U 04 49 1a Camera SENTENZA del 30 novembre 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente strada cantonale (limite di velocità) 1. Tramite decreto del 27 aprile 2004, pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del 6 maggio seguente, il Governo del Cantone dei Grigioni (in seguito: Governo) ha sancito la riduzione della velocità massima, da 80 km/h a 60 km/h, sulla strada della …, fra …, all’altezza delle cave … (area edificata su entrambi i lati della carreggiata, lungo un tratto di ca. 300 metri, prevedendo contestualmente la posa della necessaria segnaletica. 2. In data 24 maggio 2004, … e …, alla testa di un autodefinito “Gruppo di ricorso contro la riduzione della velocità massima sulla strada della …”, costituito dai 72 firmatari elencati quali ricorrenti, ha inoltrato un tempestivo gravame al Tribunale amministrativo, postulando l’annullamento della decisione governativa e il conseguente rinvio degli atti all’autorità convenuta per l’adozione di misure non implicanti la riduzione della velocità. La decisione contestata sarebbe scaturita da una procedura condotta in modo sommario, nel cui contesto la situazione non sarebbe stata valutata tenendo conto di tutte le particolarità del caso che avrebbero pure dovuto essere oggetto di una perizia. In effetti, la sicurezza stradale potrebbe essere garantita tramite altre misure, rinunciando quindi ad un intervento incisivo quale la riduzione del limite di velocità che rappresenterebbe una misura sproporzionata e quindi lesiva degli interessi generali preponderanti riguardanti la fluidità del traffico. Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata perseguirebbe esclusivamente gli interessi particolari dei proprietari delle cave di granito sito lungo il tratto di strada interessato dalla limitazione della velocità. Detti proprietari, ai quali sarebbero stati concessi degli accessi non conformi alle più elementari norme di sicurezza, eserciterebbero la loro attività
intralciando sovente il traffico stradale nonché lordando la carreggiata. Alla luce di tali circostanze, la sicurezza degli utenti stradali potrebbe essere meglio perseguita ponendo ai gestori dei cantieri interessati dei vincoli, in particolar modo per quanto riguarda l’attraversamento della strada cantonale. 3. Tramite presa di posizione del 16 giugno 2004, il Governo ha proposto di respingere integralmente il ricorso. Già nel 1984, la polizia stradale sarebbe stata confrontata con la problematica relativa alle cave dei fratelli … costeggiate dalla strada della ... Si sarebbe quindi proceduto alla posa dei necessari segnali di indicazione. Nel 1998, sarebbe stata respinta una domanda dei fratelli … volta ad ottenere, lungo il tratto di strada che costeggia le cave, una riduzione della velocità massima da 80 a 50 km/h. Con istanza del 23 aprile 2003, la Sovrastanza comunale di … avrebbe chiesto, per tutto il tratto di strada in questione di ca. 1.1 km, una riduzione della velocità consentita da 80 km/h a 70 km/h. Sulla base degli accertamenti svolti, la Commissione per la determinazione della velocità massima differenziata non avrebbe ritenuto adempiti i presupposti per una riduzione della velocità in applicazione delle direttive per la determinazione di deroghe alla velocità massima del 13 maggio 1990, motivo per cui, tramite scritto del 22 luglio 2003, sarebbe stata respinta la richiesta del comune. Il 25 agosto 2003, la ditta … avrebbe postulato al Governo almeno la riduzione del limite di velocità a 50 km/h su una tratta limitata. Basandosi sulle risultanze di un sopralluogo e sulla nuova valutazione della situazione, la Commissione per la determinazione della velocità differenziata sarebbe quindi giunta alla conclusione dell’opportunità di ridurre la velocità massima consentita da 80 km/h a 60 km/h su un tratto di strada di 250-300 metri in prossimità di una curva e di edifici sui due lati della strada, ferma restando l’applicazione di altre misure quali la posa di uno specchio e dei segnali di pericolo. La decisione in oggetto sarebbe il frutto di un approfondito esame della situazione. Nell’ambito del sopralluogo, la commissione incaricata avrebbe preso atto della necessità di limitazione della velocità lungo il tratto di strada di ca. 250-300 metri interessato dall’attraversamento da parte dei macchinari, del personale d’esercizio e dei visitatori, rispettivamente della clientela,
sottoposti ad una situazione di pericolo a causa della visibilità limitata. La riduzione del limite di velocità sarebbe quindi sostenuta da motivi di sicurezza del traffico, nel perseguimento della sicurezza dei macchinari, del personale d’esercizio e della clientela, che attraversano la strada, nonché della tutela degli utenti stradali in generale. In tale contesto, l’interesse pubblico alla sicurezza del traffico prevarrebbe sull’interesse particolare degli automobilisti limitati nella scelta della velocità. Preso atto della carenza di misure adeguate onde rendere meno pericoloso il tratto stradale in questione, la riduzione della velocità sarebbe pienamente conforme al principio della proporzionalità. 4. Nella propria presa di posizione il Comune di … ha proposto l’accoglimento del ricorso e il conseguente rinvio degli atti all’autorità competente affinché proceda a valutare la situazione nel suo complesso e quindi ad estendere la limitazione della velocità lungo tutto il tratto di strada interessato dai cantieri che dovrebbe altresì essere munito degli opportuni segnali onde rendere attenti gli utenti stradali dei pericoli derivanti dalle attività in questione. In sostanza, il municipio considera la limitazione oggetto del contenzioso quale palliativo che non terrebbe conto della situazione generale e che quindi non sarebbe idoneo a garantire la sicurezza del traffico. In effetti, il tratto di strada esposto ai pericoli derivanti dallo sfruttamento delle cave sarebbe ben più lungo di quello oggetto della limitazione. Inoltre, la limitazione della velocità dovrebbe estendersi fino a valle del nuovo impianto di depurazione delle acque, il cui accesso sboccherebbe direttamente sulla strada in prossimità di una curva senza visuale. In tale contesto, il comune sarebbe già intervenuto ripetutamente, senza successo, nei confronti dell’autorità cantonale al fine di ottenere una limitazione della velocità lungo tutto il perimetro delle cave. L’autorità locale lamenta pure la mancanza di collaborazione da parte degli organi cantonali che non l’avrebbero interpellata nell'ambito della procedura d’accertamento aperta in seguito alla richiesta della ditta ... A tale mancanza di collaborazione sarebbe da addebitare l’incertezza sulla portata e sulle conseguenze della limitazione della velocità lungo un tratto di strada limitato ad una lunghezza massima di 300 metri, che non si estenderebbe neppure fino all’inizio dell’abitato. La limitazione, così come prevista dal Cantone, di fatto riguarderebbe solo la tratta che costeggia
il cantiere della ditta …, interessando solo parzialmente le adiacenze della sede della ditta ... Tale situazione sarebbe insostenibile, a maggior ragione tenendo conto che la tratta più pericolosa non sarebbe quella iniziale, oggetto della limitazione, bensì quella che corre davanti alle strutture della ditta …, caratterizzata da una visibilità ridotta e dalla mancanza di protezioni laterali, nei confronti della quale, inspiegabilmente, la commissione incaricata non avrebbe ritenuto necessario intervenire. Alla luce della situazione descritta, il comune ribadisce l’insufficienza della limitazione decretata dal Governo postulando l’elaborazione di un concetto globale volto a mettere in sicurezza l’intera tratta stradale soggetta a pericolo. 5. La ditta … nella propria presa di posizione ha proposto di respingere integralmente in ricorso. In sostanza, la convenuta ribadisce l’interesse generale alla salvaguardia dell’incolumità di tutti gli utenti stradali perseguito con la limitazione oggetto del contenzioso che non sarebbe da considerare quale misura emanata a favore delle cave ... Più della metà dei 72 ricorrenti non risiederebbe nei comuni allacciati dalla strada in questione, mentre almeno 30 degli stessi non sarebbero neppure domiciliati nel Canton Grigioni. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo sarebbe tenuto a vagliare approfonditamente la legittimazione al ricorso dei firmatari stessi. Il carattere angusto della valle e la morfologia stessa del terreno renderebbero necessario l’attraversamento frequente della strada cantonale da parte di autocarri e veicoli di cantiere, nonché da parte degli addetti ai lavori, creando così una situazione di pericolo, in modo particolare nei confronti dei turisti e dei non risiedenti che percorrono la strada della valle … senza essere consci di detta peculiarità. La convenuta tiene però a precisare che le pale meccaniche e i veicoli di cantiere che attraversano la strada, anche se sprovvisti di targhe, godono dei permessi rilasciati dall’autorità cantonale competente. La circostanza per la quale, lungo il percorso in questione, non si sarebbero verificati incidenti, non costituirebbe, a mente della convenuta, un argomento valido a contrastare una efficiente misura di prevenzione quale la limitazione della velocità.
