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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 06.11.2018 S 2018 33

November 6, 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·5,239 words·~26 min·5

Summary

rendita AI | Invalidenversicherung

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 33 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Audétat attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 6 novembre 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata dall’Avvocato lic. iur. Filippo Gianoni, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI

- 2 - 1. A._____ era stata posta in passato al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1. giugno 2006 al 31 gennaio 2007 e di una rendita d’invalidità dalla metà fino al 30 settembre 2007 in seguito a disturbi di carattere psichico, in particolare una depressione, e di una fibromilagia persistente da anni. Dal 1. ottobre 2007 l’assicurata beneficiava di una rendita d’invalidità di un quarto sulla base di una inabilità del 47 %. Nell’ambito della procedura di riesame avviata nel 2012, la rendita veniva soppressa e tale soppressione veniva confermata anche in sede giudiziaria (sentenza del Tribunale amministrativo S 13 16 del 3 ottobre 2013). 2. Dal 16 gennaio 2015 A._____ veniva dichiarata inabile completamente al lavoro. In seguito al persistere di detta inabilità, sei mesi più tardi, il 28 giugno 2015, l'assicurata formulava nuovamente richiesta in vista dell'ottenimento di prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità (AI). Dopo l'esperimento di accertamenti medici e di un'indagine a domicilio, con decisione 13 febbraio 2018, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI), riconosceva alla richiedente il diritto a una rendita di tre quarti per il periodo dal 1. gennaio 2016 al 5 maggio 2016, sulla base di un grado d’inabilità del 62 %. Successivamente, ritenuto un grado di abilità lucrativa medicoteorico in attività adatta del 50 % e sulla base di una quota parte di attività lucrativa dell'80 % e di mansioni consuete per il restante 20 %, il rispettivo grado d'invalidità risultava essere inferiore al minimo legale per cui veniva negato un ulteriore diritto a rendita. 3. Nel ricorso interposto davanti al Tribunale amministrativo il 14 marzo 2018, A._____ chiedeva l'accoglimento del ricorso e il rinvio degli atti all'ufficio AI per la presa di un nuovo provvedimento. Sostanzialmente, la ricorrente chiede di essere posta a beneficio della nuova giurisprudenza in materia di calcolo del grado d'invalidità per assicurate che svolgono solo in parte attività lucrativa e che si dedicano per il resto alle mansioni consuete.

- 3 - Senza capire i calcoli proposti dall'ufficio AI, per il periodo da gennaio a maggio 2016 l'assicurata ritiene che debba sussistere un grado d'impedimento dell'80 % con il conseguente diritto a una rendita intera d'invalidità. Viene poi contestato sia l'ammontare del reddito ritenuto conseguibile da valida che quello teoricamente ancora realizzabile da invalida. 4. Nella propria presa di posizione del 19 aprile 2018 (del 22 maggio 2018 nella versione italiana), l'ufficio AI riconosceva in parte il ben fondato del ricorso e accordava all'assicurata una rendita d'invalidità di un quarto dal 1. gennaio 2018, sulla base di un grado d'impedimento del 48 %. Per gli anni 2016 e 2017 invece, la convenuta confermava i calcoli proposti nel provvedimento impugnato. 5. Replicando, la ricorrente ribadiva di non capire il calcolo operato dall'ufficio AI per la determinazione del grado d'invalidità dal gennaio al maggio 2016 e per il resto si riconfermava nelle proprie precedenti allegazioni e proposte. 6. Il 12 giugno 2018, da parte dell'ufficio AI veniva ulteriormente riconosciuto il diritto a una redita d'invalidità di tre quarti per il periodo dal 1. gennaio al 31 luglio 2016. Considerando in diritto: 1. È controverso, in un primo tempo, il grado d'invalidità dell'assicurata dal 1. gennaio 2016 fino al 31 luglio 2016 (considerando 2). Successivamente la controversia verte sul grado d'invalidità che l'assicurata presenta dopo il parziale ripristino dell'abilità lucrativa del 50 % (considerandi 3 – 5). Anche dopo il parziale riconoscimento di una rendita d'invalidità di un quarto dal gennaio 2018, il contenzioso resta immutato, giacché l'istante postula il

