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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 14.05.2020 S 2020 37

May 14, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,245 words·~6 min·4

Summary

sospensione dal diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 37 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi Attuario Rogantini SENTENZA del 14 maggio 2020 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, resistente concernente sospensione dal diritto all'indennità

- 2 - I. Ritenuto in fatto: 1. A._____ si è annunciato alla disoccupazione in data 16 dicembre 2019, rivendicando un'indennità giornaliera piena a partire dal 19 dicembre 2019. 2. Con scritto del 24 gennaio 2020 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha invitato A._____ a inoltrare una presa di posizione, siccome per il periodo di controllo di dicembre 2019 non avrebbe effettuato alcune ricerche personali di lavoro (act. C.5). Gli ha assegnato un termine, allo scadere del quale avrebbe deciso in base agli atti. A._____ non ha reagito a tale scritto. 3. L'UCIAML ha quindi emesso la sua decisione il 12 febbraio 2020 (act. C.6), con la quale ha ritenuto che nel periodo di controllo del mese di dicembre 2019 (dal 19 al 31 dicembre 2019) A._____ non avrebbe dimostrato alcuna ricerca personale di lavoro, di conseguenza il diritto all'indennità andrebbe sospeso per 5 giorni. 4. Il 14 febbraio 2020 A._____ ha interposto opposizione contro detta decisione (act. C.7), facendo valere che le sue ricerche di lavoro sarebbero fino al 19 dicembre 2019 perché il coordinatore regionale gli avrebbe detto che ne avrebbe dovuto fare 6, senza specificare l'arco di tempo. Inoltre non avrebbe preso posizione in quanto non avrebbe ricevuto alcun richiamo dall'UCIAML. 5. Con decisione su opposizione del 4 marzo 2020 l'UCIAML ha respinto l'opposizione (act. B.2 inoltrato da A._____; il documento manca invece fra gli atti trasmessi dall'UCIAML), ritenendo essenzialmente quanto già considerato nella decisione impugnata.

- 3 - 6. A._____ ha presentato ricorso contro detta decisione in data 6 marzo 2020 (act. A.1), non ritenendola "giusta". Ribadisce in grandi linee ciò che ha addotto dinanzi all'UCIAML in sede di opposizione. Il ricorso, spedito dal ricorrente all'UCIAML, è stato da questi trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 24 marzo 2020. 7. L'UCIAML ha presentato le sue osservazioni al ricorso il 29 aprile 2020 (act. A.2), con le quali chiede la reiezione del ricorso e la ripartizione delle spese a norma di legge. Riprende praticamente alla lettera la motivazione scritta della decisione su opposizione impugnata. II. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 56 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) le decisioni su opposizione (e quelle contro cui un'opposizione è esclusa) possono essere impugnate mediante ricorso. È competente il tribunale delle assicurazioni del cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LGPA). Ogni cantone istituisce un tale tribunale per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali (art. 57 LGPA). Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA). Gli artt. 38 segg. LPGA sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA). 2. Oggetto di litigio è la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 5 giorni. Questa Camera del Tribunale competente decide in composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100), siccome non è prescritta una composizione di 5 giudici e in base agli atti (act. C.1) il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 4'955.00 [guadagno

- 4 assicurato] x 0.8 [80% del guadagno assicurato] / 21.7 giorni x 5 giorni ≈ CHF 913.50). Il ricorso del ricorrente non patrocinato da un avvocato è tempestivo, contiene una motivazione e, almeno nel senso, un petito di principio accoglibile ed è pertanto ricevibile in ordine. 3. Nell'occorrenza il ricorrente non mette in dubbio le considerazioni giuridiche dell'UCIAML e in particolare i presupposti per l'indennità giornaliera di disoccupazione. A ragione. L'autorità precedente ha difatti descritto correttamente le disposizioni e la prassi applicabili, questa Corte potendovi rinviare senza indugiare oltre. 4. Il ricorrente contesta piuttosto di essere stato informato correttamente circa le ricerche di lavoro richieste. A suo dire, il consulente gli avrebbe dato informazioni errate. In merito alla qualità delle sue ricerche sostiene che "in questi due mesi" avrebbe messo a disposizione parecchie conoscenze per cercare lavoro. Fa dunque valere nel senso di aver fatto quanto a lui possibile, essendosi recato quasi quotidianamente presso il suo consulente del lavoro della B._____ SA a chiedere se ci fosse qualsiasi cosa nell'ambito lavorativo. Sarebbe grazie alla sua insistenza che finalmente il lunedì seguente, 9 marzo 2020, ricomincerebbe a lavorare. 4.1. Nella decisione su opposizione qui impugnata l'UCIAML ha ritenuto che il ricorrente avrebbe partecipato a un colloquio di consulenza in data 23 dicembre 2018 [recte: 2019]. Dal verbale di tale colloquio (act. C.8), redatto in tedesco, risulterebbe che il consulente avrebbe comunicato al qui ricorrente di dover fornire 10 ricerche personali di lavoro al mese nell'arco dell'intero mese. Durante quello stesso colloquio di consulenza il ricorrente avrebbe firmato il modulo "Strategia del mercato del lavoro per clientela di consulenza" (act. C.9), redatto in italiano, sul quale sotto il titolo

- 5 - "accordo relativo alle ricerche di lavoro" figurerebbe chiaramente che il ricorrente si impegnerebbe a svolgere "ogni mese almeno 10 ricerche di lavoro personali, estese su tutto il periodo". Perciò l'affermazione dell'opponente che non sarebbe stato informato sufficientemente non convincerebbe. Inoltre l'opponente avrebbe sì esibito alcune ricerche personali di lavoro da assegnare al mese di dicembre 2019. Tuttavia esse sarebbero state fatte prima dell'annuncio per l'indennità di disoccupazione, quindi non potrebbero essere computate nel periodo di controllo nel mese di dicembre 2020 [recte: 2019]. L'opposizione andrebbe dunque respinta, in quanto infondata. 4.2. La conclusione dell'UCIAML è corretta. È documentato che il ricorrente è stato informato di dover presentare almeno 10 ricerche personali di lavoro al mese, e ciò anche per il mese di dicembre. Non vi sono indizi contrari. Il ricorrente non si è nemmeno espresso in merito al fatto di aver firmato detto modulo, dal quale risulta chiaramente che sapeva dei suoi obblighi, e non ha dimostrato perché detto modulo dovrebbe attestare qualcosa di sbagliato, di cui lui non se ne sarebbe accorto al momento della firma. Poco importa che "in questi due mesi", con i quali verosimilmente intende gennaio e febbraio 2020, il ricorrente si sia recato quotidianamente o quasi presso il suo consulente del lavoro. La sospensione dell'indennità è stata pronunciata per gli ultimi giorni del mese di dicembre 2019. In merito a quel mese, il ricorrente non ha dichiarato quante ricerche avrebbe fatto. L'UCIAML sostiene che siano state 6 e il ricorrente non ha contestato tale affermazione, cosicché può essere considerata veritiera. Se però il ricorrente ha dunque effettuato soltanto 6 ricerche di lavoro anziché 10 come richiesto ed espressamente convenuto, la decisione di sospendere l'indennità per 5 giorni è senz'altro corretta e va confermata in questa sede. Ne segue che il ricorso va respinto integralmente.

- 6 - 5. La procedura è gratuita (art. 61 lett. a LPGA nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020; cfr. l'art. 61 lett. fbis LPGA nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021).

- 7 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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