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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 04.10.2005 U 2005 54

October 4, 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,725 words·~14 min·4

Summary

domicilio | Aufenthalt, Niederlassung, Bürgerrecht

Full text

U 05 54 1a Camera SENTENZA del 4 ottobre 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domicilio 1. Dal 1999, … aveva trasferito il proprio domicilio a …, dove vivono e hanno ancora una piccola azienda agricola i nonni materni. Nel giugno del 2003, … si univa in matrimonio a …, la quale trasferiva pure il proprio domicilio a ... Dal 1. ottobre 2003, la famiglia affittava un appartamento a …, dove i coniugi risiedevano in qualità di soggiornanti. Nell’ambito della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, il 5 gennaio 2005, il Comune di … comunicava a … e … l’impossibilità del rilascio di un nuovo permesso, giacché i richiedenti non avrebbero risieduto sul territorio comunale solo per motivi di lavoro, bensì a tutti gli effetti. Conseguentemente, l’autorità comunale invitava la coppia a voler prendere regolarmente domicilio a … a partire dal 1. gennaio 2005. Poiché gli interessati non reagivano al sollecito, il 15 marzo 2005 il Comune di … chiedeva a quello di … l’edizione degli atti d’origine, precisando che i coniugi … con la figlia erano oramai da considerarsi domiciliati a … Il Comune di … dal canto suo rifiutava l’edizione degli atti richiesti. Per questo, con decisione 24 maggio 2005, il Comune di … constatava formalmente che il domicilio di … e … era a … a partire del 1. gennaio 2005 e rifiutava parallelamente ai richiedenti il prolungamento del permesso di soggiorno. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 13 giugno 2005, … e … chiedevano l’accoglienza del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata. Per i ricorrenti il centro dei loro interessi e delle loro relazioni personali sarebbe a …, dove si recherebbero regolarmente per aiutare i nonni e dove farebbero pure parte di diverse associazioni ricreative e socio-culturali. … sarebbe poi occupato presso il cantiere di … con lavori e

turni di lavoro alquanto speciali e irregolari. Per questo provvisoriamente la famiglia avrebbe preso in affitto un appartamento a metà strada a … Da un punto di vista fiscale poi, tra di due comuni sarebbe già stata concordata la ripartizione delle imposte in ragione del 50% cadauno. 3. Nella propria risposta di causa, il Comune di … postulava la conferma del provvedimento. Oltre a disporre sul territorio comunale di un appartamento, i ricorrenti sarebbero sempre stati trovati alla loro abitazione al momento dei controlli effettuati dalla polizia comunale. Le rare volte che all’abitazione non era stato possibile accertare la presenza di almeno uno dei due ricorrenti, nell’appartamento abbaiava comunque il cane, a comprova che i detentori non potevano certo essersi recati nel frattempo a … per un certo tempo. 4. Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte precisandole. Su richiesta del Giudice istruttore i coniugi … introducevano al Tribunale amministrativo il contratto d’affitto relativamente all’appartamento affittato a … e l’attestazione dei nonni materni quanto alla possibilità di risiedere presso la loro abitazione durante i fine settimana. L’ufficio controllo abitanti di … confermava, dal canto suo, il rientro settimanale e infrasettimanale degli istanti presso l’abitazione dei nonni materni del ricorrente. 5. Chiamato a determinarsi sul ricorso, il Comune di … ribadiva di considerare i due ricorrenti ulteriormente domiciliati sul territorio comunale. … e … aiuterebbero i nonni nell’azienda agricola e nei lavori domestici, permettendo così agli stessi di continuare a vivere autonomamente, e avrebbero comunque dei legami molto stretti con tutta la comunità locale. Considerando in diritto: 1. Art. 24 cpv. 1 della Costituzione federale (CF) sancisce il principio della libertà di domicilio. Giusta questo disposto ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Questo diritto fondamentale include la

