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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 12.01.2005 VB 2004 16

January 12, 2005·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·3,744 words·~19 min·4

Summary

revoca della licenza di condurre | Öffentliche Werke-Energie-Verkehr

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 12 gennaio 2005 Comunicata per iscritto il: VB 04 16 (Eine gegen diese Entscheidung erhobene Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde wurde vom Bundesgericht mit Urteil vom 30. November 2005 (6A.26/2005) gutgeheissen.) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert attuario Crameri —————— Visto l’appello amministrativo di X., appellante, rappresentato dall’avv. dott. iur. Plinio Pianta, 7743 Brusio, contro la decisione del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni del 30 settembre 2004, comunicata il 27 ottobre 2004, in re contro l’appellante, concernente revoca della licenza di condurre, è risultato:

2 A. Nel 1983 X., quale macchinista di una locomotiva di manovra della Ferrovia Retica, ha urtato con la testa un palo segnaletico e riportato delle fratture del cranio con commozione cerebrale. Incapace al lavoro per quattro mesi, l’ha ripreso inizialmente nella misura del 50% per circa un mese e mezzo e poi al 100% fino al 2002. Dopo l’incidente si sono manifestate delle cefalee (da una a due volte al mese). Sottoposto ad un test neuropsicologico, il dott. J., primario neuropsicologo della Clinica K., il 19 febbraio 1996 ha redatto un referto, in cui – fra altro – è affermato quanto segue: “Aktuell gibt der Pazient an, dass er ein anhaltendes Druckgefühl rechts frontotemporal verspüre, welches jedoch kaum störend sei. 1 – 2x pro Monat kommt es zu Attacken von intensiven Kopfschmerzen: Diese beginnen supraorbital rechts und breiten sich nach orbital aus begleitet von Tränen des rechten Auges. Der Schmerzcharakter wird al tiefsitzend bohrend bzw. brennend angegeben, kein pulsierender Charakter. Ebenso keine Sehstörungen, keine Nausea, kein Erbrechen, keine Lichtscheu. Während dieser Kopfschmerzphasen wird jedoch eine allgemeine Abgeschlagenheit angegeben. Die Schmerzattacken dauern ca. 2 Stunden und klingen nach Einnahme von Alcacyl danach vollständig ab. Als auslösender Faktor wird vom Patienten Wetterwechsel angegeben. Diese Kopfschmerzattacken treten tagsüber, jedoch gelegentlich auch nachts auf, indem der Patient aus dem Schlaf erwacht. Aktuell nimmt der Patient bei Auftreten dieser Kopfschmerzen Imigran (50mg) ein, welches subjektiv die Dauer der Kopfschmerzattacken um ½ Stunde bis 1 Stunde verkürzt (mit Imigran ca. nach 1 – 1½ Stunden). Während der Schmerzattacken muss der Patient in Ruhe sitzend verharren und kann danach seiner Tätigkeit wieder unbehindert nachgehen.“ Un secondo esame neuropsicologico ha avuto luogo 5 anni dopo pure presso la Clinica K.. Nel referto del 15 agosto 2001 è esposto: “Subjektiv gibt Herr X. Kopfschmerzen seit den letzten Monaten an. Er habe Druck im Kopf „wie wenn einer mit dem Messer zustösst“. Als Medikament bekomme er Spedifin dagegen. Vor ein paar Tagen sei er umgekippt. Er habe 3 bis 4 mal so starke Kopfschmerzen gehabt und sei für ca. 10 Minuten bewusstlos am Boden gelegen.“ In data 13 giugno 2003 X. è stato esaminato ambulatoriamente presso la Clinica di riabilitazione L.. Nella sua perizia parziale il dott. C., sotto il titolo indicazioni della moglie del paziente, ha scritto: “Die Kopfschmerzsymptomatik hätte sei einem Jahr deutlich zugenommen. Vor zwei Monaten hätte er ein Ereignis mit exazerbierenden Kopfschmerzen und Bewusstseinsverlust (5 Minuten) gehabt, der Hausarzt hätte einen normalen Blutdruck festgestellt. Er hätte seither Angst, dass in kritischen Situationen dies wieder passieren könnte. Affektiv sei er nicht verändert seit dem Unfall. Sei immer etwas impulsiv gewesen, aber gutartig. In letzter Zeit sei er wegen den Beschwerden zunehmend auch nervöser.“