- 4 riconoscimento di una rendita intera e poi di una rendita di almeno la metà. Inoltre il diritto a rendita dopo il 2018 può variare a seconda del grado d'invalidità accertato fino al 31 dicembre 2017 (considerando 6). 2.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (Cost.; RS 101) deve essere dedotto anche l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento del provvedimento (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c), di rendersi conto della sua portata e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 136 I 236 cons. 5.2, 134 I 88 cons. 4.1, 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d). In quanto garanzia costituzionale di natura formale, la violazione del diritto di audizione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso (DTF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 187 cons. 2.2 e rinvii nonché 121 I 330 cons. 2a). 2.2. Per quanto riguarda il grado d'invalidità durante il periodo di completa inabilità lucrativa dopo l'anno di attesa e che si estendeva dal 1. gennaio al 1. maggio 2016 e che per effetto dell'art. 88a dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) è stato posticipato a tre mesi dopo, ovvero al 31 luglio 2016 (vedi il riconoscimento parziale in sede di duplica del 12 giugno 2018), le censure rivolte dall'istante al non agire della convenuta meritano protezione. Dalle indicazioni fornite sia sul preavviso di decisione che nella decisione stessa, il calcolo operato considerava un grado d'impedimento del 100 % che rapportato a un grado di attività lucrativa dell'80 % sarebbe corrisposto a un grado d'invalidità parziale del 30 %. Prendendo un grado d'invalidità del 30 % in attività lucrativa e un grado d'invalidità parziale dello 0.8 % nelle mansioni consuete e procedendo all’addizione di tali addendi, l'ufficio AI concludeva ad un grado d’invalidità complessivo del 61.5 %. Che tali calcoli - così come

- 5 vengono presentati - siano manifestamente sbagliati e incomprensibili è innegabile. Malgrado la richiesta di spiegazioni più volte formulata dall'istante (vedi punto 4 della presa di posizione 9 febbraio 2017, punto 2.3 del ricorso e punto 2 della replica 7 maggio 2018) l'ufficio AI non ha ritenuto necessario procedere alla correzione del calcolo o fornire una valida spiegazione a sostegno dello stesso. Tale grave omissione di una motivazione giustifica allora il pieno accoglimento del ricorso su questo punto e il ritorno degli atti all'ufficio AI affinché giustifichi debitamente la decisione presa in modo tale che per l'istante e per il sottoscritto Tribunale sia possibile comprendere le ragioni che hanno portato l'ufficio AI a riconoscere una rendita d’invalidità di tre quarti. 3.1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), l'assicurata ha diritto a una rendita se: la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a), ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40 % in media durante un anno senza notevole interruzione (lett. b) e al termine di questo anno è invalida almeno al 40 %. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), per invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica a seguito d’infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che le assicurate hanno diritto a una rendita intera se sono invalide almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalide almeno al 60 %, a una mezza rendita se sono invalide almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalide almeno al 40 %. In generale, ai sensi

- 6 dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida. 3.2. Se un'assicurata svolge solo parzialmente un'attività lucrativa è applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI stando al quale: qualora l'assicurata eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo l'articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo l'art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti (DTF 130 V 97 cons. 3.4). Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto metodo misto) è stato oggetto di numerose critiche, anche da parte della Corte europea dei dritti dell'uomo (CEDU) in determinate situazioni (vendi sentenza 7186/09 del 2 febbraio 2016, Di Trizio contro la Svizzera e DTF 143 I 50), ovvero in caso revisione di una rendita d'invalidità a seguito della diminuzione della percentuale di attività lucrativa di una donna che decide di destinare maggior tempo alla cura dei figli. Tali critiche hanno portato il Consiglio federale a modificare l'art. 27bis OAI. 3.3. Con la modifica, entrata in vigore il 1. gennaio 2018, dell'art. 27bis OAI, la valutazione dell'invalidità per le assicurate che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) avviene diversamente. Fino all'entrata in vigore di questa modifica, la valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto era stata concretizzata unicamente nella giurisprudenza e stabilita nelle pertinenti direttive amministrative. La regolamentazione

