Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.06.2018 S 2017 166

June 12, 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·4,074 words·~20 min·3

Summary

rendita AVS (restituzione) | Alters-/Hinterbliebenenvers.

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 17 166 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 12 giugno 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, B._____, rappresentati da Z._____ ricorrenti contro Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente rendita AVS (restituzione)

- 2 - 1. Con sentenza del ________ il Tribunale regionale pronunciava la separazione per tempo indeterminato dei coniugi A._____ e B._____. In seguito l'assicurata abitava a O.1._____, nello stabile ceduto ai figli e sul quale manteneva ancora un diritto di usufrutto, mentre il marito si stabiliva a partire dal 2008 a O.2._____. Dal 1. giugno 2008 B._____ beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata. 2. Dal 1. novembre 2010 A._____ aveva diritto ad una prestazione complementare di fr. 1'319.--, in quanto da tale data esauriva il diritto a prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, e dal 1. gennaio 2011 a una prestazione complementare di fr. 1'483.--, accanto alla rendita di invalidità. Nel calcolo venivano costantemente considerati dei costi di affitto di fr. 10'320.--. Di riflesso dal 2011 B._____ veniva posta al beneficio di prestazioni complementari per fr. 575.--. Tali prestazioni venivano poi regolarmente ricomputate e adeguate per gli anni successivi. Con il raggiungimento dell'età del pensionamento e il passaggio da una rendita d'invalidità ad una rendita AVS, il diritto a prestazioni complementari di A._____ si riduceva di conseguenza. 3. Il 17 agosto 2017 A._____ e B._____ venivano informati che dal marzo precedente la competenza per il versamento della rendita di vecchiaia di ambedue i beneficiari sarebbe passata dalla cassa di compensazione C._____ alla Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente cassa di compensazione) e che fosse in corso una revisione delle prestazioni. Poiché dall'agosto del 2014 i due beneficiari delle rendite di vecchiaia avrebbero condiviso lo stesso appartamento, prima occupato solo da A._____, si sarebbe reso necessario operare una limitazione massima delle rendite per coniugi con effetto retroattivo dal settembre 2014. In base alla decisione di restituzione del 17 agosto 2017, la rendita mensile di vecchiaia per

- 3 coniuge di B._____ ammonterebbe per il 2017 a fr. 1'554.-- anziché i fr. 1'929.-- da ultimo beneficiati. Dal settembre 2014 l'importo percepito in eccesso e oggetto della pretesa di restituzione ammonterebbe complessivamente a fr. 13'492.--. Per A._____ la rendita di vecchiaia per coniuge a cui avrebbe diritto nel 2017 sarebbe di fr. 1'832.-- e non fr. 2'237.-- come beneficiato. La prestazione indebitamente percepita e chiesta in restituzione dal settembre 2014 raggiungerebbe fr. 14'576.--. La tempestiva opposizione 14 settembre 2017, mediante la quale i due beneficiari di rendite di vecchiaia si opponevano alla limitazione della rendita per coniugi, insistendo sul fatto di condurre vite completamente distinte in spazi separati veniva respinta con decisione 17 novembre 2017. 4. Il 18 dicembre 2017, A._____ e B._____ adivano il Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendo che le due rendite di vecchiaia venissero loro corrisposte integralmente. Dopo la separazione legale essi non avrebbero mai ripreso a vivere assieme nel senso di una comunione di coppia, ma semplicemente alloggerebbero presso un parente in spazi a loro destinati e separati. Dal punto di vista sentimentale, economico, per quanto riguarda gli interessi e svaghi nonché l'organizzazione e gestione della propria esistenza i due ricorrenti sarebbero del tutto indipendenti l'una dall'altro, per cui non troverebbe alcuna giustificazione il limite massimo imposto alle due rendite (150 %) sulla base di un calcolo proprio ai coniugi. 5. Nella risposta di causa del 12/26 gennaio 2018, la cassa di compensazione postulava la reiezione del ricorso. Essendo tornati a vivere sotto lo stesso tetto, la separazione legale decretata giudizialmente nei confronti dei due istanti sarebbe divenuta obsoleta e la limitazione al 150 % delle due rendite per coniugi non darebbe adito a critiche.

