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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 25.05.2007 S 2007 58

May 25, 2007·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,065 words·~10 min·7

Summary

diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung

Full text

S 07 58 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 25 maggio 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente diritto all'indennità LADI 1. …, 1971, di professione impresario costruttore lavorava da ultimo presso la ditta … SA di … e dal 1. dicembre 2004 rivendicava il diritto all’indennità di disoccupazione. Dal 9 gennaio al 7 aprile 2006, l’assicurato partecipava ad un programma d’inserimento per il ... Alcuni giorni dopo la conclusione del corso, il 10 aprile 2006, … si iscriveva quale socio gerente con firma individuale della ditta … Sagl, con una quota di fr. 7'000.-- su di un capitale sociale di fr. 21'000.--. Scopo della società è, tra gli altri, la gestione e l’amministrazione di esercizi pubblici nonché la ristrutturazione, la costruzione, l’acquisto e la vendita di immobili. Venuti a sapere di questa partecipazione societaria, la Cassa disoccupazione … sollecitava separatamente l’assicurato e gli altri due soci a volersi determinare su questa nuova attività. 2. Il 2 giugno 2006, la Cassa di disoccupazione … sottoponeva il caso all’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML), il quale a sua volta sentiva nuovamente l’assicurato in merito all’assunzione di un’attività lucrativa indipendente e otteneva conferma dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni che … era dal 1. maggio 2006 iscritto presso la cassa di compensazione AVS come persona esercitante un’attività lucrativa indipendente a titolo principale. 3. Con decisione 25 luglio 2006, l’UCIAML negava all’assicurato l’idoneità al collocamento dall’8 aprile 2006, reputandolo da tale data impegnato a costruirsi un’attività in proprio e quindi non più interessato e disposto ad

accettare un’occupazione da persona dipendente. Tale intenzione si sarebbe del resto palesata con l’iscrizione dell’istante presso la cassa di compensazione AVS in qualità di persona esercitante attività lucrativa indipendente a titolo principale. La tempestiva opposizione presentata dall’interessato, che insisteva sull’inesistenza di un’attività per la neo costituita società e che giustificava l’iscrizione presso la cassa di compensazione AVS con la necessità di ottenere le prestazioni della cassa pensioni, veniva respinta con decisione 9 febbraio 2007. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 9 marzo 2007, l’assicurato chiedeva il versamento delle indennità di disoccupazione mancanti per i motivi già elencati nella lettera indirizzata all’UCIAML lo stesso giorno. In detta “opposizione” il ricorrente si rammaricava dell’andamento che aveva preso la pratica. Con la costituzione della società non sarebbe stato messo alcun fine alla sua situazione disoccupazionale, per cui la decisione di ritenerlo non idoneo al collocamento sarebbe censurabile. In effetti, solo dal mese di ottobre 2006 l’istante avrebbe ottenuto alcuni mandati che gli avrebbero permesso la realizzazione di un certo guadagno e che lo impegnerebbero però solo fino ad ora, senza garanzie future. 5. Nella propria presa di posizione l’UCIAML proponeva l’inammissibilità o eventualmente la reiezione dell’istanza. Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto privo dei requisiti formali minimi richiesti dalla legge per quanto riguarderebbe in particolare la motivazione. Nel merito, il ricorrente non proporrebbe alcun argomento giuridico a fondamento delle proprie pretese, ma si limiterebbe a criticare l’operato degli incaricati dell’esecuzione della legge in materia di disoccupazione. La decisione impugnata meriterebbe comunque protezione, essendo l’assicurato una persona esercitante attività lucrativa indipendente a titolo principale e come tale non assicurabile contro le conseguenze della disoccupazione. Considerando in diritto:

1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sulla giustizia amministrativa (LGA) che sostituisce la legge sul Tribunale amministrativo (LTA) e per il tribunale delle assicurazioni (art. 49 cpv. 2 LGA) l’ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS). Giusta l’art. 85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso. Nell’evenienza in esame, il termine di ricorso è scaduto dopo il 1. gennaio 2007 per cui il procedimento sottostà alla nuova normativa. 2. Formalmente viene a torto contestata l’ammissibilità del ricorso poiché privo di motivazione. Giusta l’art. 61 lett. b della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso. Nella propria istanza il ricorrente adduceva di volere il versamento delle indennità giornaliere negategli per mancanza d’idoneità al collocamento. Per la motivazione rimandava allo scritto inviato lo stesso giorno all’UCIAML. Per questo Giudice tale rinvio basta per ammettere che il ricorso sia anche motivato, giacché in ogni caso all’interessato andava per legge concesso semmai il diritto di sanare il vizio formale della propria istanza. Del resto, dopo l’emanazione della decisione su opposizione, l’ufficio convenuto era tenuto - già in virtù di quanto statuito all’art. 30 LPGA - a trasmettere il documento al competente tribunale. Non voler considerare la motivazione addotta dal ricorrente per il semplice fatto che l’istante avesse nella comunicazione fatta alla convenuta precisato di aver nel frattempo interposto ricorso costituirebbe in tali circostanze un formalismo eccessivo non compatibile con l’art. 61 lett. b LPGA e neppure con quanto sancito all’art. 9 della Costituzione federale (CF). Il fatto che nella propria motivazione il ricorrente si limiti a criticare apoditticamente l’operato di controparte non si oppone all’entrata nel merito dell’istanza. 3. a) Tra i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, l’art. 8 cpv. 1 lett. f della legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

e l’indennità per insolvenza (LADI) annovera l’idoneità al collocamento. Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI). Questa definizione dell’idoneità al collocamento presuppone due elementi: la capacità al lavoro, da un lato, intesa come la facoltà di fornire un lavoro (più precisamente di esercitare un’attività lucrativa salariata) senza che l’assicurato ne sia impedito per motivi inerenti alla propria persona e, d’altra parte, la disponibilità ad accettare un lavoro confacente ai sensi dell’art. 16 LADI. Questo secondo elemento non implica soltanto la volontà di assumere un determinato lavoro, qualora se ne presentasse l’occasione, ma anche la disponibilità sufficiente quanto al tempo che l’assicurato può consacrare ad un impiego e quanto al numero dei potenziali datori di lavoro. L’idoneità al collocamento può essere rifiutata se gli sforzi nella ricerca di un lavoro sono insufficienti, se l’assicurato continua a rifiutare un’occupazione adeguata o se questi limita le proprie ricerche di lavoro ad un settore nel quale non ha concretamente che delle deboli possibilità d ’impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e 120 V 394 cons. 1 e riferimenti). In particolare, un disoccupato deve essere considerato non idoneo al collocamento, se una limitazione troppo importante nella scelta di un posto di lavoro rende notevolmente incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e riferimenti). b) Come giustamente addotto dall’ufficio convenuto, i lavoratori indipendenti non hanno diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, non essendo delle persone assicurate (vedi art. 2 cpv. 1 lett. a LADI). Questa regola vale analogamente anche per le persone che partecipano ad una società in qualità di soci, finanziatori, membri del consiglio di amministrazione ecc., per quanto siano in grado di influire sul potere decisionale del loro stesso datore di lavoro, come è indubbiamente il caso per il ricorrente che riveste la qualità di socio gerente con firma individuale e conta una partecipazione finanziaria superiore al 20%. Per contro è ammessa un’idoneità al collocamento anche per quegli assicurati che svolgono un’attività indipendente a tempo parziale e che però cercano un’occupazione a tempo pieno. Come tale il fatto di esercitare un’attività lucrativa indipendente non esclude quindi a priori dal diritto all’indennità di disoccupazione per