- 7 vigente fino al 31 dicembre 2017 prevedeva che per l'attività lucrativa venisse applicato il metodo generale del confronto dei redditi. A questo scopo, il reddito senza invalidità era determinato in base al reddito corrispondente al grado d'occupazione dell'assicurata, mentre il reddito da invalida si basava sul guadagno presumibile che l'assicurata potrebbe realizzare sfruttando la propria capacità lavorativa residua ancora esigibile dal punto di vista medico. La perdita di reddito che risultava dal confronto era poi espressa in percentuale del reddito senza invalidità. Il grado d'invalidità per l'attività lucrativa così ottenuto veniva quindi moltiplicato per la percentuale dell'attività lucrativa (grado d'occupazione) al fine di ottenere il grado d'invalidità ponderato. Il grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete era e resta determinato mediante un confronto delle attività. Il dato così ottenuto veniva quindi moltiplicato per la percentuale dell'attività per lo svolgimento delle mansioni consuete, così da ottenere il grado d'invalidità ponderato. Sommando i gradi d'invalidità così calcolati e ponderati per i due ambiti, risultava infine il grado d'invalidità complessivo. 3.4. Secondo il nuovo disposto di cui all'art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI si continuerà anche in futuro a sommare il grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa con quello nell'ambito delle mansioni consuete e il grado d'invalidità nell'attività lucrativa continuerà a essere calcolato conformemente all'articolo 16 LPGA. Tuttavia, per determinare il reddito senza invalidità non si parte più dal reddito corrispondente al grado d'occupazione, ma si calcola il reddito che sarebbe stato realizzato con un'ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Il reddito conseguibile da invalida sarà invece determinato come in precedenza. La perdita di guadagno percentuale così ottenuta verrà infine ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurata avrebbe esercitato se non fosse diventata invalida. Nell’ottica di un trattamento unitario e egalitario della persona assicurata, il nuovo modello di calcolo dell’art. 27 bis cpv. 3 lett. a OAI si applica dall’entrata in vigore della norma, rispettivamente dal 1.

- 8 gennaio 2018 (STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017 cons. 5 e 6.2; 8C_462/2017 del 30 gennaio 2018 cons. 5). Secondo i criteri generali del diritto intertemporale, in assenza di disposizioni specifiche diverse, sono applicabili le norme valide al momento in cui si realizza lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (BGE 143 V 446 E. 3.3 S. 449; 139 V 335 E. 6.2 S. 338; 130 V 445 E. 1.2.1 S. 446 f.) come ad esempio l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. citata STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 cons. 7.1). 3.4.1. In base a quanto precede - e tenuto conto del fatto che la ricorrente non si trova in una situazione che avrebbe potuto giustificare una deroga al calcolo del metodo misto a seguito di revisione nel quadro della prima concessione della rendita e di una parallela riduzione del grado d'occupazione determinata da motivi familiari (vedi circolare no. 355, l'ufficio federale delle assicurazioni sociali), prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI - per il diritto a rendita dal gennaio al luglio 2016 e per quello dall'agosto 2016 al 31 dicembre 2017 si applica il vecchio diritto, ovvero nel calcolo del raffronto dei redditi viene considerato il reddito che l'assicurata avrebbe potuto conseguire da valida in un'attività all'80 %. Dal 1. gennaio 2018 invece, nel calcolo del raffronto dei redditi verrà considerato il reddito che l'assicurata potrebbe conseguire da valida esercitando un'attività a tempo pieno. 3.5. Nell'evenienza, sia l'applicazione del metodo misto e che la ripartizione percentuale tra attività lucrativa esercitata da sana dell'80 % e le mansioni consuete del 20 % sono rimaste incontestate. Non vi sono allora motivi per disquisire oltre su tali aspetti. 4. Attualmente quali patologie influenzanti l'abilità lucrativa vengono elencate le emicranie senza aura, una sintomatologia vertiginosa, il tremore fisiologico accentuato agli arti superiori e una sindrome ansioso-depressiva

