Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 7 agosto 2026 comunicata il 11 agosto 2026 N. d'incarto SV2 26 17 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente Zanolari Hasse, attuaria Parti A._____ ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni Ringstrasse 10, 7001 Coira convenuto Oggetto diritto all'indennità LADI (idoneità al collocamento)
2 / 10 Ritenuto in fatto: A. A._____, nato nel 1981, era da ultimo impiegato come operatore culturale e collaboratore scientifico. Con richiesta del 25 aprile 2025, egli si è iscritto all'Ufficio regionale di collocamento (di seguito: URC), rivendicando l'indennità giornaliera di disoccupazione nella misura del 100 % a partire dal 1° giugno 2025. Al momento dell'iscrizione, A._____ aveva già firmato (in data 17 aprile 2025) un contratto di assunzione con la B._____ SA, con sede a C._____, per un'attività lavorativa a tempo pieno quale capo amministrativo a partire dal 1° settembre 2025. B. Il 12 maggio 2025 A._____ ha presentato all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (di seguito: UCIAML) la domanda di consenso per un corso intensivo d'inglese a D._____ (E._____), da frequentare dal 2 giugno 2025 al 27 giugno 2025 al costo di CHF 3'205.00. Nel momento in cui è stata inoltrata la domanda di consenso, il volo per un prezzo di CHF 235.00 era già stato prenotato. La domanda è stata respinta con decisione del 14 maggio 2025 e A._____ ha frequentato il corso di lingua a proprie spese. C. Con decisione del 30 ottobre 2025, l'UCIAML ha ritenuto A._____ inidoneo al collocamento dal 1° giugno 2025 al 29 giugno 2025, ossia per la durata del corso di lingua frequentato in E._____. D. Contro questa decisione, il 28 novembre 2025, A._____ ha inoltrato opposizione, indicando, in particolare, di aver stipulato un'assicurazione per l'annullamento del viaggio presso il F._____ (di seguito: F._____). E. Con decisione su opposizione del 21 gennaio 2026, l'UCIAML ha respinto l'opposizione e confermato la decisione del 30 ottobre 2025 di inidoneità al collocamento dal 1° giugno 2025 al 29 giugno 2025. A sostegno della decisione, l'UCIAML, in sostanza, ha ritenuto non verosimile che A._____, pur tenendo conto dell'assicurazione di viaggio nonché del fatto che un rientro in Svizzera non comporterebbe né costi elevati né un rilevante dispendio di tempo, avrebbe effettivamente interrotto il corso per accettare un'eventuale attività lavorativa. In questo senso, l'assicurazione di viaggio avrebbe rimborsato soltanto una parte delle lezioni del corso. Inoltre, considerato che A._____ avrebbe già sottoscritto un contratto di lavoro con effetto dal 1° settembre 2025 e che il futuro datore di lavoro avrebbe considerato il corso di particolare importanza, l'UCIAML ha concluso all’improbabilità di un’interruzione del corso per accettare un'eventuale attività lavorativa in Svizzera della durata massima di poco più di due mesi.