- 4 - 6. Replicando, i ricorrenti ribadivano di non fare una vita in comune e di non vivere in comunione domestica. La decisione impugnata violerebbe poi il loro diritto di audizione, non essendo stati debitamente informati sulla possibilità di chiedere nuovamente la separazione e non avendo potuto previamente determinarsi sulla richiesta di restituzione, la cui pretesa retroattiva sarebbe in ogni caso censurabile. Per il resto, i ricorrenti mettevano in dubbio la competenza della cassa di compensazione convenuta a chiedere la restituzione di prestazioni corrisposte da un'altra istituzione. 7. Nella duplica del 5 marzo 2018, la cassa di compensazione si riconfermava nelle proprie precedenti allegazioni e proposte, sottolineando la propria competenza a chiedere la restituzione delle prestazioni e precisando di non essere incorsa in alcuna violazione del diritto di audizione. 8. Il 17 aprile 2018 il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo presso l'abitazione dei due ricorrenti, al quale prendeva parte la sola parte attrice al presente procedimento. Su quanto visto e sentito in detta sede come pure sulle successive osservazioni e sui documenti forniti dagli istanti il 9 maggio 2018 si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.1. Nell'ambito della replica, gli istanti sollevano la questione della competenza della cassa di compensazione convenuta a statuire sulle loro rendite di vecchiaia. Giusta l'art. 125 lett. d dell'ordinanza

- 5 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), un cambiamento della cassa di compensazione competente a pagare le rendite ha luogo soltanto quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l'Ufficio federale ha autorizzato le competenti casse di compensazione a procedere al cambiamento. Come giustamente precisato dalla convenuta, le rendite di beneficiari di prestazioni complementari possono essere trasferite alla cassa di compensazione del cantone di domicilio nella misura in cui la cassa competente fino a quel momento si sia dichiarata d’accordo per principio. Nell'evenienza, il cambiamento è avvenuto con effetto a partire dal mese di marzo 2017, in accordo con la cassa di compensazione C._____, come emerge dallo scritto 13 gennaio 2017 della cassa di compensazione precedente e del 25 gennaio 2017 della nuova cassa di compensazione competente all'attenzione dei due ricorrenti. Sul mutamento riguardante il ricorrente non venivano sollevate opposizioni, mentre la ricorrente riteneva di non dover cambiare cassa di compensazione non essendo beneficiaria di prestazioni complementari. Come precisato nella comunicazione del 17 agosto 2017, essendo i coniugi, dal punto di vista del diritto civile, sempre ancora sposati (vedi anche le considerazioni di merito che seguono su detta questione), la competenza per versare la rendita di vecchiaia della ricorrente è pure passata alla cassa di compensazione del cantone di domicilio del marito (cfr. anche art. 64a LAVS). 1.2. Per gli istanti, sarebbe però improponibile che la cassa di compensazione ora competente possa pretendere la restituzione di prestazioni comunque versate in precedenza da un'altra istituzione. Anche questa censura non è pertinente. Prendendo in consegna l’incarto, la nuova cassa di compensazione diventa competente per tutte le disposizioni relative al caso di rendita in questione. Tale competenza può quindi riguardare le

- 6 modifiche di rendita, i versamenti retroattivi o i crediti in restituzione (vedi Direttive sulle rendite [DR] dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, marginali 2034 e 2035). 2.1. Formalmente viene poi invocata una violazione del diritto di audizione sia perché gli istanti non sarebbero stati sentiti sulla questione di una eventuale restituzione sia per quanto riguarda la possibilità di chiedere nuovamente una sentenza di separazione. 2.2. Per quanto riguarda la previa audizione degli istanti, l'art. 42 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), prevede espressamente che le parti hanno il diritto di essere sentite, ma che non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. La decisione in oggetto è un provvedimento impugnabile mediante opposizione, motivo per cui la censura non merita di essere discussa oltre. 2.3. Nella risposta al ricorso, la cassa di compensazione adduceva che la sentenza di separazione pronunciata il 12 dicembre 1996 avrebbe perso validità a causa delle mutate circostanze di vita. Proseguiva poi precisando che "Il caso sarebbe diverso solo se la separazione fosse stata risp. fosse nuovamente constatata tramite decisione di un Tribunale, nonostante le circostanze sussistenti dal 18 agosto 2014. Tale decisione tuttavia non esiste". Riprendendo tale allegazione, gli istanti ritengono che la cassa di compensazione avrebbe dovuto avvertirli riguardo alla possibilità di chiedere un nuovo giudizio di separazione. La pretesa è pretestuosa dal punto di vista del diritto di audizione e comunque priva di fondamento anche materialmente, in quanto frutto di una errata interpretazione di quanto esposto in sede di risposta al ricorso. Vivendo da anni nello stesso appartamento (vedi considerando 3.2 che segue) e