- 9 associata ad episodi di attacchi di panico. La fibromialgia, accanto ad altri disturbi come crampi alle gambe, dolori all'anca sinistra con borsite trocanterica, diverse intolleranze ecc., non vengono sempre reputati incidere sulla residua abilità. I medici concordano comunque in larga misura nel ritenere l'assicurata ancora abile al lavoro in ragione del 50 %, in un'attività come quella svolta in precedenza di segretaria o adeguata, "a basso tenore di stress" (vedi certificazioni del 7 aprile 2016 del dott. med. B._____, del 5 marzo 2016 dei dott. med. C._____ e D._____, 12 aprile 2016 del dott. med. E._____ e 2 novembre 2015 del dott. med. F._____ con conferma il 12 marzo 2018). Le parti al presente procedimento concordano con questa valutazione ed in particolare con il grado di abilità del 50 % in attività come quella svolta in precedenza, ma senza fattori sfibranti o logoranti. 5.1. La controversia verte essenzialmente sul reddito conseguibile senza invalidità e su quello ancora ottenibile da invalida. Decisivo per la determinazione del reddito da valida non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. È vero che di regola ci si basa sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 135 V 58 cons. 3.1, 134 V 322 cons. 4.1 e 129 V 224 cons. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 8C_852/2017 del 21 giugno 2018 cons. 2). Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati forniti dalle statistiche salariali, editi dall'Ufficio federale di statistica (vedi DTF 134 V 325 cons. 4.1, 129 V 224 cons. 4.3.1 e 126 V 76 cons. 3b). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurata o se

- 10 l'ultimo salario da lei percepito non dovesse corrispondere manifestamente a quello che sarebbe stata in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurata, prima di essere riconosciuta definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali (sentenza del Tribunale federale 9C_329/2014 del 1. luglio 2014 cons. 5.2 e 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 cons. 3.2). 5.2. L'ufficio AI ha ritenuto quale reddito conseguibile senza invalidità per il 2016 (anno della nascita del diritto a rendita) per un'occupazione al 100 % l'importo di fr. 74'100.--. Tale reddito annuo è stato calcolato giusta il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 26 maggio 2016, che per l'attività a metà tempo svolta dall'assicurata prevedeva una retribuzione mensile di fr. 2'850.-- con tredicesima mensilità. Come però giustamente addotto in sede di ricorso, per il reddito conseguibile da valida si parte solitamente sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. All'epoca dell'annuncio in vista dell'ottenimento di prestazioni da parte dell'AI il 28 giugno 2015, l'assicurata indicava di lavorare al 60 % presso la ditta G._____ di X._____ e di percepire un salario mensile con 13. mensilità di fr. 4'060.--. L'assicurata indicava poi che lavorava per detto datore di lavoro dal 2007. Dall'estratto messo a diposizione dalla cassa cantonale di compensazione AVS, l'assicurata risulta occupata presso detta ditta dal 2008, da ultimo per un reddito sottoposto a contributi di fr. 51'063.-- nel 2013 e di fr. 45'337.-- nel 2014. Giusta il contratto di lavoro agli atti e datato 13 gennaio 2013, l'istante era da tale data occupata in ditta al 60 % per un reddito annuo di fr. 46'280.--. Evidentemente, sulla base di una situazione di lavoro tanto stabile e duratura non è dato scostarsi da questi dati per determinare il reddito conseguibile da valida, anche considerato che da

- 11 parte della convenuta non è stata fornita alcuna valida giustificazione per la scelta del tutto inusuale operata. Facendo allora un calcolo di quanto sarebbe stato il reddito annuo nel 2013 per un impiego al 100 % ne risulta un ammontare di fr. 77'133.--. Procedendo secondo i parametri stabiliti dalla convenuta stessa sul formulario calcolo economico del grado d'invalidità (indicizzazione dell'1 % per ogni anno) il reddito annuo nel 2016 risultava essere di fr. 79'470.--. In effetti, l'indicizzazione operata annualmente dell'1 % sia per il salario conseguibile da valida che da invalida è in parte schematica e si scosta dai valori editi dall'ufficio federale di statistica. Poiché nell'evenienza, per quanto verrà esposto al considerando 6 che segue, la percentuale del grado di invalidità è alquanto vicina al limite che dà diritto ad una rendita superiore, si giustifica operare una rivalutazione dei salari qui in discussione anche in base ai dati statistici (vedi sentenza del Tribunale federale 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 cons. 5.2.2). Operando una indicizzazione giusta i dati statistici di cui alla tabella T1.10 riferita all'indice dei salari nominali, 2011-2017, edita dall'ufficio federale di statistica, per il ramo commerciale, e calcolando un incremento totale dei salari dello 0.8 per il 2014, 0.4 per il 2015 e 0.9 per il 2016, il reddito indicizzato sarebbe di fr. 78'764.--. Partendo dall'indiscusso presupposto che l'assicurata senza il danno alla salute svolgerebbe un'attività all'80 % ne risulta un reddito da valida di fr. 63'576.--, rispettivamente di fr. 63'011.15. 5.3. Per quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalida è determinante la situazione professionale concreta dell'interessata (vedi anche sentenza del Tribunale federale 8C_320/2017 del 6 settembre 2017 cons. 3.3), a condizione però che viga una situazione lavorativa particolarmente stabile (sentenza del Tribunale federale 9C_772/2009 del 12 gennaio 2010 cons. 2), che la persona assicurata