3 / 10 F. Contro questa decisione, il 30 gennaio 2026, A._____ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino (di seguito: TCA), chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2025. In via subordinata, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'autorità inferiore al fine di rilasciare una nuova decisione conforme ai considerandi. G. Dopo aver acquisito una presa di posizione da parte dell'UCIAML, il Presidente del TCA, con decisione di non entrata in materia del 2 marzo 2026, ha trasmesso il ricorso e gli atti al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni per competenza. H. Con presa di posizione del 23 aprile 2026, l'UCIAML (di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo le conclusioni esposte nella decisione impugnata. I. Con disposizione ordinatoria del 24 aprile 2026, il Presidente della Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali ha comunicato di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti. Considerando in diritto: 1. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LADI (RS 837.0) in unione con l'art. 2 nonché l'art. 56 cpv. 1 e l'art. 57 LPGA, le decisioni su opposizione in materia di assicurazione contro la disoccupazione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Conformemente all'art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l'art. 128 cpv. 2 OADI (RS 837.02), la competenza territoriale per giudicare ricorsi contro decisioni (su opposizione) di un ufficio cantonale spetta al Tribunale delle assicurazioni dello stesso Cantone. Dato che la decisione su opposizione impugnata (act. B.2) è stata emanata dal convenuto in veste di ufficio cantonale ai sensi dell'art. 85 LADI, la competenza territoriale spetta, come anche giustamente rilevato nella sentenza del Presidente del TCA del Canton Ticino del 2 marzo 2026 (cfr. act. D.1.1.), al Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni, ossia al Tribunale d'appello (cfr. art. 1 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 della Legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione [LAdLC/LADI; CSC 545.100] in unione con l'art. 1 dell'Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione [OLAdLC/LADI; CSC 545.270]). La competenza in materia del Tribunale d'appello risulta dall'art. 57 LPGA in unione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a LGA (CSC 370.100). Il ricorrente è
4 / 10 legittimato a ricorrere (cfr. art. 59 LPGA). Il suo ricorso, presentato tempestivamente e nella dovuta forma (cfr. art. 60 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con art. 39 cpv. 2 e art. 61 lett. b LPGA), è dunque ricevibile. 2. Nei casi in cui il valore litigioso non supera la soglia di CHF 10'000.00 e non è prescritta una composizione di cinque giudici, il Tribunale cantonale delle assicurazioni decide nella composizione di giudice unico (art. 61 ingresso LPGA in unione con l’art. 43 cpv. 3 lett. a LGA). La decisione impugnata nega l'idoneità al collocamento dal 1° giugno 2025 al 29 giugno 2025 (act. B.1; cfr. anche C.11). Nel caso di un diritto all’indennità di disoccupazione durante tale periodo, l’indennità giornaliera del ricorrente, considerato il reddito assicurato giusta l'art. 23 LADI di CHF 9'680.00 (cfr. act. C.1), ammonterebbe a CHF 312.25 (ovvero CHF 9'680.00 x 0,7 [art. 22 cpv. 2 LADI] / 21,7 giorni [art. 40a OADI]). Nel periodo dal 1° giugno 2025 al 29 giugno 2025, il ricorrente avrebbe, come indicato dal convenuto nella sua presa di posizione (cfr. act. A.2. n. II.A.2) e senza osservare il periodo di attesa, diritto a 20 indennità giornaliere pari a CHF 6'245.00. Il valore litigioso nella fattispecie non supera la soglia di CHF 10'000.00, per cui viene deciso in qualità di giudice unico. 3. Controverso è se il ricorrente è da ritenere inidoneo al collocamento a decorrere dal 1° giugno 2025 fino all'inizio del termine quadro per la riscossione dell'indennità giornaliera di disoccupazione, che nel presente caso è stato stabilito in data 30 giugno 2025 (cfr. act. C.1). 4. Il ricorrente, nel suo ricorso, come già invocato in sede di opposizione, sottolinea che egli sarebbe stato in ogni caso disponibile a interrompere il soggiorno all'estero per un colloquio o per l'assunzione di un nuovo lavoro, ovvero che l'iscrizione sarebbe stata effettuata soltanto nel momento in cui l'eventualità di dover annullare o interrompere il viaggio sarebbe stata da ritenere poco probabile. In sintesi, egli censura l'errato accertamento dei fatti, nonché l'erronea applicazione delle disposizioni di legge sull'idoneità al collocamento. 4.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI prevede che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. L'idoneità al collocamento richiede che l'assicurato possa svolgere un'attività lavorativa retribuita senza essere ostacolato da impedimenti personali. Inoltre, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI,
