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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 19.11.2007 U 2007 76

November 19, 2007·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,046 words·~10 min·8

Summary

naturalizzazione | Aufenthalt, Niederlassung, Bürgerrecht

Full text

U 07 76 1a Camera SENTENZA del 19 ottobre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente naturalizzazione 1. Il 24 agosto 2005, il cittadino serbo-montenegrino …, residente a …, introduceva all’ufficio cantonale per questioni di polizia e diritto civile formale domanda per la concessione della cittadinanza svizzera per lui, la moglie … ed i figli … e …, ambedue nati in Svizzera. Dopo aver accertato la conformità della domanda ai presupposti formali richiesti dal Cantone e dalla Confederazione, l’ufficio cantonale trasmetteva gli atti al Comune Patriziale di … (qui di seguito detto semplicemente comune patriziale) per evasione. 2. Malgrado il parere favorevole espresso dalla sovrastanza del comune patriziale, in occasione dell’assemblea del 27 marzo 2007 la richiesta veniva respinta. Il 22 giugno 2007, gli interessati venivano informati sull’esito della loro richiesta. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 23 agosto 2007, la famiglia … chiedeva l’annullamento del provvedimento preso e, in via principale, l’assicurazione della loro naturalizzazione entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza del Tribunale amministrativo, o, in via eventuale, il ritorno degli atti al comune convenuto affinché avesse a pronunciarsi sull’assicurazione alla naturalizzazione dei ricorrenti entro gli stessi termini. Per gli istanti, la decisione sarebbe inficiata di vizi insanabili e dovrebbe pertanto essere cassata, mentre non sussisterebbero motivi oggettivi per rifiutare loro la cittadinanza comunale.

4. Dal canto suo il comune patriziale rinunciava a prendere posizione sul ricorso, rinviando al risultato della votazione in sede di assemblea dei patrizi. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 25 cpv. 2 della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit), le decisioni del comune patriziale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo. In ossequio all’art. 51 della legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA), davanti al Tribunale amministrativo possono essere fatti valere le violazioni di diritto, compreso l’uso eccessivo o l’abuso del potere discrezionale, e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Dal canto suo, la LCCit non accorda ai richiedenti un diritto al rilascio della cittadinanza comunale. Mentre dal profilo procedurale pertanto la cognizione di questo Giudice è piena, dal profilo materiale l’esame del Tribunale amministrativo si limita praticamente alla valutazione dell’arbitrarietà del provvedimento preso. Nell’ottica dell’esame materiale della decisione, ciò significa che l’autorità giudiziaria interviene annullando o modificando la stessa solo qualora questa si fondi su motivi insostenibili o violi principi generali del diritto o costituzionali. 2. a) Dal profilo formale viene fatta valere una crassa violazione del diritto di audizione sia relativamente alla mancata edizione dell’incarto che per quanto ha tratto all’assenza di una motivazione a sostegno della decisione impugnata. Il diritto di essere sentiti, quale garanzia procedurale generale, è espressamente sancito all’art. 29 cpv. 2 CF. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per gli interessati di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei loro confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferimenti). Giusta la prassi del Tribunale federale anche le decisioni riguardanti il rifiuto di una naturalizzazione vanno motivate (DTF

