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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 06.03.2026 VR1 2025 56

March 6, 2026·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·3,801 words·~19 min·7

Summary

borsa di studio | Schulwesen und Kultur

Full text

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 6 marzo 2026 comunicata il 20 marzo 2026 N. d'incarto VR1 25 56 Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo Composizione Audétat, presidente Pedretti e von Salis, giudici Paganini, attuario Parti A._____ ricorrente contro Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni convenuto Oggetto borsa di studio

2 / 12 Ritenuto in fatto: A. Il _____ A._____ (classe 1991, coniugato, con un figlio) ha presentato al Servizio borse di studio, Finanze e Controlling, del Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente dei Grigioni (DECA) (in seguito: Servizio borse di studio) una domanda (di rinnovo) di borsa di studio per il secondo (e conclusivo) anno di formazione 2025 quale forestale SSS (formazione presso una scuola specializzata superiore) presso il B._____. B. Con decisione del _____ il Servizio borse di studio ha rifiutato un diritto a borsa di studio per l’anno di formazione 2025, motivando che le spese computabili verrebbero coperte dalla entrate da considerare e non risulterebbe quindi un disavanzo sussidiabile. C. Il _____ il Servizio borse di studio ha inoltrato a A._____ i corrispondenti fogli di calcolo, come da sua richiesta. D. Con decisione del _____, il DECA ha respinto il ricorso amministrativo di A._____ contro la decisione del Servizio borse di studio del _____. E. Avverso questa decisione, il 25 agosto 2025 A._____ (in seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso giudiziario al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendone il rigetto e, secondo il senso, di accogliere la sua domanda di borsa di studio per l’anno 2025. F. Nella presa di posizione del 19 settembre 2025 il DECA (in seguito: convenuto) ha concluso al rigetto del ricorso. G. In sede di replica, il 2 ottobre 2025 il ricorrente ha approfondito le sue argomentazioni, mantenendo invariati i suoi petiti. H. Con scritto del 16 ottobre 2025 il convenuto ha comunicato di rinunciare a una duplica.

3 / 12 Considerando in diritto: 1. La decisione impugnata è deferibile a questo Tribunale (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c LGA [CSC 370.100]). Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti formali (cfr. art. 38 e 52 cpv. 1 LGA). La legittimazione a ricorrere del ricorrente, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (cfr. art. 50 LGA). 2. Contestata è la decisione del convenuto di rifiutare al ricorrente la borsa di studio per l’anno di formazione 2025. Rispetto al calcolo per l’anno di formazione 2024 e alla relativa decisione positiva, il motivo all’origine della contestata decisione negativa è un maggiore contributo esigibile dai genitori nonché un reddito più alto della moglie (che tuttavia non viene direttamente eccepito dal ricorrente). 3. Innanzitutto, il ricorrente lamenta una violazione del principio della buona fede. 3.1. Egli fa notare che per il 2024 (primo anno di formazione) gli era stata concessa una borsa di studio. In buona fede si sarebbe aspettato altrettanto anche per il 2025. 3.2.1. Le borse di studio vengono calcolate per ogni anno di formazione (cfr. art. 25 cpv. 1 dell’ Ordinanza relativa alla legge sui contributi di formazione [Ordinanza sulle borse di studio, OCBor; CSC 450.250]). Affinché sia possibile tenere conto dei cambiamenti della situazione finanziaria che si presentano negli anni successivi all’inizio della formazione, nel modulo della domanda di borsa di studio è indicato che la domanda va ripresentata per ogni anno di formazione; condizione altresì contenuta in ogni decisione di borsa di studio. 3.2.2. Derivante dall'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività statale, il principio della buona fede tutela il cittadino nell'affidamento legittimo che ripone nelle assicurazioni ricevute da un'autorità o in un determinato comportamento suscettibile di fondare precise aspettative. Affinché in virtù di tale principio il cittadino possa pretendere di ottenere un vantaggio contrario alla regolamentazione di per sé applicabile, occorre tra l'altro che l'attitudine dell'autorità si riferisca ad una situazione concreta che lo concerne direttamente e che egli non abbia potuto rendersi immediatamente conto dell'inesattezza dell'informazione ricevuta o dell'irregolarità del comportamento a cui si appella (cfr. fra le tante sentenza del Tribunale federale 2C_266/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 6.1 con riferimenti). 3.3. Il ricorrente non può appellarsi al legittimo affidamento risp. al principio della buona fede (art. 9 Cost.), giacché, considerate le indicazioni contenute nel modulo

