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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 11.07.2007 S 2007 84

July 11, 2007·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,244 words·~11 min·6

Summary

prestazioni assicurative LAINF | Invalidenversicherung

Full text

S 07 84 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA dell’11 luglio 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAINF 1. …, 1953, di professione montatore sanitario presso la ditta … era vittima il 18 dicembre 2003 di un infortunio non professionale: tagliando legna presso la propria abitazione si feriva alla mano destra con la motosega. L’infortunato veniva immediatamente operato presso l’ospedale di ... In seguito si rendevano necessari due interventi alla mano per correggere il difettoso consolidamento del IV e V dito della mano destra. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni riconosceva la propria responsabilità e versava le legali prestazioni assicurative. 2. L’infortunato riprendeva poi la propria attività con un rendimento ridotto. Con decisione 20 dicembre 2005, a … veniva riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità del 10% ed ad una indennità per menomazione dell’integrità del 15%. 3. In seguito alla tempestiva opposizione, l’assicuratore rivedeva la situazione medica dell’infortunato. Nel frattempo, il medico curante confermava l’impossibilità per l’assicurato di continuare con la precedente attività e consigliava l’esplicazione di un lavoro leggero nell’ambito del quale la mano destra avrebbe dovuto essere impiegata essenzialmente solo quale supporto. Sulla base di tali risultanze, con decisione 11 gennaio 2007, l’assicuratore riconosceva all’assicurato una rendita d’invalidità del 25% dal 1. dicembre 2005 e una indennità per menomazione dell’integrità del 15%. L’opposizione interposta dell’interessato e con la quale veniva chiesta una rendita d’invalidità del 50% veniva respinta in data 1. marzo 2007.

4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 11 aprile 2007, … postulava l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 50% oppure di un grado d’invalidità da stabilire dal giudice. In sostanza, l’istante contesta di essere ancora in grado di svolgere un’attività leggera in misura completa come stabilito dal medico e chiede che venga in caso di contestazione fatta allestire una nuova perizia medica, non da ultimo anche in considerazione del peggioramento della situazione clinica subentrato negli ultimi tempi. 5. Nella propria presa di posizione l’istituto convento chiedeva la conferma della decisione impugnata, giacché dal semplice raffronto dei redditi risulterebbe chiaramente come il grado d’invalidità fosse stato stabilito in favore dell’assicurato. Considerando in diritto: 1. A norma dell’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità. Le nozioni di invalidità e di incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. E’ considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). E’ considerata incapacità al guadagno la perdita totale o parziale della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1 e 104 V 136).

2. a) Nell’evenienza è in primo luogo controversa la valutazione stessa del danno alla salute, che per l’istante sarebbe stata effettuata in modo troppo approssimativo e senza tenere in giusta considerazione l’aggravamento intervenuto negli ultimi tempi. Sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 125 V 261 cons. 4, 115 V 134 cons. 2, 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l'assicurato è portatore e specificare quali impedimenti funzionali ne derivano. E' poi compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4). b) Era stato al dott. med. … che l’istituto aveva chiesta una valutazione degli impedimenti funzionali presentati dall’assicurato. Lo specialista in chirurgia aveva però reputato necessario stabilire i deficit funzionali dell’infortunato sulla base della concreta situazione lavorativa, avendo il ricorrente ripreso la propria attività di installatore sanitario. Nella relazione del 7 settembre 2006, detto medico riteneva che gli impedimenti fatti valere sul lavoro fossero del tutto compatibili con la situazione clinica agli atti. In termini di esigibilità, il dott. med. … reputava non più indicati i lavori pesanti, come la posa di canalizzazioni. Per il resto, a seconda degli strumenti di lavoro richiesti era necessario l’impiego di ambedue le mani, l’adattamento dell’impugnatura di alcuni attrezzi per permettere una miglior presa o maggior tempo per l’esecuzione di certi lavori. Per contro, erano considerati interamente esigili e senza alcuna limitazione in termini di redditività lavori in ambito sanitario, come l’istallazione di WC, docce, vasche da bagno ecc. per quanto non richiedessero di sollevare pesi superiori ai 5/10 kg e il porto prolungato di pesi. L’istante considera tale valutazione non più attuale dopo l’aggravarsi dei disturbi dall’autunno del 2006. Giusta quanto rilevato dal medico di circondario in occasione della consultazione del 23 novembre 2006, l’assicurato lamentava un disacerbarsi dei disturbi con una riduzione della funzionalità e del carico della mano destra accompagnata da una sindrome braccio-spalla in senso ulnare. L’attività di montatore sanitario era dal medico considerata in

