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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 30.06.2026 SV2 2025 62

June 30, 2026·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·4,503 words·~23 min·10

Summary

indennità per insolvenza | Arbeitslosenversicherung

Full text

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 30 giugno 2026 comunicata il 2 luglio 2026 N. d'incarto SV2 25 62 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente von Salis e Bäder Federspiel, giudici Schupp, attuaria Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avv. Paride De Stefani contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni Ringstrasse 10, 7001 Coira convenuto Oggetto indennità per insolvenza

2 / 13 Ritenuto in fatto: A. A._____ è stato assunto dal 1° agosto 2024 all’8 ottobre 2024 (contratto del 9 agosto 2024 e disdetta del 1° ottobre 2024 motivata da ragioni aziendali organizzative e strategiche) da B._____ SA, con sede a C._____. Si trattava di un contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato per un grado lavorativo del 100%, con periodo di prova di tre mesi e preavviso di disdetta di sette giorni durante tale periodo. A._____ svolgeva mansioni di “back office estero”. Lo stipendio lordo ammontava a CHF 5'200.00 (dodici mensilità), da corrispondere l’ultimo giorno del mese. B. Ad A._____ non veniva mai versato uno stipendio. Con prima e-mail dell’11 settembre 2024 intitolata “Documenti contratto di lavoro D._____ e Urgenti Aggiornamenti Richiesti”, indirizzata al presidente e al membro del consiglio d’amministrazione (di seguito CdA) di B._____ SA, egli chiedeva chiarimenti riguardo allo stipendio non ancora versato di agosto 2024. Lo stesso giorno il membro del CdA rispondeva, confermando che le buste paga non sarebbero ancora stata erogate, ma ciò sarebbe stato fatto non appena ricevuti i resoconti del secondo pilastro. C. In data 16 settembre 2024 A._____ ricontattava il membro del CdA per email, chiedendo aggiornamenti riguardo ai resoconti del secondo pilastro. D. Il presidente della B._____ SA rilasciava una comunicazione datata 30 settembre 2024 e diretta al membro del CdA, con la quale constatava il perdurante mancato pagamento delle retribuzioni; parimenti egli richiedeva di riconoscere ai dipendenti coinvolti il doppio di quanto dovuto. Tale decisione sarebbe stata anche motivata dal fatto che i dipendenti avrebbero svolto numerose ore di lavoro oltre all’orario stabilito per adempiere agli impegni aziendali. E. A._____ ricontattava il 30 settembre 2024 il membro del CdA per e-mail, con intestazione “Sollecito per mancato pagamento salariale”, richiamando l’attenzione sul mancato pagamento dello stipendio di agosto e settembre 2024. Egli inoltre sottolineava che lo stipendio, in caso di ritardi, sarebbe stato da versare in misura doppia, come da comunicazione del presidente della società. Le informazioni necessarie per il secondo pilastro sarebbero sempre state disponibili. Egli confidava in una rapida risoluzione della questione. F. Il membro del CdA rispondeva il 2 ottobre 2024 che l’azionista principale non avrebbe autorizzato alcun pagamento in uscita fino alla risoluzione di un’altra problematica pendente relativa a dei pagamenti e rassicurava che, insieme al

