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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 21.06.2011 U 2011 39

June 21, 2011·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,149 words·~11 min·13

Summary

Submissionen

Full text

U 11 39 1a Camera SENTENZA del 21 giugno 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente appalto 1. Agli inizi di gennaio 2011, il Comune di … metteva a pubblico concorso le opere da carpentiere per la costruzione del capannone per l’agricoltura a …. Per i criteri di aggiudicazione, il bando di concorso rinviava alla documentazione d’appalto la quale indicava: prezzo (60%), referenze in materia (20%) e efficienza/esperienza (20%). Dopo il controllo e l’analisi delle quattro offerte presentate la situazione si presentava nel modo seguente: Ditta Prezzo % punti … fr. 85'892.70 100.00 280.00 … sagl, … fr. 87'837.70 102.26 283.02 3. ditta concorrente fr. 89'705.00 104.44 256.71 4. ditta concorrente fr. 98'485.20 114.66 190.04 2. Con decisione 26/27 aprile 2011, il Consiglio comunale di … assegnava i lavori in oggetto alla … sagl per l’importo offerto di fr. 87'837.70. Per l’autorità deliberante, questa ditta avrebbe introdotta l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 6 maggio 2011 (data del timbro postale), la ditta … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la delibera dei lavori all’istante. Oltre ad aver offerto il prezzo più vantaggioso, il titolare della ditta vanterebbe un’esperienza trentennale nel settore della carpenteria così come pure due dei suoi collaboratori, mentre l’assegnataria farebbe capo a due giovani con certamente minore esperienza e la ditta stessa sarebbe attiva in questo

campo dell’edilizia da soli due anni. Inoltre, le referenze della ditta ricorrente quanto alle opere già eseguite sarebbero decisamente di grado e difficoltà superori a quelle della concorrenza. Questi dati oggettivi avrebbero dovuto essere a conoscenza del comune convenuto in quanto di notorietà pubblica. 4. Nella propria presa di posizione, il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso. Già la pubblicazione avrebbe rimandato, per quanto riguardava i criteri di aggiudicazione, alla documentazione di gara. Non avendo impugnato la pubblicazione, la ditta ricorrente non potrebbe ora contestare la validità dei due altri criteri di aggiudicazione accanto a quello del prezzo. Per decidere sui criteri di aggiudicazione il capitolato chiedeva l’inoltro di una serie di documenti ritenuti atti a comprovare le capacità specialistiche e organizzative nonché l’idoneità della ditta per l’esecuzione dell’opera. Contrariamente all’assegnataria dei lavori, l’impresa ricorrente non avrebbe introdotta alcuna documentazione a questo riguardo. La scelta operata sfuggirebbe comunque a qualsiasi critica anche dal profilo materiale. Infatti, i titolari della ditta prescelta vanterebbero una formazione specifica di livello superiore nell’ambito della lavorazione del legno nonché della carpenteria e le referenze sarebbero di ben altra complessità tecnica delle opere indicate nel ricorso a favore dell’istante. 5. L’assegnataria dei lavori non prendeva posizione sul ricorso. La ricorrente, malgrado la possibilità concessale, non inviava ulteriori osservazioni. Considerando in diritto: 1. E’ controversa la liceità dell’assegnazione operata. L’istante considera che l’assegnazione avrebbe innanzitutto dovuto avvenire essenzialmente in base al prezzo. Per il comune convenuto tale censura sarebbe tardiva, non essendo la concorrente insorta contro il bando di concorso che rinviava espressamente al capitolato d’appalto per i criteri di aggiudicazione. 2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 lett. a della legge sugli appalti pubblici (Lap), l’avviso di gara per la commessa è impugnabile separatamente mediante ricorso. In

