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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 09.11.2004 ZB 2004 45

November 9, 2004·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·2,027 words·~10 min·5

Summary

contratto di lavoro | OR Einzelarbeitsvertrag

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 09 novembre 2004 Comunicata per iscritto il: ZB 04 45 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Presidente Brunner Giudici Jegen e Tomaschett-Murer Attuario Crameri —————— Visto il ricorso civile di B., convenuto e ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Mirco Rosa, casella postale 109, 6535 Roveredo, contro la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 5 ottobre 2004, comunicata il 5 ottobre 2004, nella causa A., attrice e opponente al ricorso, rappresentata da Hotel & Gastro Union, Freigutstrasse 10, 8002 Zurigo, contro il convenuto e ricorrente, concernente contratto di lavoro, è risultato:

2 A. A. è stata alle dipendenze di B., in qualità di aiuto cucina al C. a San Vittore. I rapporti tra il datore di lavoro e la dipendente sono stati regolati con contratto di lavoro scritto del 3 febbraio 2003, concluso a tempo determinato per il periodo dal 15 marzo 2003 al 15 ottobre 2003, con diritto ad un salario mensile lordo di fr. 3'000.--. Secondo l’art. 33 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), se lo stesso non dispone altrimenti, accordi divergenti sono ammissibili unicamente a favore del dipendente. A. ha iniziato la sua attività il 20 marzo 2003. Con scritto del 28 aprile 2003 ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 maggio 2003. Il 20 maggio 2003 ha lavorato per l’ultima volta. B. Il 5/6 febbraio 2004 A. ha proposto azione creditoria nei confronti di B. dinanzi al Presidente del Circolo di Roveredo ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che sia condannato a pagarle l’importo di fr. 1'459.90, oltre interesse al 5% dal 1° giugno 2003, pari allo stipendio netto del mese di marzo 2003 e a compenso dei giorni di vacanze, non pagati. Il convenuto ha postulato che l’azione sia respinta, protestando pure spese e ripetibili. Fallito il tentativo di conciliazione e rilasciato il libello, in data 10 marzo 2004 l’attrice ha proseguito la causa colle stesse richieste al Presidente del Tribunale del Distretto Moesa. Le stesse controdomande sono state riproposte anche dal convenuto con risposta processuale del 19 aprile 2004. C. Con sentenza del 5 ottobre 2004 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato: “1. L’istanza processuale 10/11 marzo 2004 è parzialmente accolta. Di conseguenza il signor B., San Vittore, è condannato a versare alla signora A., Medels, la somma di fr. 1'459.90 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2004. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.--, di scritturazione di fr. 300.-- e le spese diverse di fr. 119.--, per complessivi fr. 719.--, restano a carico del Tribunale distrettuale Moesa. Il convenuto è obbligato a versare all’istante l’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili. 3. (Comunicazione a)” D. Contro questo giudizio, comunicato il 5 ottobre 2004, il 15 ottobre 2004, B. ha proposto ricorso alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Il ricorso è accolto.

2 Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 5 ottobre 2004 sono modificati come segue: 1. L’istanza processuale 10/11 marzo 2004 è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.--, di scritturazione di fr. 300.-- e le spese diverse di fr. 119.--, per complessivi fr. 719.--, restano a carico del Tribunale distrettuale Moesa. L’istante è obbligata a versare al convenuto l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili. 2. Con protesta di tasse, spese e ripetibili.” Il Presidente del Tribunale distrettuale ha rinunciato ad inoltrare osservazioni. A. ha proposto la reiezione del ricorso. Dei motivi posti a fondamento dell’impugnata sentenza e del ricorso si dirà nei considerandi. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Interposto il 15 ottobre 2004 contro la sentenza inappellabile del Presidente del Tribunale del Distretto Moesa del 5 ottobre 2004, censurate delle violazioni di diritto, tempestivo e motivato, il ricorso è ricevibile in ordine (art. 232 e 233 CPC). 2. Nell'ambito di ricorsi per violazione di legge ai sensi degli art. 232 segg. CPC l'esame della sentenza impugnata e della procedura che l’ha preceduta è limitato a questioni di diritto materiale e formale. Per la Commissione del Tribunale cantonale le costatazioni di fatto dell'istanza precedente sono vincolanti a meno che esse siano state fatte violando regole di prova oppure si rivelino arbitrarie (art. 235 cpv. 1 e 2 CPC). Regole di prova sono violate se non sono stati considerati mezzi probatori rilevanti. La costatazione dei fatti è reputata arbitraria se la valutazione delle prove è manifestamente insostenibile, non giustificata da motivi oggettivi o sta in aperto contrasto col senso di giustizia (DTF 118 Ia 30, 117 Ia 106/139, 116 Ia 88; PTC 1987 Nr. 17, 1981 no. 18). 3. a) A. sostiene d’aver diritto ad un importo di fr. 1'459.90. A suo dire allo stipendio complessivo per il periodo dal 20 marzo 2003 al 31 maggio 2003 di fr. 7'200.-- (fr. 100.-- x 72 giorni) devono essere aggiunti fr. 710.-- per 7.10 giorni di vacanze non pagate. Sempre a suo dire alla somma di fr. 7'910.-- vanno dedotti fr. 924.60 di oneri sociali (AVS, AD, INF, IPG e imposte, ossia l’11,689%), fr. 1'612.--