mancanza d’idoneità al collocamento. Se una persona sarà condizionata a tal punto da vedersi ostacolata nella scelta di un lavoro occorrerà però concludere all’inidoneità al collocamento, indipendentemente dal motivo che ha causato la riduzione della disponibilità al lavoro (DTF 120 V 388). c) Come emerge dalla documentazione agli atti, dopo essere rimasto disoccupato l’assicurato aveva intenzione di mettersi in proprio, facendo della consulenza in materia edilizia, del genio civile e assumendo mansioni nell’ambito della direzione lavori. Tali progetti erano poi stati esposti in più occasioni al competente collocatore il 23 novembre 2005, il 25 gennaio e il 27 febbraio 2006. Per incentivare l’interessato in questi propositi, già il 13 maggio 2005, l’assicurazione contro la disoccupazione gli aveva del resto riconosciuto 34 indennità giornaliere speciali in vista dell’avvio di un’attività in proprio. In seguito, veniva costituita una società a garanzia limitata, nella quale la partecipazione finanziaria del ricorrente era di un terzo. La società aveva propriamente per scopo la ristrutturazione, la costruzione, l’acquisto e la vendita di immobili, quindi risultava attiva nel settore nel quale l’istante intendeva mettersi in proprio. Che a questo punto l’istante venisse reputato aver iniziato un’attività lucrativa in qualità d’indipendente è del tutto logico. La tesi dell’ufficio convenuto viene poi ancora corroborata dal fatto che l’istante si è annunciato presso la cassa cantonale di compensazione AVS dal 1. maggio 2006 in qualità d’indipendente a titolo principale. d) Anche le affermazioni fornite dal ricorrente e dai soci della neo costituita società nella primavera del 2006 non permettono un diverso giudizio. Alla precisa domanda se avesse esercitato un’attività indipendente, il diretto interessato si limitava a rispondere di non “aver avuto nessun introito finanziario” (vedi risposta del 24 maggio 2006). La stessa risposta era stata data dai due altri soci il 1. giugno 2006, allorché confermavano che l’istante “non svolge alcuna attività retribuita all’interno della società”. Da queste attestazioni non è dato concludere che il ricorrente non stesse lavorando per la società, ma soltanto che non avesse (ancora) alcun tornaconto finanziario. In principio, che inizialmente l’attività svolta non abbia permesso all’istante di conseguire dei sostanziosi guadagni non riveste in quest’ottica una grande

importanza, giacché si tratta di stabilire se il ricorrente fosse disponibile per un altro impiego o se invece l’attività lo impegnasse in modo tale da renderlo inidoneo al collocamento. Come poi espressamente ammesso nello scritto del 30 giugno 2006, l’istante stava cercando di inserirsi nei rami dell’edilizia e del genio civile con la funzione di direzione lavori. Rispondendo alla domanda da quando e in che misura esercitasse un’attività indipendente, l’interessato precisava di avere momentaneamente dei contatti interessanti, di prevedere un incontro a fine giugno 2006 per l’esecuzione di tre case monofamiliari e di avere già un contratto per questo lavoro che avrebbe dovuto iniziare il mese di marzo 2006. Quanto alla disponibilità ad accettare un impiego e a interrompere la sua attività lucrativa indipendente, nel caso di un’assegnazione di un lavoro come dipendente, il ricorrente precisava di attendere per il momento fiducioso l’evolvere della situazione da indipendente, essendogli stato garantito un lavoro quantitativamente notevole. Solo qualora tale tentativo non avesse funzionato, l’assicurato si dichiarava disposto ad accettare un’eventuale assegnazione. Con questa risposta risulta però già chiaramente la mancata disponibilità soggettiva del ricorrente al collocamento. Alla domanda in che misura desiderasse lavorare in proprio l’interessato rispondeva al 100%. E’ vero che il ricorrente affermava pure di essere in qualsiasi momento disposto ad accettare un’attività dipendente “anche se la mia primaria intenzione è di esercitare come indipendente”. Questa allegazione non è però propria a confutare la tesi di controparte. Nella situazione in cui si trovava, l’assicurato non poteva oggettivamente essere considerato in grado di accettare un’occupazione dipendente e dalle risposte fornite non appare neppure una disponibilità soggettiva in questo senso. Concretamente, è del resto difficile immaginare come l’istante avrebbe potuto concludere un qualsivoglia contratto di direzione lavori o comunque garantire le prestazioni nell’ambito della direzione lavori qualora fosse stato assunto per un lavoro a carattere dipendente altrove. Per questo le conclusioni dell’ufficio convenuto quanto all’assenza d’idoneità al collocamento meritano conferma. 4. Anche il momento a partire dal quale l’idoneità al collocamento è stata negata non dà adito a critiche. Fino al 7 aprile 2006 il ricorrente era occupato in un

programma d’inserimento e tre giorni dopo veniva costituita la nuova società. A partire pertanto già dall’8 aprile 2006 egli era evidentemente impegnato a organizzare la propria attività indipendente e quindi non più idoneo al collocamento. 5. Per i motivi esposti in precedenza, la decisione impugnata merita in questa sede piena conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. In applicazione all’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la presente procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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