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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 20.06.2011 S 2011 65

June 20, 2011·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,998 words·~10 min·10

Summary

sospensione del diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung

Full text

S 11 65 Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 20 giugno 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente sospensione dal diritto all'indennità 1. …, 1969, di professione segretaria contabile, era da ultimo impiegata presso la cancelleria comunale di ... A partire dal 24 gennaio 2011, l’assicurata faceva valere il proprio diritto all’indennità di disoccupazione in ragione di un grado d’occupazione dell’80%. Giusta quanto indicato sul formulario concernente la prova degli sforzi personali per trovare lavoro del 3 febbraio 2011, l’assicurata risultava essere stata contattata agli inizi di gennaio dai responsabili del Comune di … e il 14 dello stesso mese essa inviava 16 domande di lavoro scritte a diversi datori di lavoro della regione. 2. Dopo aver chiesto all’interessata di volersi determinare sull’insufficienza degli sforzi compiuti prima della disoccupazione, con decisione 23 febbraio 2011, … veniva sospesa dal diritto all’indennità per la durata di 9 giorni. La tempestiva opposizione presentata contro il provvedimento veniva respinta in data 21 marzo 2011. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 12 maggio 2011, … chiedeva l’annullamento della sanzione decretata. Dopo una pausa lavorativa di un anno per dedicarsi al figlio, la ricorrente avrebbe desiderato riprendere l’attività e si sarebbe sforzata di trovare un posto di lavoro anche prima del 14 gennaio 2011. Infatti, tra il mese di dicembre e gli inizi di gennaio sarebbe stata contattata per ben tre volte in vista dell’ottenimento di un posto di lavoro per una vicina cancelleria comunale, prova evidente degli sforzi compiuti per trovare un lavoro.

4. Nella propria presa di posizione l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma della sospensione decisa non avendo l’istante saputo dimostrare di aver effettuate da parte sua altre ricerche di lavoro tranne quelle del 14 gennaio 2011. 5. Nella replica la ricorrente si riconfermava nelle proprie precedenti allegazioni e proposte, precisando di aver assunto un impiego al 60% già a partire dal mese di maggio 2011 e di essersi dichiarata partente dalla disoccupazione malgrado la perdita salariale che subirebbe, mentre l’UCIAML dal canto suo rinunciava a duplicare. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 43 cpv. 3 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LTA), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5’000 e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell’evenienza, l’istante ha diritto ad un’indennità giornaliera di disoccupazione pari a fr. 333.20, calcolata su di un guadagno assicurato di fr. 7’230.00. Essendo litigiosa una sospensione di nove giorni, il valore litigioso corrisponde nell’evenienza a fr. 2'998.80. Non essendo altrimenti prevista una composizione a cinque, sulla presente controversia è pertanto competente a statuire il Giudice unico. 2. a) Giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c della Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), l’assicurata è sospesa dal diritto all’indennità se non fa il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata. A mente dell’art. 17 LADI, l’assicurata che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Essa deve poter comprovare tale suo impegno. L’art. 26 OADI prescrive che l’assicurata deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di

lavoro, di regola sotto forma di domande d’impiego ordinarie (cpv. 1). In seguito, deve fornire la prova per ogni periodo di controllo. E’ considerato periodo di controllo ogni mese civile (art. 27a OADI). L’obbligo di fornire degli sforzi personali nell’intento di trovare un lavoro implica, da parte dell’assicurata, che essa deve adoperarsi pienamente per far cessare la sua disoccupazione conformemente al principio della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b, 400 e riferimenti). b) Giusta l’art. 26 cpv. 2 OADI, annunciandosi per riscuotere l’indennità giornaliera, l’assicurata deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro (cpv. 2). Dal testo di questo disposto è evidente che gli sforzi per trovare lavoro vanno intrapresi già prima dell’insorgere della disoccupazione (vedi DAS 2010 LADI no. 1). Del resto questo principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza federale la quale ha stabilito che l’insufficienza degli sforzi è motivo di sospensione anche quando l'assicurata non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupata (STFA del 3 luglio 2006, C 138/05). L'assicurata deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui le viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (DAS 1998 LADI no. 22; DLA 1987 no. 2, 1977 no. 33, 1966 ni. 11 e 21 nonché STFA del 22 ottobre 2002, C 305/01). Questa giurisprudenza è stata regolarmente confermata dal TF (DAS 2010 LADI no. 1, STFA del 15 dicembre 2003, C 200/03, del 22 ottobre 2002, C 305/01, del 10 dicembre 2004, C 210/04). c) Quantitativamente, giusta la costante prassi di questa sede, dalle otto alle dieci domande d’impiego mensili bastano a comprovare lo sforzo nella ricerca di un lavoro (PTA 1996 no. 96; STA S 07 163, 195 e 220). Secondo la prassi dell’UCIAML, nelle vallate del Grigioni italiano sono sufficienti otto domande di lavoro e dopo il 60. anno d’età ne sono richieste almeno quattro. Per quanto attiene alla qualità degli sforzi intrapresi, la legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro,

sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurata, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente di avere realmente compiuto gli sforzi da essa indicati. Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurata dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca. In caso di ricerca personale la disoccupata non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta. Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui l’assicurata si è proposta per un determinato impiego (DLA 2000 no 25). 3. a) Nell’evenienza concreta, alla ricorrente viene opposta una carenza di sforzi personali prima di essere rimasta disoccupata non per l’insufficiente numero di candidature per il mese di gennaio, ma in quanto gli sforzi sarebbero stati effettuati tutti lo stesso giorno e immediatamente prima della disoccupazione. La rimostranza è perfettamente giustificata. In principio, per quanto esposto nel considerando che precede, colei che è potenzialmente esposta ad un rischio di disoccupazione, deve intraprendere tutto quanto è necessario per evitare o abbreviare la disoccupazione. Ora il fatto di spedire 16 richieste di lavoro una settimana prima di iniziare a timbrare la disoccupazione non può certo essere considerato uno sforzo sufficiente per evitare la disoccupazione. Infatti, l’istante ha inviato le proprie offerte di lavoro il venerdì 14 gennaio e ha preteso il diritto all’indennità a partire da lunedì 24 gennaio 2011. Tra queste due date non vi è che una settimana lavorativa completa, lasso di tempo evidentemente insufficiente per ritenere che siano stati compiuti sforzi sufficienti nel senso della giurisprudenza citata in precedenza. Anche se un datore di lavoro fosse stato interessato alla candidatura, nel giro di una settimana un contratto di lavoro non viene generalmente concluso. b) Il fatto che agli inizi di gennaio l’istante sia stata contattata tre volte da persone diverse in vista dello stesso impiego, non cambia in alcun modo le sorti del

presente giudizio. E’ bene ricordare al proposito, che dai precedenti contatti con le responsabili del vicino comune della Calanca, non era stata formulata alcuna assicurazione, come risulta dall’annotazione “in sospeso” apportata sul formulario degli sforzi personali dall’assicurata stessa, in vista della concreta assunzione dell’istante. Inoltre, il fatto di essere contattati da terzi non dimostra evidentemente alcuno sforzo personale nella ricerca di un lavoro, in quanto sono gli altri a prendere contatto con la persona disoccupata e non viceversa. E’ però vero, che se l’assicurata è stata contattata è perché era notorio il fatto che cercasse un’occupazione. Questo non basta però a comprovare uno sforzo personale nel senso descritto in precedenza (vedi cons. 2c) in quanto per sforzo si intende una concreta ricerca di lavoro e non il fatto di “mettere in giro la voce” che si cerca un impiego. Ma anche volendo seguire la tesi di ricorso e considerare che l’istante abbia compiuto uno sforzo personale agli inizi di gennaio, la situazione non cambierebbe comunque. Per evitare la disoccupazione ed avere quindi delle reali possibilità di iniziare un impiego allorquando invece è subentrata la disoccupazione, sarebbe stato necessario iniziare la ricerca di un lavoro molto prima del mese di gennaio. In termini temporali, basti a questo proposito ricordare all’istante che nella senza del Tribunale amministrativo S 08 23, questo Giudice considerava insufficiente la ricerca di un posto di lavoro solo un mese e mezzo prima dell’inizio della disoccupazione. Per ammissione della diretta interessata, essa ritirava i formulari per l’iscrizione alla disoccupazione a fine novembre 2010. Già da prima di decidersi a voler ricorrere alla disoccupazione, l’assicurata avrebbe pertanto sicuramente dovuto iniziare a poter comprovare gli sforzi nella ricerca di un lavoro. c) Come poi giustamente addotto dall’UCIAML, gli atti preparatori per la redazione di una candidatura come il procurarsi i necessari documenti e le indispensabili certificazioni nonché le ricerche su giornali, internet ecc. di offerte di lavoro non rappresentano degli sforzi finalizzati nella ricerca di lavoro nel senso della prassi già citata in precedenza. Infatti queste ricerche se non sfociano in una candidatura non sono proprie ad evitare o abbreviare la disoccupazione. Anche la pretesa ignoranza delle disposizioni applicabili non è d’aiuto all’assicurata. Infatti, se l’assicurazione contro la disoccupazione non

esistesse, ogni persona minacciata di disoccupazione avrebbe coscienza del proprio dovere di cercare un impiego già prima di restare disoccupata. In base a tale considerazione, il Tribunale federale ha recentemente confermato di ritenere doveroso sanzionare ogni assicurata che non cerchi un impiego prima del subentrare della disoccupazione, indipendentemente dalla questione di sapere se l’interessata fosse stata resa attenta alle conseguenze della sua inattività (DAS 2010 LADI no. 1 ed i numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Infine, anche il lungo periodo di attività senza necessità di ricorrere alla disoccupazione, il successo nella ricerca di un lavoro o la volontaria rinuncia a parte delle prestazioni a cui la ricorrente avrebbe diritto in ambito assicurativo non sono elementi che possano in qualche modo ripercuotersi in maniera compensativa sull’esito del presente giudizio. 4. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa (DTF 123 V 155) e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo (art. 30 cpv. 3 LADI). La sospensione del diritto all’indennità è di 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, di 16 a 30 giorni in caso di una colpa mediamente grave e di 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv. 2 OADI). L’assicurata è stato sospesa dal diritto all’indennità per nove giorni e pertanto è reputata essere incorsa in una colpa lieve. Per questo Giudice la valutazione sfugge a qualsiasi critica. Il lavoro nel settore pubblico svolto in precedenza dall’assicurata ed in particolare le sue indubbie competenze in questo ambito non lasciano dubbi sull’esistenza di una certa colpa per l’atteggiamento assunto. Oggettivamente infatti, l’istante non poteva contare su di un’offerta di lavoro tempestiva per ovviare alla disoccupazione nei termini entro i quali ha agito. Per questo la sospensione decisa merita in questa sede piena conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. In applicazione dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la presente procedura è gratuita. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto.

2. La procedura è gratuita.

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