4 / 12 della prima domanda di borsa di studio e quelle nella relativa decisione per l’anno di formazione 2024, doveva o avrebbe dovuto sapere che la borsa di studio viene ricalcolata per ogni anno di formazione (cfr. la domanda di borsa di studio e la rispettiva decisione per l’anno di formazione 2024 [doc. C.8]). La relativa censura è dunque infondata. 4. Sotto il profilo materiale, nel calcolo per la borsa di studio il ricorrente eccepisce principalmente il contributo dei genitori di CHF 17'500.00 considerato dal convenuto. 4.1. Il ricorrente fa valere che i suoi genitori non avrebbero mai chiesto sussidi statali, né per la sua formazione né per quella dei suoi quattro fratelli. Ora che egli, ormai 34enne, vivrebbe con la sua famiglia in modo del tutto indipendente da quasi tre anni, non si potrebbe pretendere che i suoi genitori debbano ancora provvedere al sostentamento della sua formazione superiore di forestale. Ciò sarebbe in contrasto con il diritto superiore, segnatamente l’art. 277 cpv. 2 CC, violando così il primato del diritto federale su quello cantonale (art. 49 cpv. 1 Cost.). Pretendendo un dovere vita natural durante dei genitori a contribuire la mantenimento del figlio anche durante la sua formazione superiore, indipendentemente da quanto si debba ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze (art. 277 cpv. 2 CC), equivarrebbe a trattare in modo uguale casi dissimili. Infatti, nel considerare il suo caso specifico alla stregua di quello del giovane adulto celibe e senza prole in fase di prima formazione e ancora finanziariamente dipendete dai genitori, si concretizzerebbe sia l’arbitrio sia la violazione della parità di trattamento. 4.2. Giusta l’art. 2 cpv. 3 della Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio [LCBor; CSC 450.200]), ai richiedenti che stanno seguendo una seconda formazione o un perfezionamento possono di regola essere concessi solo prestiti di studio. Per formazioni supplementari di regola vengono concesse borse di studio soltanto se la nuova formazione supplementare conduce a un diploma superiore non equivalente (cfr. art. 6 cpv. 1 OCBor). Secondo l’art. 10 LCBor, il Cantone concede borse di studio a persone che comprovano che la loro capacità finanziaria e quella dei genitori o di altre persone obbligate a fornire prestazioni di mantenimento non sono sufficienti per coprire le spese di formazione e di sostentamento (cpv. 1). Di principio, il Cantone concede borse di studio sussidiariamente alle prestazioni di terzi. Devono essere considerate

