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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 02.03.2004 S 2003 168

March 2, 2004·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,647 words·~13 min·5

Summary

partecipazione ad un corso | Arbeitslosenversicherung

Full text

S 03 168 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 2 marzo 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente partecipazione ad un corso 1. …, 1972, studiava giurisprudenza in … e veniva assunta - prima a titolo di prova e poi con un impiego al 70% dal gennaio 2000 al febbraio 2002 - da uno studio legale di Brusio in qualità di collaboratrice e capo segretaria. Dal 1. marzo 2002, l’assicurata faceva valere il diritto all’indennità di disoccupazione, per un salario mensile assicurato di fr. 2'076.-, e entro il mese di settembre 2003 beneficiava del numero massimo di 400 indennità giornaliere alle quali aveva diritto. Durante il periodo della disoccupazione, dal 30 ottobre 2002 al 28 febbraio 2003, la disoccupata seguiva un corso di tedesco a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione e frequentava in seguito due corsi di informatica, dal 13 marzo al 23 luglio il primo e dal 19 agosto al 24 settembre 2003 il secondo, i cui costi andavano solo in parte (40%) a carico dell’assicurazione svizzera, avendo luogo le lezioni in Italia. Dal 1. giugno al 29 agosto 2003, l’assicurata prendeva inoltre parte ad un programma occupazionale. 2. Il 24 agosto 2003, l’assicurata formulava domanda per poter seguire dei corsi privati di lingua inglese presso un’insegnante di Tirano dall’11 agosto al 26 settembre 2003. La richiesta veniva respinta con decisione 29 luglio 2003. A motivo del rifiuto, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) adduceva di non poter approvare misure di aggiornamento professionale generale e di non considerare il provvedimento proprio ad accrescere l’idoneità al collocamento dell’interessata, dopo che la stessa avrebbe poi già frequentato un corso di lingua tedesca e due di informatica. L’UCIAML considerava pure poco propizio il periodo scelto, essendo la

petente impegnata in un programma occupazionale e avendo luogo nello stesso periodo il secondo corso d’informatica. 3. Nell’opposizione presentata il 16 agosto 2003, … considerava che - in qualità di giurista e comunque anche per altre attività - delle buone conoscenze della lingua inglese le avrebbero facilitato la ricerca di un lavoro e avrebbero inoltre semplificato lo studio informatico in atto. Con decisione 4 novembre 2003, l’opposizione veniva respinta. In sostanza, le possibilità per l’istante di trovare un posto in qualità di giurista venivano ritenute estremamente esigue, per cui la conoscenza della lingua inglese non era reputata migliorare sensibilmente le possibilità di collocamento della petente. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 4 dicembre 2003, … chiedeva il riconoscimento delle legali prestazioni assicurative per i costi derivanti dalla frequenza del corso d’inglese, adducendo essenzialmente gli stessi motivi già fatti valere in sede di opposizione. A mente dell’istante, nella propria decisione su opposizione, l’UCIAML avrebbe omesso di considerare che delle seppure sommarie conoscenze della lingua inglese le avrebbero indubbiamente facilitato l’inserimento sul mercato del lavoro in pressoché tutte le attività che sarebbe disposta ad accettare (segretaria, telefonista, impiegata, cameriera ecc.). 5. Nella propria risposta di causa, l’UCIAML chiedeva la non entrata nel merito sul ricorso o eventualmente la sua reiezione. Per l’ufficio convenuto non sarebbe dato entrare nel merito del ricorso dopo che il corso avrebbe già avuto luogo e avendo attualmente la ricorrente esaurito il diritto a prestazioni assicurative. Ma anche materialmente le richieste sarebbero infondate, non permettendo l’ulteriore formazione di incrementare in modo sostanziale l’idoneità al collocamento della ricorrente. Delle semplici supposizioni, come quelle formulate nel ricorso, sarebbero lungi dal comprovare l’adeguatezza della misura pretesa e il corrispondente diritto della petente all’ottenimento della prestazione richiesta.