- 7 quindi senza alcuna separazione di fatto, i ricorrenti non soddisfano più le condizioni di legge per la pronuncia di una separazione legale, separazione legale che cessa propriamente con la ripresa della vita in comune, anche se continua il regime della separazione dei beni (vedi sulla questione (DANIEL STECK, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1 - 456, 5a edizione 2014, art. 117/118, marginali 7 e 14). 3.1. In conformità a quanto stabilito all'art. 35 cpv. 1 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Per contro, non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria. Secondo quanto previsto dalle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle due marginali 5510 e 5511, non sottostanno a limitazione le rendite individuali dei coniugi di cui è stata sospesa per ordine giudiziario la comunione domestica senza che sia stato ancora pronunciato il divorzio (art. 35 cpv. 2 LAVS). La comunione domestica dei coniugi può essere considerata sospesa se, nel quadro della procedura di divorzio o di separazione, il giudice ha accertato la separazione o se, durante la procedura di protezione dell’unione coniugale, la coppia è stata separata temporaneamente o per una durata indeterminata mediante decisione o accertamento del giudice. Alle rendite deve essere fissato un limite massimo se i coniugi continuano, malgrado tutto, a vivere insieme o riprendono a vivere in comunione domestica. Nella sentenza I 399/02 del 30 aprile 2003 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni affermava la legalità alla LAVS di tali specifiche direttive. Nella decisione C-587/2015 e

- 8 - C-588/2014 del 2 giugno 2015, il Tribunale amministrativo federale pur precisando che a dette direttive emanate dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali non potesse essere riconosciuto valore vincolante di legge per gli organi giudiziari, riconosceva però la necessità di osservare tali disposizioni, propriamente sulla questione riguardante la ripresa della vita in comune nel caso di coniugi separati legalmente, nella misura in cui la loro applicabilità permetta di ottenere nel caso concreto una giusta e adeguata interpretazione della normativa applicabile. In detta decisione, dopo che le due persone separate legalmente erano tornate a vivere assieme pur pretendendo di fare vite separate, il Tribunale amministrativo federale aveva ritenuto applicabile la limitazione della rendita per coniugi giusta l'art. 35 cpv. 1 LAVS. In principio quindi, agli organi giudiziari non è dato scostarsi da tali direttive senza che vi siano dei validi motivi, se esse permettono una convincente concretizzazione della normativa legale applicabile al fine di favorire un'attuazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 133V 587, cons. 6.1 e 257 cons. 3.2 nonché 133 II 305 cons. 8.1). 3.2. Nell'evenienza, come si è potuto vedere anche in sede di sopralluogo, i due ricorrenti abitano un appartamento con entrate separate. La ricorrente ha una camera, un servizio e un tinello a sua esclusiva disposizione, mentre il ricorrente dispone di una camera e servizio a suo uso esclusivo. Il soggiorno del ricorrente è invece situato nello stesso locale dove si trova la cucina in comune, per cui questo locale viene, almeno per quanto riguarda l'angolo cucina, condiviso tra i due coinquilini. Per il resto, i due ricorrenti utilizzano il corridoio in comune. E' vero che detto corridoio è separato da una tenda, intesa a delimitare lo spazio della ricorrente da quello del ricorrente, ma in sostanza la ricorrente deve utilizzare tutto il corridoio per accedere ai propri spazi dall'esterno come anche il ricorrente deve passare oltre la tenda per recarsi in lavanderia. In