6. Su esplicita richiesta giudiziaria pure la ditta … SA ha inoltrato le proprie osservazioni sul ricorso perorandone l’irricevibilità, eventualmente l’integrale reiezione. Secondo la convenuta, nel caso specifico, non sarebbe data la premessa della legittimazione al ricorso da parte dei petenti in quanto gli stessi non godrebbero di un interesse personale e effettivo all’annullamento della decisione impugnata. Il ricorso rivestirebbe le caratteristiche di un gravame popolare poiché i ricorrenti, che avrebbero pure omesso di concretizzare gli estremi della propria legittimazione, perseguirebbero presunti interessi generali. In ogni caso, la carenza di legittimazione sarebbe palese per quei ricorrenti domiciliati fuori dalla Valle … che percorrono solo saltuariamente il tratto di strada in questione. La richiesta del Comune di … volta all’estensione della limitazione di velocità, nel caso concreto, nell’ottica del principio della via gerarchica, non sarebbe ammissibile, a maggior ragione tenendo conto che lo stesso comune non avrebbe impugnato una decisione negativa del Governo risalente al 2003. L’oggetto del contenzioso sarebbe perciò circoscritto dagli estremi della decisione governativa in giudizio. In ogni caso, l’autorità comunale dovrebbe dichiararsi soddisfatta del pur parziale successo ottenuto dalla convenuta che tornerebbe a vantaggio della sicurezza della collettività. La misura in questione non precluderebbe al comune la possibilità di chiedere, in futuro, un’estensione del tratto oggetto della limitazione di velocità. 7. In sede di replica i ricorrenti precisano come il loro intervento sia dettato dal perseguimento della salvaguardia generale della sicurezza del traffico estendibile a favore di tutti i cittadini che percorrono il tratto di strada in questione, siano essi indigeni o semplici turisti occasionali. In effetti, tutti gli automobilisti dovrebbero godere della possibilità d’utilizzo della strada senza impedimenti e disagi di sorta quali quelli causati, nel caso in giudizio, dallo sfruttamento delle cave, che non verrebbero risolti tramite la limitazione della velocità da 80 km/h a 60 km/h lungo un tratto di soli 300 metri. I ricorrenti sono dell’avviso che la messa in sicurezza della strada dovrebbe avvenire tramite delle particolari misure volte ad evitare le ingerenze provenienti dalle industrie in questione. I firmatari del ricorso avrebbero quindi approfittato dell’occasione
scaturita dalla procedura di limitazione della velocità per provocare l’intervento dell’autorità cantonale e far sì che la stessa si occupasse finalmente dei pericoli latenti che gravano sul tratto di strada oggetto della controversia e che non possono essere eliminati tramite palliativi quali quello in giudizio. 8. Mentre il Cantone dei Grigioni ha rinunciato a duplicare, il Comune di … e le ditte … e …, tramite le proprie dupliche, hanno, in sostanza, ribadito e approfondito gli argomenti presentati con le prese di posizione che, per quanto utili ai fini del giudizio, saranno ripresi nell’ambito dei considerandi in diritto. 