2 per il vitto e l’alloggio (fr. 26.-- x 62 giorni), fr. 2'247.85 di salario del mese di aprile 2003 e fr. 1'665.65 di salario del mese seguente. aa) L’opponente al ricorso contesta d’aver ricevuto lo stipendio per i 12 giorni di lavoro prestati durante il mese di marzo 2003 (dal 20 al 31 marzo). Stando a lei ha quindi diritto a fr. 747.75 (fr. 100.-- x 12 giorni) meno fr. 140.25 d’oneri sociali (11,689%) e fr. 312.-- (fr. 26.-- x 12 giorni) di vitto e alloggio. Il Presidente del Tribunale distrettuale s’è basato sulle deposizioni dei testimoni D., E., F., G., e H.. D. ha testimoniato che lo stipendio veniva versato in una busta paga all’ultimo giorno del mese lavorativo o al primo giorno del mese successivo. La consegna delle buste paghe avveniva per tutti i dipendenti allo stesso momento. Per il mese di marzo 2003 l’attrice era presente alla consegna delle stesse. Non poteva affermare con certezza di aver visto B. a consegnare all’attrice la sua busta paga. Tuttavia tenuto conto che l’attrice era presente il giorno della consegna, presumeva che anche lei aveva ricevuto il proprio salario. Alla consegna delle buste paghe il datore di lavoro aveva invitato i dipendenti a controllare il contenuto delle stesse. In quanto responsabile del personale poteva affermare che per il mese di marzo l’attrice non aveva mai reclamato per nessun motivo (atto no. 3.1). E. ha attestato d’aver visto, almeno una volta, il datore di lavoro consegnare all’attrice la sua busta paga. Ciò era avvenuto con ogni probabilità all’inizio della stagione, cioè in marzo. Con lui l’attrice non aveva mai reclamato per il mancato versamento del salario (atto 3.4). F. ha testimoniato che il 1° aprile 2003 era presente nel C. ed aveva assistito alla consegna di buste a tutto il personale. L’attrice era tra i dipendenti presenti. La consegna era avvenuta da parte di B., che aveva invitato i presenti a controllare il contenuto delle buste (atto 3.5).G. e H. hanno attestato di non aver visto il datore di lavoro consegnare all’attrice la sua busta paga. Inoltre esse hanno testimoniato che non avevano mai nè sentito nè visto l’attrice reclamare con B. per il preteso mancato versamento del salario (atti 3.2 e 3.3). L’istanza precedente ha asserito che - considerato il principio generale dell’art. 8 CC, che impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di fatto di provarla - nella fattispecie l’onere circa l’avvenuta consegna della busta paga all’attrice incombeva alla parte convenuta. Questa aveva sì fornito la prova d’aver consegnato la busta paga, ma era venuta meno al suo obbligo di documentare il contenuto della stessa, vale a dire di quanto in realtà aveva dato alla lavoratrice. Dirimpetto alle contestazioni dell’attrice di non aver ricevuto nessun importo (nè di fr. 747.75 come da lei richiesto, nè di fr. 1'300.-- come preteso dal convenuto),

