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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 10.12.2019 U 2019 91

December 10, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·4,541 words·~23 min·4

Summary

concessione (riversione e indennizzo per la rete di distribuzione comunale [ricorso procedurale]) | Konzessionen

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 19 80 e U 19 91 1a Camera presidenza Audétat giudici von Salis, Meisser attuario Rogantini SENTENZA del 10 dicembre 2019 nelle vertenze di diritto amministrativo A._____ SA, rappresentata da B._____ e C._____, patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrente contro Comune di X._____, patrocinato dall'avv. Fadri Ramming, resistente concernenti concessione (riversione e indennizzo per la rete di distribuzione comunale [ricorsi procedurali])

- 2 - Fattispecie: 1. Con memoria del 5 luglio 2019 redatta integralmente ed esclusivamente in lingua tedesca il Comune di X._____ (attore) ha promosso un'azione di diritto amministrativo nei confronti della A._____ SA (convenuta) dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (procedura principale e di merito U 19 77), chiedendo fra l'altro che la procedura venga trattata con celerità e dichiarando expressis verbis di aver scelto coscientemente di istanziare la procedura in lingua tedesca, nonostante la lingua ufficiale del Comune di X._____ sia l'italiano. 2. Con decreto del 9 luglio 2019 il giudice dell'istruzione della procedura principale (U 19 77) ha accolto la richiesta di dichiarare urgente la procedura giusta l'art. 39 cpv. 2 lett. a LGA e ha comunicato alle parti che per questo motivo le ferie giudiziarie estive giusta l'art. 39 cpv. 1 LGA non sarebbero applicabili in detta procedura. Ha inoltre fissato un termine non prorogabile fino al 22 luglio 2019 alla convenuta per presentare osservazioni in merito ai provvedimenti superprovvisionali e cautelari richiesti, nonché un altro termine fino al 30 luglio 2019 per esprimersi in merito all'azione stessa. Ha specificato infine che ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LCLing la lingua della procedura si conformerebbe di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente quella parlata dalla parte convenuta. Presumendo che la convenuta parli l'italiano, per il momento la procedura sarebbe gestita in lingua italiana. Qualora la convenuta dovesse essere d'accordo di gestire la procedura in lingua tedesca, come sembrerebbe richiedere il Comune di X._____ nella propria azione, il Tribunale amministrativo sarebbe disposto a modificare la lingua della procedura dall'italiano al tedesco. 3. La società convenuta ha inoltrato ricorso procedurale (act. A.1 del nuovo incarto U 19 80) contro detto decreto il 15 luglio 2019, chiedendo quanto segue [evidenziamenti rimossi]:

- 3 - "In via superprovvisionale e provvisionale: 1. I termini per presentare le osservazioni alle richieste di misure provvisionali e quello per esprimersi nel merito all'azione fissati con l'impugnata decisione procedurale sono sospesi sino a conosciuto esito del presente ricorso. 2. I termini saranno ripristinati al termine di questa procedura, anche in funzione della qualifica dell'azione (urgente o ordinaria). In via principale: 1. L'azione è sospesa. Gli atti sono rinviati al ricorrente Comune di X._____ perché abbia a proporre l'azione in lingua italiana, fissandogli un termine per procedervi e sotto la comminatoria di stralcio della lite in caso di mancata osservanza del termine. 2. L'azione, qualificata dal Giudice dell'istruzione di urgente con la qui impugnata ordinanza, è qualificata di ordinaria e le sono pertanto applicati i termini ordinari previsti dalla LGA, inclusa la facoltà di richiedere una proroga anche per l'inoltro delle osservazioni che riguardano le misure provvisionali. 3. Con protesta di spese, tasse e spese ripetibili per la procedura di ricorso procedurale." 4. In questa nuova (prima) procedura di ricorso procedurale il giudice istruttore ha decretato il 17 luglio 2019 (act. D.1 dell'incarto U 19 80) che la procedura è dichiarata urgente, pertanto le ferie giudiziarie estive giusta l'art. 39 cpv. 1 LGA non sono applicabili. Ha inoltre accolto la richiesta in via superprovvisionale, di conseguenza entrambi i termini di cui al decreto del 9 luglio 2019 nella causa principale U 19 77 sono stati sospesi. Infine ha assegnato al Comune resistente un termine non prorogabile fino al 29 luglio 2019 per esprimersi in merito ai provvedimenti cautelari richiesti dalla ricorrente e un termine fino al 5 agosto 2019 per esprimersi in merito al ricorso stesso. 5. Il Comune resistente ha trasmesso le sue osservazioni in due versioni – l'una in lingua italiana e l'altra in lingua tedesca – in data 29 luglio 2019 (act. A.2 dell'incarto U 19 80), esprimendosi sia in merito ai provvedimenti superprovvisionali e cautelari sia in merito al ricorso stesso e chiedendo quanto segue:

