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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 04.02.2020 V 2019 6

February 4, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·3,177 words·~16 min·4

Summary

elezioni del municipio (riconteggio) | politische Rechte

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI V 19 6 1a Camera in qualità di Corte costituzionale presidenza Racioppi giudici Audétat, von Salis attuario Paganini SENTENZA del 4 febbraio 2020 nella vertenza di diritto costituzionale Guido Schenini, Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti, Martina Schenini, tutti rappresentati dall'avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, ricorrenti

- 2 contro Comune di Roveredo, rappresentato dall'avvocato lic. iur. Andrea Toschini, convenuto e Ivano Boldini, rappresentato dall'avvocato Simone Gianini, convocato concernente elezioni del municipio (riconteggio)

- 3 - 1. Il 28 ottobre 2018 si tennero le elezioni per il quadriennio 2019-2022 per il rinnovo del Municipio di Roveredo (5 mandati) in sistema di voto proporzionale. Contro i risultati consolidati pubblicati dall'Ufficio elettorale, Guido Schenini (candidato del Gruppo RORÉ VIVA) insorse al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Accertato che il risultato molto serrato dell'elezione (0.18 %) ammontava a meno dello 0.3 % imponente un secondo conteggio d'ufficio secondo la normativa cantonale, con sentenza del 27 novembre 2018 (V 18 8) il Tribunale amministrativo accolse il ricorso e invitò il Comune a indire un riconteggio, da eseguirsi ad opera di un nuovo Ufficio elettorale composto di membri imparziali. 2. Il secondo scrutinio ebbe luogo l'11 dicembre 2018. La congiunzione tra il Partito liberale democratico (PLD) e la lista RORÉ ETICA ottenne 1'404 suffragi, mentre il Gruppo RORÉ VIVA 1'401. Eletti furono quindi i due candidati del PLD (tra cui Ivano Boldini), la candidata della lista RORÉ ETICA e i primi due candidati del Gruppo RORÉ VIVA. 3. Avverso questi risultati Guido Schenini, candidato del Gruppo RORÉ VIVA e primo dei non eletti, nonché i firmatari di tale Gruppo, segnatamente Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini, presentarono ricorso al Tribunale amministrativo. Con giudizio del 2 luglio 2019 (V 18 10) il Tribunale amministrativo accolse il gravame e riformò i risultati del riconteggio, attribuendo tre invece di due seggi al gruppo RORÉ VIVA e due seggi anziché tre alla congiunzione di lista PLD e RORÉ ETICA. Ivano Boldini (PLD) non figurò più eletto, mentre lo fu Guido Schenini (Gruppo RORÉ VIVA). 4. Con sentenza dell'8 novembre 2019 (1C_396/2019), in parziale accoglimento del ricorso di Ivano Boldini e della Sezione Liberale Democratica di Roveredo, il Tribunale federale ha annullato la decisione

- 4 del 2 luglio 2019 del Tribunale amministrativo e gli ha rinviato la causa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi e per nuova determinazione delle spese e ripetibili della sede cantonale. 5. Con scritto del 3 dicembre 2019 Ivano Boldini (attraverso il nuovo patrocinatore) sottolineava che il Tribunale amministrativo dovrebbe soltanto emettere una nuova decisione semplicemente modificando quanto deciso in merito al blocchetto senza timbro dell'Ufficio elettorale e ripartendo spese e ripetibili della sede cantonale. 6. Il 16 dicembre 2019 Guido Schenini, Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini hanno inoltrato le proprie osservazioni risp. un'istanza di revisione in merito al rinvio della causa deciso dal Tribunale federale, sostenendo principalmente che il Tribunale amministrativo deve pronunciarsi sui punti che non sono stati decisi nella sentenza annullata alla luce dei considerandi della sentenza del Tribunale federale. 7. Il 13 gennaio 2020 Ivano Boldini e la Sezione Liberale Democratica di Roveredo hanno inviato la risposta allo scritto dei ricorrenti del 16 dicembre 2019 concludendo che il ricorso va respinto e l'istanza di revisione è irricevibile (in subordine respinta). Considerando in diritto: 1.1. Al considerando 8.1 della sentenza dell'8 novembre 2019 (1C_396/2019) il Tribunale federale ha stabilito che "il Tribunale amministrativo si pronuncerà nuovamente sulla causa nel senso del considerando 5 nonché sulla ripartizione delle spese e ripetibili della sede cantonale […]".

