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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 25.06.2020 U 2020 63

June 25, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·384 words·~2 min·3

Summary

strada cantonale di collegamento | Strassenrecht

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 20 63 1a Camera Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 25 giugno 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B._____, istanti contro Governo del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente strada cantonale di collegamento 728.35 (strada per X._____)

- 2 - Considerato: - che con scritto del 17 giugno 2020 gli istanti hanno chiesto una presa di contatto chiarificante e un sopralluogo con gli addetti ai lavori per valutare la situazione inerente alla decisione del Governo 12 maggio 2020 di aumento del peso massimo consentito da 18 a 32 tonnellate sulla strada cantonale confinante con il loro immobile (ubicato sulla parcella 512 RF di Y._____), essendo essi preoccupati delle eventuali ripercussioni che detto aumento possa avere sul loro immobile, - che giusta l'art. 38 cpv. 1 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione, - che se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA), - che con decreto ordinatorio processuale 18 giugno 2020 il Giudice istruttore ha comunicato agli istanti che non è compito del Tribunale amministrativo di provvedere a una "presa di contatto chiarificante" al di fuori di una procedura ordinaria di ricorso, - che onde chiarire se gli istanti intendevano sollevare formale ricorso, il Giudice istruttore ha accordato loro un termine non prorogabile fino al 23 giugno 2020 per completare il loro scritto del 17 giugno 2020 con un chiaro petito, una fattispecie e una motivazione, con la comminatoria che senza un loro riscontro entro tale data, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito di detto scritto, - che entro il termine assegnato del 23 giugno 2020 (e fino ad oggi) gli istanti non hanno inoltrato formale ricorso, - che di conseguenza non si entra nel merito dello scritto del 17 giugno 2020.

- 3 - Il Giudice unico decide: 1. L'istanza del 17 giugno 2020 è irricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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