9. In data 30 novembre 2004, il Tribunale amministrativo ha esperito un sopralluogo a …, nel cui ambito, oltre a prendere visione dello stato di fatto, ha concesso a tutte le parti presenti la possibilità di esprimersi verbalmente nel merito del contenzioso. Appare doveroso sottolineare che …, quale portavoce dei ricorrenti, all’ultimo momento, con un argomento alquanto pretestuoso riguardante la strada innevata, ha comunicato al Tribunale di non poter partecipare al sopralluogo. Di conseguenza, al sopralluogo, che è stato tenuto alla presenza di tutte le altre parti in causa e dei loro patrocinatori, è mancato il portavoce dei ricorrenti. Per quanto rilevanti ai fini del giudizio, gli argomenti addotti in sede di sopralluogo saranno disquisiti nei considerandi in diritto. Considerando in diritto: 1. a) Ai sensi dell’art. 52 LTA, è legittimato al ricorso chiunque risulti colpito dalla decisione contestata e goda di un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. La legittimazione al ricorso descritta dall’art. 52 LTA corrisponde testualmente ai parametri di legittimazione previsti dall’art. 103 lett. a OG. Onde uniformare i requisiti di legittimazione al ricorso a livello cantonale con quelli a livello federale, il Tribunale amministrativo, dopo diversi aggiornamenti della propria prassi, tramite la decisione R 03 69, ripresa in PTA 2003 no. 34, ha stabilito come l’art. 52 LTA debba essere interpretato in modo unitario in tutti i campi di pertinenza della Corte amministrativa.
La revisione della prassi riguarda l’interpretazione della norma per la quale gode del requisito di tutelabile non solo l’interesse garantito da una disposizione legale bensì pure un mero interesse di fatto all’abrogazione o modifica della decisione impugnata. In tal senso, come premesso, si persegue, a prescindere da eventuali disposizioni speciali, una prassi unitaria per l’accertamento della legittimazione al ricorso. Di conseguenza, l’art. 52 LTA viene interpretato alla stessa stregua dell’art. 103 lett. a OG e della relativa giurisprudenza. Un’interpretazione della legittimazione al ricorso sulla base dei parametri applicabili per il diritto federale appare, a maggior ragione, appropriata, tenendo conto che, in molteplici pratiche, la normativa procedurale cantonale deve, in ogni caso, garantire delle premesse ricorsuali pari a quelle del diritto federale, qualora una decisione possa essere impugnata tramite i rimedi legali ordinari davanti al Tribunale federale (art. 98a OG; DTF 122 II 132, 121 II 74). Tenor l’art. 3 cpv. 1 LCStr, la sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale. I cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai comuni, riservato il ricorso ad un’autorità cantonale (art. 3 cpv. 2 LCStr). Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquinamento fonico o atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada o d’altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d’abitazione, può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. La decisione cantonale di ultima istanza concernente tali misure può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. I comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione stradale (art. 3 cpv. 4 LCStr). Alla luce delle disposizioni citate, specificatamente in applicazione degli art. 3 cpv. 4 LCStr, 13 cpv. 1 lett. c LTA e 52 LTA, appare quindi data la possibilità di impugnazione della decisione governativa davanti al Tribunale amministrativo sia da parte del cittadino che da parte del comune il quale, nel caso concreto, ha rinunciato a tale prerogativa limitandosi a proporre di accogliere il ricorso nel contesto della propria presa di posizione.