6. Replicando, la ricorrente criticava aspramente l’ufficio convenuto per aver redatto la presa di posizione sul ricorso in lingua tedesca e invocava a questo proposito una violazione del suo diritto di audizione. Nel merito, l’istante si riconfermava essenzialmente nelle sue precedenti allegazioni e proposte. Dal canto suo, l’UCIAML rinunciava a duplicare. Considerando in diritto: 1. a) Formalmente, l’UCIAML oppone alla ricorrente l’assenza di un interesse alla controversia. La censura non merita protezione. Anche se il corso dall’11 agosto al 26 settembre 2003 non potrà più essere frequentato dall’interessata, avendo già avuto luogo, la ricorrente mantiene comunque un interesse a sapere se il rifiuto di assumere i costi di tale misura sia lecito o meno. Del resto tale problematica si presenta sempre quando è in discussione una tematica come quella in oggetto, giacché colei che partecipa ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro, come quello in parola, deve presentare la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dall’inizio del provvedimento (cfr. art. 81 cpv. 1 prima frase dell’ordinanza su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI) e anche il formulario riguardante la domanda di consenso per la frequentazione di un corso). Se dal momento che il provvedimento ha avuto luogo non dovesse più essere possibile adire le vie legali, tali decisioni sarebbero de facto non più impugnabili, ciò che non può evidentemente essere stata la volontà del legislatore. Per gli stessi motivi, anche l’esaurimento del diritto a prestazioni d’indennità giornaliera non si oppone alla definizione della questione riguardante la liceità della decisione presa. b) La ricorrente pretende che la presa di posizione dell’ufficio convenuto, redatta in lingua tedesca, violi il suo diritto di essere sentita. Tale censura potrebbe essere motivata qualora alla ricorrente non fosse stato possibile eruire i motivi contenuti nella presa di posizione e potersi conseguentemente difendere dovutamente. L’atto di replica, nel quale la ricorrente controbatte punto per punto a tutte le allegazioni di controparte, dimostra però palesemente il

contrario, por cui non è dato concludere ad una violazione del diritto di audizione. In qualità di autorità amministrativa cantonale, l’ufficio convenuto è tenuto a corrispondere con una parte che parla la lingua italiana in italiano. Questo principio è stato nell’evenienza debitamente ossequiato per quanto riguarda la corrispondenza intercorsa in precedenza e in particolare per la decisione e la decisione su opposizione. Il fatto che la presa di posizione sul ricorso sia stata redatta in lingua tedesca non può stupire, dopo che la ricorrente ha seguito un corso di tedesco a carico della stessa assicurazione contro la disoccupazione e non appare censurabile, anche considerato che gli argomenti addotti in risposta al ricorso erano già noti alla ricorrente dalle due precedenti decisioni. c) Sempre dal profilo formale, l’istante critica il preteso continuo cambiamento della motivazione per rifiutare la prestazione richiesta. Anche questa censura non può essere sentita. Sul formulario per la richiesta di consenso del 24 luglio 2003, la ricorrente adduceva a motivo della propria domanda “la conoscenza di una lingua straniera ed in particolar modo dell’inglese accresce la mia collocabilità (ad es. nel settore alberghiero od in un ufficio che intrattiene rapporti con l’estero)”. A questa indicazione di carattere generale seguiva la motivazione contenuta nella decisione del 29 luglio 2003, a sapere che aggiornamenti professionali generali o istruzioni fondamentali non rientrerebbero nelle prestazioni indennizzabili da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione. Era poi l’istante stessa che nell’opposizione del 16 agosto 2003 adduceva come nuovo argomento la necessità di conoscere l’inglese per “approfondire i miei studi con l’analisi anche di testi giuridici (ed es. Common law, della Corte Europea di Giustizia ecc.)”. Per questo nell’opposizione l’argomentazione principale riguardava propriamente la necessità di un corso d’inglese per una giurista. Determinanti nell’evenienza, per quanto verrà detto in seguito, sono comunque le argomentazioni relative al miglioramento delle possibilità di collocamento della ricorrente sul mercato del lavoro, nell’ambito di tale motivo di rifiuto una pluralità di motivazioni è ammissibile, per quanto queste sostengano la tesi principale avanzata da controparte. Il fatto poi di aver aggiunto che il periodo scelto era pure poco propizio, essendo in atto il corso d’informatica, non può neppure essere