5 / 10 dimostrando non solo la volontà di assumere un lavoro quando si presenta l'occasione, ma pure una disponibilità sufficiente riguardo al tempo che egli può destinare a un impiego e verso più datori di lavoro (DTF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 con rinvii). In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego retribuito (cfr. KUPFER BUCHER, in: Stauffer/Cardinaux [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetzt über die Arbeitslosenversicherung AVIG, 6a ed. 2025, pag. 77). Il concetto di (in)idoneità al collocamento, come requisito per il diritto all’indennità, esclude qualsiasi gradazione progressiva. In questo senso, la persona assicurata è idonea al collocamento, in particolare disposta ad accettare un lavoro ragionevole (pari ad almeno il 20% di un carico di lavoro normale), oppure non lo è (cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.1; cfr. anche Direttiva LADI ID [Prassi LADI ID] della Segreteria di Stato dell’economia [SECO], stato al 1° gennaio 2026, B218). 4.2. Secondo la giurisprudenza, quando un assicurato frequenta un corso durante il periodo di disoccupazione, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 60 LADI, per essere riconosciuto idoneo al collocamento, deve essere disposto – ed essere in grado – a interrompere il corso per riprendere un posto di lavoro, adempiendo pienamente al suo obbligo di ricerca di lavoro. I requisiti in materia di disponibilità e flessibilità sono più elevati quando si tratta di un assicurato che segue un corso di sua volontà e a sue spese. Egli è quindi tenuto a proseguire la sua ricerca di posti di lavoro in modo qualitativamente e quantitativamente soddisfacente e deve essere disposto ad interrompere il corso in qualsiasi momento. Quest'ultima condizione deve tuttavia derivare da elementi oggettivi; le semplici affermazioni dell'assicurato non sono invece sufficienti (cfr. DTF 122 V 265 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 8C_891/2012 del 29 agosto 2013 consid. 4, 8C_466/2010 dell'8 febbraio 2011 consid. 3). Nella sentenza C 132/04 dell'11 ottobre 2004, l'ex Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che un assicurato che si reca a tempo determinato all'estero per seguirvi corsi può beneficiare dell'indennità di disoccupazione solo a condizione di essere raggiungibile entro un giorno e di poter essere collocato entro un termine ragionevole (consid. 3). Nella sentenza 8C_922/2014 del 20 maggio 2015, riguardo al caso di un assicurato che seguiva un corso di formazione per conseguire un Master Business Administration (MBA) presso una scuola superiore con sede a Parigi, il Tribunale federale ha rilevato che la distanza geografica, di per sé, non rappresenta un ostacolo rilevante all'idoneità al collocamento, dal momento che i mezzi tecnici attuali facilitano la comunicazione e che, in linea di principio, i colloqui di lavoro non si svolgono entro poche ore. Poiché, nel caso citato, l'assicurato aveva la possibilità di posticipare di un anno il corso a Parigi o di completare alcuni moduli
6 / 10 di corso sia a Doha che a Shanghai (senza costi supplementari considerevoli), il Tribunale federale ha stabilito l'idoneità dell'assicurato al collocamento, lasciando aperta la questione se le conseguenze economiche potessero dissuadere l'interessato dall'interrompere definitivamente la sua formazione in vista di un impiego (consid. 4.2). Secondo un'altra sentenza del Tribunale federale (8C_474/2017 del 22 agosto 2018), in cui l'assicurato aveva trovato impiego durante la frequentazione di un corso di lingua a Londra, il fatto che non sia stata stipulata un'assicurazione di annullamento viaggio non permette di dedurre che l'assicurato non fosse stato disponibile a interrompere il soggiorno all'estero per un colloquio o per l'assunzione di un nuovo lavoro; ciò, tenuto conto del rischio economico limitato dell'interruzione di un corso di lingua di cinque settimane, nonché della distanza geografica superabile in poche ore (consid. 5.1 e 5.3). 