- 9 questo senso quindi il corridoio va considerato parte in comune. La ricorrente dispone poi di un servizio separato raggiungibile attraversando gli spazi comuni a tutta la casa. Come precisato in sede di sopralluogo, la ricorrente prenderebbe solo il caffe la mattina e cucinerebbe saltuariamente e comunque solo per se stessa nella cucina in comune, dove i cibi dei due assicurati sarebbero riposti separatamente negli armadi e nel frigorifero, mentre cucinerebbe regolarmente per altri familiari. Da tale descrizione dei locali e del vissuto quotidiano va concluso che gli istanti condividono lo stesso appartamento, pur avendo ognuno degli spazi gestiti in maniera del tutto personale. 3.3. Per la cassa di compensazione, i due coniugi sarebbero tornati a vivere assieme nello stesso appartamento, nel senso che la ricorrente si sarebbe trasferita nell'appartamento di colui che legalmente resta suo marito. In effetti, il contratto di locazione a suo tempo sottoscritto dal ricorrente riguardava l'affitto di un appartamento di tre locali oltre alla cucina e alla sala da bagno (vedi contatto di locazione del 20 dicembre 2007). Facendo astrazione del servizio destinato alla ricorrente e situato, come si è detto, al di fuori dell'appartamento condiviso dai ricorrenti, l'unità abitativa qui in discussione conta effettivamente 3 locali (due camere e un tinello), una cucina e un servizio. In sede di sopralluogo i ricorrenti contestavano fermamente che l'appartamento del ricorrente fosse condiviso anche dalla moglie, adducendo che mai il solo ricorrente avrebbe disposto di tutti questi spazi e che al trasferimento della ricorrente sarebbe preceduto un adeguamento dell'abitazione e la destinazione di spazi comuni della casa ad esclusivo uso dell'assicurata. Dagli atti all'incarto però la tesi sostenuta dalla cassa di compensazione sembra effettivamente essere debitamente comprovata dal contenuto del contratto di locazione. In sede di sopralluogo, i ricorrenti non hanno saputo indicare per quale motivo nell'ambito di detto contratto di locazione

- 10 del 2007 sarebbero stati indicati un numero di locali di cui l'istante non avrebbe effettivamente mai disposto. Giusta poi il contratto di locazione del 31 luglio 2014, la pigione mensile a carico del solo ricorrente sarebbe rimasta invariata per un importo di fr. 800.--; importo al quale andrebbero aggiunti fr. 60.-- di spese mensili. Per la ricorrente un contratto di locazione che preveda la corresponsione di una pigione non è agli atti. In sede di sopralluogo essa pretende di aver sottoscritto l'allegato al contratto di locazione (allegato nel quale viene stabilita la suddivisione personale dei locali) e di dover conseguentemente corrispondere circa fr. 600.-- (con le spese fr. 800.--) mensili di pigione come il ricorrente. Una comprova che un affitto da parte della ricorrente sia stato corrisposto non è stata fornita e la pretesa stando alla quale i versamenti sarebbero stati fatti in contanti non è pure stata comprovata dai relativi regolari prelievi bancari, malgrado il Tribunale ne abbia fatta espressa richiesta in sede di sopralluogo. In questo senso, la tesi di fondo di controparte, stando alla quale la ricorrente sarebbe andata ad abitare nell'appartamento del ricorrente, appare verosimile e trova conferma anche nella documentazione versata agli atti e nell'assenza dei necessari giustificativi. Di fatto che i due ricorrenti versino distintamente il loro affitto per l'appartamento locato non è documentato e per la ricorrente non vi è alcuna comprova che un affitto sia mai stato anche effettivamente corrisposto. La pretesa che si tratti quindi di due locatari distinti e indipendenti non è stata comprovata. 3.4. Per gli istanti, la loro forma di convivenza non avrebbe però più nulla a che vedere con una comunione domestica. Ognuno vivrebbe per conto proprio, avrebbe la propria vita ed i propri interessi e sarebbe del tutto indipendente dall'altro coinquilino. Contrariamente a quanto preteso nel ricorso questa questione non ha nell'evenienza la rilevanza determinante che i due assicurati intendono attribuirle. Altrimenti detto, dal momento