- 4 - "1. Nella misura in cui è ancora da evadere, il ricorso procedurale della A._____SA viene integralmente respinto, sia per quanto attiene le richieste di provvedimenti superprovvisionali e provvisionali sia per quanto attiene le richieste in via principale. 2. La procedura U 19 80 sia dal giudice dell'istruzione rapidamente conclusa. 3. La procedura U 19 77 sia dal giudice dell'istruzione immediatamente continuata, sia inoltre dichiarata urgente e alla A._____ SA venga nuovamente fissato un nuovo breve termine per una presa di posizione. 4. Protestate spese e ripetibili." Afferma che la rapida reazione della A._____ SA sarebbe la prova che essa avrebbe perfettamente compreso l'azione legale intentata dal Comune di X._____ in lingua tedesca. Sia la controparte sia il suo patrocinatore avrebbero buone conoscenze della lingua tedesca. Le loro argomentazioni sulla questione linguistica mirerebbero unicamente a far ritardare il procedimento. Il Comune di X._____ procede scrivendo testualmente che "per mettere fine a questa parzialmente inutile e polemica schermaglia", esso avrebbe deciso di redigere la sua azione e le sue osservazioni in lingua italiana. Così facendo verrebbe meno l'elemento necessario per chiedere la sospensione della procedura principale. Entrambe le procedure andrebbero continuate e concluse con la massima urgenza. Il Comune resistente continua poi esprimendosi sul merito dell'azione, finendo con motivare l'urgenza della causa principale, riprendendo essenzialmente gli stessi argomenti avanzati nell'azione stessa. Tali osservazioni sono in seguito state trasmesse per conoscenza alla ricorrente il 19 agosto 2019 (act. D.4 dell'incarto U 19 80). 6. Con scritto redatto esclusivamente in lingua tedesca del 31 luglio 2019 (act. D.2 dell'incarto U 19 80), dando seguito a quanto annunciato nelle sue osservazioni del 29 luglio 2019, il Comune resistente ha trasmesso una versione in italiano della sua azione.

- 5 - 7. Il 16 agosto 2019, la ricorrente ha presentato delle osservazioni spontanee (act. A.3 dell'incarto U 19 80) in risposta allo scritto di controparte del 31 luglio 2019, nelle quali fa valere che la presentazione di una traduzione dell'azione non modificherebbe la situazione e che non si potrebbe ritenere la censura contenuta nel ricorso procedurale come sanata. Sulla questione relativa all'uso della lingua da parte di un comune monolingue sarebbe necessaria una decisione di principio che chiarisca definitivamente i doveri di un ente pubblico in un territorio dove la lingua ufficiale è una lingua nazionale e cantonale minoritaria. Vi si aggiungerebbe un problema di parità procedurale delle armi ai sensi della Costituzione. Queste osservazioni sono state trasmesse per conoscenza al Comune resistente il 19 agosto 2019 (act. D.3 dell'incarto U 19 80). 8. Nel frattempo, il 19 agosto 2019 il giudice dell'istruzione nella procedura di merito U 19 77 ha decretato (act. B.1 del nuovo incarto U 19 91) che, visto considerato che l'azione sarebbe stata tradotta in italiano e che le ferie giudiziarie sarebbero terminate, non vi sarebbe alcun motivo di attendere una decisione in merito al presente ricorso procedurale, cosicché si fisserebbe un termine per l'inoltro della risposta all'azione. Contro quel decreto la qui ricorrente ha presentato un altro (secondo) ricorso procedurale il 21 agosto 2019 (act. A.1 dell'incarto U 19 91), chiedendo in via superprovvisionale e cautelare che il termine fissato per l'inoltro della risposta all'azione sia sospeso sino al termine della seconda procedura ricorsuale e in via principale che venga costatata la nullità di detto decreto nella procedura di merito (U 19 77). 9. Con decreto del 23 agosto 2019 (act. D.1 dell'incarto U 19 91) nella seconda procedura di ricorso procedurale, oltre a trasmettere il ricorso procedurale al Comune resistente, il giudice dell'istruzione ha respinto le richieste in via superprovvisionale, dando alla controparte la possibilità di esprimersi entro

