anno. 2. Dal 3 gennaio 2014, A._____ veniva dichiarato inabile completamente al lavoro per disturbi alla schiena. Il 25 giugno 2014 l'assicurato era sottoposto ad un intervento di microerniectomia a livello L5-S1. Permanevano importanti limitazioni al rachide. La fisioterapia e le infiltrazioni non permettevano che un passeggero miglioramento della sintomatologia. Il 31 dicembre 2014, l'assicurato faceva domanda di prestazioni AI. Nel marzo 2015 la situazione della schiena non appariva stabile per cui non era possibile un giudizio sulla capacità lavorativa. Per motivi d'incompatibilità con la sintomatologia presentata, l'attività lavorativa precedente non veniva più ripresa. 3. Su incarico dell'AI, nel marzo e aprile 2016, l'assicurato veniva sottoposto a visita pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico di X._____ (SAM). In esito a tale indagine medica, e dopo aver preso visione delle censure sollevate avverso il progetto di decisione del 18 agosto 2016, il 16 febbraio 2018 l'assicurazione federale invalidità, Ufficio AI, attribuiva a A._____ una rendita d'invalidità di tre quarti sulla base di un grado di inabilità del 62 % dal 1. luglio 2015. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo il 20 marzo 2018, A._____ chiedeva il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità

- 3 per un grado di impedimento dell'80 %. In sostanza, l'assicurato non ritiene di poter ancora lavorare in ragione del 40 % in attività adatta, come preteso nel giudizio impugnato. Come attesterebbe il medico curante, lo stato della schiena non permetterebbe al ricorrente di svolgere un lavoro al 40 %. Inoltre la perizia pluridisciplinare risulterebbe poco chiara quanto alla valutazione globale del grado d'impedimento e alle attività ancora concretamente esigibili. Formalmente poi, l'esame peritale avrebbe misconosciuto i diritti di partecipazione dell'assicurato, per cui andrebbe ordinata una perizia giudiziale. Il 28 marzo 2018, il ricorrente introduceva al Tribunale amministrativo le considerazioni del dott. med. B._____ alla perizia del SAM ed alla valutazione del grado di capacità lavorativa. Giusta detto medico, l'assicurato presenterebbe un grado di inabilità lucrativa dell'80 %. 5. Nella risposta del 5 aprile 2018, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui semplicemente ufficio AI) concludeva alla reiezione del ricorso. Le attività ancora esigibili dell'assicurato sarebbero state debitamente richiamate nell'ambito della decisione deferita a giudizio e non sarebbe neppure contestato che l'assicurato non possa più esercitare la funzione di netturbino o di operario del gruppo pittori. Per il resto, le critiche promosse alla perizia fatta allestire sarebbero immotivate. 6. Replicando il 17 aprile e duplicando il 23 aprile 2018, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Considerando in diritto: 1. La controversia verte sul grado d'invalidità dell'istante.

- 4 - 2.1. Conformemente all'art. 28 cpv. 1 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), l'assicurato ha diritto a una rendita se: la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a), ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40 % in media durante un anno senza notevole interruzione (lett. b) e al termine di questo anno è invalido almeno al 40 %. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), per invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica a seguito d'infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che esso avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 2.2. Per stabilire il grado d'impedimento, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere allestiti dal medico o eventualmente da altri specialisti, il cui compito

- 5 consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 cons. 4 e 115 V 133 cons. 2). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo quindi per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova non è tanto la sua origine o la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c). La giurisprudenza ha comunque reputato conciliarsi con il principio del libero apprezzamento delle prove lo sviluppo di alcune direttive in relazione a ben determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 cons. 3b e 118 V 286 cons. 1b). Così alle perizie specialistiche esterne assunte durante la procedura amministrativa e improntate su di una approfondita indagine e analisi della situazione clinica, stese dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che giungono a risultati concludenti, va riconosciuto pieno valore probatorio se non vi sono indizi concreti che depongano avverso l'attendibilità della valutazione operata (DTF 137 V 210 cons. 1.3.4). A proposito delle attestazioni del medico curante, la Corte federale ha già ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente con la paziente, egli tenda ad esprimersi a favore del suo cliente (DTF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc, 124 I 170 cons. 4 e VSI 2001 pag. 109 cons. 3b/cc [I 128/98]). Se infine vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