base a quanto stabilito all’art. 11 lett. j dell’ordinanza sugli appalti pubblici (Oap), l’avviso di gara deve contenere i criteri di aggiudicazione con indicazione della loro importanza, se non è prevista alcuna documentazione di gara. Invece, dove esiste una documentazione di gara, i criteri di aggiudicazione vanno indicati in detta sede (art. 12 cpv. 1 lett. h Oap). Nell’evenienza, l’avviso di gara indicava “Criteri di idoneità e d’aggiudicazione: giusta la documentazione di gara”. Secondo la prassi di questo Giudice (PTA 2010 no. 25 e 2004 no. 26), la documentazione di gara non è impugnabile indipendentemente, ma eventuali vizi vanno fatti valere durante il ricorso intentato contro l’aggiudicazione. Nell’evenienza, era giustamente la documentazione di gara ad indicare i criteri di aggiudicazione e la loro importanza per cui, in principio, un’impugnazione di tale documentazione non era possibile. E’ anche vero che il bando di concorso rinviava espressamente alla documentazione di gara per i criteri di aggiudicazione. La questione di sapere se nell’evenienza l’espresso rinvio contenuto nell’avviso di gara alla documentazione di gara rendesse impugnabili i criteri di aggiudicazione già tramite un ricorso contro la pubblicazione può comunque restare aperta, giacché l’esito della vertenza rimarrebbe comunque invariato. 3. a) Giusta l’art. 21 Lap, l'offerta economicamente più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione (cpv. 1). Possono essere tenuti in considerazione in particolare criteri quali la qualità, il prezzo, l'esperienza, la funzionalità, i termini, il valore tecnico, l'estetica, i costi d'esercizio, la continuità, la creatività, il servizio clientela, l'infrastruttura e la formazione di apprendisti (cpv. 2). Il committente rende noti nell'avviso di gara o nella documentazione di gara i criteri di aggiudicazione che trovano applicazione, indicando il loro valore relativo o l'ordine della loro importanza (cpv. 3). L'aggiudicazione di appalti ampiamente standardizzati può avvenire esclusivamente secondo il criterio del minor prezzo. Ciò va sostanzialmente presunto anche quando il committente non ha reso noto agli offerenti alcun criterio di aggiudicazione (cpv. 4). b) Con le proprie censure, nel senso che dovrebbe essere il prezzo l’unico fattore determinante per l’assegnazione della commessa, la ricorrente chiede in

pratica l’applicazione dell’art. 21 cpv. 4 Lap. La pretesa non trova però nell’evenienza una giustificazione oggettiva. L’aggiudicazione dei lavori in oggetto non può essere considerata un appalto ampiamente standardizzato. Un lavoro di carpenteria per un capannone agricolo di determinate dimensioni (circa 21 m di lunghezza per 12.2 m di larghezza) presuppone fondate conoscenze tecniche e una certa esperienza nel settore. Come giustamente addotto dal comune convenuto, non si tratta di un’opera complicatissima, ma comunque della fornitura di una commessa edile di una complessità di grado medio che non giustifica l’applicazione del solo parametro del prezzo come criterio di aggiudicazione. Giusta la prassi di questa Corte (PTA 2004 no. 26, 2002 ni. 36 e 37), per incarichi di complessità media, la rilevanza del prezzo non deve di regola scendere al di sotto del 50%. Nella misura in cui nell’evenienza al prezzo è comunque stata attribuita un’incidenza superiore alla metà, ovvero del 60%, la fissazione e ponderazione data a questo criterio di aggiudicazione non dà adito a critiche (una valenza del prezzo del 60% è stata considerata inoppugnabile dal TA anche per la posa di finestre in STA U 10 70 o di istallazioni sanitarie in STA U 09 15). c) Accanto al criterio del prezzo (60%), l’assegnazione era fatta dipendere dalle referenze (20%) e dall’efficienza/esperienza (20%). La presa in considerazione di altri specifici criteri di aggiudicazione, accanto al prezzo, è espressamente prevista all’art. 21 cpv. 2 Lap. Giustamente, la ricorrente non pretende che questi due criteri siano stati scelti arbitrariamente o che non abbiano comunque alcuna pertinenza con il tipo di commessa in oggetto. In effetti, come esposto nel considerando che precede, per il tipo di lavoro in discussione la liceità di simili criteri di aggiudicazione va senz’altro affermata. Come è già stato confermato in questa sede (STA U 04 77), il criterio delle referenze, che comprova dove, come e per chi sia stata eseguita una fornitura, non può essere considerato lesivo del principio della libera concorrenza. Se poi si tratta di un prodotto dal quale vengono richieste elevate garanzie in termini di sicurezza statica, la richiesta lista delle referenze risulta del tutto giustificata, proprio per appurare l’esperienza dell’offerente in questo delicato settore. Lo stesso discorso vale per le qualifiche professionali degli addetti ai lavori, giacché la specifica formazione offre già una certa garanzia in vista di

