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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 28.01.2010 S 2009 193

January 28, 2010·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,233 words·~6 min·16

Summary

riduzione dei premi | Krankenversicherung

Full text

S 09 193 Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 28 gennaio 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente riduzione dei premi 1. … beneficiava della riduzione dei premi della cassa malati fino al 2006. Poiché dal 2007 la sostanza imputabile per il calcolo del diritto al sussidio veniva portata dal 10% al 20%, per tale anno … non adempiva le condizioni per il diritto al sussidio. Nel 2008 invece, in seguito ad una nuova stima dell’immobile, i presupposti per il diritto alla riduzione dei premi erano nuovamente soddisfatti. 2. Nel gennaio 2009, … si informava presso la Cassa di compensazione AVS dell’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (qui di seguito detta semplicemente cassa di compensazione) sulle sorti della propria richiesta spedita per posta B il 18 marzo 2008 all’agenzia AVS di ... Da quanto emergeva in seguito, la richiesta non era però mai pervenuta all’agenzia comunale AVS. Per questo, con decisione 9 ottobre 2009 il diritto al sussidio per il 2008 veniva rifiutato non essendo stata presentata richiesta entro il 31 dicembre 2008. La tempestiva opposizione presentata dalla richiedente veniva respinta con decisione 26 novembre 2009. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 8 dicembre 2009, … chiedeva che il rimborso del premio per il 2008 le venisse concesso, avendo sempre agito in buona fede e onestamente. A comprova di quanto affermato, l’istante allegava il foglio stampato del calcolo effettuato su internet nel 2008, calcolo che sarebbe possibile effettuare solo nell’anno di riferimento e non più tardi.

4. La cassa di compensazione proponeva dal canto suo la reiezione del ricorso, non essendo la petente riuscita a dimostrare di aver introdotta la richiesta di rimborso prima del perentorio termine del 31 dicembre 2008. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 43 cpv. 3 della legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non si deve decidere in merito a questioni giuridiche d’importanza fondamentale. Nell’evenienza, all’istante è stato rifiutato il rimborso della riduzione del premio della cassa malati per il 2008, per un importo di ca. fr. 800.--. Ne consegue che il valore litigioso in questione è in ogni caso decisamente inferiore a fr. 5'000.--. Non essendo neppure controversa una questione d’importanza fondamentale è data la competenza del giudice unico. 2. Colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata. Se una domanda non rispetta le esigenze di forma per quanto riguarda gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta (vedi art. 29 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA). Giusta l’art. 10 lett. a della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP), i diritti alle riduzioni individuali dei premi decadono se la domanda non è inoltrata entro i termini prescritti. L’art. 8 dell’ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (OLAMRP) specifica quali siano questi termini. In base a detto disposto, le persone domiciliate nel Cantone devono inoltrare il modulo di domanda, al più tardi entro la fine dell'anno per il quale si vuole fare valere il diritto, allo sportello AVS del loro comune di domicilio. Sono autorizzati a notificare il diritto anche terzi che assistono o si prendono cura della persona avente diritto, in particolare anche i comuni di domicilio di persone assicurate con pagamenti arretrati. Le persone che ricevono d'ufficio

una notifica del diritto alla riduzione dei premi vengono considerate annunciate. Nell’evenienza è controversa la questione di sapere se entro il 31 dicembre 2008 l’istante abbia depositata la propria richiesta di sussidio, dopo che nel 2007 non aveva avuto diritto alla riduzione e che quindi non poteva essere nel 2008 considerata annunciata automaticamente. 3. a) La procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 cons. 2 con riferimenti). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se e quando la comunicazione è stata inviata; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e, se necessario, anche ricevuta. b) Nel caso in esame, la ricorrente non ha saputo comprovare di aver introdotto una domanda di sussidio entro la fine del 2008, non avendo alcuna ricevuta attestante l’invio per posta e non essendo altrimenti stata in grado di

dimostrare quanto afferma (STA S 08 81). Presso il comune, dove vengono sistematicamente stilate delle copie delle richieste, la domanda non è reperibile e la stessa non è stata nel 2008 fatta proseguire all’istanza cantonale convenuta. L’introduzione al Tribunale amministrativo della semplice copia della richiesta non è suscettibile di comprovare che la domanda sia anche stata presentata alla data indicata. Lo stesso vale per il calcolo del sussidio via internet. Questo dimostra infatti solo che l’istante ha operato il conteggio nel 2008, ma non che abbia anche introdotta la domanda di sussidio prima del 31 dicembre 2008. Poiché, come attestato dall’addetto comunale, la richiesta non è indubbiamente pervenuta allo sportello AVS del comune di domicilio, la decisione è sfavorevole a quella parte che vorrebbe dedurre un diritto da una circostanza rimasta indimostrata. La convinzione dell’addetto comunale che, conoscendo la serietà e la correttezza del mittente della richiesta, non mette in dubbio che l’invio sia stato fatto alla data pretesa non può mutare le sorti del giudizio, non costituendo tale apprezzamento un valido mezzo di prova. Con ciò non viene in questa sede espresso alcun giudizio sull’onestà o buona fede della ricorrente, ma semplicemente preso atto che l’ossequio del termine per far valere il diritto al sussidio non è stato dimostrato. Purtroppo, pur essendo all’istante notoria la tempestiva evasione delle richieste precedenti entro pochi mesi dalla presentazione della domanda, essa ha omesso d’informarsi sull’esito della pratica entro il 31 dicembre 2008 e non ha pertanto saputo evitare il subentrare della perenzione del diritto. 4. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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