Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 22 maggio 2026 comunicata il 27 maggio 2026 N. d'incarto SV2 25 69 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente Zanolari Hasse, attuaria Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avv. Mattia Bartolo contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni convenuto Oggetto indennità per insolvenza
2 / 6 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: – l’8 luglio 2025 la Cassa disoccupazione del Canton Grigioni ha emanato una decisione nei confronti di A._____ (di seguito: ricorrente), mediante la quale ha respinto la sua richiesta di indennità per insolvenza presentata il 26 giugno 2024, – a seguito dell’opposizione datata 8 agosto 2025, in data 8 ottobre 2025 l’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (di seguito: convenuto) ha emanato una decisione, mediante la quale l’opposizione è stata respinta, – avverso detta decisione su opposizione, con memoriale datato 10 novembre 2025, il ricorrente ha presentato ricorso presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo, in sostanza, il rispettivo annullamento, nonché di riconoscere il suo diritto all’indennità di insolvenza per il periodo da agosto a settembre 2024, – la decisione su opposizione è impugnabile mediante ricorso giusta l’art. 56 LPGA (RS 830.1) in unione con l'art. 1 cpv. 1 LADI (RS 837.0) e compete al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito: Tribunale) in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA (v. art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100] e art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l'art. 128 cpv. 2 OADI [RS 837.02]), – la legittimazione del ricorrente, quale destinatario della decisione impugnata, è pacifica (art. 59 LPGA), – considerato il valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00, è competente il Giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. a LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA), – per quanto riguarda la richiesta di annullamento della decisione dell’8 luglio 2025, considerato l’effetto devolutivo, il ricorso è irricevibile (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4; sentenze del Tribunale federale 2C_178/2025 del 1° maggio 2025 consid. 1.4, 2C_263/2018 dell’11 febbraio 2019 consid. 1.1), – litigiosa è unicamente la questione se il ricorrente abbia fatto fronte all’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI, – a mente di detto disposto di legge, il dipendente, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunica di averlo surrogato nella procedura,
3 / 6 – la persona assicurata adempie dunque il suo obbligo di ridurre il danno se risulta verosimile che, entro un termine ragionevole, ha segnalato in modo chiaro la sua seria intenzione di far valere i crediti salariali (mediante solleciti scritti, precetti esecutivi, ecc.; cfr. Direttiva LADI II B35 segg.), – giusta la Direttiva LADI II (B38), la cassa giudica con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno intrapresi dalla persona assicurata dopo la risoluzione del contratto di lavoro, soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi, – dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la persona assicurata non può aspettare diversi mesi prima di inoltrare un'azione legale contro il suo ex datore di lavoro (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2), – nel caso concreto, il ricorrente ha: o trasmesso in data 26 settembre 2024 un sollecito alla B._____ per la liquidazione delle spettanze salariali relative alla mensilità di agosto 2024 con un importo di CHF 4'465.35 (lordi comprensivi di quota parte tredicesima) e al periodo del 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024 un importo di CHF 2'057.75 (lordi comprensivi di quota parte tredicesima); o presentato (erroneamente) in data 16 ottobre 2024 un’istanza di conciliazione presso la Pretura di C._____; o presentato il 24 ottobre 2024 un’istanza di conciliazione presso il Tribunale D._____; o preso parte il 26 novembre 2024 all’udienza di conciliazione presso la Giudicatura di pace Regione E._____, durante la quale è stato stabilito quale termine per effettuare il versamento di CHF 3'493.65 netti promesso da B._____ per e-mail il 10 dicembre 2024; o comunicato l’11 dicembre 2024 alla Giudicatura di pace Regione E._____ che B._____ non aveva effettuato il versamento di CHF 3'493.65 entro il termine stabilito, chiedendo al contempo di procedere con la proposta di giudizio; o sollecitato il 9 gennaio 2025 la Giudicatura di pace Regione E._____;
4 / 6 o sollecitato per la seconda volta il 13 febbraio 2025 la Giudicatura di pace Regione E._____; – pertanto, il convenuto non può essere seguito nella misura in cui ritiene che il ricorrente non abbia fatto fronte ai suoi obblighi di riduzione del danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI, – il convenuto non sostanzia oltretutto quali fossero le ulteriori misure da adottare da parte del ricorrente a partire dal 13 febbraio 2025, – in questo contesto, sebbene l’esecuzione forzata ai sensi della LEF (RS 281.1) possa essere ritenuta appropriata, nel caso concreto, ritenuto oltretutto che il ritardo relativo alla causa in ambito civile non è da imputare al ricorrente, a quest’ultimo, tenuto conto del principio di proporzionalità, non può – in ogni caso – essere imputato di non aver fatto fronte al suo obbligo di riduzione del danno, – a titolo abbondanziale, qualora vi fosse stato effettivamente un riconoscimento del debito da parte di B._____ – che non si trova agli atti –, a mente del verbale dell’udienza di conciliazione obbligatoria dinanzi alla Giudicatura di pace Regione E._____ del 26 novembre 2024, si tratterebbe verosimilmente di un’email, che non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 82 LEF, cosicché, anche qualora fosse stata presentata un’esecuzione, un’eventuale opposizione non avrebbe potuto essere rigettata sulla scorta di tale titolo, – ciò posto, il ricorso, che si rivela fondato, deve essere accolto – in misura in cui risulta ricevibile – e il diritto di A._____ all’indennità di insolvenza per il mese di agosto 2024 e per il periodo del 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024 va riconosciuto, – per conseguenza, la decisione su opposizione dell'8 ottobre 2025 deve essere annullata e il convenuto va obbligato a versare al ricorrente un’indennità di insolvenza per il mese di agosto 2024 e per il periodo del 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024, – il ricorrente, nel suo ricorso del 10 novembre 2025, ha chiesto unicamente che gli venga riconosciuta un’indennità di insolvenza per i mesi di agosto 2024 e settembre 2024, senza tuttavia specificarne l’importo; il convenuto, dal canto suo, non si è esposto in merito all’entità delle indennità; si giustifica pertanto rinviare l’incarto a quest’ultimo, affinché provveda a determinare l’entità dell’indennità di insolvenza dovuta e a versare al ricorrente il rispettivo importo,
5 / 6 – il ricorrente indica nella richiesta di indennità per insolvenza del 26 giugno 2024 un salario lordo pari a CHF 4'122.00 più una quota parte tredicesima pari a CHF 343.50 e supplementi di CHF 135.00, – giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato, – nell'occorrenza, la LADI non prevede spese processuali e, per conseguenza, non vanno prelevate spese, – il convenuto è obbligato a versare al ricorrente un importo di CHF 1'647.90 a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) (tariffa di CHF 240.00, spese del 3% dell’onorario [v. per es. sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV1 25 15 del 17 novembre 2025 consid. 11.2], nonché 8.1% IVA).
6 / 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto. La decisione impugnata dell’8 ottobre 2025 è annullata nella misura in cui non riconosce a A._____ il diritto all’indennità di insolvenza per il mese di agosto 2024 e per il periodo dal 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024. L’incarto è rinviato all’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni affinché calcoli l’entità dell'indennità di insolvenza per il mese di agosto 2024 e per il periodo dal 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024 e versi a A._____ la rispettiva indennità di insolvenza. 2. Non vengono prelevate spese. 3. L’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni è obbligato a corrispondere a A._____ CHF 1'647.90 (spese e IVA incluse) a titolo di ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]