Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 23.02.2016 U 2015 93

February 23, 2016·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,824 words·~14 min·10

Summary

assistenza sociale | Sozialhilfe

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 15 93 3a Camera presidenza Racioppi giudici Stecher, Moser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 23 febbraio 2016 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune di X._____, convenuto concernente assistenza sociale

- 2 - 1. Il cittadino tedesco A._____, 1961, beneficia dal 1. gennaio 2015 di prestazioni assistenziali da parte del Comune di X._____. Egli risiede a Y._____, un paesino raggiungibile solo tramite funivia con partenza da Z._____. Il 19 agosto 2015, il servizio sociale chiedeva per A._____ l'erogazione di una prestazione assistenziale mensile di fr. 1'656.25 per i mesi da settembre a dicembre 2015. 2. Con decisione 1. settembre 2015, il Comune di X._____ riconosceva al petente la prestazione richiesta per i mesi da settembre a dicembre 2015 e gli condonava la tassa acqua potabile per l'anno 2014. Il richiedente veniva però invitato a vendere il più presto possibile i veicoli non strettamente necessari, in quanto a nome di A._____ sarebbero stati immatricolati un'autovettura, un rimorchio, una moto di grossa cilindrata e una motoleggera. 3. Nel tempestivo ricorso 30 settembre 2015 (data del timbro postale), A._____ chiedeva la sospensione di qualsiasi richiesta di alienazione di parte della sua sostanza fino a giudizio conosciuto sull'esito della causa che lo vede opposto all'assicurazione invalidità (AI) per prestazioni a tale titolo. Causa malattia, nel 2014 egli avrebbe consumato sostanza mobile e dal 2015 sarebbe temporaneamente in assistenza, fino all'evasione della sua pratica inerente la richiesta di prestazioni d'invalidità. La rendita parziale AI e le prestazioni complementari a cui dovrebbe aver diritto, inizierebbero a decorrere il 1. gennaio 2014, per cui il Comune di X._____ potrebbe - al momento dell'erogazione di dette prestazioni - compensare l'aiuto sociale corrisposto grazie alla cessione di credito già sottoscritta dal richiedente nel dicembre 2014. Per la sua vita professionale futura e per poter continuare ad abitare a Y._____, sarebbero necessari sia la Vespa che il rimorchio, nonché la vettura. Per la moto, questa sarebbe stata adattata ai bisogni dell'istante e qualora la sua situazione di reddito

- 3 dovesse migliorare egli non sarebbe comunque più in grado di acquistare un mezzo sostitutivo. Per questi motivi un'alienazione non sarebbe pretendibile. Non conoscendo sufficientemente la lingua italiana, il ricorrente chiedeva l'emanazione di una sentenza in tedesco. 4. Nella risposta di causa del 16 ottobre 2015 (data del timbro postale), il Comune di X._____ postulava la reiezione del ricorso. A prescindere dal fatto che l'istante non abbia mai dichiarati al servizio sociale competente i veicoli immatricolati a suo nome, ma che si fosse accontentato di accennare ad autoveicoli appartenenti alla sua ditta per un valore di fr. 2'000.--/3'000.--, dei tanti mezzi di trasporto a disposizione l'esecutivo non pretenderebbe la vendita dell'autovettura, ma dei veicoli non strettamente necessari. Per il comune, il mantenimento dell'immatricolazione di ben quattro veicoli non troverebbe nel caso in esame alcuna valida giustificazione, già in considerazione degli ingenti costi assicurativi e di immatricolazione che gli stessi generebbero. Trattandosi di una controversia riguardante un comune di lingua italiana, la parte convenuta chiede l'emanazione di una sentenza in detto idioma. 5. Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano nelle proprie precedenti allegazioni e proposte. Da parte del ricorrente veniva chiesta la debita presa in considerazione della sua rinuncia, su richiesta dell'autorità, ad usufruire di una possibilità di posteggio nei pressi della funivia a favore del più lontano parcheggio collettivo, malgrado le difficoltà di spostamento che accuserebbe a seguito della sua invalidità.

