U 05 44 1a Camera SENTENZA del 1. giugno 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domicilio 1. Il 31 marzo 2005, … e … si presentavano presso gli uffici del Comune di … e chiedevano di poter prendere domicilio sul territorio comunale. Con lettera del 6 aprile 2005, i coniugi venivano invitati ad introdurre all’autorità comunale il certificato di affiliazione ad una cassa malati, la prova dei pagamenti dei premi della cassa malati, il contratto di locazione e gli estratti dell’ufficio esecuzioni del comune del precedente domicilio e quello del casellario giudiziale. I due richiedenti allegavano allora il contratto d’affitto, la polizza assicurativa e due decisioni in merito al riconoscimento di una rendita d’invalidità per il marito e di una rendita suppletiva per la moglie (fr. 1'799.--) nonché delle prestazioni complementari (fr. 1'093.--). Poiché il comune prevedeva di rifiutare la richiesta, tra le parti veniva concordato un colloquio, il quale non aveva però luogo. Con decisione 28 aprile 2005, il comune respingeva la domanda di domicilio, considerando insufficienti i documenti allegati per decidere dell’esistenza di un domicilio sul territorio comunale. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 4 maggio 2005, … chiedeva che venisse accertata l’esistenza del domicilio a … a partire dal 1. aprile 2005. In sostanza, il ricorrente si sente discriminato per la sua situazione di persona malata e considera che l’autorità comunale abbia violato i suoi diritti fondamentali, quali quello di risiedere dove vorrebbe sul suolo svizzero. 3. Nella propria presa di posizione, il comune convenuto chiedeva la reiezione del ricorso. Il ricorrente avrebbe la propria residenza sul territorio comunale,
ma non avrebbe alcuna intenzione di risiederci, dopo che si sarebbe già lamentato delle insufficienti strutture sanitarie a disposizione e sulle quali invece egli dovrebbe poter fare affidamento, in considerazione del suo precario stato di salute. Pure l’accesso all’appartamento affittato non sarebbe adatto ad una persona malata. Considerando in diritto: 1. a) L’art. 24 cpv. 1 della Costituzione federale (CF), sancisce il principio della libertà di domicilio. Giusta questo disposto ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Questo diritto fondamentale include la libertà di prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese ai sensi delle disposizioni del Codice civile (CC) o di soggiornare semplicemente in un determinato luogo. La libertà è quella di poter creare, conservare o lasciare un determinato domicilio o un luogo di soggiorno (Jean- Baptiste Zufferey, La liberté d’établissement, in: Thürer/Aubert/ Müller, Droit constitutionnel Suisse, § 47 marginale 5). In principio pertanto, ogni comune è tenuto ad accordare il domicilio a qualsiasi persona svizzera ne faccia richiesta. Questa libertà di domicilio permette comunque sempre ancora all’autorità comunale di rifiutare l’edizione o di chiedere il deposito dell’atto d’origine (cfr. DTF 110 Ia 69 cons. 3a) mediante una decisione che constati l’esistenza o l’assenza di un domicilio sul suolo comunale. Per contro non rientra nelle competenze dell’autorità comunale imporre a dei cittadini svizzeri di prendere domicilio in un altro comune. b) Il cittadino che intende prendere domicilio non è pertanto tenuto a farne richiesta, ma esso deve semplicemente annunciarsi quale domiciliato. In seguito se sussistono dei dubbi sull’effettiva esistenza di un domicilio, l’autorità può esperire gli accertamenti necessari allo scopo di chiarire questa questione. In quest’ottica, l’agire dell’autorità comunale non è stato formalmente corretto. Giustamente, il comune non avrebbe potuto emanare una decisione di rifiuto, ma sarebbe stato tenuto a constatare l’assenza di un domicilio sul territorio comunale. Evidentemente simili provvedimenti in