- 11 che due persone separate giudiziariamente tornano a vivere assieme, la loro situazione giuridica dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali è quella di una normale copia di coniugi. Questo principio non vale invece per le persone divorziate. In DTF 137 V 82 cons. 5.5, il Tribunale federale non riteneva possibile paragonare ad una coppia sposata due persone divorziate che però continuavano a vivere in comunione domestica per motivi finanziari (vedi anche DTF 134 V 369 cons. 7.1), non essendo possibile per la cassa di compensazione verificare in detti casi, a parte il palese abuso di diritto, l'esistenza o meno di una comunione domestica. Per questo motivo, nell'ottica dell'art. 35 cpv. 1 LAVS, il Tribunale federale sembra preferire in linea di principio, non da ultimo per motivi di praticabilità, la presa in considerazione dello stato civile (e una persona separata legalmente resta sposata) e non fondarsi sul tipo di vita che le persone conducono (vedi anche la decisione del Tribunale federale 9C_505/2014 del 9 luglio 2014). In ogni caso la distinzione che viene fatta in caso di convivenza tra divorziati e coppie separate legalmente si fonda su motivate differenze di fondo, ed esempio sul fatto che con il divorzio viene a cadere l'obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC che per contro perdura per tutta la durata del matrimonio, anche in caso di separazione legale (vedi sulla questione anche DTF 137 V 82 cons. 5). 3.5. La soluzione scelta dagli organi incaricati dell'applicazione del diritto delle assicurazioni sociali e dagli organi giudiziari ha il vantaggio, facendo capo a situazioni familiari formali (ad esempio stato civile), di garantire da un lato la sicurezza del diritto e di dare all'amministrazione di massa la possibilità di evadere le diverse situazioni in base a dei principi praticabili e dimostrabili senza grandi dispendi di forze e tempo (vedi sulla questione THOMAS GÄCHTER in Fampra.ch 2005, pag. 844). Non può infatti essere tralasciata la difficoltà per l'amministrazione di stabilire se concretamente

- 12 due persone vivano in comunione domestica o in una economia domestica comune, dipendendo tale valutazione prevalentemente da allegazioni fatte da persone interessate ad un determinato esito della questione. Per questo, per il Tribunale amministrativo non vi sono neppure motivi validi per mettere in discussione tale soluzione prevalentemente formalistica. In questo senso, dopo che la coppia legalmente separata è tornata a vivere nello stesso appartamento, alle condizioni particolari esposte in precedenza, la separazione è divenuta caduca (DANIEL STECK, op. cit., art. 117/118 marginale 7) e quindi le due persone vanno considerate per quanto riguarda la normativa in materia di AVS alla stessa stregua di qualsiasi altra coppia di persone sposate. In questo senso la limitazione stando alla quale la somma delle due rendite per coniugi è al massimo il 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia va confermata. 4.1. In conformità a quanto previsto all'art. 17 cpv. 2 LPGA, ogni prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. Operando una limitazione della rendita per coniugi al 150 % dell'importo massimo della rendita di vecchiaia, il diritto dei due ricorrenti alla rispettiva rendita di vecchiaia subisce una riduzione propriamente a partire del momento (mese successivo) che è ripresa la coabitazione. Giusta il calcolo effettuato dalla cassa di compensazione, dal 1. settembre 2014 fino al 31 agosto 2017, la differenza tra l'ammontare delle rendite di vecchiaia al quale i due assicurati avrebbero giustamente avuto diritto e quello invece concretamente percepito come se fossero due persone separate a tutti gli effetti ammonta complessivamente a fr. 13'492.-- per la ricorrente e a fr. 14'576.-- per il ricorrente. Questi calcoli non vengono contestati, ma viene messo in