- 6 piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002 cons. 3.3). 2.3. Nella sentenza di principio del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210), il Tribunale federale si è dettagliatamente espresso sulle innumerevoli critiche rivolte alla piena forza probatoria che la giurisprudenza riconosce alle perizie SAM. In detto giudizio l'Alta Corte riteneva che il procurarsi e l'avvalersi in sede giudiziaria delle perizie mediche allestite da servizi esterni specializzati non violasse la nostra Costituzione e neppure la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Parallelamente però, anche in virtù della dipendenza economica di tali servizi medici rispetto all'AI, il Tribunale federale riconosceva in questa scelta un latente pericolo per le garanzie procedurali della persona assicurata. Per questo veniva ammessa la necessità di apportare alcuni correttivi alla prassi in vigore, nel senso di: assegnare gli incarichi ai diversi servizi di accertamento medico della Svizzera secondo la sorte, operare una certa distinzione della tariffa peritale, migliorare l'uniformità e il controllo della qualità delle esigenze poste ad una perizia, accordare maggior diritti di partecipazione agli interessati, emanare un provvedimento intermedio impugnabile separatamente in caso di contestazione della perizia e dare antecedentemente dei diritti di collaborazione alla persona concerta. La valenza probatoria di un rapporto SAM eseguito sotto l'egida del cambiamento di prassi veniva allora relativizzata nel senso che anche piccoli dubbi sull'affidabilità e congruenza degli accertamenti medici condotti fossero reputati bastare per diffidare dell'attendibilità del risultato conseguito e quindi per ordinare un nuovo accertamento (sentenza del Tribunale federale 9C_495/2012 del 4 ottobre 2012). 2.3.1. Nell'evenienza, le critiche rivolte dall'istante alla perizia SAM esulano manifestamente dal contesto di cui sopra. L'istante è stato sentito sulla

- 7 scelta della sede incaricata (necessariamente di lingua italiana), sul nome degli esperti, sulle discipline in questione e sulle domande da sottoporre ai periti. In questo senso quindi le garanzie procedurali sono state rispettate. La questione di sapere se quanto accertato dal medico curante il 3 novembre 2016 e il 23 febbraio 2018 nonché dal dott. med. B._____ il 27 marzo 2018 andasse nuovamente sottoposto al giudizio dei medici del SAM ha tratto alla fondatezza materiale delle argomentazioni prodotte. Vi sarebbe allora una violazione dei diritti procedurali dell'assicurato solo qualora la sottoposizione dell'incarto ai periti si rendesse necessaria. In altri termini, se le critiche avanzate avverso la perizia SAM dovessero apparire fondate e proprie a mettere in dubbio il ben fondato delle conclusioni peritali, allora si renderebbe necessario risentire gli esperti sulle incongruenze riscontrate o eventualmente ordinare una nuova perizia. Per questo Giudice però, per quanto verrà detto nelle considerazioni che seguono, i tre documenti in questione che contestano l'esito dell'indagine pluridisciplinare presso il SAM - ovvero gli scritti del medico curante il 3 novembre 2016 e del 23 febbraio 2018 nonché la valutazione prodotta solo in sede di ricorso del dott. med. B._____ del 27 marzo 2018 - non rendono necessarie nuove indagini mediche. 3.1. Per quanto riguarda le patologie che affliggono l'assicurato, queste sono state indagate agli inizi del 2016 dal dott. med. C._____, specialista FMH in reumatologia, dal dott. med. D._____, specialista in neurologia e dalla specialista in psichiatria e psicoterapia dott. med. E._____. Giusta la relazione conclusiva di questa indagine pluridisciplinare, a livello vertebrale, l'assicurato presenta una sindrome lombospondilogena cronica bilaterale prevalentemente a destra con alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide lombare (discopatia L4-L5 con ernia discale recessale a sinistra in conflitto con la radice di L5 a sinistra con spondilartrosi, piccola protrusione discale residua L5-S1 a contatto con la