constatazione dell’esistenza o dell’assenza di un domicilio sono deferibili a questo Giudice. Dal profilo formale è comunque ancora utile ricordare che la richiesta di domicilio e la decisione impugnata concernevano ambedue i coniugi, per cui con un esito favorevole del ricorso anche la moglie del ricorrente verrebbe a godere dello stesso statuto di quello del marito, anche in considerazione del fatto che i coniugi vivevano assieme e assieme si sono dichiarati partenti dal precedente domicilio e che di nuovo assieme hanno affittato il nuovo appartamento sul territorio del comune convenuto. 2. a) Tenor l’art. 23 CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presuppone l’adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e quella soggettiva dell’intenzione concretamente manifestata dalla persona interessata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto. Il concetto che sta alla base dell’art. 23 CC è che il cittadino abbia il proprio domicilio dove mantiene il centro delle proprie relazioni personali. b) Per chiarire queste condizioni, il comune ha richiesto ai due petenti una serie di documenti, di cui sostanzialmente solo il contratto d’affitto può essere considerato pertinente. Tale documento è infatti atto a comprovare che la persona dispone di una concreta possibilità di alloggio sul territorio comunale e che quindi, fatta salva la prova del contrario, vi sia residenza effettiva. Per il resto la libertà di cui sopra non può essere fatta dipendere dalle personali condizioni economiche, dal fatto di aver sempre onorato i propri debiti o dall’esistenza di una fedina penale pulita, mentre è legittimo per esempio pretendere il deposito dell’atto di origine. Se la libertà di domicilio è stata iscritta nella CF era propriamente anche per ovviare a simili selezioni. Infatti, prima che la libertà di domicilio venisse garantita per la prima volta nella CF nel 1975, motivi religiosi, dipendenza economica e condanne penali rappresentavano dei validi motivi per rifiutare, a coloro che volevano
insediarsi, il domicilio sul territorio comunale (cfr. sulla questione Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, § 20 marginale 573ss.). c) Il comune contesta che vi sia l’intenzione effettiva di risiedere sul territorio comunale. Questa pretesa è infondata. I due ricorrenti hanno abbandonato il precedente domicilio e sono venuti a stabilirsi sul suolo comunale, prendendo in affitto - per una durata indeterminata con possibilità di disdetta al più presto per la fine di marzo 2006 - un appartamento di 5 locali. L’intenzione di stabilirsi in un determinato luogo, nella misura in cui gli istanti vivono regolarmente nei locali presi in affitto è con questo ampiamente comprovata (Hans Michael Riemer, Personenrecht des ZGB, 2a edizione, § 10 marginale 184). Per il resto, la maggior parte delle persone che va ad abitare in un posto nuovo non ha evidentemente inizialmente alcun legame particolare con il nuovo luogo di domicilio, ma questo legame si stabilisce necessariamente a partire dal momento che vi è la residenza. Seguendo la tesi comunale, nessuno potrebbe concretamente cambiare domicilio. Il fatto poi che il marito abbisogni di cure e che queste non possano essergli offerte a livello comunale non ha alcuna rilevanza. In moltissimi piccoli comuni risiede gente bisognosa di cure, senza che il comune disponga di una struttura sanitaria propria. Come giustamente adduce l’istante, l’argomentazione addotta dal comune viola palesemente il principio della non discriminazione sancito all’art. 8 CF, nella misura in cui si vorrebbe far dipendere la possibilità di prendere domicilio sul suolo comunale da delle condizioni, come quelle di salute, che non sono assolutamente pertinenti. Ne consegue che i motivi addotti dal comune nella decisione impugnata non possono in questa sede essere protetti. 3. L’istante pretende di essere domiciliato presso il comune resistente a partire dal 1. aprile 2005. Giusta quanto accertato dal controllo abitanti del precedente comune di origine, i coniugi si sono dichiarati partenti con effetto dal 30 aprile 2005. Giacché nessuno può avere contemporaneamente due domicili, sul territorio del comune convenuto l’esistenza di un domicilio viene accertata a partire dal 1. maggio 2005.
4. In conclusione, il ricorso è accolto con effetto a partire del 1. maggio 2005 e il provvedimento impugnato annullato. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente. Il ricorrente, che non è ricorso alla collaborazione di patrocinatore legale, non ha diritto alle ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata annullata e giudizialmente constatato che … e … hanno il loro domicilio a … a partire del 1. maggio 2005. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 119.-totale fr. 1'119.-il cui importo sarà versato dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.