Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.03.2020 S 2020 14

March 24, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·3,546 words·~18 min·4

Summary

pretesa di risarcimento LAVS | Schadenersatz nach AHVG

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 14 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuario Paganini SENTENZA del 24 marzo 2020 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'avvocata Giuditta Rapelli, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente pretesa di risarcimento LAVS

- 2 - 1. La società B._____ Sagl è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone dei Grigioni il 17 febbraio 2016. La società è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni dal trasferimento della sede dal Canton Ticino. La società gestiva un bar a X._____ dall'omonimo nome. Dal 13 risp. (secondo iscrizione nel registro di commercio) dal 10 ottobre 2016 al 20 aprile 2017 A._____ è stato l'unico amministratore della società. Il 5 aprile 2017 egli ha dato le sue dimissioni vista l'impossibilità di gestire la società. 2. Il conteggio dei salari per il 2016 è stato inoltrato da A._____ il 22 marzo 2017. Il 29 marzo 2017 la Cassa di compensazione ha emanato la fattura per i contributi per l'anno 2016 e del primo trimestre 2017. Il 20 aprile 2017 A._____ ha effettuato un pagamento parziale di fr. 1'050.--. 3. Con decisione del 19 gennaio 2018 il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha dichiarato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. 4. Con decisione 4 luglio 2018 la Cassa di compensazione ha emanato nei confronti di A._____ (nonché dei soci e ex-gerenti) una decisione di risarcimento del danno di fr. 20'527.40 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF non saldati per gli anni 2016 (marzo-dicembre) e 2017 (gennaio-marzo) oltre a spese amministrative, tasse di diffida e interessi di mora. 5. Il 7 agosto 2018 A._____ ha presentato opposizione proponendo di versare a saldo di ogni pretesa la metà del credito della Cassa di compensazione maturato durante il periodo di sua gerenza, ossia fr. 5'000.--. Con decisione su opposizione 3 gennaio 2020 la Cassa di compensazione AVS ha respinto l'opposizione.

- 3 - 6. Contro di essa A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in data 31 gennaio 2020 chiedendone l'annullamento. In sintesi, egli argomentava che non sarebbe mai stato in grado di poter garantire la solvibilità della ditta, perché questa sarebbe stata già pesantemente indebitata al momento dell'assunzione da parte sua del mandato di gerente. In alcun modo egli avrebbe potuto evitare l'insorgere del danno della Cassa di compensazione. 7. Nella presa di posizione del 12 febbraio 2020 la Cassa di compensazione (qui di seguito: convenuta) chiedeva il rigetto del ricorso rinviando alle argomentazioni nella decisione su opposizione e completandole. Considerando in diritto: 1. Controverso è se il ricorrente è responsabile per il danno subito dalla convenuta. Indiscusso è che la convenuta ha subito una perdita pari a fr. 20'527.40 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF non saldati per gli anni 2016 (marzo-dicembre) e 2017 (gennaio-marzo) in seguito alla sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo della società di cui il ricorrente è stato il gerente con effetto (secondo iscrizione a registro di commercio) dal 10 ottobre 2016 al 20 aprile 2017. L'importo, costituito dai contributi dovuti nonché da spese amministrative, tasse di diffida e interessi di mora, risulta dalla differenza tra i crediti e i versamenti (cfr. conteggio del 2 luglio 2018 [doc. I 15/9-10]) e non viene contestato dal ricorrente. 2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti

- 4 dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. 2.2. L'esistenza di un danno derivante da una violazione dell'obbligo di pagamento (prescritto negli artt. 14 LAVS e 34 dell'ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]) è qui indiscusso. 2.3. Salvo il caso in cui l'amministratore è entrato in funzione allorquando la società era già indebitata, la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2; DTF 132 III 523 consid. 4.6; MEYER, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento). 2.4. Giusta l'art. 52 cpv. 2 LAVS se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno. Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente dal 10 risp. 13 ottobre 2016 al 20 aprile 2017 era unico amministratore (con diritto di firma individuale) della società. Prima di lui, l'amministratore della società era D._____ (cfr. doc. II 87 convenuto). Accertato è inoltre che la procedura di fallimento della società è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto del Presidente del Tribunale regionale Moesa del 25 maggio 2018.

