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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 06.09.2016 S 2016 52

September 6, 2016·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,179 words·~11 min·6

Summary

rendita AI | Invalidenversicherung

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 16 52 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici Stecher, Moser attuario Paganini SENTENZA del 6 settembre 2016 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata dall'avv. lic. iur. Fabrizio Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI

- 2 - 1. Dal 4 novembre 2013 (inizio dell’anno d’attesa) la capacità lavorativa di A._____ è limitata a causa di disturbi alla colonna vertebrale (spondilolistesi). La richiesta per prestazioni AI veniva inoltrata in data 6 giugno 2014. 2. Stando alla decisione impugnata ella lavorava presso la B._____ al 33.3 % e al 35.10 % come curatrice presso diversi comuni ticinesi e del Cantone dei Grigioni. Ella lavorava perciò complessivamente per il 69.3 % e per il restante 30.7 % si occupava dell’economia domestica. 3. Dopo agli accertamenti effettuati dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (in seguito: Ufficio AI), in data 22 maggio 2015 seguiva il preavviso, secondo cui ella non avrebbe avuto diritto ad una rendita. Ivi si affermava che senza il danno alla salute ella continuerebbe a svolgere le consuete attività presso la B._____ come addetta al recapito e presso diversi municipi come curatrice privata per un tasso lavorativo totale del 57 % circa. Il rimanente 43 % sarebbe dedicato alle mansioni consuete come casalinga. Senza danno alla salute e tenuto conto dell'evoluzione dei salari, oggi nelle attività nominate ella potrebbe conseguire un reddito annuale di fr. 42'101.35 (reddito senza invalidità). Secondo gli accertamenti, ella continuerebbe ad esercitare l'attività quale curatrice privata presso un municipio al 36 % che le permetterebbe di raggiungere un reddito annuo di fr. 27'472.-- (reddito con invalidità). Dal confronto dei succitati redditi, l'Ufficio AI giungeva ad una perdita di guadagno del 35 %. La limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonterebbe al 19.40 %. In base a ciò, l’Ufficio AI fissava il grado d’invalidità al 28.3 %. 4. In data 23 giugno 2015 A._____ sollevava obiezione contro il preavviso contestando, in particolare, la mancanza di una perizia sul suo stato di salute e la determinazione della percentuale sull'attività lavorativa che in

- 3 totale sarebbe del 69.3 % e non del 57 %. Dai rapporti medici e da un quadro generale apparirebbe chiaro un totale impedimento nell'esercizio dell'attività per La B._____ – la quale avrebbe disdetto il rapporto di lavoro a causa dell'incapacità lavorativa – e una limitazione importante per l'attività di curatrice e casalinga. Inoltre, il reddito con invalidità e la percentuale così determinata in merito alla continuazione dell'attività di curatrice (36 %) sarebbero errati. Ella avrebbe ridotto i propri casi da 20 (gestiti prima della malattia) a 5. Lo stipendio versato nel 2014 si riferirebbe a lavori eseguiti nel 2012 e nel 2013. Nell'attività di curatrice ella sarebbe inabile almeno al 75 %. Ne discenderebbe un grado d'invalidità del 63.4 % e dunque un diritto ad una rendita di tre quarti. 5. Con decisione 23 marzo 2016 l'Ufficio AI non riconosceva alcun diritto ad una rendita d'invalidità. Esso constatava anzitutto che non sarebbe contestata l'applicazione del metodo misto. Il grado d'invalidità nell'attività lavorativa veniva fissato al 46 % (quando stando al preavviso era ancora del 35 %). Dall'attività di curatrice dipendente e indipendente A._____ avrebbe percepito, in media per gli anni 2014 e 2015, un reddito di fr. 28'323.50. In merito alla limitazione dell'economia domestica, esso affermava che l'esperta del servizio di accertamento dell'AI avrebbe chiarito i diversi settori di attività giungendo così ad una limitazione incontestabile del 19.4 %. Esso infine, correggeva al 68 % la quota dell'attività lucrativa rispetto al preavviso (57 %). Ciò condurrebbe ad un grado di invalidità del 37 % (che nel preavviso era soltanto del 28.3 %), per cui non ci sarebbe diritto ad una rendita. 6. Con ricorso del 21 aprile 2016 A._____ (qui di seguito: ricorrente) chiedeva la riforma della decisione 23 marzo 2016, nel senso che sia constatato un grado di invalidità del 62.7 % e dunque le sia attribuita una rendita di tre quarti. In via subordinata, ella chiedeva il rinvio degli atti all'Ufficio AI per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Ella

