Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 08.03.2011 S 2011 11

March 8, 2011·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·3,569 words·~18 min·6

Summary

rendita AI | Invalidenversicherung

Full text

S 11 11 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA dell’8 marzo 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1961, era da ultimo impiegata presso la … di … in qualità di aiuto cucina e da tempo soffriva di disturbi alla schiena che a partire del 2004 rendevano ripetutamente necessaria l’interruzione dell’attività lavorativa. Il 9 ottobre 2006 veniva presentata domanda in vista dell’ottenimento di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità. Il 10 agosto 2007, l’assicurata era sottoposta ad un primo intervento di ernia discale a livello L5/S1 e veniva poi rioperata il 25 ottobre successivo con revisione del segmento L5/S1 nonché asportazione di una recidiva di ernia discale medio laterale lussata a sinistra. Dopo una prima valutazione peritale nell’ottobre 2007, seguiva un terzo intervento alla schiena il 13 marzo 2008, per una manifestazione di tipo osseo a livello del recesso laterale a sinistra, con irritazione della radice di S1 a sinistra, senza ernia discale. Venivano in seguito effettuate due nuove indagini peritali il 17 aprile 2008 e il 9 febbraio 2009 nonché un accertamento per quanto riguardava gli impedimenti riscontrati nell’ambito domestico il 27 ottobre 2010. 2. Essenzialmente sulla base delle risultanze di tali indagini, con decisione 7 dicembre 2010, alla petente veniva riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. maggio 2007 al 30 settembre 2008 ed a una redita di un quarto a partire dal 1. ottobre 2008, sulla base di un grado d’invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti. del 42%. La valutazione si fondava su di una restante abilità lucrativa (90%) in attività adatta del 50% e su di un grado d’impedimento in qualità di casalinga (10%) del 18%. Con decisione 1. ottobre 2010, all’assicurata veniva pure riconosciuta l’assistenza giudiziaria gratuita.

3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 21 gennaio 2011, … chiedeva il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità anche dopo il 1. ottobre 2008 e di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. A mente dell’istante, anche dopo il 1. ottobre 2008 la patologia alla schiena sarebbe successivamente andata aggravandosi e non le avrebbe in alcun modo permesso di esercitare un’attività adatta al suo stato in ragione del 50%. Le recenti indagini mediche attesterebbero l’entità di tale peggioramento. Anche l’applicazione del metodo misto non sarebbe nella fattispecie giustificata, giacché concretamente l’assicurata avrebbe esercitato un’attività in misura completa e non solo al 90%. Il salario conseguibile senza invalidità andrebbe conseguentemente stabilito a fr. 52'145.-- e non a fr. 46'226.--, come proposto dagli organi AI. Nell’evenienza troverebbe poi indubbiamente giustificazione l’applicazione della deduzione massima consentita del 25%. 4. Nella risposta dell’8 febbraio 2011, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI), si dichiarava disposto ad effettuare nuovi accertamenti onde valutare il grado del peggioramento fatto valere in sede di ricorso dal 30 settembre 2010. Per questo, riguardo al grado d’invalidità a partire dal 1. gennaio 2011 sarebbe stata emanata una nuova decisione. Per contro, per il periodo dal 1. ottobre 2008 al 31 dicembre 2010 veniva chiesta la reiezione del ricorso e la conferma del grado d’invalidità del 42% per i motivi già addotti nella decisione impugnata. Considerando in diritto: 1. La controversia verte sul grado d’invalidità della ricorrente per il periodo dal 1. ottobre 2008 al 31 dicembre 2010. Infatti per l’aggravamento fatto valere a partire dal mese di settembre 2010, l’ufficio convenuto ha riconosciuto la necessità di effettuare nuovi accertamenti e di decidere nuovamente sul diritto

a rendita con effetto a partire dal 1. gennaio 2011, ovvero quattro mesi dopo l’insorgenza dell’eventuale peggioramento. 2. a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l’invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216 ss.). Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali, un’incapacità al guadagno determinante sussiste solo se si può ragionevolmente esigere, da un punto di vista obiettivo, che l’assicurata fornisca una prestazione di lavoro, e quindi realizzi un reddito. La facoltà di decidere che cos’è o non è obiettivamente esigibile compete agli uffici AI, sulla base dei dati medici agli atti. L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che le assicurate hanno diritto ad una rendita intera se sono invalide almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalide almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalide almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalide almeno al 40%. b) In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). Se, però, un’assicurata maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalida, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non