- 6 il 4 settembre 2019. Ha ritenuto che con il fatto che nel frattempo sarebbero ormai passate le ferie giudiziarie estive giusta l'art. 39 cpv. 1 lett. b LGA si sarebbe creata una nuova situazione nel senso che il pregiudizio fatto valere dalla ricorrente nel primo ricorso procedurale U 19 80 in seguito alla dichiarazione di urgente della procedura principale sarebbe decaduto perlomeno fino alle prossime ferie giudiziarie di dicembre. Inoltre secondo la prassi anche in procedure dichiarate urgenti le domande di proroga sarebbero giudicate secondo l'art. 9 cpv. 2 LGA. In altre parole, con il decorrere del tempo il pregiudizio fatto valere dalla ricorrente nella prima procedura ricorsuale U 19 80 si sarebbe rimediato da solo; tenuto conto dell'interesse reso verosimile del Comune resistente a un'evasione celere della questione e della nuova situazione nel frattempo venuta in essere con lo scadere delle ferie giudiziarie, il censurato modo di agire di fissare un nuovo termine nella procedura principale U 19 77 parerebbe ammissibile e adeguato. Per questo motivo detto termine non sarebbe sospeso e continuerebbe per ora a decorrere durante il progresso delle due procedure di ricorso procedurale. Nella misura in cui dovesse essere necessario, la convenuta nella procedura principale U 19 77 resterebbe libera di chiedere una proroga del termine ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LGA. 10. Il 30 agosto 2019, poi, la ricorrente ha inoltrato una replica nella prima procedura di ricorso procedurale (act. A.4 dell'incarto U 19 80), nella quale risponde alle osservazioni del Comune resistente del 29 luglio 2019. Essa è stata notificata al Comune resistente il 2 settembre 2019 (act. D.5 dell'incarto U 19 80). La ricorrente mantiene le sue richieste in via cautelare e principale e sostiene che controparte avrebbe cambiato strategia, proponendo ormai i documenti sia in italiano sia in tedesco, ma che anche questa strategia sarebbe lesiva del principio della parità delle armi. Il Comune resistente vorrebbe crearsi un vantaggio in quanto saprebbe che i giudici di questa Corte comprenderebbero molto meglio il tedesco che l'italiano. Quale prova a riguardo la ricorrente chiede in edizione dalle mani

- 7 della Commissione di giustizia del Gran Consiglio tutti i curriculum vitae dei giudici del Tribunale amministrativo presentati dai giudici al momento della loro candidatura e in particolare le informazioni e indicazioni relative alle loro conoscenze linguistiche. In merito all'urgenza, la ricorrente ritiene in essenza che i fatti così come esposti da controparte sarebbero contestati perché darebbero una visione fuorviante della situazione. 11. Il 4 settembre 2019 il Comune resistente ha trasmesso le sue osservazioni in merito al secondo ricorso procedurale (act. A.2 dell'incarto U 19 91) in due versioni – l'una in lingua italiana e l'altra in lingua tedesca. Chiede innanzitutto un'evasione celere di tutte e tre le procedure pendenti. Fa valere che la ricorrente dimostrerebbe un comportamento dilatorio e che questa Corte dovrebbe valutare se lo vorrebbe punire. In merito alla lingua afferma che la Legge sulle lingue permetterebbe alle parti di usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta, ma che da nessuna parte verrebbe vietato di inoltrare memorie in più lingue ufficiali. Inoltre anche la ricorrente sarebbe libera di presentare le sue memorie al contempo in tedesco e in italiano. Per quanto attiene invece all'assegnazione del termine nella procedura principale si associa pienamente al decreto impugnato. Queste osservazioni sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente il 5 settembre 2019 (act. D.2 dell'incarto U 19 91). 12. Con scritto dell'11 settembre 2019 nella prima procedura di ricorso procedurale (act. A.5 dell'incarto U 19 80; identico all'act. A.3 dell'incarto U 19 91) la ricorrente ha rinunciato a presentare ulteriori osservazioni, chiedendo però espressamente la congiunzione delle due procedure di ricorso procedurale U 19 80 e U 19 91 e l'emanazione di una decisione entro breve. Tale scritto è stato intimato per conoscenza al Comune resistente il 12 settembre 2019 (act. D.3 dell'incarto U 19 91).