3 / 13 presidente della ditta, stava lavorando a una soluzione rapida anche nel suo interesse. G. A._____ rispondeva il 3 ottobre 2024, sottolineando ancora una volta che gli stipendi non pagati sarebbero stati da corrispondere doppiamente. Egli restava in attesa di ricevere una data precisa per il versamento del suo stipendio. H. Con missiva del 15 ottobre 2024, A._____ sollecitava nuovamente la ditta a versargli gli stipendi in doppia misura per il periodo d’assunzione entro dieci giorni dalla ricezione della lettera. I. Il membro del CdA, con e-mail del 28 ottobre 2024, rispondeva che egli il 2 ottobre 2024 avrebbe abbandonato il CdA, invitando A._____ a rivolgersi all’ex presidente e attualmente unico membro del CdA. Inoltre, egli informava che la ditta avrebbe potuto entrare a breve in liquidazione, poiché sprovvista di un organo conforme. L. Il 31 ottobre 2024 A._____ trasmetteva all’Ufficio di esecuzione e fallimento della Regione E._____ (di seguito UEF) una domanda di esecuzione contro la B._____ SA, per un credito di CHF 23'535.40 (stipendi da agosto a ottobre 2024, conteggiati in doppia misura) e interessi del 5% dall’8 ottobre 2024. Vista la mancanza di un domicilio legale, il precetto esecutivo no. F._____ veniva notificato solo il 19 novembre 2024. M. Il 19 novembre 2024 A._____ presentava un’istanza di conciliazione nei confronti della B._____ SA, presso la Pretura di G._____, volta a ricevere l’importo summenzionato con interessi del 5% dall’8 ottobre 2024. In caso di mancata conciliazione si chiedeva il rilascio dell’autorizzazione ad agire. N. La pretura di G._____, con decisione del 20 novembre 2024, riteneva irricevibile l’istanza di conciliazione, in quanto la B._____ SA, essendo sprovvista di domicilio legale e di sufficienti organi societari con potere di firma, non avrebbe più avuto l’esercizio dei diritti civili e, dunque, capacità processuale. O. A._____ inoltrava al Tribunale regionale E._____ (di seguito H._____), in data 21 novembre 2024, un’istanza, chiedendo, in via principale e (super)cautelare, in applicazione dell’art. 731b CO, che fosse nominato un commissario che ripristinasse una situazione conforme al diritto. In via subordinata, egli chiedeva di intimare (con comminatoria) alla società un termine per il ripristino della sua struttura e del domicilio legale. In via ancora più subordinata, egli chiedeva lo scioglimento e la liquidazione della B._____ SA.

4 / 13 P. Con decisione del 30 gennaio 2025, il H._____ decretava lo scioglimento giudiziale della B._____ SA e ne ordinava la liquidazione, con incarico all’UEF. Q. A._____ il 28 febbraio/10 marzo 2025 presentava alla Cassa di disoccupazione dei Grigioni (di seguito Cassa), una richiesta di indennità per insolvenza per CHF 25'219.25. R. Con scritto dell’11 marzo 2025, la Cassa confermava l’ottenimento della richiesta per insolvenza e richiedeva un giustificativo del credito timbrato e firmato dall’UEF competente. S. In data 17 marzo 2025 A._____ insinuava presso l’UEF il suo credito di CHF 25'338.45 a titolo di salari non corrisposti e altre spettanze derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro (salari mensili di CHF 5'200 + 5'200 + 1'367.70, incluso il raddoppio di CHF 11'767.70, CHF 683.85 di ferie non godute, CHF 119.20 di spese per il precetto esecutivo), CHF 1'000.00 di ripetibili relative alla decisione del 30 gennaio 2025, nonché CHF 378.22 a titolo di interessi dalla data di conclusione del rapporto di lavoro (8 ottobre 2024) fino alla data dello scioglimento e ordinamento della liquidazione (30 gennaio 2025). T. Con decisione del 29 luglio 2025, la Cassa respingeva la richiesta d’indennità per insolvenza. La Cassa, in sostanza, riteneva di avere un obbligo al versamento dell’indennità soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro. Tuttavia, tale esigenza ridotta in materia di prova si applicherebbe solo alla questione di sapere se esiste un credito salariale nei confronti del datore di lavoro insolvibile e, quale importo, dovrebbe essere coperto dall’indennità per insolvenza. Altre condizioni, come l’esistenza di un rapporto di lavoro con un impiego in Svizzera o la sopravvenienza di un caso d’insolvenza, dovrebbero essere provate con il grado abituale della probabilità preponderante. Dall’incarto si potrebbe rilevare unicamente un riassunto dei documenti utili a stabilire la fondatezza del salario. In conclusione, non sarebbe stata formulata in maniera credibile nessuna rivendicazione salariale suscettibile di dare luogo a una richiesta d’indennità per insolvenza. U. A._____ sollevava opposizione in data 8 settembre 2025 contro la decisione della Cassa del 29 luglio 2025. In sostanza, egli dichiarava riguardo alla verosimiglianza del credito di aver inoltrato tutti i documenti atti a rendere verosimile il suo credito e di aver seguito l’intera procedura prevista. Egli, in caso di dubbi da parte dell’autorità, si sarebbe aspettato una presa di contatto per ulteriori chiarimenti o documenti necessari.

