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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 16.03.2010 S 2010 6

March 16, 2010·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,160 words·~11 min·5

Summary

prestazioni complementari | Ergänzungsleistungen/EOG

Full text

S 10 6 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 16 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni complementari 1. Dopo una lunga procedura giudiziaria, con decisione 5 dicembre 2008, …, nato nel 1959, veniva posto al beneficio di un quarto di rendita d’invalidità dal 1. novembre 2004 al 29 febbraio 2008. Per il periodo successivo, l’assicurato veniva ritenuto invalido solo in ragione del 23% per cui la rendita veniva soppressa. Nell’ambito del tempestivo ricorso interposto contro il rifiuto di una rendita d’invalidità dal 1. marzo 2008 sono attualmente in corso ulteriori accertamenti e il conseguente grado d’invalidità non è ancora stato definitivamente stabilito. 2. Per il periodo per il quale era stato posto al beneficio di un quarto di rendita d’invalidità, l’assicurato faceva richiesta di prestazioni complementari. Con decisione 9 ottobre 2009, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS (qui di seguito semplicemente cassa di compensazione), respingeva la richiesta adducendo l’eccedenza delle entrate in seguito al computo di un reddito ipotetico per persona solo parzialmente invalida. Il reclamo interposto contro la decisione di rifiuto veniva respinto il 23 novembre 2009. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 11 gennaio 2010, … chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato e un calcolo del diritto alla prestazione complementare comprendente unicamente il reddito effettivamente conseguito dalla moglie l’anno precedente la nascita del diritto ed esente da un qualsivoglia reddito ipotetico per persona parzialmente invalida. Nelle spese andrebbero poi computati anche i costi di

riscaldamento assuntisi dal locatario in ragione dell’importo forfetario di fr. 840.-- all’anno. Ispirandosi alla legislazione vigente per le prestazioni complementari correnti - che considera computabile un reddito ipotetico al più presto sei mesi dopo aver notificato tale cambiamento al beneficiario affinché abbia il tempo di prendere i necessari provvedimenti - il ricorrente chiede di poter beneficiare dello stesso trattamento, ovvero che il computo di un reddito ipotetico possa essergli imposto solo per il futuro dopo sei mesi di avvertimento e non con effetto retroattivo, non avendo all’epoca della decisione sul diritto a prestazioni complementari più alcuna possibilità di prendere dei provvedimenti, trattandosi di prestazioni per un periodo retroattivo. L’istante reputa poi di essere riuscito comunque a dimostrare di non aver potuto mettere a buon frutto la propria residua capacità lucrativa, essendo stato dichiarato inabile al lavoro dai medici e non collocabile da parte degli addetti all’assicurazione contro la disoccupazione. Essendo poi le spese di riscaldamento escluse dal contratto di locazione ed a carico del locatario, andrebbe computato un importo forfetario per dette spese di fr. 840.--. 4. Nella propria presa di posizione la cassa di compensazione riteneva del tutto giustificato il computo di un reddito ipotetico, sussistendo in base alle conclusioni dell’assicurazione per l’invalidità una residua abilità lucrativa che l’interessato avrebbe potuto sfruttare. Giusta la prassi del Tribunale federale, la mancanza di idoneità al collocamento giusta le disposizioni in materia di disoccupazione non escluderebbe il computo di un reddito ipotetico. L’analogica applicazione di un periodo di attesa di sei mesi non troverebbe alcuna giustificazione, essendo la situazione del ricorrente diversa da quella di coloro che già beneficiano di una prestazione corrente. 5. Replicando il ricorrente si riconfermava nelle proprie precedenti allegazioni, mentre la cassa di compensazione rinunciava a una dettagliata duplica, rinviando alle conclusioni proposte precedentemente. Considerando in diritto:

1. Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione per stabilire il diritto alla prestazione complementare del ricorrente. 2. In virtù di quanto previsto all’art. 9 cpv. 5 lett. c della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), il Consiglio federale disciplina il conteggio dei proventi da attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente invalide. Fondandosi su tale delega, l’art. 14a dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI), stabilisce che agli invalidi si computi in linea di massima come reddito dell’attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante (cpv. 1). Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l’art. 10 cpv. 1 lett. a no. 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado d’invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento (cpv. 2 lett. a). Questa disposizione è stata considerata conforme alla legge (DTF 117 V 156 cons. 2c, 115 V 93 cons. 3 e DAS 2007 PC no. 5 cons. 2). I redditi ipotetici di cui all’art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI costituiscono delle presunzioni legali secondo le quali la persona parzialmente invalida può di regola conseguire gli importi limite fissati. La presunzione può essere inficiata se si prova che motivi oggettivi e soggettivi (quali ad esempio la formazione insufficiente o il difetto di conoscenze linguistiche) impediscono o rendono difficile la realizzazione di un reddito (DTF 131 II 662 cons. 5.2, 117 V 156 cons. 2c e riferimenti, 117 V 202 nonché sentenza del 25 febbraio 2009 8C_140/2008 cons. 8.2.1). In ogni caso, la riduzione di una prestazione complementare in corso in seguito al computo di un reddito minimo giusta gli art. 14a cpv. 2, non può essere effettuata prima dello scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI). 3. Per il ricorrente, in applicazione di quest’ultimo disposto, il reddito ipotetico non avrebbe comunque potuto essere preso in considerazione con effetto retroattivo, essendo per l’istante impossibile ovviare ora a quanto ritenuto determinante per il passato. Il termine di sei mesi di cui all’art. 25 cpv. 4 OPC-

AVS/AI vorrebbe però propriamente permettere agli interessati di prendere le necessarie misure prima della presa di una decisione a loro sfavorevole. La tesi di ricorso non merita protezione. Il termine semestrale di cui all’art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI si riferisce alle prestazioni in corso ed è una disposizione a garanzia dei diritti acquisiti, nel senso che una prestazione finora riconosciuta non può, senza preavviso, essere improvvisamente soppressa a seguito del computo di un reddito ipotetico. La situazione dell’istante non è però paragonabile a quella di coloro che già godono di una prestazione complementare, ma semmai va equiparata alla situazione nella quale si trovano tutti gli assicurati che richiedono per la prima volta la prestazione complementare e che in qualità di invalidi parziali si vedono computare un reddito minimo sul quale non hanno avuto la possibilità di previamente determinarsi. A questi assicurati resta solo la possibilità di cercarsi un’occupazione nel limite della loro abilità lucrativa - come vuole del resto il principio della limitazione del danno (DTF 130 V 99 cons. 3.2) - elemento che in termini di diritto alla prestazione è comunque irrilevante, essendo nel calcolo già stato considerato un reddito ipotetico minimo sotto il quale non è dato scendere. 4. a) Il ricorrente ritiene comunque di essere riuscito a dimostrare che motivi oggettivi e soggettivi gli impedirebbero la realizzazione di un qualsiasi reddito. Anche questa argomentazione non può essere condivisa. Nel 2004 l’istante, nato nel 1959, aveva 45 anni e risultava lavorare nel nostro paese già almeno da 20 anni. Attualmente risiede nel nostro Cantone con moglie e figlia e vive del provento dell’attività lavorativa della moglie, impiegata presso la locale casa anziani e, in parte, presso il comune. Nel ricorso non vengono addotti problemi di soggiorno o l’impossibilità di svolgere determinati lavori per insufficiente conoscenza della lingua, anche se l’assicurato non padroneggia perfettamente l’italiano. Anche la lunga assenza dal mondo del lavoro è essenzialmente imputabile alla convinzione dell’istante di essere inabile in una misura decisamente superiore a quanto in seguito accertato dagli organi dell’assicurazione per l’invalidità nell’ambito di attività confacenti al suo stato di salute e non alle difficoltà di trovare un altro posto di lavoro. Anche il fatto che egli avesse in precedenza svolto solo lavori manuali non modifica le sorti