- 8 - 13. Il Comune resistente ha inoltrato una duplica nella prima procedura di ricorso procedurale il 12 settembre 2019 (act. A.6 dell'incarto U 19 80) in due versioni – l'una in lingua italiana e l'altra in lingua tedesca, entrambe intimate poi dalla Corte alla ricorrente con decreto del 13 settembre 2019 (act. D.6 dell'incarto U 19 80). In essenza contesta quanto scritto da controparte e ripete gli argomenti finora addotti. 14. Il 19 novembre 2019 la ricorrente ha rilevato per scritto (act. A.7 dell'incarto U 19 80; identico all'act. A.4 dell'incarto U 19 91) di non aver più ricevuto alcuna comunicazione. Ha inoltre comunicato che lo scambio di scritti nella procedura principale (U 19 77) terminerebbe il 25 novembre 2019, sostenendo che gli aspetti procedurali sollevati nei ricorsi non sarebbero evasi. Le ferie giudiziarie sarebbero nuovamente imminenti e pertanto la richiesta in via cautelare tornerebbe a essere attuale, in quanto la motivazione del decreto del 23 agosto 2019 (act. D.1 dell'incarto U 19 91) sarebbe da ritenere superata. Nella procedura principale (U 19 77) sarebbero stati assegnati termini molto brevi per la replica, il che confermerebbe l'applicazione di procedura urgente benché la contestazione a questo proposito presentata con il primo ricorso procedurale non sarebbe stata evasa. Il giudice dell'istruzione nella procedura di merito (U 19 77) si sarebbe espresso su aspetti che riguarderebbero la prima procedura di ricorso procedurale (U 19 80), e ciò poiché questa Corte avrebbe omesso la dovuta decisione su quel primo ricorso. Sarebbe per questo motivo che sarebbe stato sollevato un secondo ricorso procedurale (U 19 91) che giacerebbe anch'esso inevaso. La ricorrente chiederebbe dunque una formale decisione, perlomeno sugli aspetti superprovvisionali e cautelari, entro il termine fissato per lo scambio degli allegati scritti. Andrebbe chiarito con che procedura dovrà essere condotta l'istruttoria ed eventuali ulteriori scambi di scritti, oltre agli altri aspetti sollevati nei ricorsi. La ricorrente si riserverebbe infine di valutare quali passi ulteriori intraprendere, qualora non dovesse ricevere un dovuto riscontro.

- 9 - Pure quello scritto della ricorrente è stato notificato per conoscenza al Comune resistente il 21 novembre 2019 (act. D.7 dell'incarto U 19 80; identico all'act. D.4 dell'incarto U 19 91). 15. Con scritto del 22 novembre 2019 il giudice dell'istruzione delle due procedure di ricorso procedurale ha congiunto le procedure e ha informato le parti del motivo del ritardo. Si sarebbe atteso una decisione di principio in un caso concernente simili questioni di lingua. Per questa ragione non sarebbe possibile decidere i due ricorsi entro il termine auspicato dalla ricorrente, cioè verosimilmente il 25 novembre 2019. Tuttavia si procederebbe entro breve alla deliberazione. Considerando in diritto: 1. Il giudice dell'istruzione avendo congiunto le procedure, i due ricorsi possono essere giudicati insieme in una sola sentenza. Entrambi i ricorsi sono tempestivi e debitamente motivati. I due rappresentanti della società anonima ricorrente sono legittimati ad agire per la società e il patrocinatore dispone della procura necessaria. Si può perciò entrare nel merito dei due ricorsi procedurali ai sensi dell'art. 42 della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). 2. Quale primo punto la ricorrente censura la scelta della lingua tedesca per l'inoltro di un'azione di diritto amministrativo nei confronti di una società ticinese, cioè italofona, da parte del Comune di X._____ che è pur esso interamente monolingue, con l'italiano quale sola ed esclusiva lingua ufficiale. La ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna prova che il Municipio del Comune resistente abbia veramente stabilito di promuovere l'azione in tedesco anziché nella sua lingua ufficiale. A suo dire, la