è possibile poiché l’invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell’invalidità). Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità (art. 27 OAI). L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 cons. 3c). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura della famiglia, dalla situazione professionale del coniuge e dalle circostanze locali. Se invece l’interessata svolge solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (vecchio art. 28 cpv. 2ter) stando al quale: qualora l’assicurata eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto metodo misto) è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146. c) Nel proprio ricorso l’istante contesta la scelta del metodo misto, ritenendo di aver svolta concretamente e di voler continuare a svolgere un’attività lavorativa in misura completa e chiedendo pertanto l’applicazione dell’art. 27bis OAI. Non è contestato che giusta il contratto di lavoro sottoscritto il 20 dicembre 2005, il grado d’impiego fosse del 90% con una retribuzione mensile in base alle ore prestate. Il salario lordo orario era all’epoca di fr. 19.55. La ricorrente confermava il grado d’impiego anche in occasione dell’annuncio in vista dell’ottenimento di prestazioni da parte dell’AI il 9 ottobre 2006. Sollecitando poi l’esecuzione di un’indagine economica, occorre presupporre che anche il legale dell’istante ritenesse l’assicurata impiegata a tempo

parziale in un’attività retribuita e per il restante 10% nell’economica domestica. Anche il datore di lavoro confermava il grado di impiego dell’assicurata indicando circa il 90% e con una mole di lavoro tra le 5 e le 7 ore giornaliere per 6 giorni a settimana. In occasione dell’indagine a domicilio, l’assicurata confermava infine di voler continuare il proprio lavoro con il grado d’occupazione avuto in precedenza, anche se riteneva che invece di essere occupata al 90% lavorasse effettivamente al 100%. Concretamente però veniva indicato un tempo effettivo di lavoro corrispondente ad una media di 36 ore settimanali in rapporto ad un normale tempo di lavoro di 42 ore settimanali (vedi indagine economica del 27 ottobre 2009, pag. 3), ciò che sosterrebbe le indicazioni fornite dal datore di lavoro. A sostegno della propria tesi, la ricorrente invoca i redditi effettivamente conseguiti tra il 2003 e il 2005, redditi che corrisponderebbero a una prestazione lavorativa completa. Poiché la stipulazione di un grado d’occupazione del 90% è stata sottoscritta dalle parti nel dicembre del 2005, i salari conseguiti nei precedenti anni dal 2003 al 2005 non possono essere ritenuti idonei a dimostrare il grado d’impiego a partire dal 2006 o per il 2007. La concreta applicazione del metodo misto non dà pertanto sostanzialmente adito a critiche. d) In qualità di casalinga, il grado d’impedimento è stato valutato dopo un’inchiesta economica svoltasi il 29 ottobre 2009 presso l’ abitazione della ricorrente. Poiché l’accertamento eseguito è avvenuto nell’ottobre 2009, non vi sono motivi per mettere in dubbio le risultanze dell’indagine eseguita, giacché secondo la tesi di ricorso il preteso peggioramento dello stato di salute sarebbe intervenuto ben prima. Per questo fino al 31 dicembre 2010, epoca a partire dalla quale il grado di un eventuale accertamento dovrà essere ancora rivalutato, l’indagine condotta è reputata riproporre la concreta situazione della ricorrente per il periodo qui contestato. Nella valutazione sono state prese in considerazione le diverse attività che la ricorrente è tenuta a svolgere in qualità di casalinga, l’incidenza di ciascuna di queste attività sull’economia domestica e il rispettivo grado di impedimento. Va al riguardo rilevato che all’epoca dell’indagine l’istante non aveva più la figlia a carico e che il marito, parimenti invalido, la sosteneva e sostiene nell’esecuzione dei lavori domestici. In questo senso, non è dato fare astrazione dell’aiuto fornito dal