131 I 21 cons. 3, 130 I 149 cons. 5 e 129 I 230 ss. cons. 3.3 e 3.6). Ciò in considerazione del fatto che anche i votanti che si devono esprimere in merito ad una naturalizzazione sono tenuti al rispetto del principio costituzionale della non discriminazione, sancito all’art. 8 cpv. 2 CF e stando al quale: nessuno può essere discriminato a causa della sua origine, razza o religione. Nell’ambito di una procedura di naturalizzazione questo principio ha un’importanza particolare, non essendo consentivo negare la naturalizzazione ad una persona solo in base ad una determinata provenienza etnica o culturale risentita come estranea dalla maggioranza (DTF 129 I 230 cons. 3.5 non pubblicato nella raccolta ufficiale). La necessità di una motivazione vuole in questo contesto garantire che non siano propriamente stati motivi contrari al principio della non discriminazione razziale a giustificare la decisione negativa (René Schaffhauser, Bürgerrechte, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [editore], Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, § 19 nota 17). La nuova normativa in materia vigente nel nostro cantone a partire del 1. gennaio 2006 garantisce del resto espressamente il diritto ad una motivazione. Infatti l’art. 25 cpv. 1 della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) prevede espressamente la necessità di motivare le decisioni di rifiuto. b) La prassi non ha però stabilito come tale obbligo possa essere concretamente soddisfatto nell’ambito di un’assemblea comunale. In generale, quando la proposta della sovrastanza o della commissione preparatoria viene sostenuta dall’assemblea, si ritiene che i motivi a sostegno della decisione presa, per quanto non emergano elementi propri a sostenere il contrario, siano quelli esposti dall’organo incaricato dell’istruzione della pratica. Quando invece l’assemblea prende una decisione diversa dalla proposta fatta dall’organo incaricato di gestire la pratica, è indispensabile che tale diversa decisione trovi una motivazione. Qualora in sede di assemblea sia sorta una discussione sulla questione, i motivi espressi da coloro che hanno dato un voto sfavorevole posso essere presi a fondamento della decisione di rifiuto. Se non ha luogo alcuna discussione, è comunque indispensabile che l’assemblea decida il motivo per cui non ha ritenuto di dare la propria approvazione alla richiesta al momento che si esprime in modo sfavorevole. Senza una motivazione a

sostegno della decisione negativa, la procedura risulta essere viziata e il provvedimento preso in violazione delle regole procedurali minime non può in questa sede essere protetto. c) Nell’evenienza, la decisione intimata ai ricorrenti non reca una motivazione dell’assemblea, ma indicava che “i motivi che hanno spinto i nostri cittadini a respingere la vostra domanda sono difficilmente individuabili. Di negativo non si è riscontrato alcun fatto. E’ purtroppo una tradizione atavica che si ripete: a … la stragrande maggioranza delle richieste vengono respinte, senza motivazioni vere e proprie. Si vede che siamo in pochi (88 persone con diritto di voto) ed in pochi vogliamo restare”. Il provvedimento impugnato precisa che da parte dei votanti non è stata fornita una motivazione ufficiale. Per questo motivo, il rappresentante del comune patriziale prova a fornire una possibile spiegazione sul comportamento dei votanti. A prescindere dalla difendibilità o meno di tali allegazioni (vedi cons. 3), è evidente che il provvedimento come tale indica chiaramente di non avere una motivazione da fornire a sostegno della decisione negativa e deve pertanto essere considerato violare l’art. 25 cpv. 2 LCCit. d) Per contro, l’assenza di una motivazione non può, laddove vi è stata una discussione in sede di assemblea, comportare l’accoglienza del ricorso nel senso che agli istanti venga riconosciuto il diritto di cittadinanza comunale da parte di questo Giudice, come preteso dai ricorrenti. Anche in considerazione del fatto che la necessità di una motivazione è una procedura piuttosto insolita nell’ambito di quella che è una votazione popolare in sede assembleare, occorre accordare in primo luogo ai rappresentanti del comune patriziale la possibilità di determinarsi su tale carenza e se possibile di ovviare al vizio formale sulla base di quanto discusso in assemblea o sentito come critica prima della votazione (Yvo Hangartner, Grundsätzliche Fragen des Einbürgerungsrechts, AJP 2001 959). e) Come è stato esposto in precedenza, la decisione negativa deve essere motivata. Da quanto risulta dal protocollo dell’assemblea patriziale in questione, il rifiuto è stato preceduto da una discussione sulla durata del