- 8 radice di S1 a destra); esiti da microerniectomia/discectomia parziale, foraminotomia L5-S1 a destra per sindrome radicolare L5-S1 a destra a seguito di ernia discale ad ampio raggio mediana e paramediana L5-S1 con stenosi foraminale; tendenza al reumatismo delle parti molli; decondizionamento e sbilanciamento muscolari; disturbi statici del rachide con ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale; obesità e una sindrome radicolare algica con deficit sensitivi. Dal punto di vista psichico, il ricorrente soffre di un episodio depressivo di media entità (ICD-10 F32.1) e di un disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.40). Al piede sinistro persistono gli esiti da neurectomia intermetatarsale II-II per pseudoneuroma intermetatarsale II- III in ottobre 2011 (vedi perizia SAM pag. 15). Essenzialmente, la pertinenza delle patologie sopra indicate non viene contestata, anche se per il dott. med. B._____ la diagnosi dovrebbe "annoverare separatamente da una parte la sindrome lombo-vertebrale, rispettivamente lombospondilogena cronica, e dall'altra la sindrome radicolare algica deficitaria sensitiva L5 a destra", trattandosi di un aspetto di pertinenza neurologica. Per il Tribunale amministrativo, l'osservazione posta dal dott. med. B._____ non cambia sostanzialmente il senso della diagnosi posta. Decisivo è che la "sindrome radicolare algica con deficit sensitivi" sia stata elencata e considerata tra le patologie invalidanti e ciò è stato indubbiamente fatto. Nella discussione globale in merito alla capacità lavorativa del paziente, oggetto della domanda no. 8.1 a pag. 5 della perizia SAM, si legge: "Dal punto di vista neurologico, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, …, il nostro consulente descrive una sindrome lombovertebrale cronica associata ad una sindrome radicolare algica e con deficit sensitivi cronici di tipo L5 a destra". In questo senso quindi, le due patologie sono state viste anche distintamente. Più avanti si legge poi "la diminuzione della capacità lavorativa è giustificata anche dal fatto che vi sono importanti dolori anche radicolari che si accentuano sotto sforzo e che impediscono all'A. di

- 9 svolgere l'attività di operaio generico che sollecita sicuramente in modo rilevante le strutture lombari e gli arti inferiori" o ancora "secondo il nostro consulente in neurologia un'attività piuttosto sedentaria che non solleciti in modo rilevante la colonna vertebrale potrebbe essere svolta in misura del 50 %, questo tenendo presente solo la componente radicolare L5 a destra". Alla luce di tali osservazioni, non possono allora sussistere dubbi sul fatto che tale patologia sia stata debitamente considerata in tutta la sua estensione anche se non annoverata separatamente a livello di diagnosi. L'osservazione fatta dal dott. med. B._____ riguarda allora un aspetto meramente formale della trascrizione della diagnosi, senza incidenza sulla valutazione materiale della patologia radicolare, che per quanto esposto in precedenza è stata indubbiamente tenuta in considerazione quale disturbo a sé stante e fortemente invalidante. 3.2. In termini di esigibilità, contrariamente a quanto pretende l'istante non è contestato che la precedente attività non sia più esigibile, essendo la capacità lavorativa in predetto ambito dello 0 % (vedi perizia SAM pag. 22). Vi sono infatti delle limitazioni che riguardano il sollevamento e il trasporto di pesi, la rotazione del tronco, l'assunzione di determinate posizioni (in piedi, seduta, accovacciata) e la deambulazione (perizia SAM pag. 22). 3.3. Per i medici sussisteva però una residua abilità in un'attività adeguata. Per attività ancora conciliabile con le patologie invalidanti presentate dall'istante andava intesa un'occupazione ossequiosa dei seguenti indirizzi: l'istante poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, sollevare talvolta pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti 5 kg sopra l'altezza del petto. Per contro il ricorrente era ritenuto in grado di maneggiare spesso attrezzi di precisione, spesso attrezzi di media entità e di rado attrezzi pesanti, mai attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale

- 10 era considerata normale. I lavori sopra la testa potevano essere effettuati raramente, talvolta era possibile effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata, talvolta era ammesso assumere la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. La deambulazione fino a 50 m era fattibile molto spesso, talvolta anche oltre i 50 m, di rado era ammissibile camminare per lunghi tratti e talvolta era possibile camminare su terreni accidentati, talvolta salire le scale, ma mai su scale a pioli (perizia SAM pag. 25). 3.4. Nello scritto del 23 febbraio 2018 il medico curante affermava "il paziente dovrebbe trovare un mestiere nella misura del 40 %, che ritengo quasi impossibile, considerata la sua situazione della schiena". Oggettivamente, la critica non è però debitamente motivata. Il medico curante non indica concretamente quali siano i reperti che gli permettono di giungere ad una tale conclusione. Già il 3 novembre 2016, il dott. med. F._____ contestava tali conclusioni scrivendo "Devo precisare che con il tratto lombosacrale praticamente bloccato il paziente non è per niente in grado di effettuare rotazioni del tronco, neppure in modo sporadico, in quanto rimarrebbe immediatamente impedito con il busto. Non parliamo neppure per realizzare la posizione inginocchiata o accovacciata". La critica espressa dal curante non trova però il debito riscontro nell'ambito della visita effettuata sul paziente e dai concreti rilievi fatti all'esame della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore. Dai dati oggettivi raccolti dal dott. med. C._____ (vedi risultanze a pag. 5 del consulto reumatologico del 26 maggio 2016) all'esame del paziente in data 14 marzo 2016, veniva rilevata una limitazione della colonna dorsale di due terzi alla flessione attiva, di un

- 11 terzo alla estensione passiva e libera alle lateroflessioni passive bilaterali. Per quanto riguardava invece il tratto lombare veniva riscontrata una limitazione funzionale della colonna in flessione attiva, estensione passiva e lateroflessione passive laterali di un terzo in tutti gli ambiti. Alla luce di tali reperti non è allora dato concludere che il tratto lombosacrale dell'istante sia praticamente bloccato e che quindi quanto affermato in termini di esigibilità non abbia alcun fondamento. Del resto, il curante, contrariamente a quanto esplicitamente riferito nell'ambito della perizia, non indica cosa intenda oggettivamente per colonna praticamente bloccata. Che vi siano importanti limitazioni alla rotazione del tronco e all'assunzione di determinate posizioni (in piedi, seduta, accovacciata) viene espressamente riconosciuto anche all'esame pluridisciplinare (perizia SAM pag. 22), ma per i medici la limitazione funzionale della colonna lasciava sussistere la possibilità che l'assicurato potesse rotare il tronco anche se solo saltuariamente (talvolta) o assumere raramente la posizione accovacciata. Non va dimenticato a questo riguardo che il quadro descritto dal curante di una colonna lombare praticamente bloccata non si concilia con quanto osservato anche praticamente dal dott. med. C._____ il 14 marzo 2016. Allora veniva riferito riguardo al paziente che "si spoglia, rispettivamente riveste prima e rispettivamente dopo l'esame clinico, su mia richiesta, autonomamente rimanendo in parte in piedi su di una gamba sola, sia a destra, sia a sinistra, facendomi notare che deve chiedere aiuto ai famigliari per togliere le calze" (vedi risultanze a pag. 6 del consulto reumatologico del 26 maggio 2016). Per la questione dell'inginocchiarsi, i referti si fondano su quanto rilevato dal reumatologo che rilevava "ginocchia stabili con mobilizzazione passiva normale, indolore" o "deambulazione sui talloni e le punte dei piedi possibile". Come poi si evince dai lavori ritenuti ancora esigibili, il senso per cui si è ritenuto che l'assicurato possa ancora inginocchiarsi non è comunque quello di esercitare un lavoro che richieda di stare inginocchiato, ma semplicemente che per quanto necessaria tale

- 12 funzione non dovrebbe dar adito a particolari problemi. Per questi motivi, poiché il medico di circondario contesta l'esigibilità di alcune delle funzioni elencate unicamente argomentando con un "tratto lombosacrale praticamente bloccato" tali censure non trovano il dovuto fondamento all'esame oggettivo del paziente. 3.5. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, la determinazione del grado di incapacità lavorativa globale di un assicurato affetto da diverse patologie deve avvenire sulla base di una valutazione complessiva e non può conseguire dalla mera addizione matematica delle singole inabilità parziali (DTF 123 V 50 cons. 3b, 98 V 171 cons. 4a; P. OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 138 s.). La critica principale rivolta alla valutazione fatta presso il SAM riguarda il grado di impedimento che complessivamente è stato dai medici del SAM quantificato al 60%, malgrado un grado d'impedimento nell'ambito neurologico del 50 %, reumatologico del 10 % e psicologico del 50 %. A motivazione della percentuale complessiva del 60 % i medici ritenevano "che le incapacità lavorative descritte dai consulenti non debbano essere sommate, ma integrate, in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali e di carico che si soprappongono parzialmente" (vedi perizia SAM pag. 25 in fine e 26). La percentuale del 60 % era poi "intesa come combinazione tra riduzione del tempo di lavoro e riduzione del rendimento a seconda delle esigenze e delle possibilità dell'A. e del posto di lavoro" (perizia SAM pag. 25). 3.6. Per il dott. med. B._____, poiché il dott. med. D._____ riteneva un grado di impedimento del 50 % già in ambito neurologico per le sole conseguenze della componente radicolare L5 a destra, e precisava che "Vi sono però pure importanti dolori lombari che dovranno essere quantificati in ambito