- 5 - Nel considerando 5 il Tribunale federale ha stabilito, in sintesi, che la scheda priva del timbro dell'Ufficio elettorale, reputata valida dal Tribunale amministrativo, così come valutata dall'Ufficio elettorale è invece da ritenersi nulla giusta l'art. 24 lett. a del Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni (REV). L'Alta corte ha perciò annullato i 5 voti di partito assegnati dal Tribunale amministrativo al Gruppo RORÉ VIVA. 1.2. In caso di rinvio, le considerazioni del Tribunale federale sono vincolanti per l’istanza inferiore (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 1643). 1.3. Oltre a stabilire la nullità della scheda senza timbro, il Tribunale federale ha confermato le conclusioni del Tribunale amministrativo, ossia, primo, di ritenere valida – contrariamente alla decisione dell'Ufficio elettorale – il blocchetto in cui figurano due schede praticamente identiche (cfr. consid. 6 della sentenza dell'8 novembre 2019) e secondo, di ritenere validi i relativi blocchetti con schede che secondo la mera supposizione del qui convocato (Ivano Boldini) e la sua sezione di partito (ricorrenti davanti al Tribunale federale) porterebbero segni di riconoscimento (cfr. consid. 7 della sentenza dell'8 novembre 2019). Ora, nella decisione 2 luglio 2019 (V 18 10) cassata dal Tribunale federale, il Tribunale amministrativo aveva oltretutto corretto i 5 voti computati dall'Ufficio elettorale per la scheda portante soltanto una crocetta vicino al nome del candidato Alessandro Manzoni, e quindi aveva tolto 4 voti di partito al Gruppo RORÉ VIVA considerandoli 4 voti in bianco (v. consid. 4.7 della sentenza cassata del 2 luglio 2019). Questo punto non era oggetto della sentenza del Tribunale federale, per cui, nell'ambito della nuova decisione dopo rinvio della causa, il Tribunale amministrativo riprende questa valutazione come presa nella decisione annullata. Inoltre, il Tribunale amministrativo aveva lasciato

- 6 aperte – oltre a un punto tuttora irrilevante in merito al computamento o meno di voti individuali (cfr. consid. 4.3 della sentenza annullata) – due questioni: una inerente a quattro blocchetti con interventi su più schede (consid. 4.9) e l'altra concernente una scheda con un potenziale segno di riconoscimento (consid. 4.10). Questo Tribunale è quindi chiamato, da un lato, a rispettare le conclusioni del Tribunale federale circa la nullità della scheda senza timbro dell'Ufficio elettorale, ma dall'altro pure a esprimersi sulle questioni rimaste aperte in sede di ricorso cantonale. Non entrare nel merito di questi argomenti sollevati tempestivamente in fase di ricorso equivarrebbe a un diniego di giustizia, come giustamente osservato dai ricorrenti. 2. Il Tribunale federale ha rammentato che le operazioni elettorali richiedono un notevole formalismo proprio allo scopo di evitare di affidarsi a deduzioni per ricostruire lo svolgimento delle operazioni di voto. Una volta accertata la regolarità dello svolgimento del voto, una deroga alle disposizioni formali resta tuttavia possibile in presenza di una chiara, evidente e innegabile volontà dell'elettore. Il Tribunale federale ha infatti difeso il punto di vista del Tribunale amministrativo ritenendo valido il blocchetto con intervento su due schede, perché esprimente una chiara volontà dell'elettore, sebbene, attenendosi a un severo formalismo, in base all'art. 24 cpv. 1 lett. d REV il doppio intervento ne avrebbe comportato la nullità. Alla rigida osservanza del testo della norma applicata è stato dunque anteposto il rispetto dell'evidente e inequivocabile volontà dell'elettore. È dunque anche in quest'ottica che qui di seguito si esaminerà le questioni relative alle summenzionate schede precedentemente lasciate aperte e valutate in modo sommario e non vincolante; ciò naturalmente adottando un metro di giudizio limitato, in consapevolezza quindi che, in rispetto dell'autonomia e del margine d'apprezzamento competenti al Comune, il Tribunale può

- 7 soltanto intervenire laddove l'interpretazione dell'Ufficio elettorale costituisca un uso eccessivo o un abuso del potere discrezionale. 3. Blocchetti con interventi su più schede I (Ufficio 1) N (Ufficio 2)

K (Ufficio 3)

- 8 -

I1 (Ufficio 4)