- 4 - Considerando in diritto: 1. a) Giusta l'art. 8 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing; CS 492.100), nelle loro memorie e istanze destinate ai Tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta (cpv. 1). La lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (cpv. 2). E' il presidente del tribunale a stabilire, sulla base della LCLing, in quale lingua ufficiale si svolga la procedura (art. 7 cpv. 1 LCLing) anche se una deroga alle disposizioni della legge è ammessa con il consenso delle parti (art. 7 cpv. 5 LCLing). b) Nell'ambito del presente procedimento, la decisione impugnata è stata stesa in italiano, trattandosi di un comune di lingua italiana. Il ricorso è stato redatto in tedesco, che è una delle lingue ufficiali cantonali. Essendo la lingua italiana lingua ufficiale della parte convenuta e opponendosi il comune ad una compilazione della sentenza in tedesco, la presente sentenza viene redatta giusta i canoni sanciti all'art. 8 LCLing. Dal ricorrente di lingua tedesca che risiede da oltre quattro anni sul territorio di un comune di lingua italiana è del resto esigibile che comprenda la lingua del luogo di dimora o che si faccia altrimenti aiutare per capirla. 2. La questione qui controversa riguarda la richiesta fatta dal comune all'istante di vendere il più presto possibile dei quattro veicoli immatricolati per il 2015 quelli non strettamente necessari. Per il periodo da settembre a dicembre 2015, il comune convenuto non ha preso alcuna misura nei confronti del petente e gli ha garantito l'ammontare di prestazioni assistenziali richieste dal servizio sociale senza operare alcun correttivo. Anche in tale situazione occorre comunque riconoscere all'istante la

- 5 legittimazione al ricorso, detenendo il ricorrente un interesse concreto a sapere se la richiesta alienazione in generale sia difendibile o meno. 3. a) Giusta l’art. 12 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. L’aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto (DTF 131 I 173 cons. 4.1 e 130 I 75 cons. 4.3; STA U 09 43, U 08 78 e 100). La Cost. garantisce solo il diritto a un minimo d’esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità. Nei Grigioni, l’aiuto sociale è segnatamente disciplinato dalla legge sull’assistenza alle persone nel bisogno (LA; CS 546.250). Ai sensi dell’art. 1 LA, è persona nel bisogno chi non possa provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio (cpv. 1). Per prestazioni assistenziali si intendono quelle prestazioni in denaro o in natura concesse alle persone nel bisogno e i provvedimenti atti ad evitare l’indigenza incombente o ad eliminarla qualora fosse già subentrata (cpv. 2). Giusta l'art. 1 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CS 546.270), per la valutazione dell'assistenza da parte del comune competente ai sensi dell'articolo 2 della legge sono determinanti i Concetti e indicazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale per il calcolo dell' aiuto sociale (COSAS) dell'aprile 2005 incluso il capitolo "Guida pratica" con le concretizzazioni e limitazioni previste dalle DELCAss.

- 6 b) Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando tutte le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata ed è quindi sussidiario allo sforzo personale, nel senso che la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica, utilizzando in primo luogo il provento del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili (vedi COSAS A 4). In conformità al principio di sussidiarietà, l’utilizzo e l’esaurimento di averi bancari e postali, azioni, obbligazioni, crediti, oggetti di valore, beni immobiliari e altri patrimoni, sono la premessa per la concessione di un aiuto finanziario. Per rafforzare il senso di responsabilità, e per promuovere la volontà di migliorare la propria situazione, al richiedente è concessa la possibilità di avere un capitale di riserva al momento della richiesta della prestazione sociale o nel caso in cui il sostegno corrente può essere sospeso. Per una persona sola tale riserva è di fr. 4'000.-- (vedi COSAS E.2.1). c) Dal punto di vista del sostegno sociale i valori monetari, i titoli, i veicoli privati e i beni sui quali il richiedente ha un diritto di proprietà, sono considerati quale sostanza. Un'automobile non può essere considerata come una parte di sostanza alienabile ed i rispettivi costi possono essere inclusi nel fabbisogno della persona assistita, qualora il mezzo di trasporto sia necessario al conseguimento di un reddito da attività lucrativa o se risulti indispensabile per motivi di salute. d) A prescindere dal valore della sostanza stessa dei veicoli immatricolati, il comune reputa che anche i costi assicurativi e di immatricolazione sarebbero eccessivi. Poiché il fabbisogno vitale viene stabilito in base ad

