S 07 12 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 2 marzo 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1943, di professione montatore elettricista, era da ultimo impiegato quale assistente tecnico e vicedirettore presso la sezione tecnica della … Nel luglio del 2002 il dipendente non riprendeva più il lavoro per motivi di salute e il 1. luglio 2003 veniva pensionato. Nel luglio 2003, l’assicurato faceva domanda di prestazioni AI, soffrendo delle conseguenze d’infarto, diabete, taglio uditivo, labirintite e ulcera all’alluce sinistro. 2. Con decisione 24 giugno 2005, l’ufficio AI riconosceva al petente il diritto - dal 1. ottobre 2003 - ad un rendita d’invalidità di un quarto per un grado di invalidità del 44%. In termini di esigibilità, l’assicurato era considerato ancora in grado di svolgere un’attività di tipo sedentario e diurna in ragione dell’80%. In data 11 dicembre 2006, la tempestiva opposizione veniva parzialmente accolta, nel senso che la pratica veniva rinviata all’ufficio AI per la determinazione del grado d’invalidità a partire dal 1. giugno 2005. Per il periodo dal 1. ottobre 2003 al 31 maggio 2005 veniva invece confermato il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 12 gennaio 2007, … chiedeva di essere innanzitutto sottoposto ad una perizia pluridisciplinare e postulava poi materialmente il riconoscimento dall’inizio di una rendita intera d’invalidità. Nella propria valutazione del grado d’invalidità, l’ufficio Ai si sarebbe fondato essenzialmente su di un esame medico specialistico rivelatosi però carente ad una più attenta valutazione. Infatti, l’accertamento medico condotto ignorerebbe diverse patologie invalidanti
presenti già durante il periodo tra l’ottobre 2003 e il giugno 2005, come attesterebbe la documentazione medica che l’istante allega. Tali patologie avrebbero però avuto una netta incidenza sulla residua abilità dell’istante, rendendo assolutamente impossibile anche l’esplicazione di un’attività leggera in ragione dell’80%. 4. Nella propria presa di posizione, l’ufficio AI chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma del grado d’invalidità per il periodo qui in discussione, rinviando essenzialmente alle argomentazioni esposte in sede di opposizione. Considerando in diritto: 1. a) In sede di opposizione, l’ufficio AI veniva invitato ad esperire nuovi accertamenti onde stabilire l’effettivo grado d’invalidità del petente a partire dal giugno 2005. Per il periodo dal 1. ottobre 2003 al 31 maggio 2005 invece, l’autorità inferiore riteneva di potersi fondare sulla conclusiva documentazione medica agli atti a conferma del grado d’invalidità del 44% e del diritto ad un quarto di rendita d’invalidità. Il ricorso è propriamente diretto contro questa valutazione del grado d’invalidità per il periodo dal 1. ottobre 2003 al 31 maggio 2005. b) Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la quale contiene diverse disposizioni applicabili anche nell’ambito dell’assicura per l’invalidità (LAI). Essendo stata la decisione su opposizione emanata dopo l’entrata in vigore della LPGA (DTF 127 V 467 cons. 1, 121 V 366 cons. 1b) e nascendo l’eventuale diritto alla rendita dopo il 1. gennaio 2003, le nuove disposizioni si applicano al caso in parola (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e riferimenti e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03). La questione riveste comunque nell’evenienza scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TF, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti d’incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). 2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l’art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d’invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d’invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lucrativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 e 104 V 136). 3. a) Nell’evenienza è in primo luogo controversa la valutazione stessa del danno alla salute, che per l’istante sarebbe stata effettuata in modo lacunoso e non