soggiorno, l’acquisto di una casa da parte dei petenti e l’integrazione in generale. Il protocollo non permette però di trarre delle chiare conclusioni sul perché del rifiuto deciso. In effetti, in sede assembleare era stata ventilata anche la necessità di una motivazione, ma questa era stata a torto ritenuta superflua o perlomeno non necessaria. Che questo Giudice possa supplire alla mancanza di una motivazione sulla base del protocollo assembleare è escluso per più motivi. In primo luogo ai ricorrenti è stato precluso il diritto di vedere l’incarto, ciò che rende improponibile un eventuale sanamento della mancanza di motivazione. Inoltre, i motivi contenuti nel protocollo dell’assemblea sono riassunti in modo piuttosto succinto per una valutazione da parte di terzi. Per i rappresentanti del comune patriziale presenti in sala invece, potrebbe essere probabilmente possibile malgrado i pochi appigli protocollati ricordare maggiori dettagli della discussione che ha avuto luogo e giungere così ad una motivazione della decisione. 3. E’ comunque utile fare in questa sede poche considerazioni su alcuni altri aspetti della vertenza. Giusta l’art. 11 cpv. 1 e 2 LCCit, l’attinenza comunale può essere concessa a persone che sono state domiciliate nel comune per almeno quattro anni, due dei quali immediatamente prima dell’inoltro della domanda. I comuni patriziali possono aumentare la durata del domicilio minima a sei anni al massimo per cittadini svizzeri e a dodici anni al massimo per cittadini stranieri (art. 11 cpv. 1 e 2 LCCit). Facendo uso di questa facoltà, anche il comune patriziale convenuto può stabilire una durata del domicilio fino a 12 anni per cittadini stranieri. La durata del soggiorno è però un presupposto della domanda di naturalizzazione regolato nella legge. Se il regolamento del comune patriziale non prevede nulla al riguardo, si applicano le disposizioni cantonali (quattro anni di cui gli ultimi due prima della domanda). In seguito non è più lecito giustificare il rifiuto della domanda di naturalizzazione adducendo che gli interessati hanno soggiornato solo otto anni sul territorio comunale. Se invece il regolamento comunale dovesse prevedere una durata superiore a otto anni, ecco che farebbe difetto un presupposto essenziale per cui la domanda potrebbe essere respinta già per questo fatto. D’altro canto, con l’argomentazione “si preferisce restare in pochi” non è dato respingere una domanda di naturalizzazione senza cadere

nell’arbitrio, giacché una simile affermazione contravviene al principio costituzionale della parità di trattamento. 4. L’istante chiede che al comune patriziale venga imposto un termine di 30 giorni per l’evasione della pratica. In conformità all’art. 12 cpv. 2 LCCit, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 13 cpv. 3 LCCit, quando sono disponibili i rilevamenti necessari, il comune patriziale deve decidere entro sei mesi in merito alla domanda. Nell’evenienza la pratica è già stata sottoposta una prima volta all’assemblea per votazione, per cui occorre partire dal presupposto che i necessari rilevamenti siano già stati fatti. Ne consegue che già in applicazione dei disposti legali sopra richiamati, il comune convenuto è tenuto ad evadere la pratica, qualora nell’ipotesi più dispendiosa di tempo fosse necessaria una nuova decisione assembleare, entro al massimo sei mesi. Una diffida nei termini richiesti dai ricorrenti non è giustificata, non avendo l’autorità finora operato in palese contrasto alle disposizioni sui termini contenute nella legislazione cantonale. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Gli atti vengono ritornati al comune patriziale convenuto affinché proceda a motivare la decisione di rifiuto sulla base di quanto è emerso in sede di assemblea comunale se ciò dovesse essere possibile. In caso contrario, il comune patriziale dovrà indire una nuova assemblea comunale patriziale, nell’ambito della quale la decisione presa, se negativa, dovrà essere debitamente motivata. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte soccombente giusta quanto previsto all’art. 73 cpv. 1 LGA. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 1 LGA prevede che la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura. Partendo dal presupposto che i costi di scritturazione e cancelleria siano parte integrante dell’onorario orario del rappresentante legale giusta quanto previsto all’art. 10 cpv. 1 delle direttive della Federazione grigionese degli avvocati, l’importo dovuto dalla soccombenza ai ricorrenti a titolo di ripetibili ammonta a fr. 2'029.--, comprensivi dell’onorario, disborsi postali e IVA.

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e gli atti sono ritornati al Comune Patriziale di … affinché motivi la decisione di rifiuto o convochi una nuova assemblea comunale patriziale che decida sulla questione, nel rispetto dei principi procedurali stabiliti nei considerandi che precedono. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1’000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 219.-totale fr. 1'219.-il cui importo sarà versato dal Comune Patriziale di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune Patriziale di … versa alla famiglia di … fr. 2'029.-- a titolo di ripetibili.

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