S 13 9 Tribunale delle assicurazioni Giudice unico SENTENZA del 27 febbraio 2013 nella vertenza di diritto amministrativo concernente partecipazione ad un corso 1. …, 1961, è perito industriale capotecnico, con la specializzazione in costruzioni aeronautiche e lavora da anni come pilota di elicotteri. Come pilota ausiliario era pure occupato prima di iscriversi al collocamento il 3 ottobre 2011, rivendicando il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione nella misura del 100% a partire dal 1. dicembre 2011. Dopo aver seguito un primo corso di “Bilancio professionale e personale” con il sostegno dell’assicurazione contro la disoccupazione, il 17 settembre 2012 l’assicurato faceva domanda di consenso per la frequentazione del corso FSEA 1 (primo livello) dal costo di fr. 2'600.-- e con inizio previsto per il 10 ottobre 2012 e termine il 22 maggio 2013. L’intenzione del petente era quella di poter in seguito formare e istruire altri in ambito aeronautico e extra aeronautico. 2. Il 24 settembre 2012 l’l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) respingeva la richiesta, poiché la misura era considerata come una nuova formazione professionale che non avrebbe però dato all’assicurato migliori possibilità di impiego di quelle offerte dall’originaria attività di pilota. Anche la lunga durata del corso non permetterebbe al disoccupato di migliorare l’idoneità al collocamento in tempo utile. La tempestiva opposizione con la quale l’assicurato considerava indubbiamente migliorata la sua posizione lavorativa in seguito all’inizio del corso in oggetto, veniva respinta in data 20
dicembre 2012. A sostegno del diniego deciso veniva parimenti ricordato all’opponente che la formazione di pilota di cui beneficerebbe escluderebbe già come tale la possibilità di ottenere degli assegni di formazione. 3. Nel tempestivo ricorso del 16 gennaio 2013, … chiedeva un riesame del rifiuto deciso essendo stato nel frattempo impiegato dalla … SA in qualità di istruttore di volo e teoria. La nuova assunzione sarebbe stata agevolata dalla formazione per adulti in corso e la misura dovrebbe portare anche ad un consolidamento dell’attuale rapporto contrattuale, per ora di tipo su chiamata. Attualmente poi la necessità di conformarsi alla normativa europea comporterebbe la creazione di nuove possibilità d’impiego per istruttori che si sarebbero resi capaci di acquisire la nuova materia per poi trasmetterla agli altri. 4. Nella propria presa di posizione del 6 febbraio 2013, l’UCIAML postulava la reiezione del ricorso per i motivi già esposti in precedenza. Il nuovo contratto di lavoro che legherebbe l’assicurato sarebbe solo a tempo parziale, per cui lo stesso continuerebbe a beneficare dell’indennità di disoccupazione, anche se ridotta. Inoltre non emergerebbe in alcun modo dal contratto d’impiego sottoscritto che il corso in via di svolgimento abbia giocato un ruolo nell’assunzione. 5. Nella replica del 16 gennaio 2013, l’assicurato riconfermava la propria convinzione che la nuova formazione in corso avrebbe potuto aprirgli nuovi sbocchi professionali, mentre contestava l’affermazione fatta dall’UCIAML quanto ad un’asserita mancata assunzione. Dal canto suo l’UCIAML rinunciava a prendere posizione sulla replica. Considerando in diritto: 1. a) La controversia verte sulla liceità del rifiuto di assumere i costi di fr. 2'600.-- per una misura di formazione professionale alla quale giusta quanto preteso
dall’assicurazione contro la disoccupazione l’assicurato non avrebbe diritto. Giusta l’art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso in oggetto, l’istante chiede l’assunzione dei costi del corso di formazione di fr. 2'600.--. Ne consegue che la controversia è di competenza del giudice unico. b) Come giustamente addotto dal ricorrente, l’asserzione in merito ad una pretesa mancata assunzione di un impiego adeguato è completamente estranea alla presente fattispecie e deve essere imputata ad una svista nella redazione della risposta di causa che non comporta alcun effetto per l’istante. 2. a) Giusta l’art. 59 cpv. 1 e 1bis della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), l’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione. I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4). A titolo di provvedimenti di formazione la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione. Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria. La riconversione professionale invece per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale. In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato
possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione. Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI. b) Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a ss. LADI (cfr. DAS 1999 LADI no. 24). La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze. Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (DAS 2008 LADI no. 1; DLA 2001 p. 87 e 1986 p. 66). c) In base all’art. 66a LADI, l’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che hanno almeno 30 anni e non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (cpv.1). Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione (cpv. 3). 1 In conformità all’art. 90a OADI, sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o
estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale. 3. a) Nel caso in oggetto, il corso FSEA 1 è il primo di un percorso formativo per il conseguimento dell’attestato professionale federale di formatore. Di quanti corsi particolari si componga l’intero ciclo di formazione non è deducibile dagli atti, ma il completo percorso formativo è verosimilmente superiore all’anno, in quanto il corso in oggetto si limita al primo livello ed ha già una durata di circa otto mesi. L’istante stesso ammette poi di necessitare di detta formazione per esercitare la professione di formatore in ambito aeronautico e extra aeronautico. Dichiaratamente pertanto la nuova formazione dovrebbe permettere all’assicurato di esercitare anche in ambiti del tutto nuovi e quindi estranei alla professione appresa, come del resto presuppone l’erogazione di assegni per formazione. In questo senso quindi l’UCIAML ha considerato che la richiesta volgesse all’ottenimento di un assegno di formazione, benché momentaneamente sia in discussione solo l’assunzione di quella parte dei costi che riguarda il primo livello di formazione e l’assicurato è parzialmente occupato (vedi infatti le condizioni poste agli art. 66b ss. LADI per poter richiedere un assegno di formazione). Per l’ufficio convenuto, già la professione appresa dal ricorrente, che è in possesso di una licenza di pilota professionale CPL (H), escluderebbe il diritto a simili assegni avendo il richiedente goduto di una formazione presso una scuola tecnica superiore. Dopo le scuole medie superiori, all’età di 20 anni, l’assicurato ha iniziato un corso ufficiali piloti presso l’Accademia Aeronautica Militare in … ed ha tra il 1981 e il 1982 conseguito parallelamente il diploma di perito industriale capotecnico, con la specializzazione in costruzioni aeronautiche. In seguito, l’assicurato seguiva numerosi corsi per piloti di elicotteri, addestramento operativo per il volo e come istruttore di volo e altri non direttamente legati alla professione svolta. In principio, un’accademia militare come quella frequentata dall’assicurato e nell’ambito della quale è dato conseguire diverse lauree magistrali o dei gradi militari va considerata come una scuola tecnica o professionale superiore ai sensi dell’art. 90a OADI. Dal curriculum dell’assicurato non risulta che questi
abbia conseguito una laurea o dei gradi militari presso l’accademia militare. In base al percorso professionale descritto negli atti, col tempo il ricorrente ha ottenuto la licenza di pilota professionale CPL (H). In ogni caso dal curriculum scolastico risulta che l’allora allievo avrebbe frequentato l’accademia militare tra il 1981 e il 1984. Indipendentemente pertanto dal conseguimento o meno di un titolo di studio superiore, già la durata del periodo di formazione in detto istituto escluderebbe il diritto all’ottenimento di assegni di formazione. La questione di sapere se la formazione di base di cui gode l’assicurato escluda già come tale il diritto all’assegno di formazione può nell’evenienza comunque restare aperta in quanto anche analizzando la richiesta nell’ottica della misure previste agli art. 59 ss. LADI il risultato del caso concreto sarebbe lo stesso. b) I PML di cui agli art. 59 ss. LADI sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Giusta l’art. 59 cpv. 3 LADI, tali provvedimenti devono migliorare l’idoneità al collocamento delle persone assicurate in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione (lett. a), promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro (lett. b), diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata (lett. c) o offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali (lett. d). Tra i criteri che possono in particolare essere presi in considerazione per la riqualificazione e il perfezionamento professionale ai sensi del diritto che regge l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 111 V 276 cons. 2d) va annoverato quello secondo cui la misura dev'essere appropriata, necessaria e specificamente determinata a promuovere l'idoneità al collocamento; per quel che concerne il miglioramento di quest'ultima, la prospettiva di un vantaggio teorico eventuale non basta, ma è necessario che l'idoneità al collocamento venga effettivamente migliorata in misura importante nel caso concreto tramite un perfezionamento eseguito nell'ambito di uno scopo professionale preciso (STFA del 22 marzo 2004 C 11/02 e del 10 agosto 1999 C 8/99). Le indicazioni per quanto riguarda il mercato del lavoro si compongono di due elementi uno soggettivo e uno oggettivo. L’elemento oggettivo riguarda le attuali necessità del mercato del