- 10 presentazione di una traduzione dell'azione non sanerebbe la censura ricorsuale. Occorrerebbe anzi una decisione di principio sull'uso della lingua da parte di un comune monolingue. Infine si tratterebbe anche di una violazione della parità procedurale delle armi. 2.1. Nonostante nel seguito il Comune resistente abbia provveduto a presentare la sua azione anche in lingua italiana e che con questo le richieste della ricorrente in merito alla lingua siano divenute in parte prive d'oggetto, a mente di questa Corte la tematica della lingua merita effettivamente alcune precisazioni di ordine generale. Si pone difatti la domanda fondamentale a sapere se un comune monolingue (ad esempio italiano) possa presentare atti scritti al Tribunale ammnistrativo (come pure al Tribunale cantonale e al Giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi) in un'altra lingua che la sua lingua ufficiale (ad esempio in tedesco), basandosi sull'art. 8 cpv. 1 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2006 (LCLing; CSC 492.100), e se non si applichi in tale ambito quanto prescritto fra l'altro dall'art. 17 cpv. 1 LCLing. 2.2. Nel frattempo codesto Tribunale ha avuto luogo di trattare e decidere di principio sulla questione nell'ambito di un altro ricorso. Nella procedura di ricorso V 19 1 un ricorrente di lingua romancia residente in un comune monolingue romancio impugnò una decisione dell'assemblea comunale al Tribunale amministrativo con una memoria scritta in lingua romancia, chiedendo che venga annullata la decisione impugnata. Il Comune resistente reagì in tedesco, appellandosi proprio all'art. 8 cpv. 1 LCLing, il che fu a sua volta ritenuto inammissibile dal ricorrente. Con decisione di principio, prevista per la pubblicazione nella PTA, questa Corte statuì che il testo dell'art. 8 cpv. 1 LCLing sarebbe chiaro. Non vi sarebbero perciò i presupposti per procedere a un'interpretazione. Detta norma permetterebbe a tutte le parti – inclusi cioè i comuni – di rivolgersi ai tribunali cantonali superiori (nonché al GPC) nella lingua ufficiale cantonale di loro scelta. All'interno di una procedura giudiziaria dinanzi al Tribunale amministrativo il

- 11 comune non si troverebbe più nell'ambito dei rapporti ufficiali con la popolazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LCLing. Perciò dovrebbe poter usufruire del suo diritto di scegliere la lingua. Non vi sarebbe una limitazione di tale libera scelta per enti di diritto pubblico, né tantomeno per i comuni in particolare, e ciò né all'articolo menzionato della LCLing né in altre disposizioni del diritto vigente. La struttura della LCLing sarebbe un forte indizio che il legislatore abbia proprio voluto disciplinare in modo diverso l'uso della lingua a livello comunale e a livello cantonale. In altre parole l'art. 8 cpv. 1 LCLing avrebbe la precedenza, nel suo specifico campo d'applicazione, rispetto a quanto disposto dall'art. 17 cpv. 1 LCLing. Non sarebbe infine giustificabile perché ad esempio in una procedura di diritto di locazione un comune dovrebbe essere sfavorito rispetto a una parte privata che è libera di scegliere fra le tre lingue ufficiali cantonali per le sue memorie e istante. Per tutti questi motivi la censura del ricorrente fu dichiarata infondata. 2.3. Per il caso qui in giudizio ne segue che il Comune attore (qui resistente) era autorizzato, secondo la nuovissima prassi del Tribunale amministrativo, a inoltrare la sua azione in un'altra lingua che la sua lingua ufficiale, ossia in casu in tedesco. La censura della ricorrente si rivela perciò nel frattempo infondata. Poiché però la prassi cui si fa riferimento è intervenuta dopo l'inoltro del ricorso e non poteva essere nota alle parti perché non ancora pubblicata, non possono risultarne effetti negativi per entrambe le parti in materia di spese. Le spese processuali relative a questa domanda vanno dunque poste a carico del Cantone dei Grigioni. 2.4. Con questo la problematica della lingua non è tuttavia ancora del tutto evasa. Permane la critica ricorsuale che il resistente abbia cominciato, a un certo punto, a trasmettere le sue memorie in due lingue. Secondo la ricorrente ciò sarebbe contrario al diritto per vari motivi.