avrebbe di conseguenza tenuto in giusta considerazione tutte le patologie invalidanti all’epoca presenti. Sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l'assicurato è portatore e specificare quali impedimenti funzionali ne derivano. E' poi compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4). b) Nell’evenienza, l’ufficio convenuto per il periodo qui in discussione si è effettivamente fondato essenzialmente sulla valutazione operata dalla dott. med. … il 26 settembre 2004. Infatti, nel proprio rapporto aggiuntivo del 25 aprile 2005, l’incaricata del servizio medico regionale dell’AI fondava le proprie conclusioni sulle risultanze dell’indagine della specialista in endocrinologia e diabetologia del settembre 2004, senza operare alcun accertamento proprio. Per la dott. med. …, sussisteva una patologia invalidante in relazione all’ulcera cronica all’alluce destro, alla cardiopatia ischemica e all’obesità. In merito alla cardiopatia, l’esperta accennava ad un possibile episodio di scompenso cardiaco notturno, la cui origine non era stata chiaramente delucidata e riteneva che la situazione cardiaca andasse dunque chiarita. Non venivano però debitamente presi in considerazione le successive complicazioni a livello cardiaco (sindrome coronaria acuta con edema polmonare nel giugno 2004, coronografia durante la degenza dall’8 al 18 giugno 2004) che richiedevano a più riprese il ricovero del paziente. In seguito poi, per degli scompensi bi-ventricolari recidivanti era necessario un nuovo ricovero dal 10 al 16 marzo 2005. In questo senso, la patologia cardiaca va considerata necessariamente incidere sulla residua abilità dell’assicurato in misura diversa da quanto è stato ritenuto nella perizia del 26 settembre 2004, anche solo in considerazione dei numerosi periodi di completa inabilità che le degenze hanno comportato. c) Giusta poi il rapporto del 30 marzo 2005, durante l’indagine svolta sul paziente in data 14 marzo 2005 veniva accertata una sindrome di apnea da sonno di
tipo ostruttivo marcata. La conseguenza di tale patologia è una marcata sonnolenza diurna, con colpi di sonno anche in auto (referto dell’8 aprile 2005 del dott. med. …). Evidentemente anche questo tipo di disturbo deve essere considerato ripercuotersi sulla residua abilità dell’istante in un’attività di tipo sedentario. Il fatto che tale patologia sia stata messa in evidenza solo nel marzo del 2005 (anche se quanto ritenuto nel rapporto del 24 settembre 2004 in merito ad un presunto scompenso cardiaco notturno avrebbe potuto anche riferirsi alle crisi di apnea) non permette di concludere che la stessa non sussistesse già in precedenza. In ogni caso su tali questioni, durata e ripercussioni della patologia, è il medico che deve esprimersi. d) Infine, il paziente era degente dal 12 al 17 ottobre 2004 in seguito alla rottura del tendine del quadricipite sinistro. Evidentemente, nel rapporto del settembre 2004 non era possibile tenere in considerazione tale patologia. Ciò non toglie che tale susseguente inabilità non potesse essere del tutto ignorata nella valutazione del grado d’abilità durante il periodo dall’ottobre 2003 al giugno 2005. In questo senso le conclusioni della dott. med. … del 25 aprile 2005 e stando alle quali: a partire dal luglio 2003 a livello medico teorico il paziente avrebbe potuto riprendere la sua abituale attività lavorativa nella misura del 60%, non essendo nel frattempo intervenute complicazioni o altre patologie sono manifestamente in pieno contrasto con gli atti all’incarto. Già sulla base di tali considerazioni, non è alla luce della documentazione medica all’incarto possibile stabilire il grado d’inabilità dell’istante durante il periodo qui contestato. Per questo si giustifica il ritorno degli atti all’ufficio AI per l’esecuzione di tutti gli accertamenti medici necessari e la presa di una nuova decisione pure per quel periodo, come del resto già ordinato in sede di opposizione per l’epoca successiva. 4. In conclusione, il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono ritornati all’ufficio AI per la presa di una nuova decisione dopo aver esperito i necessari accertamenti nel senso esposto in precedenza. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo all’ufficio convenuto vengono accollati fr. 500.-- di spese, mentre il ricorrente che vince la causa e che si è avvalso della collaborazione di un patrocinatore legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per nuovi accertamenti nel senso dei considerandi e la presa di una nuova decisione. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 500.--, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa a … fr. 2'500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.