3 Il prof. dott. A., primario di questa clinica, il 17 giugno 2003, ha redatto una perizia in cui riassumendo – fra l’altro – ha attestato: …… Insofern kann es keinen Zweifel daran geben, dass Herr X. in seiner beruflichen Leistungsfähigkeit aufgrund der Kopfschmerzsymptomatik beeinträchtigt ist. Als Vertrauensarzt der Bahn kam Herr Dr. B. im Dezember 2002 zu der Auffassung, dass Herr X. im Sektor Gepäckumladung eine 50%ige Erwerbsfähigkeit aufweise. Als Rangierarbeiter sei Herr X. zu 100% arbeitsunfähig, aus sicherheitstechnischen Gründen. Diese Einschätzung bezüglich der geistigen Leistungsfähigkeit (eingeschränkte Aufmerksamkeitsfunktion) wird von Herrn Dr. phil. C. im aktuell angefertigten neuropsychologischen Teilgutachten geteilt. Auch hier wird ausgeführt, dass eine Tätigkeit im Gefahrenbereich der Eisenbahn nicht möglich sei. Insgesamt liege eine leichte bis mittelschwere Störung der kognitiven Funktionen vor, die multikausal zu erklären sei (kognitive Verminderung der Leistungsfähigkeit). Diese Einschätzung teilt der Unterzeichner. Zweifelsohne ist davon auszugehen, dass die schulische Ausbildung des Herrn X. gering ist. Allerdings kann es keinen Zweifel daran geben, dass die Kopfschmerzsymptomatik die kognitive Leistungsfähigkeit ebenfalls beeinträchtigt. Darüber hinaus ist auch das am 28.02.1983 erlittene Trauma des Gehirns eine mögliche Teilursache der kognitiven Leistungsminderung. Gemäss den allgemein anerkannten Kriterien hat Herr X. eine zumindest leichte traumatische Hirnverletzung erlitten. Auch wenn bildgebenden Untersuchungen keine strukturellen Verletzungen des Gehirns aufzeigen konnten, ist bei der Schwere der knöchernen Verletzungen davon auszugehen, dass das Unfallereignis auch so genannten Shearing injuries, d. h. axonale Verletzungen des Gehirns im Markbereich, die sich häufig eben nicht bildgebend darstellen, hinterlassen haben kann. Eine genauere Differenzierung der einzelnen Teilursachen der aktuellen nachzuweisenden kognitiven Leistungsminderung ist zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr möglich. Für die Beurteilung der hieraus resultierenden Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit ist bedeutsam, dass eine erhebliche Überlappung der funktionellen Auswirkungen der Kopfschmerzsymptomatik und der neuropsychologischen Beeinträchtigungen vorliegt. Zweifelsohne ist Herr X. nicht geeignet, sicherheitsrelevante Tätigkeiten auszuführen, andere nicht sicherheitsrelevante Tätigkeiten kann Herr X. jedoch ohne weiteres ausführen.…….“ Riferendosi a questa perizia la Suva, Coira, il 26 gennaio 2004, ha comunicato al dott. med. D. allora medico di famiglia di X., che questi non poteva più svolgere attività rilevanti dal punto di vista della sicurezza, segnatamente la guida di locomotive di manovra. Inoltre che il Servizio medico della Suva non era competente e nemmeno in grado di valutare l’idoneità del paziente alla guida di autovetture, ma che poteva essere ammessa la conduzione di elevatori a forca all’interno di un’area limitata e di facile orientamento della stazione, ove non v’era pericolo per i viaggiatori. Da allora il paziente è impiegato al 50% quale addetto al trasbordo di bagagli e pulizie della stazione.