coniuge, come preteso nel ricorso. I disturbi lamentati dall’istante la limitano in modo alquanto sensibile nella pulizia dell’appartamento, dove può eseguire i lavori più leggeri come spolverare o rifare i letti, mentre deve ricorrere all’aiuto di terzi per passare l’aspirapolvere e per pulire vetri e pavimenti. In tale attività il grado d’impedimento è stato considerato dell’entità del 60%. Per contro, per cucinare, l’istante afferma di poter lavorare in piedi e di essere in grado di svolgere tale mansione in larga misura autonomamente, ricorrendo all’aiuto del marito solo per sollevare pentole pesanti. Per questo un grado d’impedimento del 10% in questo abito sfugge a qualsiasi critica. Anche nelle altre attività, le difficoltà riscontrate trovano il dovuto riscontro nel grado d’impedimento accertato, per cui questo Giudice non vede motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’accertamento eseguito. Dal canto suo, la ricorrente si limita a contestazioni di carattere generale in merito al grado degli impedimenti ed al computo del contributo del marito, senza però riuscire a comprovare dove la valutazione sarebbe errata. E’ in particolare evidente che l’attività di aiuto cucina sul posto di lavoro non è paragonabile alla preparazione dei pasti a domicilio. Sul posto di lavoro l’istante è confrontata con una mole di pentole e commestibili non certo paragonabili a quelli impiegati nell’economia domestica. Ma anche i tempi di lavoro e di rendimento richiedono ben altre prestazioni di quella necessarie per la preparazione di un pasto per due persone a casa propria. Non è pertanto dato fare delle analogie laddove queste non esistono. Ne consegue che il grado dell’impedimento accertato nell’esecuzione di lavori domestici pari al 18.35% va in questa sede confermato. 3. a) Per la determinazione del reddito conseguibile da invalida, l’ufficio AI ha considerato in primo luogo determinanti le conclusioni del reumatologo dott. med. … che aveva già visitato la paziente una prima volta nel corso del 2007. Nel rapporto peritale del 17 aprile 2008, in base alle risultanze della visita eseguita in data 7 aprile 2008, detto medico non riteneva di poter operare una valutazione percentuale della capacità lucrativa residua essendo un simile giudizio possibile solo a partire dal 1. luglio 2007, ovvero a tre mesi dall’ultimo intervento chirurgico. In ogni caso, il dott. med. … riteneva che nella precedente attività di aiuto cucina e donna tutto fare non sussistesse più una

capacità lavorativa valorizzabile, essendo il grado di abilità al massimo del 20%. Per il resto la paziente era reputata “limitata in attività professionali in cui debba piegarsi con la colonna vertebrale, debba lavorare in posizioni non ergonomiche, che debba svolgere un’attività in posizione seduta per più di 10 minuti, debba alzare dei pesi superiori ai 5 kg, debba mantenere la posizione statica con la colonna vertebrale leggermente piegata in avanti anche per breve tempo ... In un’attività professionale ergonomicamente adatta, che tenga in considerazione le limitazioni sopra indicate, che permetta alla paziente di lavorare in posizione ergonomicamente corretta, cambiando appoggio, alternando la posizione eretta con la deambulazione, eventualmente con dei piccoli periodi di riposo in posizione seduta, evitando di alzare pesi superiori ai 5 kg e di evitare attività lavorative con ripetute flessioni del tronco e rotazione dello stesso, vi potrebbe essere una capacità lavorativa residua”. Il perito non si esprimeva però sul grado di tale abilità, ritenendo al proposito necessaria una rivalutazione peritale a tempo debito. b) Nel complemento di perizia del 9 febbraio 2009, lo stesso medico, dopo aver nuovamente visitata la paziente il 29 gennaio 2009, considerava che la situazione non si fosse sostanzialmente modificata rispetto all’ultima valutazione peritale del 7 aprile 2008, per quanto riguardava i disturbi lamentati dalla paziente e di reperti clinici. Permaneva una riduzione della mobilità della colonna di un terzo e dolori nella fase finale dei movimenti. Per contro non veniva riscontrata alcuna patologia delle articolazioni alle estremità superori ed inferiori. La diagnosi era di “sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena alla gamba sinistra in stato dopo tre interventi chirurgici al segmento L5/S1, nonché presenza di una discopatia L4/L5 con insufficienza segmentale a questi due livelli e reperti cicatriziali all’altezza di L5/S1”. In termini di esigibilità, il reumatologo riteneva sussistere un’abilità lucrativa del 50% in attività adatta nel senso espresso nella precedente perizia e del 30% in quella di casalinga a partire dal 1. luglio 2008. c) Il 5 febbraio 2009, l’assicurata avvertiva gli organi AI di essere rimasta bloccata alla schiena e di aver avvertito il dott. med. … di questo fatto. Il reumatologo la invitava però a rivolgersi al proprio medico curante, avendo