3.1. L'Ufficio elettorale ha ritenuto nulli tali blocchetti. Anche stando al convocato i rispettivi blocchetti sarebbero nulli. Per contro, i ricorrenti asseriscono che l'intenzione di voto sarebbe manifesta, visto che l'elettore avrebbe soltanto ripetuto il voto per lo stesso gruppo, per cui queste schede sarebbero da ritenere valide. Nelle osservazioni in seguito al rinvio del Tribunale federale, essi aggiungono che vi sarebbe un elemento chiaro evidente e innegabile, ovvero che l'elettore voleva conferire un voto (al minimo) al candidato della lista RORÉ VIVA per il quale ha trascritto a mano il nome sulla scheda senza intestazione. Andrebbero quindi conteggiati 4 voti singoli (al minimo) al Gruppo RORÉ VIVA. Il convocato, invece, nella presa di posizione in seguito al rinvio asserisce che dette schede sarebbero

- 9 evidentemente nulle perché contrarie al chiarissimo disposto di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. d REV. In più, la volontà dell'elettore qui, a differenza della scheda sostanzialmente ricopiata oggetto del consid. 6 della sentenza del Tribunale federale, sarebbe tutt'altro che chiara, evidente e innegabile. Proprio per evitare di dover ricorrere a interpretazioni che falserebbero il risultato, in casi simili (interventi su più schede) il REV ne prevederebbe la nullità. 3.2. Come menzionato sopra, riguardo al blocchetto con la scheda prestampata contrassegnata e la scheda bianca compilata in tal senso, il Tribunale federale ha confermato che la volontà dell'elettore di scegliere la lista 2 con i menzionati candidati è chiara e va rispettata. Ciò in deroga all'art. 24 cpv. 1 lett. d REV che in caso di intervento su due (o più) schede prevede la nullità del blocchetto. Ora, non vi è motivo per non derogare a tale disposizione anche nei casi in cui una chiara, evidente e innegabile volontà dell'elettore è intravedibile almeno riguardo a certi aspetti, come è il caso per i quattro blocchetti in esame. Come già menzionato da questo Tribunale nella sentenza annullata e come sostenuto dai ricorrenti, confrontando le due rispettive schede di questi blocchetti appare chiaro e innegabile che l'elettore intendeva come minimo conferire un voto al rispettivo candidato del Gruppo RORÉ VIVA inserito nella scheda bianca. Reputando nulli questi blocchetti l'Ufficio elettorale ha perciò commesso un abuso di apprezzamento. Pertanto, vanno conteggiati ulteriori 4 voti singoli al Gruppo RORÉ VIVA (in aggiunta, di conseguenza, di 16 voti in bianco). Richiamato l'art. 26 REV e le modalità di voto e utilizzo delle schede indicate nella circolare del Municipio agli elettori (cfr. doc. 10 convocato), a cui si rinvia nell'art. 24 cpv. 3 REV, secondo cui "qualora la scheda è intestata a un gruppo politico, i posti lasciati liberi valgono quali voti di complemento per il gruppo politico", per il blocchetto I (Ufficio 1) con lista prestampata contrassegnata e lista bianca compilata con intestazione al

- 10 partito della lista prestampata contrassegnata e un candidato di detto partito (Andrea Pellandini), si potrebbe addirittura ritenere che l'elettore intendesse dare i voti di partito alla lista 2 e di sicuro un voto individuale ad Andrea Pellandini (1 personale e 4 di complemento). Lo stesso dicasi per il blocchetto N (con un voto personale a Alessandro Manzoni) e I1 (con un voto personale a Guido Schenini), ma non per il blocchetto K per il quale, in mancanza di un'intestazione sulla lista bianca, si può solamente concludere che l'elettore voleva sicuramente dare un voto ad Alessandro Manzoni (1 voto personale e 4 voti in bianco). Ad ogni modo, in presenza di una chiara, evidente e innegabile volontà degli elettori di scegliere il rispettivo candidato (minimo 1 voto personale per ciascun blocchetto), questi blocchetti vanno ritenuti validi e al Gruppo RORÉ VIVA vanno pertanto conferiti 4 voti singoli (e di conseguenza vanno conteggiati ulteriori 16 voti in bianco). Attraverso questa interpretazione il REV non viene soppiantato dall'arbitrio del Tribunale. Così come ha operato il Tribunale federale, si tratta soltanto di tutelare la volontà – anche se in questo caso solo parziale – chiara, evidente e innegabile dell'elettore, rinunciando a una severa applicazione delle disposizioni formali perché pensate per un altro scopo, in particolare, di escludere dal conteggio schede dello stesso blocchetto in contraddizione fra loro. La scelta dell'Ufficio elettorale di ritenere nulli tali blocchetti appare perciò insostenibile e va di conseguenza corretta. Risultano pertanto 4 voti in più per il Gruppo RORÉ VIVA e ulteriori 16 voti in bianco. Per inciso si sottolinea che, come esposto sopra, invece di soli 4 voti si potrebbe anche decidere in favore di ulteriori 16 voti al Gruppo RORÉ VIVA (4 voti personali, 12 di complemento e 4 voti in bianco). 4. Scheda del blocchetto F (Ufficio 5) con potenziale segno di riconoscimento

