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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 22.05.2006 ZB 2006 9

May 22, 2006·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·2,322 words·~12 min·7

Summary

contratto di lavoro | OR Einzelarbeitsvertrag

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 22 maggio 2006 Comunicata per iscritto il: ZB 06 9 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Sutter-Ambühl e Zinsli Attuario Crameri —————— Visto il ricorso civile di A., attrice e ricorrente, rappresentata dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 22 marzo 2006, comunicata il 30 marzo 2006, in re dell’attrice e ricorrente contro l a B . , convenuta e resistente, rappresentata dall’avv. lic. iur. Cristina Keller, presso studio legale Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, concernente credito da contratto di lavoro, è risultato:

2 A. A. è stata assunta dalla B. a mezza giornata in qualità di addetta alla contabilità/amministrazione il 3 novembre 2003. I rapporti tra le parti sono stati regolati con contratto di lavoro scritto, concluso a tempo indeterminato, con diritto ad un salario mensile lordo di fr. 2'000.--, netto di fr. 1'833.--, a 20 giornate lavorative di ferie (un giorno di lavoro = 4.25 ore) e di disdetta per la fine di un mese con preavviso di due mesi. Inabile al lavoro causa malattia a partire dal 9 febbraio 2004, la dipendente è stata licenziata con effetto immediato in data 27 febbraio 2004. B. Reputata ingiustificata la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, il 31 marzo 2005 A. ha proposto azione nei confronti della B. dinanzi al Presidente del Circolo di C. ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di accertare la nullità della risoluzione immediata del rapporto di lavoro e di condannare la convenuta a versarle l’importo di fr. 6'566.-- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2004. La controparte ha postulato che l’azione sia respinta, protestando pure spese e ripetibili. Fallito il tentativo di conciliazione e rilasciato il libello, con istanza processuale del 17 maggio 2005 l’attrice ha proseguito la causa al Tribunale del Distretto Moesa, riproponendo le richieste d’accertamento e di condanna. La controdomanda è stata riproposta anche dalla convenuta con risposta processuale del 9 giugno 2005. Questi petiti sono poi stati confermati da ambedue le parti col secondo scambio di scritti. In sede d’udienza l’attrice ha ridotto la pretesa a fr. 4'733.--. C. Con sentenza del 22 marzo 2006, comunicata il 30 marzo 2006, la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa ha parzialmente accolto l’azione ed ha condannato la convenuta a versare all’attrice la somma di fr. 2'789.85 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2004 (cifra 1 del giudizio). Le spese di procedura di fr. 1'883.-- sono state messe a carico del Tribunale di distretto e le ripetibili compensate (cifra 2 della pronuncia). D. Insorta con ricorso del 24 aprile 2006 dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, A. postula, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza, la riforma della sentenza distrettuale nel senso che la B. sia condannata a pagarle l’importo di fr. 4'516.80 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2004. La resistente ha proposto la reiezione del ricorso. La Commissione del Tribunale distrettuale ha rinunciato ad una presa di posizione.

3 La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Interposto il 24 aprile 2006 contro la sentenza inappellabile della Commissione del Tribunale del distretto Moesa del 22 marzo 2006, censurate delle violazioni di diritto, tempestivo e motivato, il ricorso è ricevibile in ordine (art. 232 e 233 CPC). 2. I giudici precedenti hanno esaminato nel merito le richieste dell’attrice. Innanzitutto hanno reputato non nulla ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 in unione all’art. 336c cpv. 1 lett. b CO la risoluzione immediata del rapporto di lavoro (art. 337 CO), non essendo ad essa applicabili le disposizioni di protezione dalla dis-detta data in tempo inopportuno. Essi hanno poi negato che l’inabilità al lavoro per malattia è una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO ed aggiunto che come tale non possono esser riconosciute neanche le circostanze che la dipendente a partire dal 9 febbraio 2004 non s’è più ripresentata al lavoro e che i certificati medici sono stati presentati con qualche giorno di ritardo. A loro dire dopo aver preso conoscenza del primo certificato medico del 9 febbraio 2004, con cui sono state attestate circa due settimane di malattia, la datrice di lavoro avrebbe dovuto informarsi presso la lavoratrice e sollecitarla a riprendere l’attività o a documentare la persistenza della malattia, anziché risolvere immediatamente il rapporto di lavoro. I primi giudici hanno altresì respinto la tesi della convenuta secondo cui la dipendente avrebbe abusato del proprio diritto, avendo richiesto dal medico attestazioni di malattia e contemporaneamente discusso con lui l’eventualità della risoluzione immediata del rapporto di lavoro da parte sua nonchè essendo in seguito andata in Brasile. Di tale eventualità è stato parlato, ma il medico non ha escluso il ripristino di una certa capacità lavorativa nel corso di due o tre settimane con un trattamento medicamentoso. Inoltre non ha negato alla paziente la possibilità di assentarsi dal domicilio durante tutto il periodo d’inabilità lavorativa. Ritenuta quindi ingiustificata la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, i giudici di primo grado hanno riconosciuto all’attrice un risarcimento di fr. 2'749.50 [fr. 3'666.-- (fr. 1'833.-- x 2) di stipendio per il termine di disdetta di due mesi (dal 9 febbraio al 9 aprile 2004) meno fr. 916.50 (fr. 1'833.-- : 28 x 14) di salario già percepito per il periodo dal 10 al 23 febbraio 2004]. A questo importo hanno aggiunto fr. 40.35 d’indennità per 0.66 giorni di ferie per il periodo da novembre 2003 a febbraio 2004 (fr. 1833.-- : 30 x 0.66), mentre che a questo titolo un ulteriore indennizzo per i mesi di marzo e aprile 2004 è stato negato.