- 7 un importo forfettario, la persona assistita dall’ente pubblico dispone di una certa libertà nell’impiego dei mezzi a sua disposizione, ciò che le permette di finanziare anche dei bisogni che non sono magari considerabili d’importanza vitale agli occhi di terzi. Giusta la prassi del Tribunale amministrativo, i dispendi per la circolazione sono compresi nel fabbisogno esistenziale, per cui la persona che beneficia dell’assistenza pubblica può fare in modo che detto forfait basti anche all’uso parsimonioso di una macchina a basso costo (PTA 2012 no. 18 e 2011 no. 11). In principio quindi, per quanto la persona assistita non chieda un contributo a questi costi, essa resta libera di economizzare su determinate spese a favore di altre, almeno fintanto che vive da sola e non vengono con questo compromessi eventuali diritti di terzi. Nell'evenienza pertanto, i costi di immatricolazione e assicurativi non possono essere determinanti per decidere sulla necessità di alienare parte dei veicoli, in quanto l'istante non ha mai chiesto la loro presa a carico da parte dell'ente pubblico. Vista però l'entità del parco macchine qui in discussione si pone semmai la questione di sapere come l'istante possa finanziare dette spese con i soli mezzi che pretende di avere a disposizione. 4. a) Il ricorrente aveva immatricolati a proprio nome nel 2015 un'autovettura cabrio, un rimorchio, un motoleggera e una moto di grossa cilindrata. Come espressamente esposto dal comune convenuto, non viene neppure messa in dubbio la necessità per l'istante di disporre di un mezzo di trasporto per spostarsi e soprattutto per recarsi dal medico. Il ricorrente non ritiene però esigibile che si pretenda l'alienazione di alcuno dei veicoli di cui dispone. b) Per l'istante occorrerebbe nell'evenienza attendere la decisione in merito alle prestazioni richieste all'AI prima di pretendere l'alienazione di una

- 8 parte del suo parco macchine, in quanto con il riconoscimento retroattivo di una rendita d'invalidità e relative prestazioni complementari il comune otterrebbe comunque le prestazioni versate finora, grazie alla cessione di credito sottoscritta nel dicembre 2014. In effetti, il ricorrente ha fatto domanda di prestazioni AI. Allo stato attuale dei fatti, da parte dell'AI è stato però unicamente rifiutato l'aiuto in capitale (vedi parallelo procedimento S 15 62). Nelle memorie di ricorso, l'istante parte dal presupposto di aver in ogni caso diritto al riconoscimento di una rendita d'invalidità parziale e quindi anche alle relative prestazioni complementari. Tale assunto non è però suffragato, nell'ambito del presente procedimento, da alcuna argomentazione o assicurazione oggettiva. Finora l'istante non ha ancora ottenuto prestazioni sotto forma di rendita d'invalidità e assicurazioni a questo riguardo da parte dell'AI non ne sono state fatte. Considerati poi i lunghi tempi di evasione che generalmente caratterizzano le procedure in vista dell'ottenimento di una rendita d'invalidità, la richiesta fatta valere dell'istante rimane di carattere essenzialmente aleatorio e non può essere presa in considerazione. Pretendere che il comune di assistenza attenda l'esito della comunque incerta procedura AI non è difendibile. Poiché già dal 1. gennaio 2015 l'istante è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali, nell'agosto 2015 era del tutto esigibile che il comune convenuto, venuto a conoscenza dell'esistenza del numero di veicoli immatricolati a nome del petente, pretendesse entro breve l'alienazione di parte di questa sostanza non indispensabile ai fabbisogni del richiedente. c) Per il ricorrente, il rimorchio gli servirebbe per il trasporto di legna. Dagli atti non è deducibile quale sia il sistema di riscaldamento di cui dispone l'abitazione dell'istante e se il rimorchio gli serva solo per il trasporto di legna fino ad Z._____. Indipendentemente però dal fatto di sapere se la legna serva come unica o principale fonte di riscaldamento per la casa o