5 / 13 V. Con decisione su opposizione del 24 settembre 2025, la Cassa respingeva l’opposizione, in quanto infondata. La Cassa citava i rispettivi articoli di legge. Ella riprendeva quanto già ritenuto con la prima decisione. A suo dire, potrebbe essere versata l’indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore ha reso verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro. Non sarebbe sufficiente che l’assicurato affermi di avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore supplementari. Poiché non sarebbe sempre possibile fornire una prova oggettiva già all’inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale costituirebbe un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova oggettiva. Per rendere verosimile il credito salariale, l’assicurato potrebbe, in particolare, presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro scritto, il rapporto sulle ore di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell’ex datore di lavoro, eventuali certificati dell’UEF o, a seconda dei casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori. La Cassa riteneva che A._____ avrebbe più volte prodotto un contratto di lavoro e una lettera di licenziamento senza preavviso. Egli non sarebbe tuttavia stato in grado di produrre un conteggio salariale, che, con ogni probabilità, non sarebbe mai stato emesso. Secondo la Cassa, il salario non sarebbe mai stato corrisposto e non ci sarebbero registrazioni degli orari agli atti. Quindi, A._____ non avrebbe reso verosimile se e in quale misura avrebbe lavorato per l’azienda. Z. Avverso detta decisione, il 24 ottobre 2025, A._____ (di seguito ricorrente) presentava ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, richiedendone l’annullamento e il versamento delle indennità per insolvenza come da richiesta del 10 marzo 2025. AA. Con presa di posizione del 19 novembre 2025, si esprimeva l’Ufficio cantonale per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (di seguito convenuto), chiedendo che il ricorso fosse respinto. BB. Con disposizione ordinatoria del 24 novembre 2025, il Presidente della Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali non riteneva essere necessario un ulteriore scambio di scritti, lasciando impregiudicata la facoltà di depositare una replica. Considerando in diritto: 1. Impugnata è la decisione su opposizione del 24 settembre 2025 del convenuto (act. B.1). La decisione su opposizione è impugnabile mediante ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, giusta l’art. 1 cpv. 1 LADI (RS