4 3. Colla risposta la resistente ripropone il suo parere del comportamento abusivo della dipendente. Essa ha però accettato la sentenza e con ciò anche la motivazione dell’istanza precedente, che ha negato l’esistenza dell’abuso di diritto, rispettivamente di una causa grave per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro. È quindi dubbio che essa colla sua tesi riproposta possa corroborare il suo punto di vista nell’ambito della procedura di ricorso. Unicamente se la Commissione del Tribunale cantonale giungesse alla stessa conclusione, potrebbe far sua la motivazione della resistente e respingere il ricorso. Sennonché i motivi della resistente sono manifestamente infondati. Correttamente la prima istanza non ha reputato il comportamento della lavoratrice come causa grave per il licenziamento immediato. Agli atti vi sono tre certificati medici, che attestano l’inabilità al lavoro causa malattia, il primo del 9 febbraio 2004 per circa due settimane, il secondo del 25 febbraio 2004 per il periodo dal 24 febbraio al 1° marzo 2004 ed il terzo del 1° marzo 2004 per ancora almeno un mese (atti 2.3 - 2.5). È vero che questi certificati, eccezion fatta per il primo, non sono pervenuti tempestivamente alla datrice di lavoro. Che la dipendente dopo due settimane non s’è ripresentata al lavoro e nulla ha fatto sapere non sono motivi di risoluzione immediata del rapporto di lavoro. In forza del suo obbligo d’assistenza la datrice di lavoro avrebbe dovuto interessarsi del motivo d’assenza della lavoratrice. Quanto poi al preteso abuso di diritto, stando alla testimonianza del medico (atto 5.3), la dipendente aveva problemi col posto di lavoro e la mezza idea di risolvere lei stessa il rapporto lavorativo. Il medico ha però ritenuto più confacente attestarle l’inabilità al lavoro, dapprima per circa due settimane, ritenendo questo periodo sufficiente per ristabilire in parte la capacità lavorativa. Ciò non è stato il caso, sicchè è stata necessaria una cura più lunga. Manifestamente la lavoratrice era ammalata, per cui la resistente non può ora pretendere che essa senza motivo ha rifiutato di prestare l’attività dovuta ed abusivamente tentato di riscuotere la paga. Se avesse disdetto il rapporto di lavoro, la dipendente avrebbe avuto diritto al salario fino alla scadenza del termine di disdetta, anche se durante questo lasso di tempo fosse stata ammalata. 4. a) Ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta. b) Pacifico che la risoluzione immediata del rapporto di lavoro è avvenuta alla fine di febbraio 2004 e che il termine di disdetta è di due mesi (atto 2.1, cifra