- 9 se venga impiegata solo per il caminetto, per l'approvvigionamento di legna fino ad Z._____ non è indispensabile disporre di un rimorchio, anche se lo stesso può far comodo. Tantomeno l'istante pretende che tale veicolo possa servirgli per motivi di lavoro, per cui l'indispensabile necessità di disporre di tale accessorio non è stata dimostrata. d) Per quanto riguarda la moto leggera, l'istante argomenta di necessitarla per spostarsi a Y._____. In effetti, il paese di Y._____ non è raggiungibile con le autovetture e quindi per lo spostamento all'interno del paese stesso il ricorrente - che ha incontestabilmente dei problemi di deambulazione potrebbe necessitare di tale mezzo di trasporto. Su tale questione la documentazione agli atti non permette però un giudizio conclusivo, anche perché non è dato sapere se l'istante faccia effettivamente uso della motoleggera in paese o anche altrove e in che misura gli spostamenti in paese non sarebbero possibili anche senza un simile veicolo a motore (vicinanza tra l'abitazione e la stazione della funivia, necessità di muoversi nell'abitato ecc.). Poiché però nel provvedimento impugnato non è stato dall'autorità specificato di quali veicoli l'istante sia tenuto a privarsi, la questione può nell'ambito del presente procedimento rimanere aperta, pur tenendo presente che la necessità di detenere un simile veicolo possa essere ammessa solo a determinate restrittive condizioni. e) Come è già stato evocato all'inizio del presente considerando, non è contestato che l'istante necessiti di un veicolo per spostarsi e soprattutto per recarsi dal medico. Quello che il comune pretende è che il ricorrente, dopo aver deciso quale sia il mezzo di trasporto che più si addice alle sue strette necessità, si privi di quelli non indispensabili. Per i necessari spostamenti, entrano in linea di conto l'autovettura e la moto di grossa cilindrata, fermo restando che la moto leggera venga utilizzata solo nell'abitato di Y._____. Se invece dovesse essere impiegata anche per

- 10 semplici spostamenti a partire da Z._____, nulla impedirebbe all'istante di scegliere tale mezzo di trasporto per i propri fabbisogni, anziché la macchina o la moto di grossa cilindrata. Nell'ambito del presente procedimento, sia per il ricorrente che per il comune convenuto la scelta del mezzo di trasporto indispensabile sembrerebbe cadere sulla macchina. In ogni caso, per le strette necessità del ricorrente è evidente che per gli spostamenti a partire da Z._____, un solo mezzo di trasporto va ritenuto bastare. Il fatto che la moto di grossa cilindrata sia stata modificata ai bisogni di salute dell'istante non è al riguardo decisivo. Determinante è la questione di sapere se tale veicolo sia indispensabile al ricorrente e questo Giudice considera che non lo sia, vista la possibilità di usufruire della Smart. Per il resto la rinuncia alla moto di grossa cilindrata non può essere reputata sortire una situazione di eccessivo rigore per il ricorrente, anche se è evidente che la rinuncia non sia facile per l'interessato. Per il resto il ricorrente non adduce che l'alienazione sia svantaggiosa o che dalla vendita dell'oggetto non ci si possa attendere alcun adeguato provento. Poiché quindi la moto non risulta indispensabile ai bisogni dell'istante, l'alienazione della stessa va pretesa in virtù del principio della sussidiarietà dell'aiuto sociale, il quale esige che una persona venga aiutata per quanto non sia in grado di aiutarsi in primo luogo da sola. f) Agli atti non vi sono indicazioni in merito al valore dei veicoli dell'istante. Per il modello di moto di grossa cilindrata qui in discussione vengono però offerti, per delle occasioni, dei prezzi che variano dai fr. 11'000.-- ai fr. 9'000.--. Tenendo presente che è esigibile dall'istante l'alienazione anche di altri veicoli di sua proprietà, il capitale di riserva di fr. 4'000.-- per una persona sola viene in ogni caso superato per cui la pretesa avanzata dal comune convenuto è del tutto lecita e merita di essere protetta.

- 11 - 5. In conclusione, il ricorso è respinto e merita conferma il provvedimento impugnato. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente giusta quanto sancito all'art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 600.-- - e le spese di cancelleria di fr. 230.-totale fr. 830.-il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

U 2015 93 — Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 23.02.2016 U 2015 93 — Swissrulings