- 13 discussione il dovere di restituzione a partire dal settembre 2014. Per i due ricorrenti, la riduzione delle due rendite andrebbe eventualmente effettuata dal settembre 2017, ma non potrebbe comportare una richiesta di restituzione in base ad un calcolo retroattivo delle prestazioni percepite dal 1. settembre 2014. 4.2. Come esposto in precedenza, con la ripresa della coabitazione si giustificava una limitazione della rendita per coniugi giusta l'art. 35 cpv. 1 LAVS. Da tale data quindi, gli istanti hanno percepito delle prestazioni indebite. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se gli interessati erano in buona fede e verrebbero a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate. Nella fattispecie, l'oggetto della lite riguarda unicamente il tema della restituzione. La cassa di compensazione non ha infatti ancora necessariamente potuto pronunciarsi su di una eventuale richiesta di condono. Nell'ambito del presente procedimento non è allora dato prevalersi della buona fede e della precaria situazione finanziaria per (implicitamente) chiedere anche il condono dell'obbligo di restituzione. L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 cons. 5.2 con riferimenti). Di regola, l'adattamento delle prestazioni dell'assicurazione sociale avviene con effetto retroattivo (vedi sentenza del Tribunale federale 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 cons. 4.1). 4.3. Nel caso in oggetto la cassa di compensazione era abilitata a chiedere la restituzione delle prestazioni fornite indebitamente essendo adempiuti entrambi i presupposti per procedere al riesame delle originarie decisioni

- 14 di rendita di vecchiaia. Da un lato, infatti, le decisioni erano manifestamente errate perché erano chiaramente contrarie alla legislazione in materia che impone la limitazione delle rendite per coniugi (art. 35 cpv. 1 LAVS) e, d'altro canto, la loro rettifica assumeva una notevole importanza poiché aveva per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 cons. 1c). Come già precisato, la questione di sapere se i due beneficiari fossero o meno in buona fede non ha direttamente alcuna influenza sul fatto che dette prestazioni siano state versate indebitamente. La restituzione delle prestazioni indebitamente percepite giusta l'art. 25 LPGA, presume un calcolo retroattivo dell'indebito, e avviene indipendentemente da un'eventuale colpa di coloro che hanno ricevuto la prestazione (vedi SVA 1998 PC no. 9 cons. 6a). Ne consegue che i rispettivi importi chiesti in restituzione, il cui calcolo non è come tale contestato, non danno adito a critiche. 4.4. Giova comunque qui ricordare, relativamente alla questione dell'inesigibilità di una richiesta di restituzione per una prestazione indebita versata da anni, che gli assicurati che beneficiano di prestazioni da parte dell'assicurazione sociale sottostanno all'obbligo di informare. Giusta l'art. 31 LPGA, gli aventi diritto, i loro congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione (cpv.1). Determinante per l'obbligo di informare è che sia subentrata una modifica importante delle condizioni per l'erogazione della prestazione che potrebbe influenzare il diritto a rendita e non che la prestazione venga anche successivamente modificata. Infatti, con l'obbligo di informare si vuole dare all'amministrazione la possibilità di verificare i presupposti a fondamento della prestazione, senza che debba necessariamente seguire anche una soppressione o una riduzione della

- 15 rendita (vedi sentenza del Tribunale amministrativo S 12 72 e 88). In principio, nell'elenco della fattispecie che meritano di essere segnalate all'organo competente viene elencato anche il rinnovo della comunione domestica di coppie separate giuridicamente e le cui rendite non sono più sottoposte a "plafonamento" (vedi decisioni del 17 agosto 2017 alla voce "Obbligo di informare"). Se quindi la cassa di compensazione fosse stata subitamente informata delle mutate circostanze di vita degli istanti, l'eventuale adeguamento delle due rendite di vecchiaia giusta l'art. 17 LPGA avrebbe potuto avvenire in modo decisamente più tempestivo che tre anni dopo la ripresa della vita sotto lo stesso tetto. 5. In esito alle considerazioni che precedono, le decisioni sulla limitazione delle rendite di vecchiaia dei due ricorrenti e quelle di restituzione delle prestazioni versate indebitamente meritano conferma. Il ricorso è conseguentemente respinto. Giusta l'art. 61 lett. a LPGA la procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni] L'interposto ricorso è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 21 dicembre 2018 (8C_574/2018).

S 2017 166 — Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.06.2018 S 2017 166 — Swissrulings