5 6.2), i giudici precedenti hanno giustamente esposto che il rapporto di lavoro tra le parti ha cessato in data 30 aprile 2004. Ciònonostante essi hanno riconosciuto all’attrice un risarcimento pari allo stipendio per il periodo dal 9 febbraio al 9 aprile 2004, da cui hanno dedotto quanto già percepito per il lasso di tempo dal 10 al 23 febbraio 2004, pari a fr. 916.50 e aggiunto fr. 40.35 d’indennità per 0.66 giorni di ferie per i mesi da novembre 2003 a febbraio 2004. c) La ricorrente fa invece valere che ha diritto ad un risarcimento di fr. 4'516.80, ossia fr. 608.80 di salario per il mese di febbraio 2004, fr. 3'666.-- di stipendio per i mesi di marzo e aprile 2004 (2 x fr. 1833.--), fr. 40.35 d’indennità per vacanze fino a febbraio 2004 e fr. 201.65 d’indennizzo per ferie fino ad aprile 2004. d) A ragione l’istanza precedente ha ritenuto che l’attrice ha diritto al salario di massima fino alla fine del termine di disdetta. Questo è scaduto il 30 aprile 2004. A causa della malattia le ha però riconosciuto lo stipendio unicamente per due mesi, cioè dal 9 febbraio al 9 aprile 2004. Sennonché esso va corrisposto fino al 30 aprile 2004. Contrariamente all’assunto della prima istanza, per il mese di febbraio 2004 alla dipendente è stato pagato un salario di fr. 1224.20 (atto 2.7) e non di fr. 916.50. Per questo mese essa pretende quindi a ragione i rimanenti fr. 608.80 a cui devono essere aggiunte le paghe di marzo e aprile 2004, quindi fr. 3'666.--. A suo dire la sua pretesa ammonta perciò a fr. 4'274.80. Da questo preteso risarcimento deve però essere dedotto l’importo che giusta l’art. 324a CO a causa della malattia sarebbe pagato di troppo. Ai sensi dell’art. 12 lett. B del contratto di lavoro (atto 2.1) in caso di malattia la paga è versata per due mesi. La lavoratrice è stata inabile al lavoro per malattia dal 9 febbraio al 31 marzo 2004 (atto 2.8). In febbraio sono già stati pagati 20 giorni di malattia. La ricorrente ha quindi diritto alla retribuzione di giornate di malattia solo fino all’8 aprile 2004 compreso. Per il mese d’aprile essa chiede a torto la retribuzione di 22 giorni in più. Di conseguenza dal risarcimento richiesto (fr. 4'274.80) va dedotto l’importo di fr. 1’344.20 ( fr. 1833.-- : 30 x 22). La ricorrente ha quindi diritto a fr. 2'930.60. A questo importo vanno aggiunti gl’incontestati 0.66 giorni di vacanze per il periodo da novembre 2003 a febbraio 2004, vale a dire fr. 40.35, sicchè la resistente deve alla ricorrente l’importo di fr. 2'970.95. Questo è il corretto risarcimento. La vertenza non volge attorno al quesito della sospensione del periodo protetto ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lett. b CO, come espone la ricorrente, ma alla questione di sapere come sono da calcolare correttamente i giorni di malattia.

6 e) Quanto al preteso indennizzo di fr. 201.65 per le ferie durante il termine di disdetta è da rilevare che colla fine del rapporto di lavoro tutti i crediti da esso derivanti diventano esigibili (art. 339 cpv. 1 CO). Di conseguenza in seguito al licenziamento ingiustificato oltre al risarcimento dev’essere corrisposta anche l’intera indennità di vacanze. Il diritto a questo indennizzo ha però un doppio carattere. Dallo scopo distensivo delle ferie segue che in primo piano sta la reale concessione di tempo libero (art. 329d cpv. 2 CO). Nella misura in cui nel lasso di tempo determinante per il calcolo del risarcimento, nonostante il tempo necessario per la ricerca di un nuovo posto di lavoro, rimane ancora tempo per riposarsi, tale tempo libero è da reputare ordinato e concesso quale periodo di distensione, sicchè col pagamento di questo tempo libero è compensato anche il diritto alle ferie (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, Bd. V2c, 1996, art. 337c, n. 9; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6. Aufl. Zürich 2006, art. 337c, n. 18; Rehbinder, Berner Kommentar, Bd. VI/2/2/2, 1992, art. 337c, n. 3). Nel concreto caso durante il secondo mese dell’ipotetico termine di disdetta la dipendente s’è recata in Brasile in vacanze. In simili circostanze può essere senz’altro ammesso che la datrice di lavoro ha concesso le ferie e che la lavoratrice ha beneficiato delle stesse, tanto più che i problemi sul posto di lavoro non le hanno causato ulteriori sofferenze e malattie. Sarebbe quindi ingiusto rimunerare le vacanze. Il preteso indennizzo per le ferie durante il termine di disdetta va quindi respinto. f) L’interesse chiesto ed accordato dalla prima istanza non è conteso e non è quindi oggetto di ricorso. 5. Ai sensi dell’art. 343 cpv. 3 CO in caso di controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non supera i fr. 30'000.-- alle parti non possono essere imposte né tasse, né spese giudiziarie. Le spese della procedura di ricorso vanno perciò a carico del Cantone dei Grigioni. Tenuto conto dell’esito della presente procedura si giustifica di assegnare alla ricorrente ridotte indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.-- della sede distrettuale e di fr. 1000.-- della sede cantonale.

7 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la cifra 1 e quanto alle indennità a titolo di ripetibili la cifra 2 dell’impugnata sentenza sono annullate e la resistente è condannata a versare alla ricorrente l’importo di fr. 2'970.95 oltre interesse al 5% a contare dal 22 dicembre 2004. 2. I costi della procedura di ricorso vanno a carico del Cantone dei Grigioni. La convenuta e resistente rifonde all’attrice e ricorrente ridotte ripetibili di complessivi fr. 2'500.-- della sede distrettuale e cantonale. 3. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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