lavoro per un determinato tipo di manodopera. In questo senso, come il Tribunale federale ha già più volte precisato, il fatto di assumere una determinata occupazione o di aspirare ad un determinato impiego non bastano. Giacché oggettivamente può darsi che la misura non incrementi oggettivamente in modo notevole le possibilità di collocamento dell’assicurato (STF C 222/04 del 19 aprile 2005). Nella sentenza C 147/04 del 14 gennaio 2005, il Tribunale federale negava l’indicazione di mercato dal profilo oggettivo anche qualora all’assicurato, pilota di professione, fosse stato assicurato un posto di lavoro da parte della compagnia di volo dopo l’esecuzione della misura a spese della disoccupazione, non andando – i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l’introduzione di nuovi collaboratori – a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI). c) Nel caso in esame, l’UCIAML ritiene che la misura non sia oggettivamente suscettibile di incrementare le possibilità di collocamento dell’assicurato, essendo disponibile sul mercato una maggior offerta di piloti e istruttori di quanto sia la domanda. In Svizzera non vi sarebbe attualmente alcuna richiesta di piloti e 157 di loro sarebbero iscritti alla disoccupazione. La richiesta di addestratori di piloti sarebbe conseguentemente ancora più ridotta in considerazione di questo fatto. Per i formatori di adulti, attività verso la quale pure è indirizzata la nuova formazione dell’assicurato, vi sarebbero otto richieste di lavoro in tutta la Svizzera mentre oltre 300 formatori sarebbero in cerca di un impiego. Questi dati escludono pertanto oggettivamente un’indicazione di mercato sia per l’attività di formatore di piloti che per quella di formatore per adulti in generale. A questo riguardo, l’assicurato ritiene che le nuove conoscenze, che verrebbe ad acquisire con il corso in questione, siano idonee a renderlo maggiormente attrattivo per il mondo del lavoro grazie ad una formazione moderna e quindi maggiormente richiesta di quelle conclusesi in passato. Inoltre, anche nell’istruzione di piloti, le nuove nozioni apprese verrebbero sempre più richieste e presupposte, in quanto previste dalla normativa europea alla quale anche la Svizzera avrebbe aderito.
d) Per quanto riguarda il nuovo contratto di lavoro che lega l’assicurato ad una compagnia di voli con l’elicottero, questo è stato concluso ad un mese dall’inizio del corso in discussione e l’attività svolta dall’assicurato è quella di istruttore di volo e teoria, formazione che l’istante aveva già portato a termine e svolto in precedenza. Per l’avvenuta assunzione non vi è pertanto alcun motivo di ritenere che l’iniziato corso FSEA 1 abbia in qualche modo giocato un ruolo. L’istante considera però che la nuova formazione potrebbe consolidare la sua posizione, accrescendo il suo grado d’impiego che per ora è solo su chiamata e che non esonera l’assicurazione contro la disoccupazione dal dover fornire prestazioni. Sia la normativa europea in merito agli istruttori di volo che l’intenzione del suo nuovo datore di lavoro di voler evolversi nel senso di un centro di competenze nella formazione deporrebbero a favore della necessità di detto corso per consolidare la sua situazione professionale. Quanto addotto dall’istante può soggettivamente avere una propria logica, ma oggettivamente l’indirizzo professionale che l’assicurato intende prendere non offre le necessarie garanzie per ritenere che la misura in discussione possa essere ritenuta indicata per accrescere l’idoneità al collocamento dell’assicurato, essendo detto settore già oltremodo saturo di richieste. La tesi sostenuta dall’istante per giustificare l’assunzione dei costi della misura parte dal presupposto che i formatori della nuova generazione vengano maggiormente educati anche in ambiti diversi da quelli del passato e che tale sia anche la direzione presa dalla normativa europea nello specifico campo della formazione aerea. Questa affermazione parte però dal semplice presupposto che il gran numero di formatori di adulti in generale e di piloti in particolare attualmente a disposizione del mondo del lavoro e in disoccupazione non abbia già questo tipo di formazione. In realtà, se più di 300 persone cercano attualmente lavoro nel settore della formazione per adulti tra di loro vi sono necessariamente anche persone che godono di una formazione recente, come quella che l’istante ha intenzione di conseguire. Anche le possibilità di migliorare la situazione sul posto di lavoro ventilate dall’istante, ma per nulla comprovate, non possono in tali condizioni costituire un motivo sufficiente per giustificare la misura richiesta. Pertanto va ritenuto che la formazione a cui aspira il ricorrente
potrebbe magari apportargli dei vantaggi, questi sono però oggettivamente troppo poco concreti per migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In questo senso, il rifiuto deciso sfugge anche materialmente alle critiche di ricorso. 4. In conclusione il ricorso è respinto. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, la presente procedura è gratuita. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.