- 13 anche reumatologico, che impediscono al paziente di mantenere a lungo la posizione seduta e che potrebbero risultare invalidanti anche per attività più leggere" una limitazione complessiva del 60 % sarebbe improponibile. In realtà, per quanto riguarda l'aspetto di competenza reumatologica, il grado d'impedimento riscontrato è stato del 10 %. Quindi questi due diversi gradi di impedimento - anche se sommati aritmeticamente come postulato dal dott. med. B._____ - non avrebbero in ogni caso potuto portare ad un grado d'impedimento superiore al 60 %. È però chiaro che il grado d'impedimento attribuibile alla patologia neurologica si sovrappone in ampia parte anche all'impedimento reumatologico. Se l'assicurato è limitato nel porto di pesi o ha altrimenti importanti limitazioni funzionali a livello del rachide, ecco che i criteri di esigibilità posti dal reumatologo vengono a coincidere con la necessità - per dirla con il dott. med. D._____ - di scegliere "un'attività che non solleciti in modo rilevante la colonna vertebrale". Questi aspetti invalidanti sono riconducibili ad ambedue le patologie e i rispettivi gradi d'inabilità non possono venire sommati. Per contro, l'inesigibilità di mantenere a lungo la posizione seduta è un impedimento riconducibile al solo aspetto reumatologico e non necessariamente alla componente radicolare per cui può giustificarsi un incremento del grado di inabilità del 50 % per detta limitazione aggiuntiva. 3.7. Per quanto riguarda il grado di impedimento a livello psichico del 50 %, esso sarebbe dovuto "alla deflessione del tono dell'umore, dal rallentamento psicomotorio, dall'ansia somatica che determinano una facile affaticabilità, ma anche la presenza di reattività e tensione endoscopica". In termini di esigibilità la dott. med. G._____ riteneva che l'assicurato "possa svolgere altre attività con capacità lavorativa psichiatrica sempre del 50 % in un'attività adatta dove l'incidenza dello sforzo fisico sia minimo in quanto gli sforzi fisici vanno ad influire negativamente sulla condizione psichica". In base ai criteri di esigibilità posti in ambito neurologico e

- 14 reumatologico, le attività ancora esigibili dall'assicurato dal punto di vista meramente somatico sono a carattere estremamente leggero, per cui non può sussistere un grado di impedimento aggiuntivo nel senso preteso dal dott. med. B._____. Il grado d'impedimento complessivo del 60 %, come già precisato in precedenza, risulta poi dalla combinazione tra riduzione del tempo di lavoro e riduzione del rendimento a seconda delle esigenze e delle possibilità dell'A. e del posto di lavoro. In quest'ottica quindi non è ravvisabile per quale motivo un grado di impedimento del 60 % escluda la presa in considerazione di tutti e tre i fattori invalidanti. Per questo giudice, non vi sono allora valide argomentazioni mediche che permettano di dubitare del ben fondato dell'indagine svolta e delle sue conclusioni. Al contrario la valutazione risulta priva di contraddizioni ed è ritenuta considerare adeguatamente tutte le patologie invalidanti di cui l'istante è portatore. Non si giustificano pertanto altre indagini di carattere medico. 3.8. L'invalidità va accertata senza tenere in considerazione le difficoltà a trovare un posto di lavoro o le specifiche particolarità di una regione. Come il Tribunale federale ha ancora recentemente precisato, il concetto di mercato equilibrato del lavoro per stabilire l'esigibilità di un'occupazione mantiene la propria validità (vedi sentenze 8C_428/ 2017 del 30 ottobre 2017 cons. 2.5 o 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 cons. 3.5). In base a detto principio, l'assicurazione per l'invalidità risponde unicamente per la perdita di guadagno causata da incapacità lavorativa dovuta a infermità congenita, malattia o infortunio, ma non del venir meno del guadagno per altri motivi, segnatamente per la congiuntura o struttura del mercato del lavoro che non offre sufficienti possibilità occupazionali (sulla nozione del mercato equilibrato del lavoro cfr. DTF 110 V 276 cons. 4b). Già dal testo della normativa di cui all'art. 28 cpv. 2 LAI risulta che una residua abilità del 40 % è reputata sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro e non giustifica l'attribuzione di una rendita intera d'invalidità.