5 / 12 le clausole di sussidiarietà di terzi che non sono obbligati per legge a fornire prestazioni (cpv. 2). Giusta l’art. 11 cpv. 3 LCBor, la prestazione esigibile dai genitori si riduce se il richiedente: a) ha concluso una prima formazione che lo abilita all'esercizio di una professione e se ha almeno 25 anni oppure prima dell'inizio della nuova formazione è stato finanziariamente indipendente per almeno due anni in seguito a una propria attività lucrativa; b) è coniugato o vive in unione registrata; c) ha figli. 4.3. Nel caso di specie, il ricorrente intende assolvere una post-formazione per ottenere il diploma di forestale presso una scuola specializzata superiore (SSS). Siccome il ricorrente ha concluso dapprima il liceo, in seguito la formazione di selvicoltore AFC e ora intende assolvere la formazione di forestale SSS, non è chiaro se il convenuto consideri l’assolvimento della formazione di forestale SSS come parte finale di una formazione iniziale (alla stregua dei percorsi formativi che si concludono con un titolo universitario, i quali ai sensi della legislazione sui contributi di formazione contano come formazione iniziale; cfr. messaggio del Governo quaderno nr. 13/2006-2007, pag. 1522). Ma al quesito non deve essere data una risposta definitiva, dacché anche qualificando la formazione di forestale SSS in discussione come formazione di perfezionamento, parimenti alle seconde formazioni entra comunque in considerazione una borsa di studio (cfr. art. 2 cpv. 3 LCBor e art. 6 cpv. 1 OCBor). Di conseguenza, non può essere messo in discussione che il convenuto abbia considerato la concessione di una borsa di studio (e non solo di un prestito). Inoltre, il ricorrente è sposato, ha un figlio, ha più di 25 anni, e dopo la maturità ha conseguito una formazione professionale di base quale selvicoltore AFC tra giugno 2017 e giugno 2019 (cfr. doc. C.1a), la quale lo abilita all'esercizio di una professione. Infatti, prima dell’inizio della formazione in discussione ha lavorato per più di due anni. Egli adempie pertanto ampiamente le condizioni alternative di cui all’art. 11 cpv. 3 LCBor (che comportano una riduzione della prestazione esigibile dai genitori). 4.4. Nell’ambito di un controllo accessorio (v. tal proposito ad es. sentenza del Tribunale federale 2C_875/2016 del 10 ottobre 2016 cons. 1.2.5), va anzitutto esaminata la conformità al diritto superiore – concretamente all’art. 277 CC – delle disposizioni cantonali in materia di contributi di formazione concernenti l’esigibilità di una prestazione (contributo) dei genitori. 4.4.1. Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario (art. 49 cpv. 1 Cost.)

6 / 12 Giusta l’art. 277 CC, l’obbligo di mantenimento [da parte dei genitori] dura fino alla maggiore età del figlio (cpv. 1). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (cpv. 2). Una formazione è appropriata quando l'obiettivo formativo previsto (e realistico) è stato raggiunto. Se ciò includa formazioni secondarie e supplementari dipende dalle circostanze, in particolare dagli accordi presi e dalla ragionevolezza (FOUNTOULAKIS in: Geiser/Fountoulakis, BSK-ZGB I, 7a ed. 2022, art. 277 n. 12 con riferimenti). La seconda formazione e la formazione di perfezionamento non rientrano in linea di principio in tale categoria (cfr. DTF 127 I 202 consid. 3e). 4.4.2. Preliminarmente va osservato che, se l’art. 11 cpv. 3 lett. a LCBor prevede una riduzione della prestazione esigibile dai genitori, tra gli altri, nel caso in cui il richiedente ha concluso una prima formazione e ha almeno 25 anni, significa che a monte di questa riduzione della prestazione dei genitori si presuppone un obbligo dei medesimi a contribuire alla formazione del figlio che va oltre quello previsto dall’art. 277 CC; in particolare, dunque, un obbligo di assistenza anche per una nuova formazione (di perfezionamento o secondaria). Il concetto di “genitori o di altre persone obbligate a fornire prestazioni di mantenimento” contemplato dalla legislazione cantonale sui contributi di formazione è dunque un concetto a sé stante distinto da quello di diritto civile. Dai materiali legislativi (cfr. messaggio del Governo quaderno nr. 13/2006-2007, pag. 1505 segg.; protocollo del Gran Consiglio del 5 dicembre 2006, pag. 640 segg.), dalla sistematica e dalla ratio legis della relativa normativa (riguardo ai metodi interpretativi cfr. ad es. DTF 143 I 272 consid. 2.2.3 con rinvii) non emerge ovviamente una conclusione diversa, nel senso che il principio di sussidiarietà del Cantone rispetto ai genitori risp. il loro contributo esigibile nel calcolo di una borsa di studio andrebbe inteso nei termini dell’obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CC. 4.4.3. Nel caso concreto, se il ricorrente perseguiva fin dall’inizio l’obiettivo di diventare forestale, l’apprendistato da selvicoltore, dapprima, e la formazione da forestale, in seguito, potrebbero essere considerati come parti di un unico percorso formativo (formazione appropriata), per cui in tal caso non sarebbe escluso un obbligo di mantenimento da parte dei genitori ai sensi dell’art. 277 CC e la censura del ricorrente risulterebbe infondata. Tuttavia, va rilevato che la formazione di selvicoltore AFC è una formazione professionale di base e completa, che consente un accesso al mercato del lavoro e quindi indipendenza economica, com’è stato il