4 B. Con scritto del 12 febbraio 2004 il medico distrettuale dott. E., Silvaplana, ha raccomandato all’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni di revocare la licenza di condurre ad X.. A motivo ha addotto che il paziente soffriva di mali di testa postraumatici, che gli causavano gravi disturbi neuropsicologici, e che a causa del deficit cognitivo di media gravità dal punto di vista neuropsicologico non erano più soddisfatti i requisiti medici per la guida di un veicolo a motore. Fondandosi sullo scritto del medico distrettuale, con decisione del 17 marzo 2004 ad X. è stata revocata la licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali per un periodo indeterminato con effetto immediato. Sollecitato a prendere posizione quanto alla revoca della licenza di condurre, il dott. med. M., Pontresina, medico di famiglia del paziente, il 27 marzo 2004, ha fatto pervenire all’avv. dott. Plinio Pianta uno scritto del seguente tenore: “Gemeinsam mit seinem früheren Hausarzt, Herr Dr. D., St. Moritz, beurteile ich den Entzug des Autofahrausweises als eine übertriebene Massnahme, da der Patient ähnlich einem Migränepatienten gelegentliche Kopfwehattacken hat, di nach Cafergot Tbl. innert Std. abklingen. Während den Kopfwehattacken fährt der Patient nie Auto und geht an jenen Tagen auch nicht zur Arbeit und verzichtet auch auf Ausflüge. Zwischen den migräneartigen Kopfwehattacken als Folge der Schädelfraktur vom 28.02.1983 ist der Patient wahrscheinlich als fahrtauglich zu beurteilen, was allenfalls auch mit einer Probefahrt geprüft werden kann. Das neurologische Gutachten aus L. empfiehlt einen Verzicht auf das Fahren von Lokomotiven, was sicher sinnvoll ist. Der Patient sollte auch seine Fahrbewilligung als Taxifahrer abgeben, wozu er bereit ist.“ C. Con ricorso del 2 aprile 2004 X. ha chiesto al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, con protesta di spese e ripetibili, che la decisione di revoca sia parzialmente annullata e che sia costatato che il divieto di guidare locomotive e motrici sulle rotaie ferroviarie non include la guida di autovetture o carrelli portabagagli, che è autorizzato a condurre. Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha sottoposto il ricorrente ad un esame peritale al fine di provare la sua attitudine alla guida di veicoli a motore. Dopo l’esame neuropsicologico, operato il 9 agosto 2004, la dott.ssa. med. F., primaria della Clinica Beverin, Cazis, nel suo referto del 23 agosto 2004 ha concluso affermando: “Zusammenfassung der Testbefunde Die kognitiven Leistungen des Expl. weisen sowohl im Bereich der konzentrativen Basisfunktionen, als auch auf höherem konzentrativen Niveau deut-

5 liche Defizite auf. Diese Minderleistungen betreffen insbesondere die Aufmerksamkeitskapazität im Sinne der geteilten Aufmerksamkeit als auch die langfristige Aufmerksamkeitszuwendung. Neben der Fokussierung im Sinne der selektiven Aufmerksamkeit scheint der Expl. grosse Schwierigkeiten zu haben, den Aufmerksamkeitsfokus flexibel zu wechseln. Mit Ausnahme der einfachen Reaktionsgeschwindigkeit liegen die Leistungen des Expl. allesamt unterhalb des Prozentranges 16, bezogen auf altersunab-hängige Normwerte. In komplexeren Situationen, in denen die Aufmerksamkeit auf mehr als einen Reiz gerichtet werden muss, scheint der Expl. überfordert zu sein. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse muss davon ausgegangen werden, dass der Expl. die Mindestanforderungen an eine sichere Verkehrsteilnahme nicht erfüllt. Da zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Kompensationsmöglichkeiten erkennbar waren, ist aus testpsychologischer Sicht von einer Wiedererteilung der Fahrerlaubnis abzusehen. Beurteilung Die testpsychologischen Befunde vom 09.08.2004 sind speziell auf die fahreignungsrelevante Leistungen bezogen, wie es die Reaktionsgeschwindigkeit, die geteilte Aufmerksamkeit , Vigilanz, der Reaktionswechsel usw. sind. Die Befunde sind eindeutig und zeigen verminderte kognitive Leistungen des Expl. sowohl bei den konzentrativen Basisfunktionen, als auch auf höherem konzentrativen Niveau. Alle aktuell durchgeführten Spezialtests zeigen mit Ausnahme der einfachen Reaktionsgeschwindigkeit Resultate, die den Mindestanforderungen an eine sichere Verkehrsteilnahme nicht genügen. Hierbei muss bemerkt werden, dass die geforderten Leistungen altersunabhängige Normwerte darstellen und den europaweit definierten Standards entsprechen. Die Ergebnisse früherer neuropsychologischer Untersuchungen weisen auf eine Abnahme der Leistungsfähigkeit im zeitlichen Verlauf hin. Sie bezogen sich auf allgemeinere Hirnfunktionen und wurden als mit dem stattgehabten Unfallereignis im Jahre 1983 im Zusammenhang stehend beurteilt. Durch die abnehmenden allgemeinen Hirnfunktionen im zeitlichen Verlauf sowie die aktuell erhobenen ungenügenden Resultate bei Spezialtests muss aus psychiatrisch-psychologischer Sicht davon ausgegangen werden, dass der Expl. seine Leistungsfähigkeit in diesen Bereichen nicht langfristig erhöhen kann. Dafür spricht auch, dass während der aktuellen testpsychologischen Untersuchung der Expl. keine Kompensationsmöglich-keiten/Flexibilität erkennen liess. Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass beim Expl. trotz seiner adäquaten Verhaltensweise an Tagen mit Kopfschmerzen seine Fahreignung grundsätzlich nicht bejaht werden kann.“ D. Con decisione del 30 settembre 2004, comunicata il 27 ottobre 2004, il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha respinto il ricorso. A motivo ha in sostanza addotto che in base al chiaro risultato della perizia della Clinica Beverin e dei rimanenti atti rilevanti non sussistevano dei dubbi quanto all’assenza d’idoneità alla guida di autovetture da parte del ricorrente. La decisione dell’istan-za precedente non violava nessuno dei pretesi diritti fondamentali.