- 15 - 4.1. L'istante non contesta fondamentalmente i proventi annui che l'ufficio AI ha preso a fondamento per operare il paragone dei redditi. Come si evince dalla decisione del 16 febbraio 2018, quale reddito da valido è stato considerato l'importo conseguibile nel 2016 di fr. 71'393.55. 4.2. Il reddito conseguibile da invalido, non essendo più possibile una ripresa del precedente lavoro e non essendo stata ripresa un'altra attività, va determinato prendendo a confronto le tabelle RSS (riscossione struttura salariale), emanate dell'ufficio federale di statistica (DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15; DTF 126 V 76 cons. 3b/bb, 124 V 323 cons. 3b bb). I nuovi dati delle statistiche salariali riguardati il 2016 sono stati pubblicati solo il 26 ottobre 2018. All'epoca dell'emanazione della decisione su opposizione nel febbraio 2018 era applicabile la tabella riferita al 2014 (DTF 142 V 178 cons. 1.3). Giusta la tabella TA1 del 2014 nell'esercizio di lavori semplici e ripetitivi con un livello di qualifica 1 il salario mensile per un uomo era di fr. 5'312.-- (questo salario è comprensivo di tredicesima mensilità e stabilito sulla base di un orario settimanale di lavoro di 40 ore). Indicizzando questo valore in base ad una settimana lavorativa di 41.7 ore per il 2014 (vedi tabella concernente l'orario di lavoro settimanale nel settore: Betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen (NOGA 2008), in Stunden pro Woche, edita dell'ufficio federale statistica), il reddito annuo ammonta a fr. 66'453.-- . Questo importo va poi rivalutato sulla base di un rincaro standardizzato per il 2015 e per il 2016 dello 1 % ottenendo in detto modo un reddito di fr. 67'788.--. Lo scapito risultante dal confronto dei redditi di fr. 27'115.50 corrisponde ad un grado di invalidità del 40 %, come ritenuto dall'ufficio AI. 4.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme

- 16 delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) ritenuto che una deduzione massima del 25 % (DTF 134 V 322 cons. 5.2) del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 71 cons. 5.2 e 126 V 75 cons. 5b/cc e 6). La giurisprudenza ha recentemente più volte confermato la necessità di operare tali riduzioni, a seconda delle circostanze personali e professionali dell'assicurato. Se nell'ammontare della riduzione percentuale rispetto ai dati salariali un fattore è stato a torto ignorato, spetta al Tribunale cantonale valutare nuovamente e complessivamente la riduzione e correggere, aumentandolo, il grado ritenuto dall'autorità inferiore (sentenza del Tribunale federale 9C_796/2013 del 28 gennaio 2013 cons. 4.1.2; SVR 2011 IV no. 31). Nel caso in esame non è stata operata alcuna riduzione. La scelta è difendibile. In attività manuali semplici di tipo fisico o manuale (livello di competenze 1) l'assicurato non ha limitazioni oltre quelle considerate nel grado di impedimento del 60 %. Per questo Giudice, per un uomo una riduzione del grado di occupazione a solo il 40 % e la necessità di svolgere un'attività di carattere prettamente leggero potrebbero, dando prova di una certa generosità, giustificare una riduzione per ambedue i fattori del 10 % al massimo. Anche però in tale eventualità, il grado d'invalidità, considerato un reddito conseguibile da invalido di fr. 71'393.50 e un reddito da invalido di fr. 24'404.--, sarebbe non più di solo il 62 %, bensì del 66 %. In ambedue i casi, la rendita d'invalidità corrispondente è quella di tre quarti.

- 17 - 5. In conclusione, il grado di invalidità accertato dall'AI merita conferma e il ricorso deve essere respinto. Giusta l'art. 61 LPGA la procedura è gratuita (lett. a) e la parte convenuta non ha diritto a ripetibili (lett. f e contrario). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Rechtsmittelbelehrung] 4. [Comunicazioni]

S 2018 36 — Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 12.03.2019 S 2018 36 — Swissrulings