- 4 essenzialmente sosteneva che la decisione impugnata sarebbe arbitraria siccome l'Ufficio AI non avrebbe trattato, in particolare, due dei punti tematizzati nelle osservazioni presentate il 23 giugno 2015, ovvero il calcolo dei stipendi per l'attività di curatrice (dove il salario del 2014 sarebbe da ricondurre a lavori eseguiti negli anni 2011, 2012 e 2013) e la limitazione nell'economia domestica (che sarebbe stata confermata sebbene lo stato di salute nel frattempo sarebbe peggiorato). A dimostrazione che i lavori sarebbero stati svolti prima del 2014, ella elencava e allegava diversi decreti relativi alle indennità riconosciutole dall'autorità di protezione nel 2014 su approvazione dei rendiconti per il 2012, il 2013 e in parte il 2011. Inoltre, ella non sarebbe più in grado di svolgere l'attività di curatrice con lo stesso carico di lavoro. Ciò risulterebbe anche dallo scritto dell'Autorità regionale di protezione del 2 marzo 2016 con il quale, facendo riferimento alle giustificazioni mediche, ella verrebbe informata che l'Autorità farebbe allestire i rendiconti da una contabile di fiducia. Considerando che lo stipendio percepito nel 2014 riguarderebbe attività svolte nel 2012 e nel 2013, perlomeno in misura dell'80 %, la metà di questo 80 % andrebbe ripartito sul reddito del 2012 risp. del 2013. Pertanto il reddito senza invalidità ammonterebbe a fr. 63'753.67. Di conseguenza, dal reddito con invalidità per il 2014 andrebbe sottratto l'80 %. Si giungerebbe così ad una perdita di guadagno di fr. 46'418.97 e ad un grado di invalidità nell'attività lucrativa dell'82.81 % (recte 72.80). Applicando il metodo misto risulterebbe perciò un grado di invalidità complessivo del 62.7 %. Infine, la ricorrente eccepisce il rifiuto di procedere ad una nuova verifica medica e un nuovo accertamento della capacità lavorativa quale casalinga, benché ella, con scritto del 3 marzo 2016, avesse segnalato un peggioramento dello stato di salute e l'esecuzione di nuove terapie. 7. Con scritto del 28 aprile 2016 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) comunicava di rinunciare all'inoltro di una presa di posizione. Esso

- 5 annotava tuttavia, che il grado d'invalidità nell'attività lucrativa accertato dalla ricorrente sarebbe del 72.8 % e non dell'82.81 %. Ne discenderebbe un grado d'invalidità complessivo del 55.84 % che darebbe diritto ad una mezza rendita. 8. Con scritto del 31 maggio 2016 la ricorrente sollecitava una celere decisione del Tribunale. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti nonché sulla decisione impugnata si tornerà, per quanto utile ai fini di giudizio, nei considerandi che seguono. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 830.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. Oggetto di impugnazione nella presente vertenza costituisce la decisione dell'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni del 23 marzo 2016, per cui va affermata la competenza territoriale del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Inoltre, la competenza materiale di questo tribunale è data dall'art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Quale destinataria della decisione impugnata la ricorrente è toccata da essa ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento risp. alla sua riforma (art. 59 LPGA), per cui ella è legittimata a ricorrere. Il ricorso depositato è del resto tempestivo e correttamente formulato, cosicché è dato entrarne in merito.