libertà di prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese ai sensi delle disposizioni del Codice civile (CC) o di soggiornare semplicemente in un determinato luogo. La libertà è quella di poter creare, conservare o lasciare un determinato domicilio o un luogo di soggiorno (Jean-Baptiste Zufferey, La liberté d’établissement, in: Thürer/Aubert/ Müller, Droit constitutionnel Suisse, § 47 marginale 5). In principio pertanto, ogni comune è tenuto ad accordare il domicilio a qualsiasi persona svizzera ne faccia richiesta. Questa libertà di domicilio permette comunque sempre ancora all’autorità comunale di rifiutare l’edizione o di chiedere il deposito dell’atto d’origine (cfr. DTF 110 Ia 69 cons. 3a) mediante una decisione che constati l’esistenza o l’assenza di un domicilio sul suolo comunale. 2. a) La legge cantonale sul domicilio degli Svizzeri (LDS) considera come domiciliata la persona che prende domicilio in un comune di cui non è attinente con l’intenzione di stabilirvi la propria residenza (art. 1 cpv. 1 LDS). Adempie invece ai presupposti della persona dimorante chi soggiorna fuori dal proprio comune di attinenza o di domicilio temporaneamente o solo durante la settimana, in modo particolare per esercitarvi la professione oppure per motivi scolastici (art. 1 cpv. 2 LDS). Giusta l’art. 23 del Codice Civile (CC) il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cpv. 1). Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2). Le norme del diritto svizzero relative al domicilio si basano prevalentemente su due importanti principi. Il primo è quello della necessità del domicilio (ogni persona deve necessariamente avere un domicilio). Il secondo impone, per ragioni pratiche, l’unità dello stesso (ogni persona non può avere più di un domicilio civile). La costituzione del domicilio presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residenza o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l’intenzione di stabilirsi in detto luogo durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presuppone allora la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e l’intenzione, non solo astratta, ma concretamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto. Il principio basilare a fondamento dell’art.

23 cpv. 1 CC è che i cittadini abbiano il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro relazioni personali (DTF 127 V 238 cons. 1, 120 III 8 cons. 2b, 97 II 3 cons. 3, 85 II 322 cons. 3). In generale, le persone celibi, rispettivamente nubili, che si intrattengono alternativamente in due luoghi diversi (luogo di lavoro e di dimora dei genitori) creano il domicilio nel posto in cui risiede la famiglia, purché vi sia un rientro settimanale. In questi casi i vincoli familiari sono da considerarsi più intensi di quelli sociali, personali o professionali. Questa regola non vale qualora la persona non sposata dispone nel luogo dove lavora di un grande appartamento, vive in concubinato o ha una cerchia importante di amici e conoscenti. In tal caso, i legami col luogo di lavoro possono essere considerati determinanti malgrado il rientro settimanale al domicilio dei genitori (DTF 125 I 57 cons. 2b/bb). Per contro, le persone sposate sono generalmente domiciliate nel luogo dove dimora la famiglia (STA A 04 64). b) Vi è residenza quando la persona soggiorna per una certa durata in un determinato posto e crea rapporti di intensità tale da far apparire questo posto come il centro delle proprie relazioni personali (RDAT II-1999 no. 3). Nella DTF 96 I 145 cons. 4c il Tribunale federale definiva come andava intesa la nozione di dimora e precisava che la semplice presenza in un determinato luogo non costituisce dimora, per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall’intenzione di restare durevolmente in detto luogo (Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). c) Per quanto riguarda la residenza, i ricorrenti hanno congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione e dispongono di un appartamento di tre locali e mezzo a …, dove corrispondono fr. 750.-- (spese incluse) di pigione mensile. Non è contestato che a … la coppia con la figlia risieda generalmente durante la settimana. Su richiesta del Giudice istruttore, gli istanti hanno poi

