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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 29.06.2010 U 2009 96

June 29, 2010·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,001 words·~5 min·5

Summary

traffico su strada comunale (apertura invernale) | Bussverfügung (Hunde, Kehricht, etc.)

Full text

U 09 96 1a Camera SENTENZA del 29 giugno 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente traffico su strada comunale (apertura invernale) 1. Giusta l’art. 48 LGA il Tribunale amministrativo può comunicare una sentenza nel dispositivo, senza motivazione oppure con una motivazione breve. In caso di rinuncia alla motivazione della sentenza la tassa di Stato viene debitamente ridotta (art.75 cpv. 2 LGA). 2. Nella fattispecie la sentenza viene comunicata con una sommaria motivazione essendo accertato che: - … è una frazione del Comune di … dove risiedono stabilmente 12 cittadini domiciliati e sono insediate due aziende agricole con attività durante tutto l’arco dell’anno. - La frazione è allacciata da una strada in parte agricola e in parte forestale che dal Comune di … risale il versante … collegando … alla strada cantonale di ... Tale strada si snoda per ca. 5,8 km sul territorio del Comune di … e per ca. 2,6 km su quello del Comune di ... - Con lettera del 19 maggio 2009 i ricorrenti hanno chiesto al Comune di … l’emanazione di una decisione impugnabile nel caso detto comune non intendesse adoperarsi onde permettere l’accesso invernale alla frazione di … con veicoli a motore. - Tramite decisione del 13 ottobre 2009 il Comune di … ha dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione la richiesta di taluni interessati mentre, pur riconoscendo la ricevibilità per altri residenti, ha respinto la stessa.

- I postulanti, con ricorso del 4 gennaio 2010, hanno impugnato la decisione del Comune di … davanti al Tribunale amministrativo chiedendo che a detto ente pubblico fosse imposto di provvedere a garantire l’apertura invernale dell’intera tratta …-… nonché delle strade principali all’interno della frazione. - Il Comune di … convenuto ha sollevato l’irricevibilità del ricorso per quanto riguarda parte degli interessati e quindi proposto di respingere lo stesso in relazione ai legittimati. Il Comune di … coinvolto nella procedura ha sottolineato la propria disponibilità su esplicita richiesta a pattuire con quello convenuto l’apertura invernale della strada in questione a precise condizioni da stabilire. - In base alla prassi del Tribunale amministrativo la legittimazione attiva al ricorso contro le disposizioni volte a interdire o a limitare la circolazione stradale è data per gli utenti che percorrono la strada oggetto dell’intervento limitativo con una certa regolarità. Risulta quindi incontestabile, come peraltro riconosciuto dal convenuto, che perlomeno taluni dei ricorrenti godano del presupposto della legittimazione al gravame per cui si rende superflua la verifica della legittimazione di ogni singolo ricorrente in quanto il Tribunale amministrativo è tenuto ad entrare in materia. - Nel caso in giudizio è determinante la Legge cantonale d’applicazione della Legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr) dell’11 giugno 2008 entrata in vigore il 1 gennaio 2009. Ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LALCStr il comune regola la circolazione sulle strade comunali. Provvedimenti alla circolazione sottostanno all’approvazione dell’autorità cantonale. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LALCStr su strade pubbliche chiuse alla circolazione di veicoli a motore il proprietario della strada deve autorizzare l’accesso alla propria abitazione o ditta se le caratteristiche tecniche della strada lo consentono. L’accesso può essere limitato ai veicoli a motore leggeri e alle motociclette nonché a determinati orari. Ulteriori eccezioni devono essere disciplinate in un atto normativo. Il competente Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità dispone di rispettivi modelli per regolamenti e limitazioni della circolazione.

- La competenza del Comune di … in relazione alla strada oggetto del contenzioso è ovviamente limitata al tratto che si snoda sul proprio territorio; per quanto riguarda il rimanente settore la competenza di regolare la circolazione ricade sotto l’egida del Comune di ... Come risulta dagli atti, presso l’imbocco a valle la strada è contrassegnata da un segnale che la qualifica quale strada secondaria e non è invece riscontrabile alcuna indicazione di divieto d’accesso. Quindi, in base alla segnaletica, la strada deve essere considerata in linea di massima aperta al traffico veicolare mentre gli utenti vengono resi attenti della manutenzione invernale ridotta. Come prescritto dall’art. 8 LALCStr i proprietari della strada devono, per principio, autorizzare l’accesso ai residenti. Pure all’interno della frazione deve essere garantita la manutenzione viaria a meno che non si debba rinunciare alla stessa a causa di problemi tecnici o dell’improponibilità finanziaria. La problematica deve essere oggetto di uno specifico regolamento e i rispettivi provvedimenti alla circolazione devono essere sottoposti all’approvazione dell’autorità cantonale (Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni). Preso atto della mancanza di un tale regolamento per la circolazione sulla strada in oggetto sia per quanto riguarda il Comune di … che quello di … nonché tenuto conto che il Comune di …, nella propria presa di posizione, ha segnalato la propria disponibilità a discutere e regolare la problematica con le autorità di …, il ricorso viene accolto e gli atti vengono rinviati al comune convenuto con l’ordine d’intavolare le trattative e di emanare il regolamento stradale comune o perlomeno riguardante la tratta di sua competenza e di dar seguito alla procedura per la posa della rispettiva segnaletica appropriata. - Visto l’esito del gravame, le spese procedurali vengono poste a carico del comune convenuto (art. 73 cpv. 1 LGA). In applicazione dell’art. 78 cpv. 2 LGA, lo stesso è tenuto a rifondere ai ricorrenti i costi sostenuti nell’ambito della procedura di ricorso in sede di Tribunale amministrativo per quanto documentati e conformi al dispendio. Preso atto che l’avvocato dei ricorrenti non ha presentato la nota d’onorario il Tribunale amministrativo quantifica le ripetibili in fr. 3’000.-- (IVA compresa).

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati al comune convenuto per la regolamentazione del traffico invernale ai sensi dei considerandi. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato ridotta di fr. 1'200.-- - e le spese di cancelleria di fr. 184.-totale fr. 1'384.-il cui importo sarà versato dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di … è tenuto a versare ai ricorrenti l’importo di fr. 3'000.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

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