- 12 sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalla rilevazione della struttura dei salari (RSS), edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 cons. 3b/bb). 5.3.1. Nel caso concreto, una ripresa dell'attività presso il precedente datore di lavoro o di stampo analogo a quella esercitata in precedenza e nell'ambito della quale l'assicurata potrebbe conseguire un reddito pari a circa la metà di quanto conseguito in precedenza non è proponibile, non essendo l'istante idonea a lavorare sotto pressione e in un ambiente stressante. Presso il precedente datore di lavoro, l'assicurata era stata licenziata a seguito della prolungata assenza e una ripresa del lavoro fino ad allora svolto non si conciliava con la necessità di assumere un impiego a basso tenore di stress. Prima del subentrare dell'invalidità, infatti, l'attività dell'assicurata non era quella di semplice segretaria, ma la stessa era pure disponente di servizio (vedi annuncio AI del 28 giugno 2015) e riteneva che l'attività svolta fosse per lei estremamente gravosa e stressante (vedi descrizione dell'impiego nel rapporto dell'11 novembre 2013, atto 153 – 12/41 della convenuta). 5.4. La ricorrente chiede che venga stabilito il suo reddito da valida in funzione di quanto effettivamente conseguito recentemente presso i diversi datori di lavoro e tenuto conto anche delle indennità di disoccupazione. Tale pretesa non può essere seguita. La tenuta in conto del salario effettivamente conseguito entra in considerazione solo con la ripresa della precedente attività in ragione del grado d'impedimento accertato o con l'assunzione di un lavoro confacente allo stato di salute. Delle condizioni salariali speciali, non durature o che non corrispondono a quanto sia esigibile dall'assicurata,

- 13 non possono essere prese a fondamento per il calcolo del reddito da invalida. L'invalidità va inoltre accertata senza tenere in considerazione le difficoltà a trovare un posto di lavoro o le specifiche particolarità di una regione. Già il fatto che l'assicurata sia rimasta disoccupata durante il periodo che essa vorrebbe fosse decisivo per la determinazione del reddito da invalida conferma la precarietà della sua situazione di lavoro e quindi d'inidoneità a ricorrere a simili elementi di reddito. Indipendentemente poi dalle critiche formulate nel ricorso il concetto di mercato equilibrato dal lavoro per stabilire l'esigibilità di un'occupazione mantiene la propria validità (vedi sentenze 8C_428/2017 del 30 ottobre 2017 cons. 2.5 o 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 cons. 3.5). In base a detto principio, l'assicurazione per l'invalidità risponde unicamente per la perdita di guadagno causata da incapacità lavorativa dovuta a infermità congenita, malattia o infortunio, ma non del venir meno del guadagno per altri motivi, segnatamente per la congiuntura o struttura del mercato del lavoro che non offre sufficienti possibilità occupazionali (sulla nozione del mercato equilibrato del lavoro cfr. DTF 110 V 276 cons. 4b). 5.5. Nel caso in parola sia nel preavviso dell'11 gennaio 2017 che nella decisione deferita a giudizio del 18 febbraio 2018, il calcolo è stato fatto sulla base delle condizioni poste nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 26 maggio 2016, che per l'attività a metà tempo prevedeva una retribuzione mensile di fr. 2'850.-- con tredicesima mensilità, per un reddito annuo di fr. 37'050.--. L'assicurata non ritiene determinante tali importi in quanto il rapporto di lavoro non sarebbe comunque stato di carattere duraturo. Infatti, già dopo sette mesi l'impiego veniva disdetto per il 31 dicembre 2016 e all'assicurata non era più possibile trovare un'attività che - dal punto di vista retributivo - potesse essere considerata equivalente. Per questo Giudice, le critiche rivolte alla presa in considerazione del salario mensile di fr. 2'850.-- sono in parte motivate. Sia il progetto di decisione che la decisione deferita a giudizio sono state emanate allorquando il