tali condizioni non più esigibile. In base a questa valutazione l’istante conclude all’inaffidabilità degli accertamenti eseguiti in precedenza ed al subentrare di un peggioramento. Questa conclusione non può essere condivisa. c) Nella propria relazione del 23 novembre 2006, il medico di circondario … riportava l’aggravamento soggettivamente risentito dall’assicurato, ma evidenziava come il referto oggettivamente riscontrato non permettesse una simile conclusione. Per il medico la funzionalità del IV e V dito della mano destra era rimasta invariata, mentre dal dinamometro risultava addirittura un miglioramento della forza della mano infortunata da 7 a 14. Anche poi confrontando i dati relativi alle masse muscolari, non sussistono elementi per considerare un aggravamento duraturo della situazione durante l’autunno del 2006. Per il dott. med. … erano considerate sempre ancora esigibili delle attività leggere sull’arco dell’intera giornata lavorativa senza sovraccarico della mano destra. Questa poteva essere impegnata per lavori che richiedevano una motorica fine e come mano d’appoggio. Erano pure sconsigliati lavori che richiedessero di aprire e chiudere ripetutamente il pugno a causa del possibile riacutizzarsi della sindrome braccio-spalla. In queste condizioni non sorprende che il medico di circondario abbia considerata non più esigibile la continuazione dell’attività precedentemente svolta. d) Dopo l’infortunio, l’assicurato aveva ripreso la propria attività presso il precedente datore di lavoro. Trattandosi però di una ditta che occupa solo due dipendenti (vedi indagini del 4 novembre 2005 e del 15 maggio 2006), una ripartizione dei compiti rispettosa delle condizioni di esigibilità stabilite dal medico, non era che in parte possibile. Il riacutizzarsi dei disturbi era in tali condizioni molto verosimilmente la conseguenza di un impiego troppo intensivo della mano destra in un’attività solo in parte consona al danno alla salute riportato. In questo senso, nella concreta situazione lavorativa del ricorrente è pertanto del tutto comprensibile la conclusione del medico di circondario riguardo all’inesigibilità del lavoro precedentemente svolto, mentre in base al reperto oggettivabile un aggravamento viene esplicitamente negato. Ne consegue che non si impongono per questo fatto nuovi accertamenti medici oltre a quelli già agli atti e che concordano tra di loro. La valutazione

dell’esigibilità in attività leggere e confacenti fatta dal medico di circondario il 23 novembre 2006 corrisponde infatti a quella operata dal dott. med. … nella propria relazione del 7 settembre 2006 (vedi considerando 3b che precede) sulla base degli accertamenti eseguiti in precedenza. La conclusione che dall’istante sia ancora esigibile l’esplicazione di un’attività leggera conforme ai postumi infortunistici in misura completa è pertanto in questo senso da confermare. e) Per il ricorrente, l’esistenza di una concreta possibilità di trovare un’occupazione confacente andrebbe nell’evenienza esclusa. Le limitazioni funzionali sarebbero talmente tante da rendere alquanto ristretta se non inesistente la gamma di attività ancora esigibili. Concretamente, le possibilità occupazionali del ricorrente sarebbero ridottissime o inesistenti. Giusta la giurisprudenza, il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione questa teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di volta in volta stabilire concretamente come l’infortunato possa mettere a profitto la propria residua capacità di guadagno e in che misura. Nell’evenienza, la limitazione funzionale si riferisce all’arto superiore destro, che non resta inutilizzabile, ma che può essere utilizzato solo in attività leggere e altrimenti confacenti. In un’attività leggera non sussistono limitazioni temporali per l’esecuzione del lavoro, non vi è la necessità di alternare continuamente la posizione del corpo, non vi sono limitazioni per quanto riguarda la possibilità di spostarsi anche su terreni accidentati, non vi sono difficoltà di concentrazione ecc. Queste considerazioni vogliono semplicemente accentuare il fatto che le possibilità d’impiego dell’assicurato non sono limitate nella misura pretesa nel ricorso. Del resto, il grande impegno dimostrato dal lavoratore nella ripresa della precedente attività, anche se questa si è rivelata in seguito troppo gravosa, non permette certo di escludere la possibilità di esercitare un lavoro più confacente in una misura superiore. Non va poi dimenticato che la formazione acquisita dal ricorrente quale installatore sanitario costituisce un indubbio vantaggio nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, anche per attività dette