un’inoppugnabile esecuzione dell’opera. Nel caso concreto, non sussistono pertanto validi motivi per ritenere viziata la scelta dei criteri di aggiudicazione operata e la loro incidenza specifica per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 4. a) In base al capitolato d’appalto (posizione 224), accanto al prezzo, per i criteri di aggiudicazione erano determinanti: le “Referenze in materia 20% (capacità specialistica). L’offerente deve allegare all’offerta: - la lista con gli oggetti di referenza” e l’”Efficienza e esperienza 20% (capacità organizzative e personale idoneo). L’offerente deve allegare all’offerta: -il programma dei termini, relativo all’esecuzione dei lavori descritti nel capitolato - la lista del/dei responsabili – il numero, i nominativi e la qualificazione degli operai previsti per l’esecuzione dell’opera.” Malgrado queste specifiche richieste la ditta ricorrente non allegava alcun programma dei lavori né una lista con gli oggetti di referenza o i nominativi degli operai che intendeva impiegare sul cantiere con le rispettive qualifiche professionali. Solo in sede di ricorso viene fatto accenno ai lavori già eseguiti dalla ditta, alla formazione del titolare e ai nominativi degli operai che sarebbero stati impiegati per l’esecuzione dei lavori di carpenteria. Sostanzialmente la ditta non contesta di non aver prodotto alcun allegato, ma ritiene che le proprie qualifiche e referenze fossero notorie e che quindi le stesse dovessero essere a conoscenza dell’autorità deliberante. b) La pretesa è infondata e per il Tribunale amministrativo, la ditta ricorrente deve lasciarsi opporre la mancata presentazione dei documenti richiesti in allegato all’offerta. Il capitolato d’appalto non lasciava alcun dubbio sulla necessità di dover debitamente comprovare, tramite dei ben precisi attestati, le proprie referenze, l’efficienza e l’esperienza della ditta. L’istante sostiene in sede di ricorso di aver omesso di allegare la documentazione domandata essendo tutto quanto richiesto di notorietà pubblica. Tale pretesa è manifestamente infondata. Anche se i responsabili di un piccolo comune dovessero conoscere per vie traverse alcune delle opere eseguite da un’impresa edile, sarebbe pretestuoso ritenere di dominio pubblico le referenze in uno specifico ambito, il programma di lavoro o le esatte qualifiche professionali dei responsabili e

degli operai di una ditta, giacché tali dati oltre a subire dei continui cambiamenti sono solo in parte accessibili al pubblico. Per questo, la ricorrente deve lasciarsi opporre la presentazione dell’offerta più interessante dal profilo del prezzo, ma non per quanto riguarda gli altri criteri di aggiudicazione. c) Del resto che quanto fosse notorio all’autorità sia stato anche debitamente tenuto in considerazione viene dimostrato dall’assegnazione del punteggio operata. Su di un totale di 300 punti, il fattore prezzo aveva una valenza di 180 punti, corrispondente cioè al 60%. Per gli altri due criteri il punteggio massimo era pertanto di 60 punti cadauno, corrispondente ad una valenza singola del 20%. Nella valutazione operata, la ditta ricorrente ha ottenuto 180 punti, ovvero il massimo dei punti, per aver offerto il minor prezzo e altri 50 punti per ogni criterio di aggiudicazione, malgrado non fosse stato allegato alcun documento richiesto. Se pertanto le referenze, l’esperienza e l’efficienza dell’istante non fossero state tenute in considerazione, il punteggio avrebbe dovuto corrispondere a soli 180 punti, anziché i 280 punti effettivamente assegnatile. L’assegnataria dei lavori aveva dal canto suo offerto il secondo miglior prezzo e quindi ottenuto un punteggio di soli 163.02 punti per il criterio del prezzo. Per contro, la ditta otteneva il massimo del punteggio negli altri due criteri e conseguiva complessivamente 283.02 punti. Alla ditta veniva assegnato il massimo dei punti in quanto la stessa aveva allegato all’offerta un programma di lavoro, uno schema sulla sicurezza del lavoro e l’istallazione, i nominativi del personale impiegato con specificata la funzione e le qualifiche professionali nonché una descrizione delle referenze corroborate dalle rispettive foto di cantiere. Avendo allegato tutto quanto richiesto dal capitolato nella debita forma, la ditta conseguiva giustamente un punteggio superiore a quello dell’istante. Resta da stabilire se trova giustificazione il massimo punteggio ottenuto dall’assegnataria dei lavori. d) A questo riguardo, l’istante ricorda la propria trentennale esperienza nel settore della carpenteria e mette in dubbio le qualifiche della concorrente, facendo questa capo a due giovani titolari con poca esperienza ed essendo stata la ditta costituita da soli due anni. Per quanto riguarda le qualifiche dei

titolari dell’assegnataria dei lavori, queste sono indiscutibili. Uno dei titolari della ditta fondata nel 2009 è carpentiere diplomato e tecnico di costruzione in legno (diploma di scuola superiore) e l’altro responsabile vanta due distinti apprendistati in qualità di falegname e carpentiere con il conseguimento dei rispettivi diplomi. Anche se la ditta è operativa da soli due anni, essa ha al proprio attivo delle esperienze nel settore della copertura di tetti, soprattutto in …, di tutto rispetto dal profilo qualitativo e quantitativo (vedi elenco delle referenze con indicate le rispettive superfici di tetto già eseguite). Non sussistono pertanto motivi per dubitare del ben fondato del punteggio massimo attribuito a questa ditta per i due criteri di aggiudicazione referenze e efficienza/esperienza. In conclusione quindi il ricorso deve essere respinto. 5. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, è la parte che soccombe a doversi assumere le spese del procedimento. Nell’evenienza pertanto l’esito della controversia giustifica l’assegnazione dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'600.-- - e le spese di cancelleria di fr. 238.-totale fr. 1'838.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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