del giudizio, in quanto già nel 2004 erano state segnalate all’istante tutta una serie di attività ancora oggettivamente esercitabili sia per quanto riguardava la formazione che gli aspetti linguistici (vedi STA S 04 161 dell’11 gennaio 2005). b) Per l’assicurato, il rifiuto deciso sarebbe poi ingiustificato, poiché solo dopo la decisione di rendita del 5 dicembre 2008, avrebbe saputo di essere considerato solo parzialmente (e non completamente) invalido. Anche questa motivazione non giova alla causa dell’istante. E’ vero che la decisione riguardante il definitivo diritto ad un quarto di rendita d’invalidità per il periodo dal 2004 al 2008 veniva intimata all’assicurato solo nel dicembre del 2008, dopo una lunga vicenda giudiziaria. Come il Tribunale federale ha però già confermato, contravverrebbe al principio dell’obbligo della riduzione del danno, principio ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b, 400 e riferimenti) e giusta il quale ogni assicurato deve fare quanto da lui ritenuto esigibile per ovviare o attenuare per quanto possibile le conseguenze dell’invalidità, se l’assicurato a seguito del procedimento giudiziario ancora in corso potesse appellarsi all’art. 14a OPC-AVS/AI per non mettere a buon frutto la residua abilità lucrativa stabilita dagli organi dell’assicurazione per l’invalidità (DAS 2007 PC no. 5). In precedenza poi l’istante aveva interposto ricorso contro la decisione di rifiuto di prestazioni di rendita del 14 agosto 2003, essendo stato allora reputato abile in misura completa in attività leggere. Anche se tale provvedimento veniva il 26 febbraio 2007 annullato dal Tribunale federale, l’assicurato non può pretendere di aver sempre confidato sull’assenza di una qualsiasi abilità lucrativa residua, ma come l’esito della controversia ha poi dimostrato egli doveva necessariamente sapere che era ritenuto ancora in larga misura abile in attività confacenti. La conferma di una sensibile residua abilità in attività confacenti era pertanto nota all’assicurato almeno già dal 14 agosto del 2003, ovvero da prima dell’insorgere del diritto a prestazioni complementari nel 2004. c) Il ricorrente ritiene censurabile che gli venga computato un reddito per invalidità parziale, quando tra il 2004 e il 2008 era stato dichiarato inabile al

lavoro e pertanto ritenuto non idoneo al collocamento da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione. In principio, nella valutazione del grado d’impedimento e quindi per stabilire l’entità della residua abilità lucrativa la cassa di compensazione è tenuta a fondarsi sui dati accertati dagli organi dell’assicurazione per l’invalidità (DTF 117 V 205 cons. 2b e cons. 2c non pubblicato della DTF 127 V 248; decisioni del 25 febbraio 2009 8C_140/2008, del 9 ottobre 2007 P 35/06 e del 2 maggio 2007 P 3/07). Come giustamente addotto anche dalla cassa di compensazione, le decisioni in merito all’inidoneità al collocamento non sono state dal Tribunale federale ritenute vincolanti per la cassa di compensazione (DTF 109 V 29, sentenze del 9 ottobre 2007 P 35/06, del 3 marzo 2004 P 55/03 e del 17 agosto 2005 P 40/04). Basti poi al proposito ricordare che il curante dott. med. …, accertava nei confronti degli organi dell’assicurazione per l’invalidità il 23 febbraio 2003 di ritenere il paziente inabile al lavoro completamente nella precedente attività di manovale, ma considerava non vi fossero controindicazioni né in termini di rendimento né per l’orario di lavoro per attività confacenti come autista di funicolare o custode fattorino (vedi STA S 04 161 dell’11 gennaio 2005 pag. 6). Ne consegue che dalla decisione d’inidoneità al collocamento del 4 giugno 2004 l’istante non può dedurre diritti a proprio favore. Per questo Giudice, l’istante non è in tali condizioni riuscito ad inficiare la presunzione stando alla quale il conseguimento di un reddito per invalidità parziale entro i limiti ritenuti era del tutto esigibile. Per questo il computo del reddito ipotetico operato merita piena conferma. 5. Poiché viene in questa sede confermato il computo di un reddito ipotetico, la questione del computo del valore forfetario per le spese di riscaldamento non si pone neppure, non essendo una simile presa in considerazione idonea ad accordare all’istante il diritto alla prestazione. Infine, l’istante chiede una verifica del computo dei redditi di sua moglie non essendo possibile controllare che nel calcolo siano stati presi in considerazione i redditi dell’anno precedente la richiesta. In principio, il calcolo della prestazione corrente, avviene in base al reddito conseguito l’anno civile precedente la richiesta, non essendo possibile stabilire a priori a quanto potrà ammontare il reddito per l’anno corrente. Se invece il calcolo riguarda una prestazione retroattiva,

avendo l’autorità convenuta a disposizione i fattori fiscali, il calcolo del reddito va effettuato in base ai dati effettivi in applicazione non del primo, ma del secondo capoverso dell’art. 23 OPC-AVS/AI. Per questo, nell’evenienza, il diritto alla prestazione riferita all’anno 2004 è stato stabilito in base al reddito effettivamente conseguito dalla moglie in detto anno e si è a ragione operato in base allo stesso principio anche per gli anni successivi. 6. In conclusione, il computo del reddito ipotetico operato merita conferma e il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 61 LPGA la procedura è gratuita (lett. a) e la cassa di compensazione convenuta non ha diritto al rimborso delle ripetibili (lett. f e contrario). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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