6 / 13 837.0) i.c.d. con l’art. 2, art. 56 cpv. 1 e art. 57 LPGA. Ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 LADI i.c.d. con l'art. 128 cpv. 2 OADI (RS 837.02), per l'esame dei ricorsi contro decisioni su opposizione di un ufficio cantonale, la competenza territoriale spetta al tribunale delle assicurazioni dello stesso Cantone; trattandosi in casu di una decisione su opposizione del convenuto, quale ufficio cantonale, la competenza territoriale di codesto Tribunale è data. La competenza materiale del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni deriva dall’art. 57 LPGA i.c.d. con l’art. 49 cpv. 2 lett. a LGA (CSC 370.100). Il ricorrente è legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA). Il ricorso, presentato tempestivamente e nella dovuta forma (artt. 60 cpv. 1 e 61 lett. b LPGA), è dunque ricevibile. 2. Controverso è se il ricorrente ha diritto all’indennità di insolvenza e alle altre pretese fatte valere, tra il 1° agosto fino all’8 ottobre 2024. 3.1. Secondo la domanda d’indennità per insolvenza del 10 marzo 2025 (cfr. act. C.3), il ricorrente richiede il versamento dell’importo complessivo di CHF 25'219.25, composto da: CHF 10'400.00 (salario di agosto e settembre 2024, da raddoppiare), CHF 1’367.70 (salario di ottobre 2024, da raddoppiare), CHF 683.85 (saldo vacanze non usate, pro rata temporis) e CHF 1'000.00 (ripetibili relative alla decisione del 30 gennaio 2025). Nel ricorso, il ricorrente cita gli artt. 51 cpv. 1 LADI (“Presupposti del diritto”), 52 cpv. 1 LADI (“Estensione dell’indennità”) e 53 cpv. 1 LADI (“Esercizio del diritto all’indennità”). Egli, in sostanza, ritiene che il lavoratore sarebbe sì tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito, onde evitare di perdere il diritto all’indennità. Tuttavia, non sarebbe richiesto il grado ordinario della probabilità preponderante, bensì sarebbe sufficiente che il lavoratore presenti indizi concreti e plausibili che dimostrino l’esistenza e l’entità del credito salariale. Tale attenuazione dell’onere della prova riguarderebbe la questione dell’esistenza e dell’ammontare del credito salariale nei confronti del datore di lavoro inadempiente e sarebbe volta a evitare che i lavoratori siano penalizzati per la mancanza di documentazione dettagliata. Secondo prassi consolidata e la Direttiva LADI II B15-B17 il concetto di “verosimiglianza” si collocherebbe tra la mera affermazione del lavoratore e la prova oggettiva. La Cassa sarebbe chiamata a valutare la verosimiglianza sulla base della documentazione disponibile. Nella fattispecie, a suo dire, il ricorrente, a seguito del licenziamento, avrebbe richiesto ripetutamente il pagamento dei salari mediante comunicazioni scritte e, non avendo ottenuto alcun versamento, avrebbe presentato un precetto esecutivo, al quale non sarebbe stata fatta opposizione; ciò dimostrerebbe che il credito

7 / 13 sarebbe stato riconosciuto da parte del datore di lavoro. A rapporto lavorativo concluso, non essendo stato possibile procedere con una conciliazione, il ricorrente avrebbe presentato un’istanza ai sensi dell’art. 731b CO. Poco dopo il fallimento della società egli avrebbe insinuato il suo credito e fatto valere il suo diritto all’indennità entro il termine di 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FU). Avendo egli prodotto una serie di documenti (contratto di lavoro, lettera di licenziamento, lettera di sollecito per il versamento del salario, precetto esecutivo), avrebbe reso verosimile, che il credito esisterebbe e che sarebbe legato a un rapporto di lavoro. Il credito salariale rivendicato non sarebbe mai stato oggetto di alcuna contestazione, ciò a prova della legittimità del credito. 3.2. Il convenuto, nella sua presa di posizione, rinvia agli artt. 51 cpv. 1 lett. a e 52 cpv. 1 LADI e art. 74 OADI. Inoltre, egli ritiene che il ricorrente non avrebbe prodotto in nessuno stadio un documento a sostegno della propria pretesa. Risulterebbe dagli atti un contratto di lavoro, ma mancherebbero le necessarie prove documentali, quali conteggi salariali, rapporti orari, nonché estratti bancari o postali. Oltretutto, l’assicurazione fornita con lettera del 30 settembre 2024 dal presidente della ditta non potrebbe essere ritenuta attendibile: da una parte, perché priva di fondamento e, dall’altra, in quanto il sottoscrivente non avrebbe disposto in nessun momento del diritto di firma individuale e l’assicurazione fornita non sarebbe stata rilasciata nei confronti del ricorrente. Si aggiunga che l’indennità per vacanze non potrebbe essere accolta, non essendo possibile stabilire se il ricorrente abbia già usufruito di un numero eccessivo di giorni di vacanza, ammesso e non concesso che avrebbe effettivamente lavorato. Infine, l’importo di CHF 1’000.00 a titolo di ripetibili non sarebbe in ogni caso coperto dall’indennità per insolvenza. 4.1. Giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, i lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera a una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se in quel momento vantano crediti salariali. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LADI, l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti. Infine, l’art. 53 cpv. 1 LADI prevede che, se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio

8 / 13 d’esecuzione e fallimenti. Secondo l’art. 55 cpv. 1 LADI, il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto. 4.2. Secondo la Direttiva LADI II (Segreteria di Stato dell’economia SECO, stato 1° luglio 2024), sono coperti solamente i crediti salariali derivanti da prestazioni lavorative fornite prima della circostanza che fa sorgere il corrispondente diritto all’indennità per insolvenza. Il credito salariale non è determinato ai sensi del diritto in materia di esecuzioni (art. 219 cpv. 4 LEF), ma bensì in funzione del salario ai sensi dell’Assicurazione contro la disoccupazione (AD) e dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Per credito salariale si intende il salario di cui all’art. 5 cpv. 2 LAVS, comprese le indennità dovute (cfr. Direttiva LADI II, B11). Non rientrano nella nozione di salario e sono quindi esclusi dall’indennità per insolvenza: l’indennità giornaliera percepita per incapacità lavorativa a causa di malattia o infortunio, gli assegni familiari e le spese esenti dal contributo AVS (quindi spese di viaggio, pranzo, materiale, ecc.; cfr. Direttiva LADI II, B12). Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi, già durante il rapporto di lavoro, per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). Egli deve dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale (cfr. Direttiva LADI II, B36). 4.3. Ai sensi dell’art. 74 OADI, la cassa di disoccupazione può pagare l’indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro. Secondo la Direttiva LADI II, come anche citata dal ricorrente, non è sufficiente che l’assicurato affermi di avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva già all’inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova oggettiva (cfr. Direttiva LADI II, B15). Per rendere verosimile il credito salariale, l’assicurato può, in particolare, presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro scritto, il rapporto sulle ore di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell’ex datore di lavoro, eventuali certificati dell’ufficio esecuzione e fallimenti o, a seconda dei casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori. Le informazioni possono essere reperite presso l’ex datore di lavoro o l’ufficio esecuzione e fallimenti. Il diritto al salario derivante dalle vacanze non godute, dalle ore supplementari o dalle ore di recupero deve

9 / 13 essere di norma comprovato tramite il sistema di registrazione del tempo di lavoro (Direttiva LADI II, B16). Il Tribunale federale aggiunge che, con questa disposizione, i requisiti probatori relativi al credito salariale vengono ridotti. Non è necessario, secondo il criterio probatorio ordinario, che l'amministrazione sia convinta che il credito salariale abbia fondamento con probabilità preponderante. È piuttosto sufficiente che, per il fatto giuridico addotto, sussistano almeno alcuni indizi, anche se è del tutto possibile che, in caso di accertamenti approfonditi, i fatti asseriti non possano essere comprovati. Tali requisiti probatori ridotti si applicano tuttavia solo alla questione se e per quale importo sussista nei confronti del datore di lavoro insolvente un credito salariale, che dovrebbe essere sostituito dall'indennità di insolvenza. L'onere della prova non ricade quindi sull'assicurato richiedente (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_239/2019 del 9 agosto 2019 consid. 3.2). Gli altri requisiti, quali in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro con impiego in Svizzera o il verificarsi di una situazione di insolvenza, devono invece essere dimostrati con il consueto grado di prova della probabilità preponderante (cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.3, 127 V 183 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 8C_820/2019 del 29 aprile 2020 consid. 3.3, 8C_14/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 3.2, 8C_867/2017 del 20 settembre 2018 consid. 4.2). 4.4. In questo caso agli atti si trovano: - un contratto di lavoro scritto del 9 agosto 2024, indeterminato, tra B._____ SA e il ricorrente, che prevede l’entrata in servizio il 1° agosto 2024, con uno stipendio lordo di CHF 5'200.00 (cfr. act. B.2), - la disdetta del contratto di lavoro datata 1° ottobre 2024, durante il periodo di prova, con effetto all’8 ottobre 2024 (cfr. act. B.6), - diverse e-mail e una lettera risalenti a settembre e ottobre 2024 relative al mancato versamento degli stipendi alla stipulazione di contratti con altre persone in seno a B._____ SA (cfr. act. B.3, B.4, B.5, B.6, B.7) nonché una lettera del 30 settembre 2024 del presidente della B._____ SA, che attesta il mancato versamento degli stipendi (cfr. act. B.8), - la domanda di esecuzione del 31 ottobre 2024 (cfr. act. B.10), - il precetto esecutivo del 19 novembre 2024, avverso il quale non è stata interposta opposizione da parte di B._____ SA (cfr. act. B.14), - l’istanza di conciliazione del 19 novembre 2024 (cfr. act. B.15), - l’istanza ai sensi dell’art. 731b CO del 21 novembre 2024 (cfr. act. B.17) e