- 12 - A mente di questa Corte, vista la nuova prassi descritta, deve di principio essere possibile – anche per un comune – trasmettere scritti a codesto Tribunale in tutte e tre le lingue ufficiali cantonali. Sebbene nel presente caso sia comprensibile che il resistente abbia voluto evitare di ritardare ulteriormente la procedura, decidendo per questo motivo di venire incontro alla ricorrente presentando la propria azione anche in lingua italiana, va ricordato che fare uso di più lingue per lo stesso scritto è poco sensato e causa un carico di lavoro supplementare per la Corte, poiché essa deve in tal caso confrontare lettera per lettera se le due varianti del preteso stesso scritto siano d'avvero identiche. In questo senso, benché teoricamente legale, va chiesto alle parti di attenersi, nel limite del possibile, a una sola lingua, per non ritardare ulteriormente l'evasione delle pratiche. Infine deve essere ritenuta infondata la biasima che con un inoltro in due lingue il Comune resistente si potrebbe procurare un vantaggio. Difatti per legge ed ex officio i giudici del Tribunale amministrativo devono comprendere sufficientemente le tre lingue ufficiali cantonali. Non possono perciò dare meno peso a una memoria scritta in una lingua loro meno familiare; ciò sarebbe manifestamente inammissibile e parziale. 3. Il secondo aspetto sollevato dalla ricorrente è quello dell'urgenza e dei termini. 3.1. Con il primo ricorso procedurale, la ricorrente si duole del fatto che il giudice dell'istruzione della procedura principale U 19 77 abbia dichiarato urgente la causa con decreto qui impugnato del 9 luglio 2019. Motiva la sua censura riassumendo la comunicazione avuta con il Comune resistente dal 2013 a oggi e ritenendo il comportamento del resistente contrario alla buona fede. Difatti, a suo dire, invocare con l'azione l'urgenza costituirebbe un venire contra factum proprium. Non vi sarebbe pertanto alcun elemento che permetta di qualificare la presente procedura di urgente a norma dell'art. 39 cpv. 2 LGA. Farlo comunque, assegnando inoltre un termine di 10 giorni

- 13 senza facoltà di proroga, equivarrebbe a una limitazione ingiustificata del diritto di essere sentiti della convenuta (qui ricorrente) come sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., atteso che le richieste sarebbero state stese in tedesco, sarebbero molto estese e complesse e causerebbero un dispendio considerevole anche sotto il profilo della protezione dei dati e di informazioni tecniche sensibili. In seguito all'inoltro della traduzione, la ricorrente ha sostenuto che la censura non sarebbe sanata. 3.2. Con il secondo ricorso procedurale, la ricorrente biasima invece che il giudice dell'istruzione nella procedura principale U 19 77 non avrebbe potuto riprendere lo scambio di scritti, poiché i termini erano stati sospesi tutti dal giudice istruttore della procedura di ricorso procedurale U 19 80. Fino al termine della procedura di ricorso competerebbe perciò esclusivamente a quest'ultimo giudice revocare la decisione superprovvisionale da lui emanata. In tal senso il decreto del 19 agosto 2019 nella procedura U 19 77 sarebbe nullo in quanto emanato da un giudice non competente. 3.3. Vanno distinte due critiche fatte dalla ricorrente. D'un lato non è d'accordo con la dichiarazione d'urgenza giusta l'art. 39 cpv. 2 LGA, d'altro lato biasima il fatto di essersi vista assegnare un termine improrogabile da parte del giudice dell'istruzione nella procedura U 19 77 rispettivamente, in un secondo momento, di essere confrontata con il prosieguo della procedura nonostante sia stata sospesa nell'ambito della procedura di ricorso procedurale. 3.3.1. Per quanto attiene alla prima critica va ricordato che l'unico effetto scaturente dal dichiarare urgente una procedura giusta l'art. 39 cpv. 2 lett. a LGA è la circostanza che in quella procedura non si applicano le ferie giudiziarie di cui all'art. 39 cpv. 1 LGA. Nel caso in giudizio al momento dell'inoltro del ricorso entravano in rassegna in prima linea quelle estive ai sensi della lett. b, che però nel frattempo sono già terminate. Oggi si

