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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 08.09.2005 PZ 2005 141

September 8, 2005·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·4,303 words·~22 min·3

Summary

misure a protezione dell'unione coniugale | Familienrecht

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 08 settembre 2005 Comunicata per iscritto il: PZ 05 141 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Attuario Crameri —————— Visto il ricorso di Z., opponente all'istanza e ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Ursula Imberti, presso studio legale avv. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 10 giugno 2005, comunicata il 10 giugno 2005, in re X., istante e opponente al ricorso, rappresentata dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro l’opponente all'istanza e il ricorrente, concernente misure a protezione dell'unione coniugale, è risultato:

2 A. X., nata il 19 agosto 1972, e Z., nato il 4 luglio 1968, si sono uniti in matrimonio il 10 marzo 1995 a A.. Dalla loro unione è nato il 12 dicembre 1997 il figlio B.. B. Turbatisi i rapporti coniugali, le parti si sono separate. In data 16 luglio 2003 esse hanno concluso una convenzione sulle conseguenze accessorie della vita separata. Essa è del seguente tenore: “1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione. 2. Le parti si autorizzano reciprocamente a vivere separate a tempo indeterminato. La moglie potrà mantenere a sue spese l’appartamento coniugale, mentre il marito ha già costituito dimora separata. Quest’ultimo potrà prelevare tutti i suoi effetti personali dall’abitazione coniugale e, con l’accordo della moglie, asportare il necessario per arredare la sua nuova sistemazione. La locazione del garage va a carico del marito a far tempo dall’01.07.2003. 3. Il figlio B. viene affidato alla madre. L’autorità parentale verrà, come sinora, esercitata in comune dai genitori. 3.1 Il padre potrà esercitare il più ampio diritto di visita, sulle cui modalità le parti si intenderanno liberamente, avuto però massimo riguardo del bene e dell’interesse del figlio. In caso di mancato accordo, vale il seguente regime minimo: • Ogni due settimane, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00 • Ogni mercoledì della settimana in cui il figlio non è con il padre sul fine settimana, dalle ore 18.00 alle ore 20.30. • Due settimane consecutive durante le vacanze estive. Il padre notificherà alla madre con almeno tre mesi di anticipo la data esatta. • A Natale e Pasqua, alternativamente, durante almeno 4 (quattro) giorni, festività compresa. Il Natale 2003 il figlio lo passerà con la madre. Il figlio va preso in consegna e riportato al domicilio della madre. 3.2 A valere quale contributo alimentare per il figlio, il padre verserà nelle mani della madre, mensilmente e prenumerando, entro il 5 (cinque) di ogni mese, la prima volta per il 05.07.2003, l’importo di fr. 850.00 (franchi ottocentocinquanta), assegni per il figlio compresi. 4. A valere quale contributo alimentare per la moglie, il marito le versa, mensilmente e prenumerando, entro il 5 (cinque) di ogni mese, la prima volta per il 05.07.2003, l’importo di di fr. 1'150.00 (franchi millecentocinquanta).

