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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 18.12.2019 S 2018 158

December 18, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,011 words·~5 min·4

Summary

prestazioni complementari | Ergänzungsleistungen/EOG

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 158 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 18 dicembre 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente prestazioni complementari

- 2 - 1. Con decisione su opposizione del 5 novembre 2018, la Cassa di compensazione del cantone dei Grigioni (qui di seguito cassa di compensazione) respingeva l'opposizione presentata da A._____ e confermava che l'assicurato avesse diritto a un premio forfettario per l'assicurazione malattia per un importo mensile di fr. 419.--. In detta decisione veniva precisato che l'opponente non dimostrava dove fosse sbagliato il calcolo. Il 30 novembre 2018 A._____ adiva, con una "richiesta di reclamo per avere delle prestazioni complementari da parte vostra" la cassa di compensazione. Poiché la richiesta era stata formulata ancora entro il legale termine d'impugnazione di 30 giorni, la corrispondenza veniva trasmessa al Tribunale amministrativo per vagliare la possibilità che potesse trattarsi di un ricorso. 2. Nello scritto del 4 dicembre 2018, il Tribunale amministrativo invitava A._____ a volersi eventualmente rivolgere al servizio sociale per far fronte alle pretese difficoltà finanziarie che sembravano trasparire dallo scritto del 30 novembre 2018 o a voler specificare - entro il 14 dicembre successivo se fosse sua intenzione interporre ricorso e nell'affermativa a voler formulare un petito, esporre la fattispecie e proporre una motivazione, pena la non entrata nel merito del ricorso. 3. Il 5 dicembre 2018 A._____ ribadiva in sostanza quanto già fatto valere nello scritto del 30 novembre 2018 con relativi allegati e chiedeva un avvocato per poter ricorrere al Tribunale amministrativo. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 38 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e

- 3 devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione (cons. 1). Esse devono poi essere firmate e inoltrate in duplice copia, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente (cpv. 2). Se un'istanza non soddisfa i requisiti legali viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza (cpv. 3). Nell'ambito delle assicurazioni sociali la procedura dinanzi al Tribunale cantonale è retta del diritto cantonale. Il principio evocato all'art. 38 LGA è però contenuto anche all'art. 61 lett. b della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). In base a detta normativa, il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso. 2.1. Nell'evenienza in esame, l'istante ha adito inizialmente la cassa di compensazione sembrando voler chiedere un riesame della decisione 5 novembre 2018. In detto scritto non era chiara la volontà di ricorrere al Tribunale amministrativo in quanto veniva specificato "Nel caso voi non possiate fare nulla per la mia situazione, come finora dimostrato, esigo un avvocato a vostre spese onde potere ricorrere al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni". Con la raccomandata 4 dicembre 2018, il sottoscritto Tribunale invitava l'istante a voler specificare se intendesse o meno ricorrere e nell'affermativa a voler completare il suo ricorso. Questa sollecitazione è rimasta senza una chiara risposta. Nello scritto 5 dicembre 2018, l'assicurato persevera nel ripetere testualmente quanto già addotto in precedenza (Nel caso voi non possiate fare nulla per la mia situazione, come finora dimostrato, esigo un avvocato a vostre spese onde potere

- 4 ricorrere al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni), senza che sia possibile sapere se sia o meno sua intenzione interporre ricorso. 2.2. Ma anche partendo dal presupposto che lo scritto del 5 dicembre 2018 sia una indiretta conferma di voler ricorrere, i presupposti per entrare nel merito dell'istanza non sono dati. La decisione impugnata del 5 novembre 2018 accordava all'istante un diritto al premio forfettario per l'assicurazione malattie pari a un importo mensile di fr. 419.--. Né nello scritto del 30 novembre 2018 né in quello del 5 dicembre 2018 viene in qualche modo contestato tale calcolo. Vengono invece allegati dei giustificativi per pagamenti fatti per la scuola, per il giornale e a titolo volontario senza che sia possibile sapere cosa tali dispendi abbiano a che fare con il provvedimento impugnato. Nello scritto del 5 dicembre 2018 viene inoltre precisato che l'istante avrebbe già palesata la propria intenzione di ricorrere al Tribunale amministrativo per ricoveri coatti e un'asta della ditta appartenuta ai suoi predecessori. Evidentemente tali tematiche non hanno nulla a che vedere con il riconoscimento di un premio forfettario della cassa malati e tantomeno con qualsivoglia tematica legata alle prestazioni complementari oggetto del provvedimento del 5 novembre 2018. Ne consegue che al Tribunale amministrativo non è dato sapere se l'intenzione dell'istante sia effettivamente quella di ricorrere e nell'affermativa quale siano le sue pretese nell'ambito del provvedimento del 5 novembre 2018. 2.3. Concretamente, se gli scritti del 30 novembre 2018 e 5 dicembre 2018 dovessero essere dei ricorsi, gli stessi sarebbero in ogni caso privi di una fattispecie, di una sufficiente e comprensibile motivazione e di una proposta di decisione. 3. L'invio del 4 dicembre 2018 a correggere i vizi era munito della necessaria comminatoria giusta la quale in caso d'inadempienza alla sollecitazione

- 5 entro il termine stabilito il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del ricorso. Non avendo l'assicurato dato seguito in modo chiaro e sufficiente alla richiesta al Tribunale amministrativo non è dato entrare nel merito del ricorso in ossequio a quanto stabilito agli artt. 38 cpv. 3 LGA e 61 lett. b LPGA. 4. Salvo un'eccezione qui non pertinente, nell'ambito delle assicurazioni sociali i procedimenti sono gratuiti giusta quanto stabilito all'art. 61 lett. a LPGA. Il Giudice unico decide: 1. Non si entra nel merito del ricorso. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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