- 11 - 4.1. L'Ufficio elettorale ha ritenuto nulla questa scheda a causa di un segno di riconoscimento. I ricorrenti ritengono valida questa scheda, siccome anche tramite un numero vi sarebbe la manifesta volontà di scegliere il Gruppo RORÉ VIVA, mentre il convocato sostiene, in special modo, che si tratterebbe di un segno di riconoscimento, che l'apposizione di una crocetta sarebbe ordinata dall'art. 19 cpv. 2 REV e che in ogni caso sarebbe stato indicato il gruppo sbagliato, visto che il Gruppo RORÉ VIVA porterebbe la designazione n. 2 e non n. 3 come indicato nella casella. I ricorrenti aggiungono, in via subordinata, che se si dovesse ritenere che il numero apposto non corrisponde alla crocetta, andrebbe annullata solo questa indicazione e conteggiato il voto ai tre candidati. Nelle loro osservazioni in seguito al rinvio, i ricorrenti aggiungono che in mancanza degli elementi "sistematicità" e "ripetitività" non si può ritenere tale segno un segno di riconoscimento. Inoltre, il REV non prevedrebbe la nullità di una scheda non presentante una crocetta nell'apposito spazio. 4.2. L'art. 19 cpv. 2 REV prescrive che l'elettore esprime il suo voto apponendo una crocetta sulla scheda di suo gradimento nel posto indicato. Anche le indicazioni nella circolare prevedono che l'elettore, invece di compilare la

- 12 scheda bianca, può contrassegnare con crocetta (nell'apposito quadrato) la scheda intestata al gruppo politico di suo gradimento. Secondo questo Tribunale l'iscrizione del numero "3" nella casellina in alto non manifesta una chiara volontà dell'elettore di votare il Gruppo RORÉ VIVA. Potrebbe darsi che l'elettore intendesse votare soltanto il candidato n. 3 (ovvero il ricorrente Guido Schenini) o i 3 candidati figuranti sulla lista, oppure ancora che abbia sbagliato scheda risp. numero di partito e intendesse votare la lista 2 risp. la lista 3. Non vi è quindi un chiaro suffragio (cfr. pure l'art. 24 cpv. 1 lett. h REV secondo cui sono nulli i blocchi con schede portanti una denominazione di gruppo ma nessun suffragio). Appare dunque corretta la scelta di ritenere nulla questa scheda. Un abuso di apprezzamento da parte dell'Ufficio elettorale non è dato. 5. Riassumendo, il blocchetto contente la scheda della lista 2 contrassegnata e la scheda bianca compilata in tal senso, con chiara volontà dell'elettore di scegliere la lista 2, come confermato dal Tribunale federale va ritenuto valido e perciò vanno attribuiti 5 voti in più al Gruppo RORÉ VIVA. A questo Gruppo tuttavia vanno tolti 4 voti (da considerare in bianco) a causa del blocchetto con la scheda contrassegnata soltanto vicino al nome del candidato Alessandro Manzoni. Lo stesso gruppo riceve d'altro canto 4 voti in più per le schede da ritenere valide ai sensi del consid. 3 (da qui risultano inoltre ulteriori 16 voti in bianco).

- 13 - Eletti (secondo separata tabella dei candidati) sono quindi i tre candidati del Gruppo RORÉ VIVA (Alessandro Manzoni, Andrea Pellandini, Guido Schenini) nonché Juri Ponzio (PLD) e Silva Ponzio (RORÉ ETICA), mentre il convocato Ivano Boldini (PLD) non è (più) eletto. Il ricorso va dunque accolto.