criticato, anche se attualmente l’argomento non è più stato riprodotto. Un corso informatico da dei buoni risultati se le partecipanti possono pure debitamente esercitarsi sulle nozioni apprese. Il fatto di seguire parallelamente più corsi potrebbe in effetti compromettere i risultati e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 2. a) Giusta l’art. 1 cpv. 2 della legge federale su l’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), la legge si prefigge di prevenire la disoccupazione imminente e di combattere quella esistente con provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore delle persone assicurate. Fanno parte di queste misure preventive anche le prestazioni di cui agli art. 59ss. LADI. L’assicurazione contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurate, il cui collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione devono migliorare l’idoneità al collocamento (art. 59 cpv. 1 e 3 LADI; DLA 1985 no. 23, 1986 ni. 16 e 36 e 1987 no. 12). Le lavoratrici che frequentano un corso di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione possono pretendere prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione se sono disoccupate, o direttamente minacciate da disoccupazione, e non può essere loro assegnata un’occupazione adeguata (art. 60 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 112 V 398 cons. 1a e DLA 1993/1994 no. 6 cons. 1 e riferimenti). b) Secondo la legge e la giurisprudenza, deve trattarsi di una riqualificazione o di un perfezionamento professionale (DTF 108 V 163 e 111 V 271) e non di una formazione di base (DTF 111 V 400) o comunque di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall’assicurata anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione. Compiti della riqualificazione e del perfezionamento professionale sono propriamente quelli di combattere o prevenire la disoccupazione mediante eventuali misure d’integrazione professionale. Queste misure sono volte a permettere all’assicurata di adattarsi al progresso tecnico o industriale o a incrementare certe conoscenze professionali, forse troppo settoriali, in modo tale da poterle

sfruttare meglio sul mercato del lavoro. Tali misure devono permettere di migliorare le possibilità di collocamento sul mercato del lavoro e non di conseguire un miglioramento sul piano economico e formativo. Non è sempre facile distinguere tra la formazione di base o il perfezionamento professionale in generale e le misure che possono invece essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione professionale. Spesso infatti una misura può rivestire ambedue i caratteri, per cui risulta decisiva la questione di sapere quale sia l’aspetto che nel caso concreto sia predominante. Si tratterà generalmente di una formazione di base, qualora l’assicurata avrebbe probabilmente frequentato il corso anche se non fosse rimasta disoccupata o se la durata della formazione si protrae per un lungo periodo (DTF 111 V 276 cons. 2d). Per le assicurate con poca esperienza professionale, non è dato applicare un metro troppo severo nell’esame volto ad appurare se il provvedimento previsto debba essere considerato ancora come parte integrante della formazione di base (DLA 1993/1994 no. 39). In termini temporali, l’accertamento dei presupposti ha luogo in modo prospettivo, dal momento in cui è depositata la domanda (DTF 112 V 398 cons. 1a). 3. a) Nel caso in esame, la ricorrente è di professione giurista e, pur dichiarandosi disposta ad assumere anche altri impieghi, sarebbe ben contenta di essere assunta in tale qualità. Per quanto riguarda la professione appresa, va in questa sede condiviso il parere dell’ufficio convenuto. Avendo studiato giurisprudenza in Italia, le possibilità per la ricorrente di trovare in Svizzera un posto come giurista sono alquanto ridotte. Lo studio riguarda, infatti, due ordinamenti giuridici distinti che, pur presentando analogie, non possono comunque essere considerati uguali. In Svizzera poi lo studio del diritto presuppone la conoscenza delle lingue tedesche e/o francese, non esistendo una facoltà in lingua italiana. Per poter anche solo documentarsi su delle problematiche di diritto Svizzero è pertanto indispensabile che l’istante abbia delle conoscenze della lingua tedesca o francese. Per questo motivo, la presa a carico del corso di tedesco per una giurista può in quest’ottica apparire giustificato. Per contro, delle conoscenze della lingua inglese non possono essere considerate accrescere in modo sostanziale la possibilità di