leggere (si pensi all’attività di custode, magazziniere o venditore di prodotti sanitari). 3. a) Conformemente alla giurisprudenza del TFA, per la determinazione del reddito ipotetico conseguibile dall’assicurato senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto lo stesso guadagnerebbe secondo il grado della verosimiglianza preponderante - quale persona sana (DTF 129 V 224 cons. 4.3.1 e riferimenti). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute o comunque sul salario che l’assicurato avrebbe potuto conseguire in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile. Soltanto in circostanze particolari è dato scostarsi da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura salariale (ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica. Ciò avviene, ad esempio, quando non si dispone d’informazioni sull’ultima attività professionale dell’assicurato (sentenza dell’11 aprile 2007, no. I 927/05 ed i numerosi riferimenti). b) Giusta i dati raccolti presso il precedente datore di lavoro il 4 novembre 2005, l’assicuratore calcolava un guadagno annuo per il 2005 di fr. 52'952.00. L’istante non contesta che tale fosse stato il proprio presumibile guadagno come persona sana, ma vorrebbe vedere applicato alla presente fattispecie il reddito conseguibile da una persona qualificata (livello 3) in base alle ISS e pari a fr. 65'966.00. Per i motivi esposti nel considerando che precede la pretesa non può però essere accolta. L’assicurato aveva un lavoro retribuito in modo definibile nei dettagli, era in una relazione di lavoro stabile e nulla lascia presagire che tale reddito avrebbe subito verosimilmente degli importanti cambiamenti. Ne consegue che era il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito presso il precedente datore di lavoro nel 2005 ad essere nell’evenienza determinante, ovvero fr. 52'952.00. Basandosi sui dati statistici, come del resto si vedrà in seguito per il reddito da invalido, l’istituto convenuto ha invece ritenuto determinante un valore di reddito di fr. 57'945.34.

c) Per la determinazione del reddito conseguibile da invalido - nei casi in cui un assicurato non può più riprendere la precedente attività dopo l’insorgenza del danno alla salute - vanno prese a confronto le tabelle ISS (DTF 126 V 76 cons. 3b e riferimenti, 124 V 323 cons. 3b bb; DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15 nonché per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, no. I 750/02, 13 marzo 2003, no. I 103/02 e del 30 gennaio 2004, no. I 325/02). Il reddito ipotetico da invalido va stabilito in base alla TA1 dell’ISS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato, essendo per il TF solo in questo modo possibile garantire un uguale trattamento di tutti gli interessati. d) Concretamente, secondo la tabella TA1 dell’ISS riferita al 2004, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di un uomo per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 4’586.00. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio è di 41.6 ore settimanali, e tenendo in considerazione un incremento dei salari per il 2005 rispetto al 2004 dell’1.2%, ne risulta un reddito annuo di fr. 57'920.00. Operando la riduzione massima del 25% come proposto dal convenuto si ottiene un reddito ancora conseguibile da invalido pari a fr. 43’440.00. Dal raffronto dei redditi risulta evidente che lo scapito che l’istante subisce in un’attività confacente al suo stato di salute è in realtà al massimo del 25%, ciò che esclude la possibilità di riconoscere un grado d’invalidità superiore a quanto è stato accertato dall’autorità inferiore. 4. In conclusione il ricorso è respinto e viene in questa sede confermato un grado d’invalidità del 25%. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA la procedura è gratuita. Al ricorrente non spettano ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

S 2007 84 — Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 11.07.2007 S 2007 84 — Swissrulings