- 14 rapporto di lavoro oggetto del contratto 26 maggio 2016 era già stato rescisso. Non è allora dato semplicemente concludere che tale rapporto di lavoro abbia confermato la possibilità di conseguire sul mercato equilibrato del lavoro un salario come quello qui in discussione. Come si è detto, la presa in considerazione della nuova attività svolta presuppone delle particolarmente stabili condizioni di lavoro, condizione non soddisfatta nel caso di specie. Per il resto sono poi reperibili agli atti anche altri tentativi di ripresa di lavoro con retribuzioni ben diverse da quella che l'ufficio AI pretende essere decisiva. Non è allora dato prendere in considerazione solo una specifica concreta occupazione - particolarmente svantaggiosa per l'interessata - e ignorare invece tutte le altre. Da quanto l'assicurata è riuscita a dimostrare, presso due altri datori di lavoro, il salario orario da essa conseguito variava da fr. 25.-- a fr. 28.-. Per un reddito mensile al 50 % (21 ore settimanali per 4 settimane) nella migliore di queste ipotesi il reddito conseguibile andava allora ad aggirarsi sui fr 2'252.--. Contrariamente allora a quanto preteso dalla convenuta, occorre concludere che sulla base della concreta situazione una valutazione non è del tutto attendibile, in mancanza di condizioni lavorative particolarmente stabili e d’indicazioni economiche valide a medio e lungo termine e concomitanti. Conformemente alla giurisprudenza, in questi casi vanno presi in considerazione i dati forniti dalla RSS. 5.6. Questa sembrava del resto essere anche l'opinione della convenuta. Come risulta infatti dagli atti (vedi case report UAI GR del 20 novembre 2017, documento 204 - 14/15 della convenuta), nell'ambito del diritto di audizione, il servizio giuridico proponeva che il salario da invalida venisse stabilito in base a dati statistici. Al momento dell'emanazione della decisione impugnata, questa diversa motivazione non era stata ripresa probabilmente perché ritenuta ininfluente sul rifiuto deciso. Anche in base a un calcolo secondo il salario risultante delle RSS, il grado d'invalidità accertato era infatti del 38.4 % e non avrebbe quindi in ogni caso dato diritto

- 15 a una rendita d'invalidità (il calcolo considerava che il discapito in termini percentuali tra il reddito conseguibile nell'esercizio di un'attività all'80 % di fr. 59'280.-- e quello ancora ottenibile da invalida di fr. 30'678.-- fosse del 48 %, che rispetto a un grado di occupazione dell'80 % dava un grado d’invalidità nel settore lucrativo del 38.4 %). Nell'evenienza in parola, poiché per il Tribunale amministrativo il salario da invalida va stabilito in base ai dati statistici, è dato operare un calcolo in base ai dati già presi in considerazione da parte dell'ufficio AI il 20 novembre 2017. Sulla base della tabella TA1_triage_skill_level "Salario mensile lordo (valore centrale) per rami economici, livello di competenze e sesso - Settore privato" 2014 della RSS corrispondente al totale settore privato e a un livello di competenze 2 (sulla presa in considerazione di regola del valore mediano di tutti i settori privati vedi la sentenza del Tribunale federale 8C_684/2017 del 4 aprile 2018 cons. 5.3 e riferimenti) il salario mensile corrisponde a fr. 4'808.-- (i dati RSS sono comprensivi della 13. mensilità). Tale livello di competenze include attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione di dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e i trasporti. Giustamente, seguendo il calcolo operato internamente dalla convenuta, il salario mensile di fr. 4'808.-- è stato rivalutato in base al tempo di lavoro medio usuale settimanale di 41.7 vigente nel 2014 nel settore privato (fr. 60'148.--) e indicizzato in ragione dell'1 % per il 2015 e dell'1 % per il 2016 (fr. 61'357.--) giusta la prassi applicata dall'ufficio AI. Il rispettivo reddito annuo da invalida per un'attività al 50 % ammonta allora a fr. 30'678.50. Come già fatto in precedenza, per la determinazione del reddito da valida, giova anche qui eseguire dei calcoli paralleli, giusta l'indicizzazione schematica proposta dall'ufficio AI e quella giusta i dati statistici pubblicati dall'ufficio federale di statistica. Nella tabella T1.10 relativa all'indice dei salari nominali, 2011-2017, il totale dei rami economici veniva indicizzato in ragione dello 0.4 per il 2015 e dello 0.7 per il 2016 (fr. 60'811.--). Il rispettivo reddito annuo da invalida per un'attività al 50 % ammontava allora