- 5 - 2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 183 consid. 1b; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). Pertanto, in linea di principio la convenuta ha giustamente chiesto al ricorrente (in via sussidiaria) il risarcimento ex art. 52 LAVS. Da esaminare è ancora la colpa del ricorrente. 3.1. Ai sensi della giurisprudenza, si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (DTF 112 V 156 consid. 4 con riferimenti). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 199 consid. 3a; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC, edita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992] 1985, pag. 647 consid. 3b). Di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza (cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b seg.).

- 6 - 3.2. Come giustamente evidenziato dalla convenuta, quale organo formale (gerente con diritto di firma individuale) di una piccola società a garanzia limitata con semplici rapporti controllabili, il ricorrente sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Tanto più che egli opera in diverse aziende nel settore commerciale (gestione di negozi) e apparentemente anche in quello fiduciario-contabile (cfr. doc. II 77 convenuta). Egli era dunque responsabile della contabilità e della solvibilità dell'azienda. Ne discende che l'omissione di pagamento dei contributi da parte sua è da ricondurre a una negligenza grave. Occorre però esaminare se speciali circostanze lo legittimavano a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (cfr. DTF 121 V 243 consid. 4b, 108 V 189 consid. 2b). 3.3. L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 183 consid. 1b). Quale motivo giustificativo è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre però che il datore di lavoro nell’istante in cui decide abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile pagare i debiti contributivi in tempo utile (DTF 108 V 183 consid. 2; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). Più precisamente, un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva in tale contesto non è tanto se il datore di lavoro

- 7 all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). L'illiquidità della società di per sé non giustifica quindi il procrastinamento del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza. 3.4. Nel caso di specie, innanzitutto il ricorrente non si ritiene responsabile per gli scoperti precedenti l'assunzione della carica di gerente il 10 risp. 13 ottobre 2016, siccome al momento dell'assunzione della gerenza la società si sarebbe trovata in una situazione di insolvenza e grave indebitamento. A tal proposito va tuttavia ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 401 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Per contro, nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS per il danno causato alla cassa di compensazione prima dell'assunzione del suo mandato è data nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente risp. fortemente indebitata (eccedenza di debiti) al punto che i

- 8 contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 con riferimenti; STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti). 3.5. Nel caso in esame non è dato affermare che, al momento dell'assunzione della gerenza da parte del ricorrente il 10 risp. 13 ottobre 2016, la società era indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili. Dagli atti va piuttosto dedotto che, fino alle dimissioni del ricorrente ad aprile 2017, la società disponeva di attivi (cfr. affermazioni del ricorrente nell'opposizione del 7 agosto 2018 [doc. I 28/2] e osservazioni del 25 agosto 2017 [doc. II 83/2 convenuto] secondo cui la società disponeva degli attivi al momento del suo abbandono; cfr. pure bilancio per il 2015 [doc. E ricorrente]). Inoltre, non sembra che i debiti al 31 dicembre 2016 (cfr. lista degli scoperti dell'11 gennaio 2017 [doc. C ricorrente]) fossero maggiori dei debiti al 31 dicembre 2015, nella cui data non vi era alcuna eccedenza di debiti (bensì soltanto una perdita pari a fr. 4'994.-- [cfr. doc. E ricorrente]). In base ai documenti contabili agli atti, va dunque ritenuto che al momento dell'assunzione della gerenza il 10 risp. 13 ottobre 2016 vi era probabilmente un bilancio deficitario risp. una perdita di capitale (siccome gli attivi non coprivano più interamente il capitale proprio), ma non che il capitale di terzi non fosse più coperto dagli attivi e che quindi vi fosse un'eccedenza dei debiti, tale da impedire il pagamento dei contributi. Il ricorrente è perciò responsabile anche per i contributi insorti prima della sua entrata in funzione. Il suo agire è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con l'intero danno subito dalla convenuta. 3.6. Per il periodo successivo alla sua nomina e sino alle sue dimissioni il ricorrente adduce dei potenziali motivi di discolpa. Stando ad egli, durante