6 E. Contro questa decisione X. è insorto con appello amministrativo del 15 novembre 2004 ed ha chiesto alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni: “1. La decisione dipartimentale del 30.09.2004 qui impugnata sia annullata per motivi formali-procedurali e materiali. 2. Sia ammessa la perizia richiesta in lingua italiana. 3. La decisione dell’Ufficio della circolazione del 17.03.2004: a) sia parzialmente annullata; b) sia constatato che il divieto di guidare locomotive e motrici sulle rotaie ferroviarie non include la guida di autovetture o carrelli portabagagli e che il ricorrente è autorizzato a circolare con questi ultimi automezzi; 4. Spese giudiziarie e ripetibili + 7.6% IVA a carico della controparte.” Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha proposto la reiezione dell’appello. F. Come annunciato coll’istanza d’appello, con scritto del 13 dicembre 2004 X. ha inoltrato una perizia di parte del 12 dicembre 2004, eseguita dal dott. med. G., specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, Lugano, secondo cui egli è ritenuto idoneo alla guida di autoveicoli. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Contro decisioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni concernenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale l’interessato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale giusta gli art. 141 segg. LGP (art. 19 cpv. 2 OLCS). L'appello è da inoltrare entro 20 giorni dalla ricezione scritta della decisione alla Commissione del Tribunale cantonale. Esso dev'essere motivato con indicazione dei vizi di merito e/o d'ordine e se il decreto è impugnato totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello interposto a questa commissione contro la confermata revoca della licenza di condurre da parte del suddetto dipartimento è tempestivo e motivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b LCS la licenza di condurre non può essere rilasciata se il richiedente è affetto da malattie o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore. Se più tardi è

7 costatato che le premesse legali per il rilascio non sono più adempite, la licenza di condurre va revocata giusta l’art. 16 cpv. 1 LCS. Conformemente all’art. 30 cpv. 1 OAC una tale revoca a scopo di sicurezza serve a proteggere la circolazione contro conducenti non idonei. Segnatamente essa è ordinata se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche. In casi di questo genere la licenza è revocata per una durata indeterminata e non vi è un periodo di prova (art. 17 cpv. 1bis LCS. Premessa per la revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza ai sensi degli art. 14 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 1bis LCS è quindi l’esistenza - fra l’altro di un’infermità psichica. Si pone quindi la questione di sapere se X. a causa dell’incontestata infermità psichica di cui è affetto è o non è idoneo a guidare un veicolo a motore. Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha negato l’idoneità, fondandosi in particolare sul risultato dei test psicologici della Clinica Beverin. L’appellante fa per contro valere, richiamando la perizia fatta da lui allestire, che è abile a condurre con sicurezza veicoli a motore e che la confermata revoca della licenza di condurre viola diversi diritti costituzionali. 3. a) Ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 LGP circa la valutazione dei mezzi di prova il tribunale decide con libero apprezzamento basandosi sulla convinzione acquisita durante il dibattimento. Di conseguenza i giudici devono valutare i mezzi probatori liberamente, vale a dire senza essere legati a formali regole di prova, come pure completamente e conformemente al dovere. Ciò significa che essi devono esaminare oggettivamente ed indi decidere se tutti gli atti disponibili permettono un’attendibile valutazione del conteso diritto, indipendentemente dal fatto se sono stati richiesti dall’una o dall’altra parte. Segnatamente dirimpetto a referti medici contradditori i giudici non possono sbrigare il processo senza valutare tutte le prove e senza esporre i motivi perché si sono fondati sull’una e non sull’altra tesi medica. Con riguardo al valore probatorio di un referto medico è determinante se questo quanto alle circostanze controverse è esauriente, se si fonda su un esame completo, se considera le turbe accusate, se è stato allestito tenendo conto dell’anamnesi, se nella valutazione della situazione medica e delle correlazioni mediche è chiaro e se le conclusioni dell’esperto sono fondate. L’origine di un referto non è d’importanza decisiva per il valore probatorio. Anche una perizia di parte contiene esposizioni di un esperto, che contribuiscono ad accertare una fattispecie medica (cfr. DTF 125 V 351).

