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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 18.02.2005 S 2004 172

February 18, 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,297 words·~6 min·5

Summary

partecipazione ad un corso | Arbeitslosenversicherung

Full text

S 04 172 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 18 febbraio 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente assegni di formazione 1. …, 1970, fino al 30 settembre 2003 impiegata quale assistente d’esercizio presso l’Azienda svizzera delle PTT, faceva valere il diritto all’indennità di disoccupazione a partire del 1. ottobre 2003. Il 29 giugno 2004, la disoccupata introduceva formale domanda per assegni, avendo intenzione di iniziare una formazione di un anno come assistente di cura presso la … di ... 2. Con decisione 20 luglio 2004 la richiesta veniva respinta, poiché l’assicurata non era reputata priva di una formazione di base. Presso l’Azienda svizzera delle PTT, la petente avrebbe infatti assolto il tirocinio di assistente d’esercizio. La tempestiva opposizione, nella quale veniva comprovata la qualifica puramente interna della formazione di cui beneficerebbe l’assicurata, veniva respinta con decisione 12 novembre 2004. A motivo della conferma della decisione di rifiuto, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) adduceva la mancata richiesta sul mercato del lavoro di posti in qualità di aiuto infermiera e il prevalente interesse personale della petente a seguire la formazione di assistente di cura. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 23 novembre 2004, l’assicurata postulava il riconoscimento degli assegni per formazione. Contrariamente al parere dell’ufficio convenuto, a … si sarebbero recentemente resi disponibili almeno tre nuovi posti di lavoro. La formazione di aiuto infermiera sarebbe poi comunque un buon punto di partenza anche per andare a lavorare nel vicino Cantone Ticino, poiché attualmente tale formazione di base sarebbe il presupposto minimo per l’assunzione in

qualsiasi nosocomio. Del tutto infondate sarebbero poi le allusioni al puro interesse personale alla formazione anche solo in considerazione del fatto che presso il precedente datore di lavoro l’assicurata avrebbe mensilmente guadagnato fr. 5'500.-- mentre, anche dopo la formazione in atto, lo stipendio di una aiuto infermiera non sarebbe che di fr. 3'500.--. 4. Nella presa di posizione sul ricorso, l’UCIAML chiedeva la reiezione del ricorso per i motivi già esposti nella decisione su opposizione. In particolare, l’ufficio non considerava che la formazione alla quale si stava sottoponendo l’assicurata potesse accrescerne l’idoneità al collocamento. 5. Il 4 gennaio 2005, la … certificava, su richiesta del Tribunale, la possibilità di un’eventuale assunzione futura della ricorrente. Dal canto suo, l’ufficio convenuto rinunciava a duplicare. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 1a cpv. 2 della legge federale su l’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), la legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro. A questo fine la LADI ha previsto agli art. 59 ss i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Gli stessi sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurate il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare migliorare l’idoneità al collocamento delle persone assicurate in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Tra le prestazioni che la legge prevede in caso di partecipazione a PML l’art. 59b cpv. 3 lett. a annovera gli assegni di formazione. Giusta l’art. 60a LADI, l’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni alle persone disoccupate che hanno almeno 30 anni e non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (cpv. 1). Gli assegni di formazione

sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione (cpv. 4). 2. Anche se non più apertamente, all’istante viene in primo luogo opposta l’esistenza di una formazione professionale completa. La tesi non merita protezione. Come l’assicurata ha saputo debitamente dimostrare, tra il 1993 e il 1994 essa svolgeva una riqualifica interna presso l’Azienda svizzera delle PTT. Al termine di tale formazione, l’assicurata otteneva l’attestato d’assistente d’esercizio che però è riconosciuto solo all’interno dell’azienda e non a livello federale come un regolare tirocinio di lavoro. In queste condizioni non è dato considerare che la formazione di cui dispone l’istante sia una formazione professionale completa. Con gli assegni di formazione si vuole accrescere le possibilità di inserimento sul mercato del lavoro di quelle persone che, non disponendo di alcuna formazione professionale specifica, sono difficilmente collocabili. Propriamente dal punto di vista dalla collocabilità, non è oggettivamente sostenibile che una semplice formazione interna ad una ditta - formazione che per definizione stessa è settoriale e soddisfa quindi in primo luogo le peculiarità proprie di un determinato datore di lavoro - possa offrire all’assicurata le stesse possibilità di inserimento nel mondo del lavoro come un normale tirocinio o comunque una formazione riconosciuta a livello cantonale o federale. Del resto, già la durata stessa della formazione non permette confronti del genere. Per questo non è nella fattispecie ammissibile ritenere la petente già in possesso di una formazione professionale completa per negarle il diritto agli assegni di formazione. 3. Per l’ufficio convenuto, la nuova formazione non sarebbe comunque atta a migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata, non essendo disponibile attualmente alcun posto come aiuto infermiera. Anche questa allegazione non merita protezione. Per chi conosce la realtà locale del luogo di domicilio e di quello di lavoro dell’assicurata è fuori discussione che i tre istituti di cura della regione (due case per anziani e una clinica) siano da anni degli apprezzati datori di lavoro, soprattutto per manodopera femminile. Il fatto che recentemente siano state assunte tre nuove aiuto infermiere nei due istituti di

cura del comune sul territorio del quale opera pure l’istante non permette certo di concludere che non esistano delle buone possibilità per la ricorrente di trovare un’occupazione al termine della formazione. Tali ottime possibilità vengono del resto pure confermate dall’attuale datrice di lavoro che ventila la possibilità di un’assunzione della dipendente a formazione ultimata. Pretendere, come sembra fare l’ufficio convenuto, che l’istante debba già aver in mano un contratto di lavoro non trova alcun riscontro nelle condizioni poste dalla normativa federale per l’attribuzione degli assegni di formazione e va decisamente oltre quanto si possa ragionevolmente esigere dalla petente. Per il resto, la parte convenuta non fa altro che fondarsi su delle supposizioni proprie, non comprovate da alcun elemento oggettivo, mentre l’istante è dal canto suo riuscita a dimostrare che i posti ai quali ambisce sono soggetti a sensibili fluttuazioni di manodopera che possono pertanto favorire comunque la sua assunzione. Infine, l’istante non è neppure intenzionata a limitare le proprie ricerche (qualora fosse necessario) a livello locale, ma considera la formazione indispensabile anche per occupare un posto nel vicino Cantone Ticino. Essendo poi tale formazione divenuta recentemente elemento essenziale per l’assunzione quale aiuto infermiera in tutti gli istituti di cura, le possibilità di impiego vanno effettivamente considerate indubbiamente in un’ottica migliore di quanto sostenga l’ufficio convenuto.

4. Anche il presunto prevalente interesse privato dell’istante alla formazione va recisamente contestato. Sostenere che una formazione mediante la quale l’assicurata verrebbe a conseguire un salario mensile inferiore a quello precedente di oltre un terzo debba necessariamente essere portata a termine per puro interesse personale è assolutamente fuori luogo. Simili osservazioni, oltre che offendere la destinataria, non sono certo proprie a sollecitare le persone disoccupate a darsi da fare in tutto e per tutto, prendendo quindi anche in considerazione degli importanti scapiti economici, per ridurre la disoccupazione, come sarebbe invece loro compito. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e all’assicurata va riconosciuto il diritto agli assegni di formazione per diventare assistente di cura, non essendo gli altri presupposti per il diritto all’assegno controversi.

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e a … viene riconosciuto il diritto all’assegno di formazione di un anno per assistente di cura. 2. La procedura è gratuita.

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