- 9 la sua carica la società si sarebbe trovata in uno stato di cronica illiquidità e con debiti per diverse decine di migliaia di franchi (oltre a quelli con la Cassa convenuta). Non appena nominato gerente, egli avrebbe cercato di recuperare i documenti contabili. Siccome la fiduciaria a cui i soci, prima di lui, avevano affidato la gestione della società e che avrebbe dovuto effettuare la contabilità come pure la dichiarazione dei salari, inizialmente non avrebbe voluto trasmettere le schede contabili non essendo stata pagata, egli sarebbe entrato in possesso di tutta la documentazione inerente le entrate e le uscite della società solo nel gennaio 2017. La precedente ditta si sarebbe occupata della gestione fino a marzo 2016. Soltanto a partire da gennaio 2017 il socio C._____ lo avrebbe autorizzato a prendersi carico della contabilità. Egli avrebbe quindi potuto procedere con l'allestimento del bilancio del 2015 e la parziale contabilità del 2016, scoprendo poi una situazione debitoria per almeno fr. 31'594.91 (vi sarebbero pure stati dei precetti esecutivi). Lo scoperto con la Cassa convenuta sarebbe emerso soltanto nel corso del mese di marzo 2017. Vista la situazione debitoria, egli avrebbe chiesto ai soci di immettere liquidità e poi tentato di saldare una parte dei contributi scoperti, dando precedenza al pagamento dell'AVS rispetto ad altri. Egli avrebbe dato ordine di pagamento per fr. 4'000.--, ma questo sarebbe stato bloccato da un socio che avrebbe prelevato l'importo in contanti. In un secondo tempo, egli sarebbe riuscito a effettuare un pagamento di fr. 1'050.-- in favore della Cassa convenuta. I soci si sarebbero rifiutati di versare nuovo capitale per coprire il disavanzo. Il conto postale della società sarebbe stato praticamente sempre vuoto e non sarebbe stato possibile procedere a pagamenti tranne quando confluiva denaro sul conto (tant'è che nemmeno gli stipendi sarebbero pagati). Mal si comprenderebbe quindi quali altre misure egli avrebbe potuto intraprendere. 3.7. Nonostante dall'estratto conto di aprile emerga che il 12 aprile 2017 sul conto postale della società vi erano depositate poche centinaia di franchi

- 10 - (cfr. doc. F ricorrente), quando il ricorrente ha abbandonato la gerenza il locale era in funzione, possedeva degli attivi e dei dipendenti che (ancora) ci lavoravano (cfr. affermazioni del ricorrente nell'opposizione del 7 agosto 2018 [doc. I 28/2] e osservazioni del 25 agosto 2017 [doc. II 83/2 convenuto]). Dagli attivi presenti al 31 dicembre 2015 (fr. 73'439.-- [cfr. doc. E ricorrente]) è dato concludere che perlomeno gli attivi fissi pari a fr. 59'500.-- erano ancora disponibili anche nel periodo di gerenza del ricorrente. Stando agli atti, la convenuta non ha chiesto acconti per i contributi per il 2016, ma, una volta ricevuto il conteggio dei salari 2016 dal ricorrente, il 29 marzo 2017 ha emanato la fattura dei contributi (definitivi) pari a fr. 23'536.45 (doc. II 47/1). Di fronte a scoperti di fr. 31'594.91 (esclusi i contributi) al 31 dicembre 2016, per mezzo di misure drastiche (sebbene verosimilmente comportanti la cessazione dell'attività) quali la vendita di tali attivi, sarebbe dunque ancora stato possibile saldare i contributi dovuti. La società evidentemente non si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera, cosicché l’omesso pagamento dei contributi potesse essere considerato giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda. Al contrario, visto che i contributi continuavano a rimanere insoluti, il ricorrente avrebbe dovuto intraprendere delle misure effettive per saldare questo debito trasformatosi in danno. Inoltre, per il 2017 i salari dei dipendenti sono stati pagati apparentemente fino al 31 gennaio 2017 [cfr. per il primo trimestre 2017 doc. II 127/1 e 2, 146/5 e 19 convenuto]). Nel 2016 i salari sono stati corrisposti anche per gli ulteriori dipendenti (cfr. a partire dal secondo trimestre doc. II 127/9 convenuto). Posto che i salari dei dipendenti del 2016 e in parte del 2017 sono stati pagati, da questi sono stati evidentemente prelevati la metà dei contributi. Dovendo essere a conoscenza dell'obbligo di versare i contributi, rientrava dunque nella responsabilità del ricorrente quale amministratore, anche se rimasto in carica soltanto per mezzo anno, accantonare i mezzi sufficienti a saldare i contributi. Infine, si osserva che nella procedura di opposizione egli si è offerto di rispondere per il suo periodo di gerenza, offrendo