3 5. Le parti pattuiscono la separazione dei beni. Al fine di attualizzare il nuovo regime, le parti stabiliscono quanto segue: 5.1 La vettura C. resta di proprietà del marito. 5.2 La vettura D., di proprietà della moglie, viene ceduta al marito per l’importo di fr. 500.00 (franchi cinquecento) che egli versa entro e non oltre il 31.07.2003. 5.3 I debiti fiscali ancora in essere vengono ripartiti tra le parti in ragione della metà ciascuno. A partire dall’01.01.2003 si chiederà la tassazione separata. 5.4 Per il resto, le parti si danno reciprocamente atto di avere liquidato ogni e qualsiasi altra pretesa di dare e avere e di nulla più vantare l’una nei confronti dell’altra per lo scioglimento del regime matrimoniale. 6. Le spese di causa vengono assunte dalle parti in ragione della metà ciascuno. Compensate le ripetibili. 7. La presente convenzione entra in vigore con la relativa sottoscrizione. Essa regola, quale assetto provvisionale, le relazioni delle parti già nelle more della causa. Nel merito verrà sottoposta al giudice per omologazione.” C. Con istanza del 29 agosto 2003 X. ha chiesto al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa di prendere le seguenti misure a protezione dell’unione coniugale: “1. Le parti sono autorizzate a vivere separate. 2. È omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie della vita separata stipulata dalle parti in data 16.07.2003. 3. Le spese vengono assunte dalle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.” Dopo che su richiesta delle parti la procedura era stata sospesa per un anno, con risposta del 1° settembre 2004 Z. ha postulato: “1. La domanda no. 1 dell’istanza 29 agosto/1. settembre 2003 è accolta. 2. La domanda no. 2 dell’istanza 29 agosto/1. settembre 2003 è respinta. La vita separata dei coniugi X. ed Z. va regolata dal giudice ai sensi degli art. 175 seg. CCS. 2.1 Il figlio B. viene affidato alla madre. L’autorità parentale verrà esercitata in comune dai genitori. Il padre avrà facoltà di esercitare il diritto di visita, che potrà essere concordato direttamente dalle parti, fermo restando che in caso di disaccordo vale la seguente regolamentazione: - ogni due settimane, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00; - due settimane consecutive durante le vacanze estive; - a Natale e Pasqua, alternativamente, una settimana.

4 2.2 Il marito deve versare alla moglie, anticipatamente ed entro il quinto giorno del mese, a titolo di contributo alimentare per il figlio B., l’importo mensile di fr. 850.00 (assegni familiari compresi). 2.3 In favore della moglie il marito non deve versare alcun contributo alimentare. 3. La domanda no. 3 dell’istanza 29 agosto/1. settembre 2003 è accolta.” D. A partire dal mese di luglio 2004 il marito versava alla moglie ad al figlio quale contributo alimentare unicamente l’importo di fr. 1'000.--, anziché di fr. 2'000.-- come era stato pattuito colla convenzione del 16 luglio 2003. Di conseguenza su richiesta della moglie, il Presidente del Tribunale distrettuale, con decreto provvisionale del 21 ottobre 2004, ha obbligato il marito a corrispondere mensilmente ed anticipatamente, la prima volta per il mese di ottobre 2004, un contributo alimentare di fr. 748.-- per il figlio, comprensivo degli assegni familiari, e di fr. 1'011.-- per la moglie. E. Con sentenza del 10 giugno 2005, comunicata lo stesso giorno, il Presidente del Tribunale distrettuale ha giudicato: “1. L’istanza 29 agosto 2003 di misure a protezione dell’unione coniugale è accolta. Di conseguenza la convenzione 16 luglio 2003 sulle conseguenze accessorie della vita separata è omologata. 2. È nominato in favore del minore B. un curatore educativo giusta l’art. 308 CC ai sensi dei considerandi. L’Autorità tutoria del Circolo di A. provvederà a formalizzare al più presto detta nomina, dandone comunicazione al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'400.--, di scritturazione di fr. 555.--, le spese diverse di fr. 271.-- e i costi per l’ascolto del figlio di fr. 600.--, per complessivi fr. 2'826.--, sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, e per l’istante, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico del Comune di A.. Le ripetibili sono compensate. 4. (Comunicazione).” F. In data 4 luglio 2005 Z. ha impugnato questo giudizio con ricorso alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “A. In via superprovvisionale inaudita altera parte L’istanza supercautelare è accolta. Di conseguenza il decreto superprovvisionale 21 ottobre 2004, con il quale il Presidente del Tribunale distrettuale ha stabilito che Z. deve versare a X. fr. 1'759.00 al mese, è annullato.