2 questi non aveva provato che la dipendente il 1° aprile 2003 aveva intascato una somma di denaro. Se non che nell’azione ordinaria di accertamento di un credito incombe sempre al creditore la prova dell’esistenza della sua pretesa. E questa prova la creditrice non l’ha fornita. Piuttosto dalla documentazione processuale il primo giudice ha tratto un’ipotesi insostenibile, lesiva di diritto e del sentimento di giustizia, che non è vincolante per l’istanza di ricorso (art. 235 cpv. 2 CPC). Certo, non tutti i testi interrogati hanno testimoniato d’aver visto il convenuto a consegnare la busta paga all’attrice, ma quelli che a tal riguardo sono stati silenti, hanno attestato che il datore di lavoro ha invitato i dipendenti a controllare il contenuto delle buste paga e ad annunciare eventuali errori. Dagli atti non risulta però che l’attrice nei confronti del convenuto o degli altri dipendenti il giorno della retribuzione o in altre occasioni abbia reclamato che la sua busta paga era vuota. Ne viene che se il giudice di primo grado, fondandosi sulle testè citate testimonianze, ha concluso che la busta paga era stata consegnata all’attrice è lecito inferire che è forzatamente improbabile che la stessa era vuota e che l’attrice, malgrado il sollecito, non abbia immediatamente o nel corso dei due mesi d’occupazione protestato. Si deve perciò ritenere che colla busta paga è stato consegnato anche il salario per i 12 giorni di lavoro dal 20 alla fine del mese di marzo 2003. Da nessuno dei testimoni è stato con tutta probabilità messo in dubbio che l’importo di fr. 747.75 non sia stato versato. Di conseguenza dev’essere concluso che questa somma è stata corrisposta. bb) Dall’ispezione dell’Ufficio di controllo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli alberghi, ristoranti e caffè del 15 ottobre 2003 si desume che il datore di lavoro ha notificato le assenze come pure le ore lavorate della dipendente, tuttavia queste da essa non sono state controfirmate. L’attrice da parte sua non ha trasmesso nessun dato su eventuali giorni di riposo o ore di lavoro effettuate. Il conteggio finale si basa pertanto sulle indicazioni del datore di lavoro (atto 2.5). Per il periodo d’assunzione dal 20 marzo 2003 al 31 maggio 2003 la dipendente aveva diritto a 22.07 giorni di riposo, ne ha però goduto di 25, mentre non ha goduto dei 7.10 giorni di vacanze. Ora, come risulta dal rapporto di controllo, se effettivamente v’è un saldo di fr. 710.-- a favore della dipendente è questione che può rimanere indecisa, dato che su questo punto la sentenza di prima istanza non è stata querelata. Questa questione non è perciò oggetto del ricorso. b) In simili circostanze A. ha diritto ad una retribuzione di fr. 712.15 (fr. 1'459.90 meno fr. 747.75). Di conseguenza il ricorso è nella misura postulata ac-

2 colto, l’impugnata sentenza annullata ed il ricorrente condannato a versare all’attrice l’importo di fr. 712.15 oltre interesse al 5% a contare dal 5 febbraio 2004. 4. Ai sensi dell’art. 343 cpv. 3 CO in caso di controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non supera i fr.30'000.--, alle parti non possono essere imposte nè tasse, nè spese giudiziarie. Le spese delle procedure vanno perciò a carico del Tribunale distrettuale Moesa rispettivamente cantonale. L’esito della procedura di ricorso non giustifica di assegnare all’attrice un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 300.-- della sede distrettuale e le indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale vanno compensate. Infatti dirimpetto alle loro richieste le parti soccombono pressochè in uguale misura.

2 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è accolto e l’impugnata sentenza annullata. 2. B. è condannato a versare a A. l’importo di fr. 712.15 oltre interesse al 5% a contare dal 5 febbraio 2004. 3. I costi della procedura dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa vanno a carico del Distretto Moesa. I costi della procedura di ricorso sono sopportati dal Cantone dei Grigioni. All’attrice un’indennità a titolo di ripetibili della sede distrettuale non è rifusa e le indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale sono compensate. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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