già redatta la propria perizia. L’esame RM della colonna lombare eseguito il 19 febbraio 2009 metteva in evidenza una recidiva di ernia discale a livello L5/S1 sinistra con conflitto sulla radice di S1 sinistra nel recesso (vedi rapporto del 20 febbraio 2009). Il 4 aprile 2009 lo specialista in neurologia Prof. dott. med. … non si esprimeva sull’abilità lucrativa. Detto primario rilevava che la paziente presentava nuovamente disturbi importanti nell’arto inferiore sinistro, che lo studio recente di RM dimostrava una compressione della radice S1 a sinistra e reputava che il reperto fosse “del tutto simile a quanto descritto dal nostro collega di specialità nel marzo del 2008 (ultima revisione chirurgica)”. La storia vertebrale della paziente era dal neurologo considerata drammatica e lo stesso riteneva proponibile una ulteriore revisione microchirurgica con trattamento postoperatorio per alcuni mesi e test per uno stimolatore midollare o, in alternativa, dei trattamenti conservativi classici. Dal canto suo il dott. med. … del servizio medico regionale (SMR) non riteneva essere subentrata una modifica della situazione già presente nel 2008, per cui era da considerarsi attendibile la conclusione peritale del dott. med. … del 9 febbraio 2009. d) Questa conclusione non convince. Nella diagnosi posta dal dott. med. … il 9 febbraio 2009 non vi è alcun accenno alla recidiva di ernia discale a livello L5/S1 con compressione radicolare. Infatti, detto medico non conosceva ancora il risultato dell’indagine radiologica condotta e fondava la propria valutazione sugli atti sottopostigli fino a qual momento, senza l’esecuzione di accertamenti radiologici propri. A livello L5/S1 venivano indicati dei semplici reperti cicatriziali. Del resto, neppure nella precedente perizia del 17 aprile 2008 il dott. med. … considerava la presenza di un’ernia discale a livello L5/S1. Infatti, riguardo al terzo intervento chirurgico del 13 marzo 2008 egli citava una “manifestazione di tipo osseo a livello del recesso laterale a sinistra, con irritazione della radice di S1 a sinistra, senza ernia discale” (pag. 2). Nella valutazione operata dal reumatologo nella perizia presa a fondamento per la valutazione della residua abilità lucrativa non vi sono elementi che permettano di concludere alla presa in considerazione anche di questa recidiva di ernia discale con compressione radicolare a sinistra. Anche dai termini in cui si esprime il primario del servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di … Prof. dott. med. … sulla patologia lamentata dalla ricorrente e