5.1. Nell'evenienza, nella decisione impugnata, il convenuto nega l'intenzione del ricorrente di interrompere il corso per accettare un'eventuale attività lavorativa in Svizzera, la quale avrebbe avuto una durata massima di poco superiore a due mesi. Tuttavia, il ricorrente rileva nel suo ricorso che prima, durante e dopo il suo soggiorno all'estero, la cui durata è congrua al periodo di controllo del mese di giugno 2025, la quantità e la qualità delle ricerche di lavoro da lui svolte non sarebbero state messe in discussione dall'URC. Il convenuto non si è espresso nel merito e non ha contestato tale circostanza, per cui il fatto che il ricorrente abbia adempiuto in modo sufficiente le prescrizioni di controllo ai sensi dell'art. 17 LADI anche durante il periodo del soggiorno all'estero non può essere oggetto di censure. In questo senso, non risulta convincente la lamentela del convenuto che il ricorrente non avrebbe interrotto il corso di lingua per accettare un'eventuale attività lavorativa, senza tuttavia confrontarsi con i suoi sforzi e le sue ricerche di lavoro effettuate in ossequio al suo onere di ricerca attiva di un lavoro nel periodo in questione. Ne consegue che il convenuto non ha considerato tutti i fatti necessari per determinare se l'intenzione del ricorrente di interrompere il corso di lingua sia da ritenere oggettiva o meno. 5.2. Tantomeno comprensibile è la constatazione relativa allo scritto del futuro datore di lavoro del 9 maggio 2025 – nel quale quest’ultimo attribuiva particolare importanza alla frequentazione del corso da parte del ricorrente per facilitare le relazioni relative a progetti con interlocutori internazionali (cfr. act. C9, allegato 2) – fatta dal convenuto, il quale conclude che sarebbe altamente improbabile che il ricorrente avesse interrotto il corso di lingua proprio per questo fatto. Con ciò, il convenuto considera in modo unilaterale singoli fatti senza tuttavia esaminare in maniera sufficiente e complessiva altri fatti evidenziati dal ricorrente, nonché già
7 / 10 sollevati in sede di opposizione. Risulta indiscusso il fatto che il ricorrente abbia assunto tutte le spese del corso di lingua da lui frequentato, poiché la sua domanda di consenso per il corso intensivo d'inglese è stata respinta con decisione del 14 maggio 2025 risp. 14 ottobre 2025 (cfr. act. C.10), la quale è passata in giudicato. Nonostante tale decisione negativa, il ricorrente si è annunciato al corso e si è recato in E._____ per frequentarlo (cfr. act. C.13 allegato 2). Inoltre, da quanto afferma il ricorrente – non contestato dal convenuto – emerge che il consulente URC ha supportato la domanda di consenso, motivo per il quale era a conoscenza del fatto che il ricorrente, nel mese di maggio 2025, soggiornava in E._____. 5.3. Inesatta è altresì la constatazione del convenuto relativa alla motivazione del ricorrente che un'eventuale interruzione del viaggio sarebbe stata coperta dall'assicurazione del F._____ e che il rientro dall’E._____ in Svizzera non avrebbe comportato né costi elevati né un rilevante dispendio di tempo, ritenendo non verosimile l'interruzione del corso per accettare un'eventuale attività lavorativa. Il ricorrente ha presentato un documento relativo all'assicurazione per l'annullamento del viaggio, F._____, Standard Persone individuali, valida dal 14 giugno 2024 con scadenza annuale 13 giugno e rinnovo tacito, intestata a suo nome (cfr. act. B.3), la quale, giusta le condizioni generali del F._____ (cfr. act. B.4), copre le spese di annullamento di viaggio (cfr. act. B.4, cifra 2.1) e anche quelle stipulate da un contratto concluso con un'organizzazione di corsi di lingua (cifra 2.3). Fra gli eventi coperti figura anche l'assunzione del beneficiario da parte di un nuovo datore di lavoro prima della partenza (cfr. act. B.4, cifra. 2.4.2.a). Ciò considerato, qualora il ricorrente avesse annullato il soggiorno prima della partenza per via dell'assunzione di un lavoro determinato per tre mesi a partire dal 1° maggio 2025, l'assicurazione, con ogni probabilità, avrebbe integralmente rimborsato sia le spese di viaggio che quelle del corso di lingua. Nel caso in cui il ricorrente avesse dovuto interrompere il suo soggiorno, l'assicurazione di viaggio avrebbe coperto anche certi eventi dopo la partenza, segnatamente le spese supplementari per l'anticipo del viaggio (cfr. act. B.4, cifra 3.3.8) nonché le spese per le prestazioni delle quali i beneficiari non hanno potuto usufruire, fino all'importo massimo di CHF 120'000.00, con la deduzione di una franchigia di CHF 200.00 per ogni viaggio (cfr. act. B.4, cifra 3.3.11). Ne risulta dunque che le spese a carico del ricorrente, in caso di interruzione del corso per l'assunzione di un nuovo impiego, sarebbero state coperte in buona parte (in deduzione della franchigia di CHF 200.00). Con la copertura assicurativa, il ricorrente riesce in definitiva a dimostrare con verosimiglianza preponderante di essere stato disposto a interrompere il corso nell'eventualità in cui avesse trovato un impiego, in quanto ha adottato una misura oggettiva, efficace e concreta a sostegno di tale intenzione. Ma anche volendo ammettere che l'assicurazione non
