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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 25.06.2004 U 2004 47

June 25, 2004·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,285 words·~11 min·3

Summary

borsa di studio | Erziehung und Kultur

Full text

U 04 47 2a Camera SENTENZA del 25 giugno 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente borsa di studio 1. L’11 settembre 2003, ... chiedeva una borsa di studio per il suo apprendistato professionale di mediamatica per l’anno scolastico 2003/2004. Il 24 ottobre 2003, alla petente veniva comunicato il rifiuto delle prestazioni giacché le entrate computabili pari a fr. 20'364.-- erano reputate superare le spese riconosciute di fr. 12'900.--. Il 29 novembre 2003, la richiedente si opponeva al provvedimento reputando che i parametri a fondamento della decisione di rifiuto si fossero nel frattempo significativamente modificati. Accanto all’insorgere della maggior età, la petente era confrontata con spese d’affitto, pasti, assicurazione malattia e tasse scolastiche per un ammontare mensile di fr. 1’110.30 e la madre avrebbe esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione nel dicembre 2003. Per questi motivi, l’istante chiedeva una rivalutazione della situazione e quindi del suo diritto alla borsa di studio. 2. Con decisione 17 dicembre 2003 il Dipartimento dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ambiente dei Grigioni (qui di seguito detto semplicemente dipartimento cantonale) rifiutava formalmente il diritto alla borsa di studio, richiamandosi a quanto esposto in precedenza riguardo all’eccesso delle entrate rispetto alle uscite. 3. Il 22 dicembre 2003, … impugnava il provvedimento davanti al Governo cantonale, chiedendo una nuova valutazione del diritto alla prestazione dopo che in qualità di persona maggiorenne disporrebbe di una propria economia domestica.

4. Nella presa di posizione sul ricorso, il dipartimento cantonale chiedeva la reiezione del ricorso, riconfermando essenzialmente il calcolo già presentato in precedenza e considerando che, anche se irrilevante ai fini del giudizio, il diritto alla borsa di studio non sussisterebbe comunque pur tenendo in considerazione la nuova situazione di reddito della madre della petente. 5. Dopo uno scambio d’opinioni tra il Dipartimento dell’interno e dell’economia pubblica dei Grigioni, incaricato di istruire la causa per il Governo cantonale, e il Tribunale amministrativo, le parti concludevano alla verosimile competenza dell’istanza giudiziaria. Per questo motivo, gli atti venivano trasmessi al sottoscritto Tribunale per l’evasione del ricorso. Considerando in diritto: 1. a) L’art. 6 cifra 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) garantisce ad ogni persona il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile. E’ stata la giurisprudenza a determinare successivamente quali fossero i “diritti di carattere civile”. Nell’ambito del diritto sociale, la Corte europea ha dichiarata applicabile la CEDU a tutto l’ambito riguardante la sicurezza sociale (SGGVP 1995 no. 77, pag. 173 ed i numerosi riferimenti) compreso quindi il diritto delle assicurazioni sociali, l’assistenza pubblica e l’aiuto sociale. b) Con le borse di studio vuole essere garantito il principio delle pari opportunità nell’ambito della formazione. Per la realizzazione di questo scopo, la comunità pubblica è tenuta a versare a persone che altrimenti non potrebbero assumersi i costi della formazione delle borse di studio. Questi aiuti alla formazione vengono nel loro insieme considerati come delle prestazioni sociali (M. Müller, Das Stipendienrecht des Kantons St. Gallen mit Berücksichtigung der Stipendiengesetzgebung des Bundes, San. Gallo 1987, pag. 16). Nella misura in cui le borse di studio favoriscono direttamente la

sicurezza sociale, le procedure che concernono tali prestazioni, in quanto diritti di carattere civile, godono delle garanzie procedurali di cui all’art. 6 cifra 1 CEDU. Infatti, l’erogazione di simili prestazioni è di importanza determinante per la situazione personale, di lavoro ed economica della singola persona (cfr. sulla problematica SGGVP 1995 no. 77 pag. 173ss). Ne consegue che la trasmissione dell’incarto al Tribunale amministrativo in vista dell’evasione della pratica da parte di un’autorità giudiziaria indipendente e imparziale si rivela inoppugnabile. 2. a) Giusta l’art. 3 della legge sui prestiti e le borse di studio del Cantone dei Grigioni, la richiedente che pretende la borsa di studio deve comprovare la sua attitudine e diligenza, avere una condotta ineccepibile e dimostrare che né lei né i suoi genitori sono in grado di assumersi tutte le spese di studio. Le condizioni finanziarie per determinare l’eventuale diritto alla borsa di studio sono contenute nelle rispettive direttive, emanate dal Governo cantonale in virtù della delega contenuta all’art. 4 dell’ordinanza d’esecuzione della legge cantonale sui prestiti e le borse di studio. Nelle direttive in questione vengono indicate quali entrate debbano essere tenute in considerazione e quali e quanti costi siano computabili. Per tutte le prime formazioni e la continuazione di queste si pretendono dai genitori dei contributi all’istruzione dei figli in ragione del reddito determinante per l’imposta federale diretta. Questo principio concretizza l’obbligo di mantenimento già sancito dal diritto federale all’art. 276 del Codice civile e stando al quale i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a loro tutela (cpv. 1). La liberazione dall’obbligo di mantenimento cessa per i genitori laddove si possa ragionevolmente pretendere dai figli che vi provvedano da soli con il provento del loro lavoro o con altri mezzi (cpv. 3). b) L’istante ha chiesto la borsa di studio per l’anno scolastico 2003/2004, motivo per cui l’esame della situazione di reddito giusta l’imposta federale diretta era quella riferita ai valori fiscali rilevanti nel 2002, essendo questi gli ultimi dati raccolti. Non è contestato che il reddito imponibile 2002 dichiarato dai genitori della petente fosse di fr. 65'900.--. Giusta quanto risulta dalla tabella di cui al punto 1.1 delle direttive governative già citate in precedenza, il rispettivo

contributo pretendibile dai genitori ammontava conseguentemente a fr. 8'900.--. La petente considera che nel calcolo avrebbe dovuta essere considerata la nuova situazione di reddito della madre, che avrebbe nel frattempo perso il diritto all’indennità di disoccupazione. In primo luogo è d’obbligo rilevare che la madre della petente ha esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione solo nel corso del dicembre 2003, dopo pertanto l’introduzione della presente richiesta e dopo l’inizio dell’anno scolastico. La perdita del diritto all’indennità di disoccupazione potrebbe pertanto semmai aver influito sul diritto della ricorrente solo per la seconda metà dell’anno scolastico 2003/2004 e comunque ben dopo l’introduzione delle domanda oggetto del presente ricorso. Inoltre, se l’istante pretende la presa in considerazione di fattori di reddito riferiti all’anno 2003 o addirittura del 2004, andrebbero in quest’ottica tenuti in considerazione tutti i nuovi elementi di reddito e non soltanto la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione. c) Concretamente, l’istante postula l’analisi delle condizioni di reddito e di sostanza della propria famiglia sulla base della situazione attuale concreta e non in base ai fattori fiscali dell’anno 2002. Con questa pretesa la ricorrente misconosce la necessità di operare con un certo schematismo, onde poter determinare il contributo dei genitori. Essendo quest’ultimo stabilito in funzione del reddito e della sostanza, è difficile ricorrere all’applicazione di un metodo diverso da quello nell’evenienza preso in considerazione, senza creare dei dispendi amministrativi enormi. La richiesta di borsa di studio avviene solitamente all’inizio dell’anno scolastico (agosto/settembre), ovvero a un’epoca in cui la determinazione della situazione di reddito e patrimoniale non appare evidente. Ma anche materialmente, il fatto di fondarsi sugli ultimi dati fiscali è difendibile. La prassi applicata dal dipartimento cantonale parte del presupposto che rispetto all’ultima tassazione fiscale (riferita all’anno precedente la richiesta della borsa di studio) la situazione di reddito e di sostanza dei richiedenti resti sostanzialmente invariata o comunque non subisca dei cambiamenti notevoli. E questa dovrebbe essere la situazione che caratterizza la maggioranza delle economie domestiche. In questo senso la prassi applicata non dà adito a critiche. La questione di sapere se a tale prassi vadano applicati i principi sviluppati in materia di riduzione dei premi delle

casse malati (la giurisprudenza ammette la possibilità di inficiare la presunzione legale, stando alla quale l’ultima decisione di tassazione è reputata rispecchiare esattamente la situazione di reddito e di sostanza dei petenti anche durante l’anno per il quale si chiede la prestazione, adducendo la prova del contrario, PTA 1997 no. 18) può nell’evenienza restare aperta, giacché anche volendo fare astrazione dell’indennità di disoccupazione percepita dalla madre della ricorrente il risultato del caso concreto non cambierebbe comunque. d) Come si è detto nel 2002 il reddito determinante per l’imposta federale diretta dei genitori della ricorrente era di fr. 65'900.--. Detraendo dal reddito dei genitori la prestazione di disoccupazione della madre della ricorrente il reddito dei coniugi ammonterebbe a fr. 39'500.-- (reddito annuo imponibile di fr. 65'900.-- dedotti 12 x fr. 2'200.-- di indennità di disoccupazione). Secondo le direttive del Governo, per un tale reddito il contributo esigile dei genitori ammonta a fr. 2'400.--. Considerando delle uscite computabili per un ammontare globale di fr. 12'900.-- (vedi al riguardo le considerazioni oggetto dei considerandi che seguono) e delle entrate di fr. 11'464.--, quale reddito conseguibile dalla petente in qualità di apprendista, e di fr. 2'400.--, quale nuovo contributo dei genitori, risulterebbero comunque ancora maggiori entrate di fr. 964.--. 3. Nelle entrate, alla petente è stata infine computata anche una parte del salario percepito come apprendista. Infatti, giusta le direttive del Governo, i salari degli apprendisti sono liberi fino a fr. 1'700.--. L’importo lordo che supera questa somma viene dedotto dalle spese riconosciute. Nel corso del terzo anno di apprendistato, la ricorrente beneficiava di un salario mensile di fr. 1'097.--. Il reddito annuo (12 mensilità) di fr. 13'169.-- decurtato dell’importo libero di fr. 1'700.-- corrisponde ad un’entrata computabile di fr. 11'464.--. Resta da stabilire quali siano le uscite che possono essere contrapposte alle entrate di fr. 20'364.-- (fr. 13'169.-- + fr. 8'900.--), tenendo in considerazione il reddito di ambedue i genitori, o di fr. 13'864.-- (fr. 11'464.-- + fr. 2400.--), volendo tralasciare di computare l’indennità di disoccupazione alla quale la madre della richiedente non ha più diritto dalla fine del 2003.

4. a) Concretamente, nel calcolo delle uscite sono stati tenuti in considerazione i seguenti importi, giusta le direttive del Governo cantonale: - tasse scolastiche, testi didattici e materiale fr. 400.-- - spese per vitto e alloggio fuori casa al massimo fr. 9'400.-- - spese di viaggio fr. 1'100.-- - vestiti e biancheria fr. 1'100.-- - igiene, assicurazioni, cultura e piccole spese fr. 900.-totale fr. 12'900.-- Nel proprio calcolo, il dipartimento cantonale ha considerato determinanti come spese gli importi massimi secondo le direttive governative, mentre la ricorrente vorrebbe vedersi computare le spese effettive, in particolare per il vitto e l’alloggio fuori casa (fr. 160.-- e fr. 700.--), per le assicurazioni (fr. 210.30) e per tasse scolastiche, materiale e fotocopie (fr. 40.--). Tali pretese non possono essere accolte. Giusta quanto sancito espressamente dalla legge, nel calcolo per il diritto alla borsa di studio non possono essere prese in considerazione le uscite effettive se queste superano un determinato importo massimo. Proprio questo è stato ritenuto nel calcolo sopra indicato, ed è di fr. 9'400.-- per il vitto e l’alloggio fuori casa, di fr. 900.-- per le assicurazioni e di fr. 400.-- per le tasse scolastiche ecc.. Come giustamente esposto dal dipartimento cantonale, tali limiti alle uscite computabili vogliono, da un lato, permettere di riconoscere il sussidio solo a quelle persone che vivono parsimoniosamente. D’altro canto, non rientra tra i compiti delle prestazioni accordate per agevolare gli studi garantire ai richiedenti il minimo vitale. Tale compito spetta all’aiuto sociale. Per questo se le entrate dei genitori e quelle della figlia (senza i costi per la formazione) dovessero essere insufficienti per garantire il minimo vitale al sostentamento della famiglia, occorrerebbe ricorrere all’aiuto sociale, che non può essere sostituito con gli aiuti agli studi, ma solo completato da questi. b) L’istante vuole che nel calcolo venga considerato il fatto che è nel frattempo divenuta maggiorenne e che dispone di una propria economia domestica. Le direttive del Governo prevedono per persone che necessitano di vitto e

alloggio fuori casa un importo massimo annuale di fr. 9'400.--, rispetto ai fr. 3'500.-- riconosciuti a coloro che pranzano solo fuori casa o ai fr. 2'500.-- per coloro che alloggiano e mangiano presso i genitori. Avendo computato alla ricorrente fr. 9'400.--, il dipartimento cantonale ha indubbiamente tenuto conto, entro i limiti legali, del fatto che la petente non vive più con i genitori. La maggiore età come tale non dà diritto a prestazioni più elevate. Una differenza viene invece fatta per coloro che hanno più o meno di vent’anni. Essendo però l’istante nata nel 1985, per l’anno scolastico 2003/2004 essa non può far valere diritti in questo senso. Anche le deduzioni per i costi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie sono limitati a fr. 900.--. Per queste spese, sussiste comunque il diritto alla restituzione del premio, qualora fossero adempiute le rispettive condizioni legali. Nel calcolo operato, l’eventuale possibilità di rimborso non è stata tenuta in considerazione, a completo favore dell’istante. Lo stesso trattamento è stato riservato all’importo per tasse scolastiche, materiale e fotocopie. Nel calcolo, il dipartimento cantonale ha preso in considerazione l’importo massimo di fr. 400.--, anziché computare nelle spese solo i fr. 40.-- fatti concretamente valere. Quanto alle spese di viaggio e per vestiti e biancheria, la ricorrente omette qualsiasi critica al riguardo. Per il Tribunale, gli importi ritenuti si conformano comunque alle direttive cantonali e non danno adito ad alcuna critica. Ne discende che anche il calcolo delle uscite riconosciute alla ricorrente si conforma ai disposti di legge e merita in questa sede piena conferma. 5. In conclusione il ricorso è respinto e la decisione di rifiutare alla ricorrente la borsa di studio per l’anno scolastico 2003/2004 è confermata. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati del presente procedimento alla parte ricorrente (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 300.-- - e le spese di cancelleria di fr. 180.-totale fr. 480.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

U 2004 47 — Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 25.06.2004 U 2004 47 — Swissrulings