b) In base alla prassi precedentemente descritta, la legittimazione al ricorso, ai sensi dell’art. 52 LTA, viene riconosciuta quando il cittadino, colpito da una decisione, comprova un interesse, anche se meramente di fatto, all’abrogazione o modifica della disposizione stessa. In ogni caso, l’interessato deve sempre ancora essere toccato dalla decisione in maniera tale da rendere concreto l’interesse al giudizio nel merito della pratica. Detto interesse deve rivestire intensità tale da poter essere giudicato quale personale e quindi superiore a quello della collettività. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi dimostrare che, nel caso della mancata abrogazione o modifica della stessa, egli sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Di conseguenza, detto interesse, e contrario, implica la salvaguardia di una situazione di fatto a vantaggio del ricorrente, perseguibile tramite la contestazione ricorsuale di un cambiamento che comporterebbe degli svantaggi materiali o ideali (DTF 122 II 369, 121 II 361, 120 Ib 487). Tale prassi permette quindi di differenziare il ricorso di diritto amministrativo dal gravame popolare che continua ad essere inammissibile. Inoltre, l’interesse, di regola, deve essere attuale, con la conseguenza che la decisione giudiziaria deve risultare atta ad incidere sulla situazione legale o di fatto del ricorrente, così da evitare delle pratiche dal mero carattere accademico volte unicamente a chiarire una situazione legale astratta (DTF 120 Ib 308). Secondo la costante prassi, spetta al ricorrente motivare al Tribunale la propria legittimazione illustrando, a mano della fattispecie concreta, i motivi per i quali egli sarebbe colpito in misura maggiore a quella della collettività nonché gli svantaggi legali o di fatto che comporta nei suoi confronti la decisione stessa. In base alla giurisprudenza in materia, la legittimazione attiva al ricorso contro le disposizioni volte ad interdire o a limitare la circolazione stradale è data per quegli automobilisti che percorrono la strada oggetto dell'intervento limitativo con una certa regolarità. Secondo il parere espresso dal Tribunale federale nella propria decisione 1A.73/2004, la legittimazione al ricorso premette una particolare frequenza delle corse sulla strada in questione, che deve essere di carattere duraturo e
avvenire a intervalli temporali regolari e relativamente corti. Detta premessa deve essere accertata tenendo conto delle peculiarità del singolo caso. Un interesse degno di protezione viene, di regola, ammesso quando la misura avversata riguarda una strada che il ricorrente percorre per raggiungere la propria dimora, rispettivamente per recarsi al lavoro. In tale evenienza, appare lecito supporre l'uso regolare e prolungato della struttura viaria. L'interesse degno di protezione deve invece essere negato quando la strada viene usata solo saltuariamente. Nel caso in giudizio, sia nel ricorso che nella replica, … e i cofirmatari non hanno addotto alcun argomento a giustificazione della loro legittimazione al gravame. Anzi, tramite la replica del 29 settembre 2004, gli stessi demandano semplicemente al Tribunale amministrativo il giudizio nel merito ponendo l'accento sull'interesse generale che riveste la sicurezza del traffico. Basandosi sugli elementi riscontrabili dal carteggio, in particolare sulla lista indicante i dati personali e il domicilio di ogni singolo ricorrente, questa Corte prende atto che, su 72 firmatari, 26 risiedono nelle località a monte di … che risultano allacciate al fondovalle dall'unica strada della Val …. Alla luce delle considerazioni precedenti, la legittimazione al ricorso può quindi essere ammessa solo per coloro che, in virtù del luogo di residenza, si presume transitino regolarmente lungo il tratto di strada in oggetto. La legittimazione deve invece essere negata agli altri firmatari che, fra l'altro, non hanno addotto alcun argomento a sostegno della stessa. Nell'ottica di tali premesse formali, che vedono data la legittimazione attiva di almeno una parte dei ricorrenti, questa Corte deve perciò esaminare l'aspetto materiale del gravame. 2. a) In effetti, la decisione governativa impugnata si limita a rinviare alla proposta del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità, omettendo di addurre una motivazione concreta a sostegno della decretata riduzione della velocità massima consentita. Nel merito, giova però rilevare che le misure limitative ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr costituiscono delle disposizioni di carattere generale che, per la loro stessa concezione, non sono dirette a una cerchia di persone circoscritta o meglio identificabile (DTF 101 Ia 73 cons. 3b; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Ed. 1.2002, pag. 190; Roger
Marco Meier, Verkehrsberuhigungsmassnahmen nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, 1989, pag. 235). Di regola, in ottemperanza al diritto costituzionale del cittadino di essere sentito, ripreso altresì dalle specifiche norme procedurali, l'autorità amministrativa, prima di emanare una decisione, deve concedere agli interessati la possibilità di esprimersi nel merito. Inoltre, la decisione amministrativa deve essere motivata perlomeno in misura tale da permettere al destinatario di prendere atto degli argomenti che reggono la disposizione e quindi di decidere se impugnare o meno la stessa con cognizione di causa. Per ovvi motivi, la situazione appare diversa nel caso dei decreti amministrativi che rivestono portata generale, come quello in giudizio, per i quali, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto concerne la circolazione stradale, è applicabile la norma di procedura speciale prevista dall'art. 107 OSStr che esclude la consultazione preliminare degli interessati i quali godono del pieno esercizio del diritto di essere sentiti nel contesto della procedura di gravame (sentenza del Tribunale federale del 14.10.1994, ripresa in ZBL 1995, pag. 508, cons. 4a/aa). Il diritto di essere sentiti dei ricorrenti non risulta quindi leso in quanto gli stessi hanno goduto della più ampia possibilità di esporre i propri argomenti, con piena cognizione di causa, nel contesto della procedura in giudizio. b) Per quanto concerne la posizione del comune, giova ulteriormente premettere che il suo petito richiedente l’estensione della riduzione del limite di velocità su una tratta di 1.1 km risulta tardivo, in quanto non è stato inoltrato entro il termine di ricorso di 20 giorni prescritto e esplicitamente indicato nel decreto impugnato. 3. a) Il Governo grigionese, tramite il decreto in giudizio, ha sancito la riduzione della velocità massima consentita, sulla strada cantonale fuori dal centro abitato di …, da 80 km/h a 60 km/h, lungo un tratto di ca. 300 metri. Prima del decreto, il tratto di strada in questione era caratterizzato, ai sensi dell’art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, da una velocità massima di 80 km/h. Tenor l’art. 3 cpv. 2 LCStr, i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Le limitazioni e le prescrizioni possono essere emanate, fra l’altro, nel perseguimento della protezione degli abitanti,
degli utenti stradali e dell’ambiente, tenendo conto delle caratteristiche della strada e delle condizioni locali. In applicazione dell’art. 32 cpv. 3 LCStr, la velocità massima stabilita dal Consiglio Federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente. Salvo eccezioni stabilite dal Consiglio Federale, simili misure possono essere decretate soltanto sulla base di una perizia. La norma generale dell’art. 32 LCStr viene concretizzata dai disposti dell’art. 108 OSStr ai sensi dei quali, per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità (art. 4a ONC) su determinati tratti di strada. Le limitazioni generali della velocità possono essere ridotte, fra l’altro, se un pericolo è percepibile difficilmente o troppo tardi e non può essere eliminato altrimenti oppure se determinati utenti della strada necessitano di protezione speciale non altrimenti conseguibile. Prima di fissare una deroga alla limitazione generale della velocità si procedere a una perizia (art. 32 cpv. 4 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv. 2), oppure se sono da preferire altre misure. Occorre esaminare in particolar modo se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta. Nel perseguimento di un’applicazione unitaria delle disposizioni che reggono la fissazione delle deroghe alle limitazioni generali della velocità, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in data 13 marzo 1990, ha emanato delle direttive che concretizzano le disposizioni di carattere generale. b) Nel Canton Grigioni, l’autorità preposta all’accertamento dei presupposti per le deroghe alla limitazione della velocità è la Commissione della velocità massima differenziata che, sulla base di una perizia, deve formulare la propria proposta all’autorità competente per l’emanazione del decreto. Giova altresì rilevare che, ai sensi della cifra 3 delle citate direttive, una deroga al limite di velocità può essere presa in considerazione, sulla base di una perizia, unicamente se la velocità massima consentita, a causa della particolare situazione locale, lungo un determinato tratto stradale, risulta inadeguata.
La cifra 4.1 di dette direttive precisa inoltre che un pericolo risulta difficilmente percepibile ai sensi dell’art. 108 cpv. 2 lett. a OSStr, fra l’altro, quando la visibilità insufficiente dovuta alla strada può indurre il conducente di un veicolo a commettere un errore d’apprezzamento e quando il tratto stradale esige da parte del conducente un’attenzione accresciuta. Come risulta dagli atti del carteggio, la Commissione della velocità massima differenziata ha avuto modo di studiare approfonditamente la problematica relativa al tratto di strada in questione sulla base di accertamenti peritali quali i controlli della velocità, la statistica degli incidenti, i sopralluoghi ecc., giungendo, in un primo tempo, a respingere la richiesta del comune di limitare la velocità lungo tutto il tratto di strada all’imbocco del paese su una lunghezza superiore al chilometro. In seguito alla richiesta di un’azienda interessata, la commissione preposta si è chinata nuovamente sulla problematica e, in seguito a sopralluogo e sulla base di un ulteriore accertamento peritale, nell’ambito di una seduta tenuta il 2 dicembre 2003, è giunta alla conclusione dell’esistenza delle premesse legali per una riduzione della velocità massima consentita da 80 km/h a 60 km/h su un tratto di strada di ca. 300 metri, ritenuto quale a rischio per gli automobilisti in generale nonché per i mezzi di cantiere e per gli addetti ai lavori. In sostanza, la Commissione della velocità massima differenziata ha constatato che, a causa degli spazi limitati dovuti alla morfologia del terreno, sussistono dei punti di contrasto fra i cantieri delle cave di granito e la strada cantonale. In particolare, si riscontra una situazione di pericolo a causa del frequente attraversamento della strada da parte delle pale meccaniche. Inoltre, pure il personale addetto ed i clienti sono costretti ad attraversare la strada in prossimità degli uffici. Alla luce di tale situazione, la commissione peritale ha ritenuto, nel punto critico, la velocità di 80 km/h quale eccessiva. D’altro canto, a mente della commissione, non è possibile ovviare alla situazione di pericolo accertata tramite altre misure meno incisive della riduzione della velocità massima consentita. Di conseguenza, è stata formulata al Governo la proposta che ha condotto al decreto in giudizio. Alla luce di un attento esame degli atti e del sopralluogo esperito, il Tribunale amministrativo è giunto alla conclusione che il decreto governativo contestato è conforme ai citati disposti che reggono la limitazione della velocità. Il tratto di strada in oggetto, per i motivi addotti, implica infatti una situazione di
pericolo per il traffico in generale, in particolare per quello occasionale o turistico, per i mezzi di cantiere nonché per il personale e per i clienti delle aziende che devono attraversare la strada. Come accertato dalla Commissione della velocità massima differenziata, la situazione di pericolo non può essere validamente contrastata se non tramite una riduzione della velocità. Il provvedimento si rivela quindi necessario per la salvaguardia dell’incolumità delle persone. Alla luce del fine perseguito, risulta pure rispettato il principio della proporzionalità in quanto la riduzione di velocità nella misura di 20 km/h su un tratto di strada di 300 metri non implica certo per gli utenti stradali, neppure per quelli che transitano regolarmente, dei particolari disagi visto che il tempo di percorrenza si allunga in misura di tempo inferiore al minuto. Come espressamente confermato al sopralluogo la competente commissione, come usuale, dopo l’attuazione delle misure decise seguirà l’evolversi della situatione del traffico sulla tratta in questione nel tempo per valutarne l’efficacia e la validità. 4. Riassumendo, questa Corte non può che constatare la conformità formale e materiale del decreto governativo impugnato che viene quindi confermato. In considerazione dell’esito del ricorso che, ai sensi delle conclusioni giudiziali, per quanto ricevibile, deve essere respinto, le spese procedurali vengono integralmente accollate ai ricorrenti i quali, in applicazione della costante prassi, devono altresì rifondere ai convenuti, per quanto patrocinati da un avvocato, un’equa somma a titolo di ripetibili. Al comune che ha postulato l’accoglimento del ricorso e che ha visto la propria richiesta respinta per quanto si è potuto entrare nel merito della stessa, non vengono assegnate ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Per quanto ricevibile il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.--
- e le spese di cancelleria di fr. 399.-totale fr. 3'399.-il cui importo sarà versato in solido da …, … e cofirmatari entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. …, … e i cofirmatari sono tenuti a versare, in solido, la somma di fr. 1’500.-alla ditta … nonché la somma di fr. 1’500.-- alla ditta …, a titolo di ripetibili.