7 / 12 caso per il ricorrente che ha lavorato nei quattro anni successivi alla conclusione della formazione nel giugno 2019 fino alla fine del 2023 (cfr. doc. C.1a). Da un punto di vista del diritto civile, si deve dunque partire dal presupposto che la formazione di forestale SSS sia un perfezionamento successivo, per il quale da parte dei genitori non sussiste un obbligo di diritto civile di finanziamento, e che il loro obbligo di mantenimento si sia quindi estinto con la conclusione della formazione di selvicoltore. Ne consegue che, se i genitori del ricorrente non fossero disposti a prestare il contributo esigibile come da calcolo per la borsa di studio, il ricorrente molto probabilmente non avrebbe un diritto perseguibile in giudizio contro di essi. In discussione è dunque la questione se, in tali circostanze, a livello di calcolo di una borsa di studio possa essere computato un contributo dei genitori – benché ridotto –, malgrado non sussista un obbligo di assistenza o di mantenimento dei genitori ai sensi del diritto civile. Come già giustamente ritenuto nella decisione impugnata, al proposito si constata che l’art. 277 cpv. 2 CC disciplina i rapporti tra genitori e figlio, mentre per la borsa di studio fa stato la relativa legislazione cantonale in materia di contributi di diritto pubblico che regola il rapporto fra Stato e cittadino. Con la legislazione sui contributi di formazione il Cantone non ha creato una normativa che ecceda o contraddica il diritto federale, ma tiene conto della capacità contributiva dei genitori solo come fattore di calcolo per la borsa di studio (contributo ragionevole dei genitori). Non può dunque esservi una violazione della preminenza del diritto federale. 4.5. Resta da verificare si vi sia una lesione del principio di parità di trattamento e/o del divieto d’arbitrio. 4.5.1. Il principio della parità di trattamento di cui all'art. 8 Cost. è strettamente legato alla protezione dall'arbitrio oggetto dell'art. 9 Cost. Una decisione è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso rispettivamente di scopo (DTF 147 I 16 consid. 4.2.1, 143 I 1 consid. 3.3, 138 I 321 consid. 3.2, 136 II 120 consid. 3.3.2, 134 II 124 consid. 4.1). Essa disattende invece il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa delle distinzioni che nessun fatto importante giustifichi oppure sottoponga ad un regime identico situazioni che presentino tra loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 147 I 16 consid. 4.2.1, 143 I 1 consid. 3.3, 136 II 120 consid. 3.3.2, 133 I 249 consid. 3.3). Positivamente, l'ossequio del principio della parità di trattamento impone che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e che fattispecie giuridicamente diverse vengano giudicate in modo diverso (DTF 134 I 23 consid. 9, 131 I 103 consid. 3.4, 129 I 357 consid. 6 e 121 I 100 consid. 3a).