confermato di non disporre a … di alcuna possibilità di alloggio propria, ma di abitare con i nonni materni del ricorrente. Questi metterebbero a disposizione della giovane coppia tre locali della loro abitazione e non pretenderebbero alcun affitto, venendo aiutati nei lavori agricoli e domestici. Per gli istanti, il ritorno settimanale a … permetterebbe comunque loro il mantenimento del loro domicilio presso tale comune. La richiesta non può però essere sentita. d) I ricorrenti chiedono sostanzialmente la determinazione del domicilio giusta i principi che valgono per le persone non sposate. Questo principio non può però essere applicato alla fattispecie, essendo i due ricorrenti delle persone sposate e che hanno quindi deciso di costituire una loro famiglia. In questi casi, il legame più stretto che i ricorrenti detengono va considerato quello che viene instaurato con la nuova famiglia e non quello che esisteva in precedenza con la famiglia di origine dell’istante, rispettivamente con i suoi antenati. Nell’evenienza, non si tratta poi del mantenimento del domicilio della famiglia del ricorrente in senso stretto, poiché nessuno dei genitori dei ricorrenti è domiciliato a ... A … vivono i nonni dell’istante, anche se i genitori di questi rientrano normalmente i fine settimana al paese natale della madre dell’istante. e) Anche la presa in affitto di un appartamento di tre locali e mezzo a … induce a considerare che il preteso luogo di soggiorno corrisponda invece al centro degli interessi e delle relazioni personali dei due ricorrenti. Qui la famiglia dispone di una sistemazione propria, trascorre la maggior parte del tempo in comune, almeno durante la settimana, e la moglie e la figlia conducono la loro esistenza giornaliera. Il ricorrente dal canto suo lavora a … e considera la scelta di … dettata da meri motivi di lavoro, trovandosi la sistemazione a metà strada tra … e ... Questa tesi è però in parte sconfessata dalla situazione di fatto concreta. La sistemazione di cui i ricorrenti godono a … - rispetto a quella di … - non attesta certo la volontà di una sistemazione definitiva e duratura in tale luogo. E’ invece a … che risiedono tutti i giorni della settimana anche la moglie e la figlia del ricorrente, malgrado i pretesi legami con ... Inoltre, l’appartamento preso in affitto a … non può certo essere considerato nella concreta fattispecie una soluzione di fortuna, ma è la residenza primaria della

famiglia, che altrimenti non disporrebbe di dimora propria (cfr. per un caso analogo DTF 131 I 145 cons. 4). Anche la circostanza che i ricorrenti sono a … dal 2003, non lascia poi apparire la scelta come qualcosa di provvisorio, ma come una vera e propria residenza a titolo duraturo. Il fatto di recarsi a … durante i fine settimana in casa dei nonni non basta in queste circostanze a giustificare il mantenimento del domicilio in quel luogo. Un tale comportamento non osta infatti alla creazione di un nuovo domicilio: ammettere il contrario significherebbe, in pratica, sancire l’inamovibilità del domicilio di una persona, dal momento che, per chiunque il mantenimento dei legami con il paese natio o di attinenza di uno dei genitori costituisce pur sempre la regola (RDAT II-1999 no. 2 e II -1991 no. 2). 3. a) Per i due ricorrenti anche se vi fosse nel caso concreto una residenza effettiva a …, mancherebbe comunque loro la volontà soggettiva di fare di questo luogo il centro dei loro interessi e delle loro relazioni personali. Giusta la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 23 CC (DTF 127 V 238 cons. 1, 125 V 77 cons. 2a, 120 III 8 cons. 2b, 119 II 65 cons. 2b/bb), considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell’ente pubblico, l’intenzione soggettiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rilevanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente (cfr. Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, pag. 202). Per decidere se esiste l’intenzione di stabilirsi in un determinato posto è determinante pertanto quanto risulta dalle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per i terzi. Non basta dichiarare di voler costituire o di avere il domicilio in un determinato luogo, occorre invece che tale intenzione sia suffragata dall’effettiva residenza nel luogo prescelto. In questo senso il fatto di sapere se i ricorrenti abbiano effettivamente ventilata la possibilità di prendere il loro domicilio sul territorio del comune convenuto 1 dopo un anno di residenza è ininfluente, giacché, come esposto sopra, è la volontà manifestatasi concretamente e non quella dichiarata ad essere determinante. Onde chiarire le circostanze del caso concreto, il comune convenuto 1 ha ordinato degli accertamenti di polizia.