collocamento di una giurista. Il fatto che la ricorrente abbia lavorato per due anni presso uno studio legale come collaboratrice e capo segretaria non fa del resto che confermare questa tesi, giacché non corrisponde al normale curriculum di una giurista svolgere attività di capo segretaria. In questo senso è praticamente escluso che delle minime conoscenze della lingua inglese possano incrementare le già praticamente inesistenti possibilità di assunzione della ricorrente come giurista. b) Anche se non si può negare che l’approfondimento delle conoscenze linguistiche possa essere, in determinate circostanze, professionalmente vantaggioso, il vantaggio puramente teorico dal profilo dell’idoneità al collocamento, ma poco probabile nel caso concreto, non può soddisfare le esigenze poste dall’art. 59 LADI (DLA 1985 no. 23). Eccezioni sono possibili laddove esista una chiara indicazione del mercato del lavoro (p. es. vedi il caso citato in DAS 1996 no. 58 riguardante il Cantone Ticino per corso di tedesco a favore di una commessa in una località a forte affluenza turistica). Questa non è però la situazione del caso in parola. Anche per le altre attività, che l’istante si dichiara disposta ad assumere, il rifiuto decretato merita conferma. L’istante considera che in generale la conoscenza della lingua inglese faciliti le assunzioni nel settore alberghiero e commerciale e che tali nozioni le avrebbe meglio permesso di seguire il corso di informatica tenutosi durante l’estate del 2003. L’argomentazione, per quanto attiene al corso d’informatica, non merita protezione. Attualmente innumerevoli professioni richiedono l’impiego del computer e pertanto delle basilari nozioni di informatica. Tali corsi per un impiego informatico a livello d’ufficio (elaborazione dei testi, tabelle, posta elettronica ecc.) non presuppongono delle conoscenze della lingua inglese, anche perché i programmi esistono in versione italiana. Il fatto che nel campo informatico molte nozioni restino in inglese non lascia comunque assurgere la conoscenza di questa lingua a presupposto indispensabile per la frequentazione del corso. c) L’istante reputa che in qualità di centralinista o segretaria d’albergo la lingua inglese sia indispensabile. La tesi come tale merita protezione. Determinante è però che il collocamento dell’assicurata sia altrimenti impossibile o

considerevolmente intralciato (cfr. DLA 1985 no. 21). Il genere di attività ventilato dalla ricorrente non si rivela però indicato per una persona che non dispone già di una relativa formazione specifica e che conosce solo la lingua italiana e con le prime nozioni del tedesco. Come si evince dal profilo richiesto, per una segretaria d’albergo veniva richiesta la conoscenza delle lingue inglese, francese, italiano e tedesco. L’istante non può pertanto pretendere che questa candidatura dimostri che l’inglese le darebbe migliori possibilità d’impiego. Le sue conoscenze linguistiche sono nel caso concreto da considerare non corrispondere al profilo richiesto, non solo per l’inglese ma in generale. Le stesse considerazioni si impongono per un lavoro come quello della centralinista, dove le conoscenze delle lingue straniere sono presupposto indispensabile. Avendo come conoscenza linguistica di base l’italiano, la ricorrente non può pretendere di essere idonea per quelle attività che richiedono la conoscenza di due o tre lingue straniere e tanto meno che l’assicurazione contro la disoccupazione possa essere tenuta a sopportare i costi di una tale formazione. In questi settori, dove la pluralità delle conoscenze linguistiche è presupposto per l’impiego, anche il fatto di disporre di rudimentali conoscenze di una specifica lingua straniera non accresce le possibilità di collocamento della candidata, restando tali conoscenze insufficienti in altre lingue. Nel settore commerciale invece, la richiesta della lingua inglese non è una condizione d’assunzione per la maggior parte degli impieghi. Il fatto che sull’arco di due anni l’istante alleghi una specifica richiesta di lavoro per la quale venivano pretese il tedesco e l’inglese non permette di concludere che in detto settore l’inglese accresca sensibilmente le possibilità di assunzione. Esistono certamente uffici e ditte che richiedono la padronanza della lingua inglese, ma tale qualifica non può essere considerata una chiara indicazione del mercato del lavoro, ma va considerata come un requisito preteso sporadicamente e non pertanto atto ad incrementare la collocabilità dell’istante. Ne discende che la decisione di rifiutare alla ricorrente l’assunzione dei costi per il corso d’inglese merita protezione e il ricorso deve essere respinto. Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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