- 6 - 2. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). Se l’interessata svolge parzialmente un'attività lucrativa e contemporaneamente anche le mansioni consuete, l’invalidità è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti (cosiddetto metodo misto; cfr. DTF 141 V 15 E.3.2). 3. a) La ricorrente contesta i redditi con e senza invalidità alla base del calcolo effettuato dal convenuto ed esige un accertamento della capacità lavorativa quale casalinga. b) In effetti, non è comprensibile come il convenuto giunga agli importi menzionati nella decisione impugnata riguardanti i redditi (corretti rispetto al preavviso) per il 2012 (fr. 51'497.--) e per il 2013 (fr. 51'953.--). Queste cifre non soltanto non combaciano con l'Estratto del conto individuale della Cassa di compensazione (doc. 42 convenuto) o con i certificati di salario, ma nemmeno sono deducibili dagli atti elencati a pag. 3 nella decisione impugnata, che apparentemente sarebbero serviti da base per il calcolo indicato. In più, ci sono delle contraddizioni tra i salari presentati dalla B._____ per il 2012 (cfr. doc. 57 e 21 convenuto). Inoltre, l'allegazione della ricorrente, secondo cui il reddito percepito nel 2014 includerebbe attività prestate negli anni precedenti, ossia tra il 2011 e il 2013, che del resto è sufficientemente corroborata dagli allegati inoltrati al http://links.weblaw.ch/it/BGE-125-V-146

- 7 - Tribunale (cfr. doc. 5a-i ricorrente), non è stata presa in considerazione nella decisione impugnata. Già questi motivi di per sé, giustificano un rinvio degli atti per un nuovo calcolo. c) Resta tuttavia ancora da esaminare la questione temporale dei redditi. Indiscussi sono i redditi concernenti l'attività presso la B._____, sebbene il convenuto debba chiarire la contraddizione appena menzionata nel considerando precedente. Qui di seguito vanno perciò valutati i redditi inerenti all'attività di curatrice. Giusta il confronto dei redditi con e senza invalidità effettuato dal convenuto, e la conseguente applicazione del metodo misto con le quote per l'attività lucrativa e l'economia domestica si giunge ad un grado di invalidità non rilevante. Per questo, si è presumibilmente rinunciato a disporre degli accertamenti medici. Per il reddito senza invalidità e per la quota dell'attività lavorativa, il convenuto ha considerato la media degli anni 2012 e 2013. Posto ora che il reddito derivante dall'attività di curatrice, stando all'Estratto del conto individuale, dal 2009 in poi è verosimilmente in crescita, per il calcolo del reddito senza invalidità non è dato basarsi su una media dei redditi dei 5 anni (2009-2013) antecedenti l'incapacità lavorativa. Per una giusta determinazione del reddito senza invalidità appare qui invece più opportuno procedere calcolando il reddito in base ai lavori effettivamente prestati nel determinato anno, effettuando così una delimitazione temporale dei redditi. Questo procedimento, tuttavia, – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente che intende semplicemente ripartire l'importo pari alla metà dell'80 % del reddito per l'anno 2014 sugli anni 2013 e 2012 – va eseguito per tutti gli anni in questione, ovvero dal 2011 al 2015. Concretamente, se al reddito per l'anno 2013 si aggiunge il 40 % del reddito del 2014, allo stesso occorre pure dedurre un'eventuale percentuale derivante da retribuzioni per lavori effettuati negli anni precedenti (come è stato fatto per l'anno successivo).

- 8 - A seconda dal risultato di questo nuovo calcolo, il convenuto potrebbe vedersi costretto ad eseguire degli accertamenti medici. 4. a) Per questi motivi, il ricorso va accolto e gli atti vengono rinviati al convenuto per una nuova decisione in base ai considerandi sovraesposti. b) In deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per la procedura davanti al Tribunale amministrativo, in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA ha diritto alle ripetibili il ricorrente che vince la causa. I presenti costi procedurali pari a fr. 700.-- sono così accollati all’ufficio convenuto, il quale è pure tenuto a rifondere alla ricorrente le spese di patrocinio. Dalla nota d'onorario inoltrata vanno detratte le spese di cancelleria di fr. 231.--, le quali sono comprese nella tariffa oraria del professionista (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo U 13 95 del 9 dicembre 2014 cons. 4). Risulta perciò un costo tariffario indennizzabile pari a fr. 2'602.65.--. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto, la decisione 23 marzo 2016 è annullata e la causa è rinviata all'Ufficio AI per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI,

- 9 entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa ad’ A._____ fr. 2'602.65.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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