10 / 13 - la decisione di apertura del fallimento sulla B._____ SA del 30 gennaio 2025 del H._____ (cfr. act. B.20). 4.5. Dal materiale a disposizione risulta comprovato, con il grado della probabilità preponderante, che la B._____ SA e il ricorrente sono stati legati da un contratto di lavoro iniziato il 1° agosto 2024 e terminato l’8 ottobre 2024, con luogo di lavoro a Maroggia, Svizzera. Inoltre, risulta anche comprovato che la citata società è andata in fallimento e che, prima del fallimento, ella si trovava in uno stato di insolvenza (vedi anche cfr. act. B.12 e B.13). 4.6. Per quanto riguarda il credito salariale, innanzitutto, va sottolineato che, non essendo stato contestato il credito fatto valere dal ricorrente per mezzo del precetto esecutivo, anzi addirittura indirettamente riconosciuto nelle e-mail di risposta della società al ricorrente e dal presidente della ditta (cfr. act. B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8), non si può censurare che tale importo non sia dovuto e, dunque, che contestualmente egli non abbia lavorato. Inoltre, sebbene egli non abbia presentato dei rapporti orari – come nota il convenuto –, dagli scambi scritti traspare che la società in questione era in ritardo sia con il versamento dello stipendio che con la preparazione e consegna dei contratti di lavoro, risp. ometteva di consegnare ai propri dipendenti diversi documenti anche necessari all’esercizio del lavoro. Infatti, il ricorrente ha più volte richiesto informazioni riguardo a tale materiale e/o sollecitato la società riguardo al suo stipendio mancante (cfr. act. B.3, B.4, B.5, B.6, B.7; v. al riguardo sentenza del Tribunale federale 8C_867/2017 del 20 settembre 2018 consid. 4.1). Infine, considerato che non sono mai stati versati salari al ricorrente, non gli si può rimproverare che agli atti non siano presenti estratti bancari o postali o conteggi salariali, come solleva invece il convenuto. A mente di questo Tribunale, la documentazione prodotta dal ricorrente nell’ambito della procedura di ricorso, è sufficiente per rendere verosimile il credito salariale. Gli altri presupposti per il versamento dell’indennità di insolvenza (sforzi tempestivi improntati al percepimento del salario e insinuazione del credito entro 60 giorni) – che in ogni caso non sono qui contestati – sono, ad avviso di questo Tribunale, soddisfatti (v. sopra considerando 4.4.). 4.7. Lo scopo giuridico dell'indennità per insolvenza consiste nel tutelare i crediti salariali dei lavoratori e nel garantire il loro sostentamento in caso di fallimento del datore di lavoro. In linea con tale finalità, solo i crediti salariali effettivi possono costituire oggetto del diritto all'indennità di insolvenza; cioè, in linea di principio, il salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, comprese le indennità dovute. La conseguenza giuridica è che il diritto alla retribuzione è, in linea di principio, vista la natura sinallagmatica del contratto di lavoro, legato allo svolgimento effettivo del