8 / 12 4.5.2. Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se la computazione di un contributo dei genitori, malgrado non sussista un obbligo di assistenza o di mantenimento, violi il principio di uguaglianza o il divieto dell’arbitrio (v. sentenza 2C_1000/2014 del 7 luglio 2015 consid. 5.3). Questo Tribunale ritiene sostenibile che la legislazione cantonale in materia di contributi di formazione includa nel calcolo un contributo dei genitori, anche se non vi è un obbligo di mantenimento degli stessi ai sensi del diritto civile. A tal proposito, vanno innanzitutto rammentati gli obiettivi della legislazione sui contributi di formazione: con essi si desidera offrire una formazione alle persone provenienti da contesti economicamente svantaggiati, compensando così una disparità di opportunità determinata da fattori economici. A tal fine si applicano i principi della responsabilità individuale e della sussidiarietà dei contributi statali alla formazione. Il finanziamento della formazione compete in primo luogo alle persone interessate e ai loro genitori. Il Cantone concede borse di studio a persone che comprovano che la loro capacità finanziaria e quella dei genitori o di altre persone obbligate a fornire prestazioni di mantenimento non sono sufficienti per coprire le spese di formazione e di sostentamento (cfr. art. 1, 3 e 10 cpv. 1 LCBor; messaggio del Governo quaderno n. 13/2006-2007, pag. 1521 seg.; protocollo del Gran Consiglio del 5 dicembre 2006, pag. 641). Il Tribunale non ritiene di dover negare l'applicabilità dei censurati disposti giuridici per seguire l'argomentazione del ricorrente, che per la computazione di un contributo dei genitori intende sostanzialmente operare una distinzione tra i richiedenti in base alla loro età, alla loro indipendenza economica e alla loro situazione familiare. La normativa in questione prevede già delle eccezioni per fattispecie che meritano un trattamento differenziato, ossia in determinati casi in cui si ignora il reddito di uno o entrambi i genitori e, di conseguenza, non si esige un contributo degli stessi (a causa di assenza di contatto, minaccia di violenza ecc.; cfr. art. 20 cpv. 4 OCBor), o in casi – nei quali rientra il caso in esame (genitore, coniugato, di almeno 25 anni e prima formazione abilitante all’esercizio di una professione già conclusa, indipendenza finanziaria di almeno due anni in seguito a una propria attività lucrativa prima dell’inizio della nuova formazione) – in cui è prevista una riduzione della prestazione esigibile dai genitori (cfr. art. 11 cpv. 3 LCBor, art. 23 cpv. 2 OCBor). Per contro, le differenze tra i casi menzionati dal ricorrente (giovane celibe rispetto a un padre di famiglia con prima formazione completata) non richiedono un trattamento differenziato oltre alla suddetta riduzione, vale a dire l’esclusione di un contributo dei genitori. Secondo il Tribunale, in conformità alla volontà del legislatore, se è possibile pretendere un contributo dai genitori di un richiedente nel calcolo delle entrate e dal confronto con le spese non risulta un disavanzo, lo Stato non deve finanziare una nuova formazione al loro posto, anche se questi si rifiutassero di prestare il contributo loro computato nel calcolo della borsa di studio

9 / 12 e il richiedente per questo contributo non avesse un diritto perseguibile in giudizio contro di loro. In tale evenienza, nella presente fattispecie – determinante per il controllo incidentale delle norme contestate – vi sarebbe comunque la possibilità di richiedere un prestito (cfr. art. 31 segg. OCBor; riguardo a seconde formazioni AR GVP [Sammlung der Ausserrhodischen Gerichts- und Verwaltungspraxis] 1991, n. 1211, RRB 23.4.1991; riguardo a un’ordinanza in contrasto con la legge e la volontà del legislatore cantonale per seconde formazioni a livello secondario II sentenza del Tribunale amministrativo zurighese VB.2014.00185 del 18 luglio 2014; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Turgovia del 17 marzo 2004 consid. 2d, TVE 2004 n. 19). 4.5.3. Stante quanto sopra, riguardo alla fattispecie in esame non sono riscontrabili discriminazioni nella legislazione cantonale in materia di contributi di formazione risp. essa non viola il principio di uguaglianza o il divieto d’arbitrio. 4.6. La considerazione di un contributo dei genitori nel calcolo della borsa di studio in oggetto non può dunque essere negata. 5. Oltretutto, il ricorrente censura la determinazione dell’importo del contributo dei genitori. 5.1. A mente del ricorrente, nella decisione impugnata non si sarebbe specificato né se l’importo considerato di CHF 17'500.00 sia ridotto né perché si giunga a tale importo. Soggiunge che, dall’ultima tassazione a quella attuale dei genitori, non vi sarebbe stato alcun aumento, ma soltanto una differenza di spesa deducibile. 5.2. Contrariamente alle asserzioni del ricorrente, al calcolo effettuato dal convenuto in base all’art. 23 OCBor non vi è nulla da eccepire. Esso si basa sulla decisione di tassazione dei genitori del 2023, che è quella più recente. Il reddito imponibile secondo la tassazione pari a CHF 161’300.00 (cfr. doc. C.9) è il reddito determinante per il calcolo del contributo, che in questo caso costituisce direttamente l’importo di base, siccome non vi è sostanza determinante eccedente la franchigia di CHF 210'000.00 da aggiungere al reddito determinante (art. 20 cpv. 1 e 22 cpv. 1 e 2 OCBor). Viste le particolari circostanze tematizzate sopra, questo importo di base di CHF 161'300.00 è stato ridotto di CHF 65'000.00 giusta l’art. 11 cpv. 3 LCBor e l’art. 23 cpv. 2 OCBor, giungendo così a un importo di CHF 96'300.00. Da qui, in applicazione della tabella di calcolo di cui all’art. 23 cpv. 1 OCBor risulta infine il contributo esigibile di CHF 17'500.00 (cfr. anche foglio di calcolo 2025 [doc. C.9]).