8 / 10 avesse rimborsato le spese, le conseguenze economiche di un'interruzione del soggiorno all'estero della durata di quattro settimane, come esposto dal ricorrente già in sede di opposizione (cfr. act. C.9), non sarebbero di notevole importanza e tali da superare la perdita dell'indennità giornaliere di disoccupazione per il periodo in questione. 5.4. Il ricorrente ha sempre sostenuto – e questo già nell'opposizione del 19 settembre 2025 (cfr. act. C.9) – di essere stato pronto e disposto a interrompere il suo corso di lingua a D._____ per recarsi in Svizzera per un colloquio di lavoro o per assumere un nuovo lavoro. Il convenuto è invece dell'avviso che il soggiorno in E._____ costituirebbe un ostacolo rilevante al ritorno del ricorrente in Svizzera, sottolineando, nella presa di posizione (cfr. act. A.2), che il ricorrente sarebbe rimasto assente dal territorio nazionale per un periodo prolungato immediatamente dopo l'iscrizione al collocamento e che il corso frequentato non sarebbe stato autorizzato. Alla luce della giurisprudenza concernente l'idoneità al collocamento durante un corso di lingua all'estero (cfr. considerando 4.2. sopra), tale asserzione risulta infondata. Altresì non è di ravvisabile rilevanza quanto afferma il convenuto nella sua presa di posizione (cfr. act. A.2) in merito alla circostanza che, durante il periodo in discussione, il ricorrente non sarebbe stato al beneficio di giorni esenti dal controllo. Come rettamente dichiara il ricorrente, avendo scelto la città di D._____ come luogo per il corso di lingua, una città che si trova a sole due ore di volo e da cui partono numerosi voli giornalieri, era perfettamente possibile raggiungere la Svizzera in un lasso di tempo ragionevole. Nel caso di specie, risulta infatti incontestato che vi siano numerosi collegamenti aerei giornalieri a prezzi contenuti tra D._____ e l’aeroporto di Zurigo, Basilea, Milano (Italia) e Bergamo (Italia), città che distano poche ore di volo. Infine, il ricorrente non ha mai nascosto la sua intenzione di seguire un corso intensivo a D._____ e ha sempre affermato (credibilmente) di essere pronto a interrompere il corso per tornare in Svizzera per un colloquio di lavoro o per assumere un lavoro. Detta allegazione è sostenuta altresì dal fatto che, non appena terminato il corso, egli è rientrato in Svizzera. 6. Alla luce di quanto precede, il ricorrente è da ritenere idoneo al collocamento nel periodo dal 1° giugno 2025 al 29 giugno 2025. Poiché il convenuto ha già versato al ricorrente un'indennità di disoccupazione dopo il rientro in Svizzera, non è più necessario, in questa sede, chinarsi ulteriormente su tale quesito o rinviare la causa al convenuto affinché esamini se le ulteriori condizioni per il diritto all'indennità di disoccupazione siano adempiute. In definitiva, il ricorso va accolto e, in annullamento della decisione impugnata, viene constatata l’idoneità al collocamento del ricorrente dal 1° giugno 2025 al 29 giugno 2025.
9 / 10 7. La procedura è gratuita (art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA). La parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA). Poiché il ricorrente non è patrocinato da un avvocato, secondo la prassi di questo Tribunale (v. sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 26 12 del 15 luglio 2026 consid. 7.2.2), egli non ha diritto a ripetibili. Per il resto, egli non chiede il rimborso di altre spese, per cui non sono necessari ulteriori approfondimenti.
10 / 10 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisone su opposizione dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni del 21 gennaio 2026 annullata. È constatata l’idoneità al collocamento di A._____ per il periodo dal 1° giugno 2025 al 29 giugno 2025 nel senso dei considerandi. 2. Non vengono prelevate spese 3. Non vengono concesse indennità d’inconvenienza. 4. [vie di diritto] 5. [Comunicazioni]