8 b) Nel concreto caso già il dott. A. della Clinica di reabilitazione L. è giunto alla conclusione, senza far riferimento all’idoneità di guida di autoveicoli, che allora non era in discussione, che X. a causa della sua ridotta capacità cognitiva non poteva esercitare, per ragioni di sicurezza, attività rilevanti dal punto di vista della sicurezza, ma che riusciva a svolgere senza difficoltà altre attività, che ponevano meno esigenze alla sua infermità psichica (atto no. 18/93, pag. 7). Tenuto conto di questo parere, la Suva, quanto alle attività che potevano ancora essere esatte dal paziente, ha concluso che questi non poteva più condurre locomotive di manovra e che da lui poteva essere pretesa unicamente la conduzione di elevatori a forca all’interno di un’area limitata e di facile orientamento della stazione, ove non v’era pericolo per i viaggiatori (atti ni. 18/104, 114). Sottoposto ad un nuovo esame neuropsicologico ed in particolare a dei test psicologici, che si riferiscono specialmente alle prestazioni determinanti per ammettere l’idoneità alla guida di automobili, come velocità di reazione, attenzione divisa, capacità di rivolgere prontamente l’attenzione ad altri fattori nonchè vigilanza, la dott.ssa F. della Clinica Beverin ha costatato che la velocità di reagire del paziente – eccezion fatta da quella provocata da un unico stimolo visivo - l’attenzione divisa, la capacità di rivolgere prontamente l’attenzione ad altri fattori nonché la vigilanza sono inferiori alla media. Essa ha negato che v’erano delle possibilità di compensazione/flessibilità ed ha inferito che il paziente, nonostante il suo comportamento adeguato - nei giorni che soffre di mal di testa non si mette alla guida di autoveicoli - non adempiva le premesse minime per una circolazione stradale sicura (atto no. 24, pag. 8 seg.). Può quindi esser detto che quanto all’infermità psichica di cui soffre l’appellante, la perizia della Clinica Beverin è compatibile con quella della Clinica di riabilitazione L.. Infatti ambedue attestano dei deficit neuropsicologici nelle capacità cognitive del paziente. c) L’appellante da un canto mette in dubbio i test psicologici della Clinica Beverin. A motivo adduce la parzialità di questa clinica, essendo essa, a suo dire, direttamente subordinata al Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità. Inoltre fa valere che a causa delle sue insufficienti conoscenze della lingua tedesca non ha sempre compreso le istruzioni per lo svolgimento dei test psicologici e che a ciò non ha potuto rimediare neanche il suo accompagnatore con più cognizioni di questa lingua. Dall’altro canto egli cerca di confutare i test psicologici con la perizia di parte del dott. G.. Quanto alla pretesa parzialità della Clinica Beverin è da accennare che, contrariamente al parere dell’appellante, ai sensi dell’art. 2 della Legge sull’orga-