- 16 nel 2016 a fr. 30'405.70. Per questo Giudice, dal momento in cui l'assicurata ha potuto di nuovo esercitare un'attività al 50 %, quale reddito da invalida va considerato il reddito statistico di fr. 30'678.50, rispettivamente quello di fr. 30'405.70. 5.7. Concretamente, il discapito tra il reddito da valida all'80 % stabilito da questo Giudice e pari a fr. 63'576.-- , rispettivamente di fr. 63'011.15 e quello da invalida di fr. 30'678.50 rispettivamente di fr. 30'405.70 corrisponde in ambedue le ipotesi a un grado di limitazione del 51.75 % che in rapporto a una quota di attività lucrativa all'80 % dà un grado d’invalidità in detto settore del 41.4 %. Complessivamente allora il grado d'invalidità dal 1. agosto 2016 è dal 42.2 % (41.4 % + 0.8 %). Tale grado d'invalidità dà all'assicurata diritto a una rendita di un quarto dal 1. agosto 2016 al 31 dicembre 2017. 6. Per il periodo dal 1. gennaio 2018, occorre partire da un reddito da valida giusta quanto accertato in precedenza di fr. 79'470.--, rispettivamente di fr. 78'764.-- (vedi considerando 5.2), che rispetto a un reddito ancora conseguibile da invalida di fr. 30'678.50, rispettivamente di fr. 30'405.70 dà un grado di limitazione del 61.4 % in ambedue le ipotesi. Per un'attività esercitata all'80 % questa limitazione comporta un grado d'invalidità in ambito lucrativo in ambedue i casi del 49.12 % che aggiunto allo 0.8 % accertato nell'ambito delle mansioni consuete corrisponde a un grado d'invalidità complessivo del 49.92 %. Conformemente alla prassi sancita in DTA 130 V 121 cons. 3.2 è ammesso arrotondare dopo la virgola al multiplo superiore secondo le regole matematiche. Il grado d'invalidità è allora del 50 %. Ne consegue che dal 1. gennaio 2018, l'istante ha diritto a una mezza rendita d'invalidità. 7.1. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata viene annullata. L'ufficio AI è tenuto ad emanare una nuova decisione nella

- 17 quale dovrà statuire sul grado di invalidità dal 1. gennaio al 31 luglio 2016 e riconoscere alla ricorrente dal 1. agosto 2016 e fino al 31 dicembre 2017 una rendita d'invalidità di un quarto e dal 1. gennaio 2018 una rendita d'invalidità della metà. 7.2. In deroga al disposto di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Giusta quanto previsto all'art. 69 cpv. 1bis LAI, l'ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi alla parte resistente che risulta perdente in causa. 7.3. La ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni (art. 61 lett. g LPGA). Malgrado la sollecitazione del 14 giugno 2018, il rappresentante dell'istante non ha introdotta una nota d'onorario. Per questo per le spese di patrocinio viene assegnata un'indennità forfettaria complessiva di fr. 2'000.-- (IVA inclusa). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati all'ufficio AI per la presa di una nuova decisione nel senso dei consideranti. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 1'000.--, il cui importo sarà versato dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

- 18 - 3. L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni versa a A._____ fr. 2'000.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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