10 / 12 5.3. Per quanto concerne il reddito dei genitori considerato nel calcolo in esame rispetto al reddito degli stessi considerato nell’anno precedente, il ricorrente trascura che la spesa deducibile dalle imposte per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento nell’anno fiscale 2022 pari a CHF 45'000.00 [in complesso, alla rispettiva voce per spese per immobili sono stati dedotti CHF 55'751.00], su cui si basava il calcolo per il contributo dei genitori per l’anno di formazione precedente 2024, è stata realmente sostenuta dai genitori. Di conseguenza, non avendo avuto una spesa simile nell’anno fiscale 2023 (base di calcolo per il contributo dei genitori per l’anno di formazione 2025), il loro reddito ai fini del calcolo di un contributo per l’anno di formazione 2025 risulta evidentemente più alto (cfr. doc. C.8 e C.9). Ad ogni modo, va osservato che il punto di partenza per il calcolo del contributo dei genitori è il reddito imponibile (cfr. art. 20 cpv. 1 OCBor). La censura si rivela perciò infondata. 6. Il ricorrente aggiunge che sua moglie nel 2024 avrebbe aumentato la percentuale d’impiego con leggero aumento dei proventi proprio per sopperire alla mancanza di entrare da parte sua a causa della formazione. Sarebbe inaccettabile che questa responsabile scelta famigliare risulti penalizzante per la borsa di studio. Con questa argomentazione il ricorrente misconosce i principi della responsabilità individuale e della sussidiarietà già menzionati sopra. Va poi notato che, conformemente all’art. 19 OCBor, contestualmente è stato tenuto conto solo dell’importo eccedente le franchigie del coniuge (CHF 55'000.00) e del figlio (CHF 5'000.00) pari a CHF 7'404.00 (cfr. foglio di calcolo 2025 [doc. C.9]). Questa obiezione va pertanto respinta. 7. Infine, il ricorrente sostiene che il rifiuto della borsa di studio, oltre a compromettere la conclusione della sua formazione, pregiudicherebbe la necessità di avere a disposizione del personale forestale qualificato in una zona periferica come quella del C._____. Per quando questo Tribunale possa dare un giudizio su questa critica di natura politico-legislativa, si osserva che, secondo il corretto calcolo di cui sopra, il ricorrente è in grado di sostenere i costi legati all’ultimo anno di formazione da forestale per mezzo di un contributo dei genitori. In caso di rifiuto di quest’ultimi e in assenza d’esigibilità in giudizio del contributo, nel caso di specie vi è pur sempre la possibilità di richiedere un prestito al Cantone, come già accennato sopra, cosicché la conclusione della formazione non verrebbe pregiudicata. Anche questa eccezione va dunque respinta. 8. Per questi motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

11 / 12 9. Al ricorrente, soccombente in causa, sono accollate le spese procedurali fissate a CHF 500.00 (art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 256.00 totale CHF 756.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazione]

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