11 / 13 lavoro. Ovvero, riguarda il periodo di lavoro durante il quale la persona assicurata non può essere a disposizione del servizio di collocamento, poiché in quel momento deve essere a disposizione del datore di lavoro. Lo scopo di protezione dell'indennità per insolvenza si estende unicamente al lavoro effettivamente svolto, ma non retribuito; non copre i crediti salariali dovuti alla cessazione prematura (ingiustificata) del rapporto di lavoro. In particolare, una componente salariale è coperta dall’indennità per insolvenza solo se la persona assicurata, per il periodo prescritto dall’art. 52 cpv. 1 LADI, ipotizzando il perdurare del rapporto di lavoro e la solvibilità del datore di lavoro, poteva nutrire aspettative fondate di riceverne il pagamento. Tra queste rientra una tredicesima mensilità proporzionale, poiché questa viene maturata in denaro pro rata temporis e i lavoratori possono già contare all’inizio dell’anno su tale quota salariale, che viene normalmente corrisposta verso la fine dell’anno. L'indennità per insolvenza non copre né i diritti derivanti dalle ferie non godute, qualora i lavoratori non abbiano percepito indennità di ferie durante la durata del rapporto di lavoro, né le indennità per le ore di straordinario, qualora i lavoratori si siano impegnati contrattualmente a compensare tali ore prestate con il tempo libero (cfr. DTF 137 V 96 consid. 6.1 e 6.3, 132 V 82 consid. 3.1, 127 V 183 consid. 3b, 125 V 492 consid. 3b, 121 V 377 consid. 2a e 2b; sentenze del Tribunale federale 8C_56/2021 del 17 marzo 2021 consid. 6.2.1, 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2, 8C_244/2007 del 17 marzo 2008 consid. 2.2; Direttiva LADI II cifra A4). Ne discende che eventuali concessioni spontanee supplementari – segnatamente se non di lunga durata – da parte della datrice di lavoro, non possono quindi essere considerate. 4.8. Ciò considerato, nel caso in rassegna, per quanto concerne la pretesa del raddoppio salariale, del saldo vacanze e delle spese ripetibili, in linea con il parere esposto dal convenuto, il ricorso deve essere respinto. Tali richieste possono tuttavia essere fatte valere in una procedura di diritto del lavoro, dinanzi a un tribunale civile. Giova qui anche ravvisare che non è stato minimamente comprovato dal ricorrente che egli avesse ancora un saldo vacanze aperto prima che il contratto di lavoro giungesse a termine. Invece, per quanto concerne il credito salariale riguardante gli stipendi di agosto, settembre e fino all’8 ottobre 2024 (infatti il ricorrente ancora il 3 ottobre 2024, durante il periodo di disdetta, lavorava, cfr. act. B.6) il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato. 5. Il ricorso va dunque parzialmente accolto e la decisione del convenuto annullata per quanto riguarda l’importo di CHF 11'837.80 (lordo), ossia quello relativo agli stipendi ordinari dei mesi di agosto 2024 (CHF 5'200.00), settembre 2024 (CHF 5'200.00) e dal 1° all’8 ottobre 2024 (CHF 1'437.80, CHF 5'200.00 / 21.7

12 / 13 x 6 giorni lavorativi). In questo senso, la causa va rinviata al convenuto, affinché calcoli e versi al ricorrente l’importo dovuto (netto) a titolo di indennità per insolvenza. Per il resto il ricorso va respinto. 6.1. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI i.u. con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nell'occorrenza, la LADI non prevede spese processuali e il ricorso qui in giudizio non è né temerario né sconsiderato, cosicché non vengono accollate spese. 6.2. Considerata la parziale soccombenza (in ragione di circa ½) del convenuto (art. 61 lett. g LPGA) e ravvisato tuttavia che il legale del ricorrente non ha inoltrato una nota d’onorario, si giustifica il versamento al ricorrente di un importo forfettario di complessivi CHF 1'000.00 (incl. IVA e spese) a titolo di ripetibili a carico del convenuto.

13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata per quanto concerne il versamento dell’indennità per insolvenza per i mesi di agosto 2024, settembre 2024 e dal 1° fino all’8 ottobre 2024, per un importo complessivo pari a CHF 11'837.80. L’incarto è rinviato all’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni affinché versi a A._____ la rispettiva indennità per insolvenza. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni deve rifondere ad A._____ un importo di CHF 1'000.00 (incl. IVA e spese) a titolo di ripetibili. 4. [vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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