in base alle proposte terapeutiche formulate il 5 marzo 2009, non è dato concludere alla presenza di una abilità lucrativa del 50%. Vero sembra invece il contrario, giacché quest’ultimo specialista riteneva lo stato della paziente uguale a quanto riscontrato nel marzo del 2008, allorquando la ricorrente era stata operata per la terza volta e non presentava alcuna abilità lucrativa. In questo senso il riferimento fatto dal dott. med. … “alla situazione del 2008” è alquanto impreciso. Infatti, anche giusta la perizia del dott. med. … del 17 aprile 2008, nel marzo del 2008 la paziente era da ritenersi completamente inabile al lavoro. In questo senso la valutazione del medico del SMR non poteva limitarsi ad un semplice richiamo alla situazione del 2008, essendo la stessa caratterizzata da sei mesi di completa inabilità e da sei mesi di pretesa abilità parziale in attività adatta. Ne discende che la valutazione della residua abilità lucrativa sulla base della perizia del 9 febbraio 2009 non può in questa sede essere confermata, ma al riguardo si impongono ulteriori accertamenti. e) Ma anche dai disturbi accusati dalla ricorrente non è dato concludere con il necessario grado della probabilità preponderante che tutte le patologie invalidanti della paziente siano state debitamente considerate. Mentre il dott. med. … trova gli arti inferiori senza particolarità (perizia del 9 febbraio 2009), il Prof. dott. med. … (rapporto del 5 marzo 2009) parla di nuovi importanti disturbi all’arto inferiore sinistro e il medico curante evoca irradiazioni dolorose con parestesie (rapporto del 15 dicembre 2009) alla gamba sinistra. Considerato che l’assicurata è stata reputata idonea a svolgere attività prevalentemente in piedi, la questione non può essere considerata chiarita a sufficienza. Anche gli eventuali effetti della labirintite vanno poi inclusi nella valutazione della residua abilità lucrativa, non potendo a priori essere esclusa un’ulteriore limitazione nella cerchia di attività ancora esigibili (esposizione al rumore, diminuzione della capacità uditiva ecc. ). f) Considerato quanto precede, la presenza di un’abilità lucrativa residua del 50% per il periodo qui in discussione non può essere confermata, ma tale questione richiede accertamenti supplementari. In termini temporali, è vero che la recidiva di ernia discale L5/S1 è stata radiologicamente documentata solo alcuni giorni dopo la perizia eseguita dal reumatologo, ma comunque ben

prima dell’emanazione della decisione qui impugnata. Ne consegue che nella valutazione del grado della residua abilità tale elemento andava preso in considerazione. Sulla base degli atti all’incarto non è neppure dato ritenere che la recidiva di ernia discale L5/S1 sia intervenuta solo dagli inizi di febbraio 2009, giacché il precedente reperto radiologico alla base della valutazione del dott. med. … risale al 3 marzo 2008 e non al periodo in cui l’assicurata era considerata ancora parzialmente abile al lavoro (seconda metà del 2008). Anche questa questione va definita dal medico. 4. Ne consegue che il ricorso, per quanto non è stato già riconosciuto, deve essere accolto nel senso dei considerandi e gli atti vengono ritornati all’ufficio convenuto per una nuova valutazione della residua abilità lucrativa a partire dal 1. ottobre 2008. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.00 e fr. 1000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per la procedura davanti al Tribunale amministrativo, ha diritto alle ripetibili la ricorrente che vince la causa in applicazione all’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA. Una sentenza di rinvio per nuovi accertamenti e quindi di esito incerto viene dalla prassi del TF considerata come una vincita della causa (sentenza del TF del 13 novembre 2007, U 55/07). Per questo i costi del provvedimento vengono accollati all’ufficio convenuto, il quale è pure tenuto a rifondere alla ricorrente le spese di patrocinio sostenute. L’esito della controversia rende la richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito priva di oggetto. Il Tribunale decide: 1. Nella misura in cui il ricorso non è stato riconosciuto, questo è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda all’emanazione di una nuova decisione dopo aver effettuati i necessari accertamenti nel senso dei considerandi.

2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni versa a … fr. 1'340.85 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

S 2011 11 — Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 08.03.2011 S 2011 11 — Swissrulings