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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 05.10.2004 S 2004 79

October 5, 2004·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,374 words·~7 min·2

Summary

avere LPP | berufliche Vorsorge

Full text

S 04 79 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 5 ottobre 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente avere LPP 1. Con sentenza 26 novembre, cresciuta in giudicato il 17 dicembre 2003, il Tribunale distrettuale … ha disposto lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il 9 giugno 2000 tra … e ... Nel contempo veniva omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoposta dai coniugi. Giusta l’accordo intercorso tra le parti, “per quanto attiene le aspettative della previdenza professionale maturate in costanza di matrimonio, le parti conguaglieranno le rispettive prestazioni di libero passaggio con valuta alla data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio”. In seguito non era però possibile procedere al conguaglio delle rispettive prestazioni, non avendo l’ex marito fornito tutti i dati relativi ai propri averi di previdenza. Per questo, il 1. giugno 2004, il Presidente del Tribunale distrettuale trasmetteva la pratica al Tribunale amministrativo per la quantificazione delle reciproche prestazioni di previdenza. 2. Giusta le informazioni fornite al Tribunale amministrativo dalle rispettive casse pensioni, l’avere di vecchiaia che … aveva accumulato presso la … era di fr. 24'342.90 al momento della contrazione del matrimonio il 9 giugno 2000 e di fr. 31'407.35 al momento dell’uscita il 30 giugno 2001. Quest’ultimo importo era stato a suo tempo trasferito presso la … In base alla conferma introdotta dalla …; conferma che include anche l’avere di previdenza accumulato presso la cassa pensioni … pari a fr. 523.95 al momento della contrazione del matrimonio e fr. 1'296.10 al momento del suo scioglimento) l’avere complessivo di vecchiaia di … maturato durante il matrimonio ammonta a fr. 14'098.-.

3. Mentre la moglie si dichiarava d’accordo sulla ripartizione proposta in base a queste cifre, il marito la ignorava semplicemente. Considerando in diritto: 1. Nell’ambito di una procedura di divorzio, i coniugi possono accordarsi sulla ripartizione dei loro diritti previdenziali. In questo caso, la convenzione diviene valida dopo l’approvazione da parte del giudice del divorzio e per quanto figuri nel dispositivo della sentenza (art. 140 cpv. 1 del Codice civile, CC). La convenzione così omologata dal giudice vincola anche gli istituti di previdenza professionale se i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d’uscita e sulle sue modalità d’esecuzione e producono l’attestato degli istituti di previdenza che confermi l’attuabilità dell’accordo e l’importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni d’uscita (art. 141 cpv. 1 CC). In caso di mancata intesa, il giudice del divorzio si limita a decidere la proporzione secondo la quale suddividere tra i coniugi le prestazioni di libera uscita e, dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, trasmette d’ufficio la vertenza al giudice delle assicurazioni. Con la trasmissione vanno notificati la decisione sulle quote di ripartizione, la data del matrimonio e quella della crescita in giudicato della decisione di divorzio, gli istituti di previdenza professionali che detengono probabilmente degli averi e gli importi di questi averi (art. 142 CC). La determinazione dell’ammontare esatto da ripartire tra i coniugi è in questi casi oggetto del presente procedimento. 2. Giusta l’art. 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituiti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia.

Conformemente all’art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza cantonale d’esecuzione sulla previdenza professionale e all’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2 dell’ordinanza cantonale sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS), nei Grigioni è il Tribunale amministrativo che giudica quale unica istanza le controversie ai sensi dell’art. 73 LPP, essendo tale istanza il giudice delle assicurazioni sociali del cantone nel quale è stato pronunciato il divorzio. 3. a) La legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LLP), disciplina le pretese degli assicurati in caso di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale. Giusta l’art. 22 cpv. 1 LLP, in caso di divorzio, le prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli art. 122, 123, 141 e 142 CC; gli articoli 3-5 LLP sono applicabili per analogia alla prestazione da trasferire. Per ciascun coniuge la prestazione d’uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). b) Nella convenzione di divorzio, la ripartizione degli averi di vecchiaia è stata dalle parti prevista conformarsi alle disposizioni di legge. I due ex coniugi, sentiti nell’ambito dell’istruzione della presente procedura, non contestano i dati forniti dalle rispettive casse pensioni quanto agli averi di vecchiaia maturati durante il matrimonio, né la ripartizione in ragione della metà. La differenza tra la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio di … ammonta a fr. 8'776.20 e quella di … a fr. 14'098.-. Giusta quanto previsto all’art. 122 cpv. 2 CC, quando i coniugi hanno crediti reciproci come nell’evenienza, deve essere divisa soltanto la differenza tra questi due

importi. In cifre, l’attrice ha pertanto diritto a che la … trasferisca presso la … di libero passaggio la metà della differenza tra questi due importi che ammonta a fr. 2’660.90 ({fr. 14'098.- - fr. 8’776.20} : 2). 4. Una volta accertato l’importo delle prestazioni d’uscita da ripartire, il Tribunale amministrativo impartisce all’istituto di previdenza l’ordine di versamento delle prestazioni. L’obbligatorietà dell’ingiunzione del Tribunale per gli istituti di previdenza deriva dalla loro qualità di parte nell’ambito del presente procedimento (art. 25a cpv. 2 LLP e 32 cpv. 2 terza frase LTA). 5. Le procedure in materia di previdenza professionale devono essere semplici, spedite e di regola gratuite. A una parte che si conduce con temerarietà o con leggerezza possono tuttavia essere messe a carico una tassa di sentenza e le spese di procedura complete o parziali (art. 11 OPCS). Una condotta è da considerarsi temeraria qualora una delle parti in causa violi manifestamente i propri doveri di parte, che possono essere un dovere di collaborazione o di astensione da determinati comportamenti (DTF 112 V 334 cons. 5a e riferimenti). Nell’evenienza in parola, l’atteggiamento assunto dall’assicurato contravviene alle più elementari norme di collaborazione che spettano alle parti al procedimento. La presente procedura avrebbe infatti potuto essere evitata se l’interessato si fosse adoperato per fornire entro dei termini utili i dati che gli erano stati ripetutamente richiesti il 26 gennaio, 1. marzo e 6 aprile 2004. Anche dopo l’avvio della presente procedura, il suo atteggiamento rimaneva lo stesso. Pur non contestando apertamente alcun dato fornito dagli istituti di previdenza, l’interessato non prendeva posizione sulla ripartizione propostagli dal giudice istruttore. In questo modo, pur non essendo apertamente contestato alcun elemento concreto, le reciproche prestazioni hanno dovuto essere divise dal giudice delle assicurazioni sociali nell’ambito di un’azione che poteva con un minimo di collaborazione essere evitata. Per questo, il Tribunale amministrativo considera consono alle concrete circostanze del caso in oggetto accollare all’assicurato una ridotta parte delle spese di giustizia e un’equa indennità a titolo di ripetibili.

Il Tribunale decide: 1. L’azione è accolta e la … (…), … viene obbligata a versare alla … a carico di … una prestazione d’uscita a favore di … di fr. 2'660.90. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 198.-totale fr. 698.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. … versa a … fr. 500.- a titolo di ripetibili.

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