- 11 fr. 5'000.-- a saldo di ogni pretesa, riconoscendo così egli stesso una sua colpa (perlomeno per il periodo della sua carica). Gli argomenti addotti dal ricorrente a sua discolpa sono inconsistenti. Anzitutto, non lo discolpa il fatto che egli sia entrato in possesso di tutti i documenti contabili soltanto due mesi dopo la sua entrata in funzione – perché apparentemente la precedente fiduciaria, vantando una fattura insoluta nei confronti della società, non intendeva rilasciare documenti (cfr. doc. D ricorrente) – e che i debiti contributivi sarebbero emersi soltanto a marzo 2017. A tal proposito va innanzitutto notato che, stando alle sue stesse affermazioni, appena presa la gerenza il ricorrente avrebbe scoperto – oltre al fatto che non era stata fatta la contabilità, le dichiarazioni IVA e le imposte alla fonte – che non era stata fatta nemmeno la dichiarazione dei salari (cfr. opposizione del 7 agosto 2018 [doc. I 28/1]). Come accennato sopra, il ricorrente avrebbe dunque dovuto occuparsi della garanzia del pagamento dei contributi, indipendentemente da una mancante contabilità, anche perché si trattava di un'attività dalle operazioni visibili e gestibili. Inoltre, nemmeno l'asserzione (corroborata da un'e-mail del 9 novembre 2016 [doc. B ricorrente]) secondo cui il ricorrente, unico amministratore con firma individuale, sia stato "autorizzato" a prendersi carico della contabilità dal socio (maggioritario da aprile 2016) C._____ soltanto a partire da gennaio 2017, lo discolpa dai suoi obblighi di gerenza, in particolare di pagamento dei contributi, spettatigli sin dall'inizio. Certo, dagli atti emerge che il ricorrente non sembra essere l'unico responsabile del danno. Il precedente amministratore, il socio minoritario D._____, ha infatti segnalato che il socio maggioritario C._____ si sarebbe fatto carico della gestione operativa e economica del locale dal mese di agosto 2016, sostenendo inoltre che questi non avrebbe informato i soci sulle azioni intraprese, che i soci minoritari non avrebbero avuto modo di influire sulla gerenza di C._____ e che questi avrebbe portato il locale al fallimento (cfr. doc. II 84/1 e 87). Oltretutto, il 12 aprile 2017 il ricorrente ha dato ordine di versamento di fr. 4'000.-- alla convenuta per il giorno dopo, sebbene non vi fosse

- 12 copertura del conto visto che "un socio" aveva prelevato esattamente lo stesso importo il giorno prima in data 11 aprile 2017 (cfr. doc. I 28/3-5). Tuttavia, stando agli atti C._____ a sua volta accusa Romito e il ricorrente per il mancato pagamento dei contributi, visto che loro soltanto avrebbero avuto il ruolo di amministratori (cfr. doc. I 19 e 26/1 e II 102 convenuto). Il fatto dunque che anche altri soci o l'ex socio e amministratore possano avere una colpa, nulla toglie alla conclusione che il ricorrente ha causato negligentemente il danno. Trattandosi infatti di una responsabilità solidale questo non scagiona il ricorrente. Come già affermato dalla convenuta nella decisione impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto intraprendere delle contromisure serie e fattive, cosa che invece non ha fatto. Attraverso la continuazione della società senza una base finanziaria e strategie di risanamento realistiche i debiti nei confronti della convenuta non hanno più potuto essere coperti. Non essendoci validi motivi giustificanti o di discolpa, va dunque constatata e confermata una negligenza grave del ricorrente. 3.8. In conclusione, la responsabilità del ricorrente ex art. 52 LAVS deve essere confermata. Ne consegue che il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 4. Seguendo la regola di cui all'art. 61 lett. a LPGA la procedura è gratuita. La convenuta non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g e contrario LPGA).

- 13 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

S 2020 14 — Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.03.2020 S 2020 14 — Swissrulings