Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 03 maggio 2005 Comunicata per iscritto il: SKG 05 17 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Giudici Sutter-Ambühl e Tomaschett Attuario Crameri —————— Visto il ricorso in materia di esecuzione e fallimento di B. X., debitore, opponente all'istanza e ricorrente, contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Bernina del 15 marzo 2005, comunicata il 24 marzo 2005, in re A. X., creditrice, istante e opponente al ricorso, rappresentata dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 C., contro il debitore, opponente all'istanza e ricorrente, concernente rigetto provvisorio dell’opposizione, è risultato: A. Su domanda di A. X., l’Ufficio d’esecuzione di C. in data 4 febbraio 2005 ha spiccato nei confronti di B. X. il precetto esecutivo no. 65/05 per gli importi
2 di fr. 270'000.-- oltre interesse al 5% a contare dal 1° febbraio 2005 e fr. 200.-- di spese esecutive. Titolo esecutivo è la convenzione giudiziale concernente la liquidazione del regime dei beni matrimoniali del novembre 2004. Interposta opposizione, il 17 febbraio 2005 la creditrice ha inoltrato al Presidente del Tribunale del Distretto Bernina istanza di rigetto provvisorio. B. Con decisione del 15 marzo 2005, comunicata il 24 marzo 2005, l’istanza è stata accolta ed è stato pronunciato il rigetto provvisorio dell’opposizione per gli importi richiesti. Le spese processuali di fr. 400.-- e l’indennità a titolo di ripetibili all’istante di fr. 1'597.85 (inclusa l’imposta sul valore aggiunto) sono state messe a carico dell’opponente all’istanza. C. Con ricorso del 2 aprile, impostato il 4 aprile 2005, B. X.. chiede, con protesta delle spese, che quanto alle ripetibili la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione sia annullata. Egli censura l’ammontare delle ripetibili, a suo parere, troppo alto. Con scritti del 7 aprile, rispettivamente del 25 aprile 2005 A. X. e il Presidente del Tribunale distrettuale hanno rinunciato a prendere posizione al ricorso. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 236 cpv. 1 CPC in unione all’art. 17 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF decisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in materia di rigetto d’opposizione (art. 15 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF) possono esser impugnate entro dieci giorni dalla loro ricezione dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. Per la procedura di ricorso fanno poi stato per analogia le disposizioni degli art. 232 segg. CPC (art. 236 cpv. 3 CPC). Il ricorso del 2 aprile, impostato il 4 aprile 2005 è rivolto contro la decisione del Presidente del Tribunale del Distretto Bernina del 15 marzo 2005, comunicata il 24 marzo 2005, è tempestivo e motivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. a) L’art. 62 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) prescrive che nelle procedure sommarie in materia di esecuzione il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare, quale risarcimento delle spese, un’equa indennità, il cui ammontare è stabilito nella sentenza. Secondo l’art. 26 dell’Ordinanza d’esecuzione della Legge federale sull’ese-cuzione e sul
3 fallimento (OE della LEF, CSC 220.100) per tutte le procedure in materia d’esecuzione davanti ad autorità giudiziarie le spese e le ripetibili si conformano alle disposizioni del diritto federale e, se da quest’ultimo nulla risulta in materia, a quelle del Codice cantonale di procedura civile. Dato che quanto all’equa indennità nè la Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, né l’Ordi-nanza sulle tasse si esprimono, altro non resta da fare che applicare l’art. 122 cpv. 2 CPC, secondo cui la parte soccombente viene di regola obbligata a rifondere alla parte vincente tutte le spese necessarie derivanti a quest’ultima dalla controversia giudiziaria. È la parte vincente rappresentata da un avvocato, l’indennità a titolo di ripetibili è per costante prassi della Commissione del Tribunale cantonale commisurata secondo la Tariffa d’onorario della Federazione degli avvocati grigionesi, detta appresso Tariffa, (PTC 1990 no. 32, 1973 no. 19). Conformemente all’art. 2 della Tariffa il dispendio di tempo impiegato secondo le circostanze, la difficoltà e l’importanza della causa, la responsabilità abbinata alla stessa e la propria struttura dei costi sono la base per la commisurazione dell’onorario. L’onorario calcolato secondo il dispendio di tempo si situa tra fr. 190.-- e fr. 250.-- l’ora; l’aliquota normale oraria è di fr. 220.-- (art. 3 della Tariffa). Dispendio di tempo non è reputato unicamente quello che è esclusivamente necessario per la procedura giudiziaria, ma anche quello stragiudiziario, che sta in una diretta relazione col giudizio, sia che esso serva a consigliare la parte o ad orientare la controparte rispettivamente il suo rappresentante (PTC 1973 no. 19). b) Nel concreto caso il rappresentante dell’istante ha redatto la domanda d’esecuzione nonchè l’istanza di rigetto dell’opposizione ed ha partecipato all’udienza giudiziaria. Inoltre ha scritto tre lettere, di cui una al rappresentante della controparte, una all’Ufficio d’esecuzione ed una all’istante. Infine ha avuto tre colloqui telefonici, di cui uno col Presidente del Tribunale distrettuale e due coll’istante (cfr. atto no. 3). Tenuto conto di quest’attività la richiesta indennità a titolo di ripetibili dell’importo di fr. 1'485.-- (esclusa l’imposta sul valore aggiunto), che corrisponde ad un dispendio di tempo di 6 ore e 45 minuti, si situa sì al limite superiore di ciò che può essere messo in conto, ma non può essere reputata completamente inadeguata, come pretende il ricorrente. A giusta ragione il giudice precedente l’ha ritenuta giustificata. Dato che la decisione relativa alle ripetibili è un atto discrezionale, l’istanza di ricorso non sostituisce il suo apprezzamento a quello del giudice inferiore, ma interviene soltanto se questi ha ecceduto nell'esercizio del suo potere di apprezzamento. In concreto un eccesso di discrezionalità non s’è realizzato. Di conseguenza il ricorso si rivela infondato e dev’essere respinto.
4 3. Le spese della procedura di ricorso vanno perciò a carico del ricorrente (art. 61 cpv. 1 OTLEF).
5 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 400.-- vanno a carico del ricorrente. 3. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario