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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 08.06.2004 U 2004 36

June 8, 2004·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,263 words·~6 min·6

Summary

Submissionen

Full text

U 04 36 2a Camera SENTENZA dell’8 giugno 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente appalto 1. Il Comune di … metteva a pubblico concorso i lavori per la ristrutturazione della centralina di comando dell’impianto depurazione acque di ... Quattro delle cinque ditte invitate a partecipare al concorso introducevano entro l’8 aprile 2004 le seguenti offerte: … fr. 76'444.00 … fr. 80'951.30 fr. 86'205.40 … fr. 99'275.45 2. Dopo l’esame delle offerte in base ai criteri di aggiudicazione indicati nel capitolato d’appalto, con decisione 21 aprile 2004, i lavori venivano assegnati alla ditta … per un importo di fr. 76'444.--, avendo l’offerente raccolto 2.3 punti, rispetto alle altre concorrenti, piazzatesi nell’ordine del crescente prezzo a punti 2.005, 1.46 e 0.905. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 30 aprile 2004 (data del timbro postale), lo studio d’ingegneria … chiedeva l’annullamento della decisione di delibera. Essenzialmente, il ricorrente critica la modifica della procedura e l’onorario di fr. 15'000.-- per la messa in funzione della centralina, che nel capitolato d’appalto veniva fatturato all’offerente e per il quale gli offerenti potevano ancora applicare un loro moltiplicatore. Simili controprestazioni interne non sarebbero ammissibili e lascerebbero lievitare artificialmente le offerte introdotte, mentre gli incaricati della pianificazione otterrebbero il loro onorario senza mai apparire apertamente come destinatari

della somma. Inoltre, a seconda dei legami esistenti tra offerente e destinatario dell’onorario prefissato, una trasparenza dei prezzi non sarebbe più possibile. 4. Nella risposta di causa del 28 maggio 2004, il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso per quanto questo fosse ricevibile. Per il comune convenuto, il ricorrente non sarebbe neppure legittimato a censurare il metodo di compilazione del capitolato d’appalto, non avendo immediatamente sollevato obiezioni al riguardo. Del resto, anche un esame materiale del ricorso lascerebbe apparire le critiche promosse dal ricorrente come completamente infondate. La procedura scelta dal comune sarebbe, infatti, consona alla prassi in materia e perfettamente ossequiosa delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici. 5. Dal canto suo, l’assegnataria dei lavori rinunciava a prendere posizione sul ricorso. Considerando in diritto: 1. Non è nell’evenienza contestato che alla presente vertenza vadano applicate le disposizioni della legge cantonale sugli appalti (Lap) e della relativa ordinanza (Oap). 2. Per il comune convenuto, l’istante non sarebbe legittimato al ricorso, dopo aver compilato il capitolato d’appalto senza proferire riserve e invocando vizi contenuti nei formulari d’offerta solo a giudizio conosciuto sull’assegnazione. La censura non merita protezione. Giusta l’art. 18 Lap, contro le decisioni del committente può essere interposto ricorso (cpv. 1). Per decisioni s’intende: la scelta dei partecipanti nella procedura selettiva, l’aggiudicazione e l’esclusione dalla procedura, la revoca, l’interruzione e la ripetizione della procedura (cpv. 2 lett. a-c). Contrariamente a quanto previsto all’art. 15 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) in concomitanza con l’art. 42 delle relative disposizioni di attuazione (Disp.CIAP) - dove la

pubblicazione della commessa costituisce una decisione impugnabile nell’ambito della Lap non è data la stessa possibilità. Alla concorrente che intende contestare il capitolato d’appalto non resta pertanto altra possibilità che quella di compilare l’offerta e far valere poi le proprie argomentazioni in sede di ricorso contro l’aggiudicazione. Infatti, senza l’introduzione della propria offerta non sussiste partecipazione alla gara d’appalto e pertanto viene a mancare la legittimazione al ricorso. Ne discende che l’istante è, in principio, legittimato ad invocare un vizio del capitolato d’appalto. 3. Materialmente, il ricorrente ventila una certa modifica del progetto, rispetto a quanto era stato oggetto della precedente procedura (STA U 03 95). Il comune convenuto ha, infatti, acquistato il quadro di comando della centralina separatamente e per un valore di fr. 25'000.--. Per questo il valore attuale della commessa è inferiore ai fr. 100'000.-- e l’autorità ha scelto la procedura su invito. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare, se erroneamente viene scelta la procedura su invito anziché quella del pubblico concorso, il concorrente invitato non può opporvisi, giacché non ha subito alcuno svantaggio giuridico da questo fatto (PTA 2000 no. 64). Come invitato a partecipare alla gara d’appalto, il ricorrente non è pertanto legittimato ad invocare una modifica del progetto tale da comportare una diversa scelta della procedura di appalto, rispetto a quella che era stata ritenuta necessaria nel precedente giudizio. La questione di sapere se l’agire dell’autorità era in queste condizioni difendibile o meno non riveste alcuna importanza, giacché il concorrente invitato non ha alcun interesse tutelabile a partecipare ad una procedura di pubblico concorso anziché ad una su invito. 4. L’istante contesta la liceità della posizione 4.2 del capitolato d’appalto, nella quale era fin dall’inizio stato inserito l’importo di fr. 15'000.-- e veniva lasciata alla libera scelta dell’offerente la fissazione di un moltiplicatore. Così facendo il committente, partendo dal presupposto che la messa in funzione della centralina non potesse avvenire tramite un semplice elettricista, ma solo con la collaborazione di un ingegnere elettrico e che giusta la norma SIA 108 queste prestazioni non fossero incluse nell’onorario dello stesso, proponeva una persona specializzata di una ditta di fiducia al costo di fr. 15'000.--.

Secondo le prescrizioni del capitolato, agli offerenti restava comunque impregiudicata la possibilità di scegliere altre persone qualificate e offrire le loro prestazioni ad un prezzo diverso, tramite il relativo fattore di moltiplicazione (vedi le condizioni generali del concorso di cui ai punti 102.139.200 e 210). Inoltre, il fattore di moltiplicazione avrebbe permesso agli offerenti di non subire perdite in questa posizione a seguito di uno sconto e/o ribasso. Per il ricorrente, la fatturazione di una simile prestazione all’offerente non sarebbe proponibile e violerebbe il principio della trasparenza del procedimento. Le censure non sono motivate. Nel rispetto delle condizioni generali del concorso, la concorrente avrebbe potuto comodamente offrire un onorario diverso per la posizione in oggetto, tramite la scelta di una persona qualificata diversa e mediante l’allegazione di una variante. Quanto alla pretesa lievitazione del prezzo, questa era uguale per tutti gli offerenti per cui all’istante non ne è derivato alcun particolare svantaggio. Essendo poi possibile proporre altri esperti per la messa in funzione della centralina, anche le censure riguardanti le ventilate possibilità di alleanze interne a scapito della trasparenza del procedimento si palesano infondate. Per questo Giudice, la posizione in parola non viola le disposizioni in materia di appalti e non conferisce a determinati concorrenti delle situazioni preferenziali. Del resto, il ricorrente non è in grado di dimostrare in che modo la posizione contestata abbia concretamente sfavorito la sua offerta. Rispetto poi all’offerta introdotta dalla migliore offerente (differenza di fr. 23'000.--), la differenza di prezzo con l’offerta del ricorrente è tanto elevata da lasciar chiaramente intendere che con o senza la posizione in oggetto, il risultato del caso concreto, dal profilo del vantaggio finanziario, sarebbe comunque rimasto lo stesso. 5. Quanto alla valutazione delle offerte, questa si attiene ai criteri esposti nel capitolato d’appalto e il ricorrente non adduce motivi suscettibili di mettere in dubbio la liceità dell’operato dell’autorità appaltante. Per questo, il ricorso deve essere respinto e la decisione di delibera merita in questo contesto piena conferma. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente, la quale è pure tenuta a rifondere al comune convenuto, ricorso alla collaborazione di un patrocinatore legale, un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA).

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2’500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 126.-totale fr. 2'626.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. … versa al Comune di … fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

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