- 14 tratterebbe piuttosto delle ferie invernali giusta la lett. c. Nella misura in cui la ricorrente adduce che il periodo delle ferie estive aziendali sarebbe "un momento in cui anche i processi di verifica, di raccolta dati e di elementi rilevanti per la procedura provvisionale possono essere disponibili con un grado di difficoltà sostanzialmente superiore che in ogni altro periodo dell'anno", decade quindi la necessità di esprimersi in merito. La ricorrente non ha motivato particolarmente la sua censura riguardo alle ferie giudiziarie invernali. Essa si rivela comunque infondata. Si ricorda alla ricorrente che il mero fatto che non si applicano le ferie giudiziarie non tocca i suoi interessi, poiché – nella misura in cui dimostra sufficientemente la sua difficoltà – ha sempre la possibilità di chiedere una proroga del termine assegnatole che si protragga oltre le ferie giudiziarie e "recuperare" per così dire almeno indirettamente le ferie giudiziarie. Difatti secondo prassi costante del Tribunale amministrativo non è escluso concedere proroghe dei termini in procedure dichiarate urgenti. 3.3.2. La seconda censura concerne il fatto che il giudice dell'istruzione ha assegnato un termine improrogabile alla qui ricorrente per presentare le sue osservazioni in merito ai provvedimenti superprovvisionali e cautelari richieste dall'attore. Anche in questo punto la ricorrente ha – di fatto – ottenuto ciò che pretende, ossia più tempo per redigere le sue osservazioni. A mente di questa Corte, poi, dev'essere ammissibile assegnare dei termini improrogabili per esprimersi su provvedimenti superprovvisionali o cautelari proposti dalla controparte, atteso che il fatto di esigere una reazione rapida dalla controparte è giustificato dalla circostanza che si tratta di regola di provvedimenti urgenti, incompatibili con la possibilità lasciata alla discrezione di chi si oppone a tali provvedimenti di chiedere dilazioni. In altre parole la restrizione del diritto fondamentale di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. è giustificata dalla protezione di diritti fondamentali altrui. Nell'occorrenza, vista la ponderazione degli interessi, si ritiene che l'agire

- 15 del giudice dell'istruzione nel decreto impugnato non limiti dunque in maniera sproporzionata il diritto di essere sentiti della qui ricorrente. 3.4. Infine, in merito all'asserita nullità si può rinviare a quanto esposto nel decreto del 23 agosto 2019, cioè che si è creata una nuova situazione e che con quella il pregiudizio fatto valere dalla ricorrente è decaduto in quel momento. Per il resto si rinvia a quanto esposto sopra (consid. 3.3). 4. Ne risulta che il ricorso va respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto. Vanno infine liquidate le spese giudiziarie, da accollare alla parte soccombente o proporzionalmente alla soccombenza (art. 73 cpv. 1 LGA; cfr. l'art. 106 cpv. 2 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 [Codice di procedura civile, CPC; RS 272]). In caso di acquiescenza si considera soccombente il convenuto o resistente (cfr. l'art. 106 cpv. 1 CPC). 4.1. Per ciò che attiene alle spese processuali, come si è detto sopra, per quanto concerne la questione della lingua è intervenuta una nuova prassi non nota alle parti, cosicché si giustifica porre le spese processuali a carico del Cantone dei Grigioni. In merito alle altre censure della ricorrente, poi, va detto che nonostante siano state qui respinte, nella misura in cui erano ancora attuali, perlomeno il secondo ricorso procedurale non era interamente infondato. Si ritiene perciò inopportuno accollare le spese alla ricorrente. Le spese processuali vanno dunque interamente a carico del Cantone dei Grigioni. 4.2. In merito alle spese ripetibili, nella fattispecie dopo aver preso conoscenza del ricorso procedurale il Comune resistente ha inoltrato la sua azione in lingua italiana. Ha quindi concesso indirettamente quanto richiesto dalla ricorrente. Per i restanti punti dei due ricorsi procedurali è invece considerata soccombente la ricorrente. Ritenendo che il dispendio causato dalle due tematiche ricorsuali qui giudicate è praticamente uguale, le parti

- 16 vanno considerate soccombenti praticamente nella stessa misura e si giustifica compensare le ripetibili della procedura di ricorso procedurale. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.00 - e le spese di cancelleria di fr. 338.00 totale fr. 1'338.00 Tali spese vanno a carico del Cantone dei Grigioni e sono pagate dalla cassa del Tribunale amministrativo. 3. Le spese ripetibili della procedura di ricorso procedurale sono compensate. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazione]

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