- 14 - 6. La richiesta di annullamento dei risultati presentata dai ricorrenti a causa della reclamata e omessa ricusazione di X._____, membro del (nuovo) Ufficio elettorale per il riconteggio, decade, siccome il Tribunale ha rivalutato esso stesso le schede contestate con esito in favore dei ricorrenti. Priva d'oggetto diviene inoltre l'istanza di revisione, che è stata formulata solo nel caso il Tribunale non avesse ritenuto di poter entrare nel merito dei punti aperti. 7.1. Visto l'esito della controversia, giusta l'art. 73 LGA i costi procedurali (composti da una tassa di Stato pari a fr. 4'000.-- e dalle spese di cancelleria giusta l'ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo [CSC; 370.110]) sono posti a carico dei soccombenti (convenuto e convocato) per metà ciascuno. Il convocato sostiene che i costi di procedura vanno assegnati unicamente al convenuto quale parte soccombente. Giusta l'art. 40 cpv. 2 LGA se la persona convocata prende parte alla procedura, essa ha gli stessi diritti delle parti principali. Le possono anche venire addebitate spese. Siccome il convocato ha preso interamente parte alla procedura facendosi rappresentare da un avvocato e inoltrando petiti, il Tribunale ritiene opportuno addebitare le spese procedurali, oltre al convenuto, anche al convocato. 7.2. Il convenuto e il convocato sono inoltre tenuti a rifondere ai ricorrenti le necessarie spese di patrocinio (art. 78 cpv. 1 LGA). Il legale dei ricorrenti ha inoltrato una nota d'onorario del 16 maggio 2019 in cui rivendica prestazioni complessive pari a fr. 12'023.50. Tenendo conto pure delle trasferte per la consultazione dell'urna, le 37 ore e 45 min conteggiate dal legale appaiono giustificate. Il convocato sostiene che gli interventi dei ricorrenti circa la presenza (e rappresentanza) di X._____ non

- 15 sarebbero stati necessari, per cui le ripetibili connesse non sarebbero da ricompensare. Questa allegazione è infondata. Gli interventi del patrocinatore dei ricorrenti su questo punto sono connessi al caso e perciò necessari. Per contro, contrariamente a quanto affermato nello scritto accompagnato alla nota d'onorario del 16 maggio 2019, non è stato compiegato l'accordo sull'onorario (nel doc. 2 ricorrente vi è un rinvio a tergo alla convenzione, tuttavia mancante). La tariffa oraria va pertanto ridotta secondo prassi a fr. 240.-- all'ora (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo R 17 64 del 21 agosto 2018 consid. 3.1). Inoltre, le spese di cancelleria dimostrate appaiono eccessive, per cui vanno riconosciute soltanto le trasferte di fr. 144.60 oltre a un importo forfettario per le spese del 3 % dell'onorario secondo prassi (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo A 16 57, A 16 55, S 15 145 e S 15 127A). Ne consegue un diritto a ripetibili compresa IVA del 7.7 % pari a fr. 10'206.10 (37.75 x 240 x 1.03 + 144.60 = 9'476.40 x 1.077). A questo importo vanno aggiunte le prestazioni giusta la nota d'onorario del 22 gennaio 2020 per le osservazioni in seguito al rinvio della causa per l'importo di fr. 1'483.20 (fr. 240.--/h [v. sopra] x 6 h = fr. 1'440.-- + 3 % forfait per le spese [v. sopra]). Il Tribunale decide: 1. In accoglimento del ricorso e in riforma dei risultati di riconteggio dell'11 dicembre 2018 sull'elezione del Municipio di Roveredo per il quadriennio 2019-2022 si constata che il Gruppo RORÉ VIVA ha diritto a tre anziché due seggi e la congiunzione di lista PLD e RORÉ ETICA ha diritto a due anziché tre seggi. Giusta il risultato delle elezioni del 28 ottobre 2018 risultano quindi eletti Juri Ponzio (PLD), Alessandro Manzoni, Andrea Pellandini e Guido Schenini (Gruppo RORÉ VIVA) nonché Silva Ponzio (Gruppo RORÉ ETICA).

- 16 - 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 4'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 352.-totale fr. 4'352.-il cui importo sarà versato dal Comune di Roveredo e Ivano Boldini in ragione di metà ciascuno entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di Roveredo e Ivano Boldini sono tenuti a rifondere, in ragione di metà ciascuno, fr. 11'689.30 a titolo di ripetibili a Guido Schenini, Daniele Togni, Martina Schenini, Cinzia Fibbioli Rigotti e Renzo Rigotti. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale è ancora pendente.

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