9 nizzazione dei servizi psichiatrici e dei pensionati cantonali per persone portatrici di handicap psichici del Cantone dei Grigioni (CSC 500.900) i Servizi psichiatrici Grigioni, di cui fa parte la testè menzionata clinica, sono un istituto autonomo del diritto pubblico cantonale. Trattandosi quindi di un esperto indipendente dall’autorità amministrativa, colla sua eccezione di parzialità l’appellante è manifestamente malvenuto a mettere in dubbio i test psicologici. Essi sono stati eseguiti da un esperto imparziale ed hanno valore probatorio a meno che in essi si riscontrino delle contraddizioni o siano invalidati da opinioni di altri esperti (DTF 125 V 352 seg.). Per ciò che concerne poi la censura di non aver capito le istruzioni per lo svolgimento dei test psicologici, va rilevato che l’assunto del Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità secondo cui i test psicologici sono indipendenti dalla lingua non può essere condiviso. Tuttavia il quesito di sapere se l’istanza precedente ha violato la garanzia della lingua e se per questo motivo debba esser richiesta una superperizia può rimanere aperto, poiché della questione decisiva nell’eveni-enza concreta, vale a dire delle conseguenze che hanno le cefalee sull’idoneità del paziente alla guida di un veicolo a motore, la dott.ssa F. non s’è occupata. Essa s’è sì espressa sui deficit neuropsicologici nelle capacità cognitive nei periodi liberi da attacchi di mal di testa, ma non su quest’ultimi concorrenti episodi (atto no. 24, pag. 11). A tal proposito nulla può esser desunto anche dalla perizia di parte del dott. med. G.. Egli scrive che negli ultimi tre o quattro anni le cefalee sarebbero aumentate, ma che il paziente durante tali attacchi non ha mai guidato (atto 5/1). Unicamente il medico distrettuale dott. E. ha ritenuto che gli attacchi di mal di testa postraumatici causavano al paziente gravi disturbi neuropsicologici e che a causa delle turbe cognitive di media gravità non erano più adempiti i requisiti per la guida di un veicolo a motore (atto no. 1). Dagli atti si desume che l’appellante soffre di cefalee e che queste nel corso degli anni sono aumentate da una a due volte al mese (atto no. 9/4, pag. 2) a tre fino a cinque volte (atto no. 18/93, pag. 4). Esse si manifestano relativamente all’improvviso di giorno e di notte. Egli sente dapprima una specie di tensione per circa 15 minuti, a cui segue il vero e proprio attacco, che dura da due fino a tre ore e gli impedisce qualsiasi attività. Stando al referto del 15 agosto 2001 della Clinica K. ed alla moglie del paziente degli episodi sono stati così intensi, che hanno avuto come conseguenza anche la perdita dei sensi (atto no. 9/6; 18/92, pag. 1). Poiché teme che tali attacchi possano ripetersi, l’appellante, per sua stessa asserzione, ha paura a percorrere coll’autovettura i 30 km dal domicilio al posto di lavoro (atto no. 18/93, pag. 4). Che questi attacchi di mal di testa, che forzatamente non devono avere come conseguenza lo svenimento, ma basta che siano intensi, possano

10 verificarsi anche quando egli si trova alla guida dell’automobile non può quindi essere escluso, sicchè la garanzia di non condurre o addirittura l’imposi-zione di un divieto di guida durante tali episodi si rivelano inutili. Certo, il pericolo che l’appellante durante un attacco di mal di testa si metta alla guida di un veicolo a motore non esiste, ma il pericolo che un tale episodio si manifesti quando egli si trova già alla guida evidentemente non è al di là di ogni aspettativa. In una situazione del genere manifestamente non gli è sempre possibile e non è tollerabile fermarsi e lasciare sul posto l’autovettura (cfr. al riguardo DTF 103 Ib 29 cons. 1b, pag. 33 seg.). Che egli abbia sempre guidato, per oltre 20 anni dopo l’infortunio, e non abbia mai causato degli incidenti non è motivo che può esser messo in causa, poiché non si può attendere che si verifichi un incidente per ammettere il pericolo. d) Da queste considerazioni risulta che le cefalee devono essere reputate delle infermità psichiche, che impediscono la sicura conduzione di veicoli a motore ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b LCS e 6 OAC. Anche se con altra motivazione, nel risultato la decisione del Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità dev’essere confermata. Nessuno dei diritti costituzionali pretesi dall’appellante sono stati violati. Di conseguenza l’appello è da respingere. 4. I costi della procedura d’appello vanno a carico dell’appellante (art. 160 cpv. 1 LGP).

11 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico dell’appellante. 3. Questa sentenza può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG al Tribunale federale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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