b) I ricorrenti vorrebbero l’allontanamento dagli atti dei protocolli della polizia comunale, contestandone però a torto l’attendibilità. Per definire la controversa questione della residenza effettiva sul territorio comunale l’autorità è indubbiamente legittimata a ricorrere ai controlli di polizia, come nel caso concreto è stato fatto. Nell’ambito di questi controlli, l’incaricato comunale verifica la presenza o meno di una persona sul territorio comunale sulla base di visite a domicilio, telefonate, rilevamenti ecc. Poiché a volte la persona oggetto di sorveglianza può preferire non mostrarsi al controllo, è evidente che rilevamenti relativi alla luce accesa, alla presenza di un’automobile, al fatto di aver visto la persona in paese o al ristorante, all’abbaiare del cane in casa, all’erba appena tagliata, al fumare del camino ecc. sono tutti indizi tendenzialmente atti a comprovare la presenza del soggetto sul territorio comunale, senza che tale prova possa essere tacciata di superficialità o inadeguatezza. Per questo è lecito fondarsi sui rilevamenti effettuati, il cui contenuto materiale non viene neppure essenzialmente messo in dubbio dai ricorrenti. c) I controlli eseguiti durante il mese antecedente il rilascio della formale decisione di constatazione del domicilio sul territorio comunale hanno dato tutte le volte esito positivo. In base agli otto controlli eseguiti a tutte le ore della giornata, a casa dei ricorrenti era presente la moglie, abbaiava il cane o era accesa la luce. Ne discende che la presenza sul territorio comunale non può essere messa in dubbio. I ricorrenti ritengono che i controlli si siano limitati a giorni infrasettimanali, mentre il fine settimana soggiornerebbero regolarmente a … Tale argomentazione non è però determinante. Come si è detto in precedenza, il rientro settimanale presso i genitori (o in casu presso i nonni) può essere rilevante per persone nubili o celibi che lavorano altrove, ma non per persone sposate e che hanno con questa scelta costituito una loro famiglia e quindi allentate le relazioni con la famiglia d’origine. La situazione del caso in esame potrebbe essere diversa se gli istanti avessero a … una loro abitazione, la famiglia trascorresse in detto luogo la maggior parte del tempo, il ricorrente subentrasse ai nonni nella gestione dell’azienda agricola e se gli impegni sociali, politici e culturali lasciassero chiaramente intendere

che è in detto luogo che la coppia ha il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali. Per il resto, la rispettabile funzione che i due giovani svolgono settimanalmente aiutando i nonni materni nella gestione della piccola azienda agricola e accudendo loro nell’ambito della conduzione dell’economica domestica non viene certamente sminuita dal presente giudizio, come invece sembra pretendere il comune convenuto 2. 4. In conclusione, la decisione di constatazione dell’esistenza di un domicilio sul territorio del comune convenuto 1 è corretta e il ricorso deve essere integralmente respinto. Nella decisione impugnata, il comune convenuto 1 ha constatato l’esistenza del domicilio a … a partire dal 1. gennaio 2005. Anche questa decorrenza merita conferma. Era infatti già alla scadenza del permesso di soggiorno, il 31 dicembre 2004, che l’autorità comunale aveva invitato gli istanti a voler procedere alla regolare presa del domicilio sul territorio comunale (cfr. comunicazione del 5 gennaio 2005) a partire del 1. gennaio 2005. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento ai due ricorrenti (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'200.-- - e le spese di cancelleria di fr. 198.-totale fr. 1'398.-il cui importo sarà versato da … e … responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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