5 Il signor Z. è obbligato provvisoriamente a versare mensilmente alla signora X., a titolo di contributi alimentari in favore del figlio B., l’importo di fr. 737.00 (assegni familiari compresi). B. In via principale 1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo. Di conseguenza il signor Z. è obbligato a versare mensilmente alla signora X. anzichè l’importo di fr. 2'000.00 (come stabilito nella sentenza impugnata), fr. 737.00 mensili a titolo di contributi alimentari per il figlio B.. 2. Il ricorso è accolto. Di conseguenza il punto 1 della sentenza impugnata è riformato come segue: L’istanza 29 agosto 2003 di misure a protezione dell’unione coniugale è parzialmente accolta, e più precisamente: a) Le parti sono autorizzate a vivere separate. b) La convenzione sulle conseguenze accessorie della vita separata del 16 luglio 2003 non è omologata. Di conseguenza la vita separata dei coniugi X. ed Z. va regolata dal giudice ai sensi degli art. 175 segg. CC. b1) Il figlio B. viene affidato alla madre. L’autorità parentale verrà esercitata in comune dai genitori. Il padre avrà facoltà di esercitare il diritto di visita, che potrà essere concordato direttamente dalle parti, fermo restando che in caso di disaccordo vale la seguente regolamentazione: - ogni due settimane, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00; - due settimane consecutive durante le vacanze estive; - a Natale e Pasqua, alternativamente, una settimana. b2) Il marito deve versare alla moglie, anticipatamente ed entro il quinto giorno del mese, a titolo di contributo alimentare per il figlio B., fr. 737.00 mensili (assegni familiari compresi). Ci si riserva la facoltà di modificare l’importo una volta conclusa l’istruttoria. b3) In favore della moglie il marito non deve versare alcun contributo alimentare. 3. …….. 4. Protestate spese, tasse e ripetibili.”. Con risposta del 28 luglio 2005 X. ha postulato: “1. L’istanza supercautelare è respinta. 2. Per quanto ammissibile, il ricorso è integralmente respinto e l’impugnata sentenza 10 giugno 2005 della Presidenza del Tribunale distrettuale Moesa integralmente confermata.

6 3. Con protesta di spese, tasse e ripetibili.” Dei motivi posti a fondamento dell’impugnata sentenza e degli scritti processuali si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. G. Con ordinanze del 24 agosto 2005, comunicate il 26 agosto 2005, ad ambedue le parti è stata concessa l’assistenza giudiziaria gratuita ai sensi dell’art. 45 cpv. 1/46 CPC per la procedura di ricorso. Quali patrocinatori legali sono stati nominati l’avv. lic. iur. Ursula Imberti (al ricorrente) e l’avv. lic. iur. Roberto A. Keller (all’opponente al ricorso). La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 4 luglio 2005 contro la sentenza del Presidente del Tribunale del Distretto Moesa del 10 giugno 2005, comunicata lo stesso giorno, e debitamente motivato, il ricorso adempie i requisiti formali giusta l’art. 12 cpv. 1 LICC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. a) Z. ha anzitutto chiesto che il decreto superprovvisionale del 21 ottobre 2004 sia annullato e che egli sia provvisoriamente obbligato a versare a X., a titolo di contributo alimentare in favore del figlio B., l’importo di fr. 737.-- (assegni familiari compresi). b) Misure a protezione dell’unione coniugale ai sensi dell’art. 176 CC devono essere prese, per il loro scopo, in una procedura indipendente, accelerata e a costi contenuti senza particolari formalità. Esse sono quindi emanate in una procedura sommaria e con riguardo alle prove sottostanno a delle limitazioni (cfr. art. 10 LICC). Misure a protezione dell’unione coniugale hanno carattere provvisorio e possono sempre essere modificate, se le relative premesse sono date (cfr. art. 179 CC). Decisioni concludenti la causa del presidente del tribunale distrettuale possono essere impugnate entro 20 giorni con ricorso al Presidente del Tribunale cantonale (art. 12 LICC). Misure provvisionali ai sensi dell’art. 52 CPC servono alla tutela giuridica provvisoria prima che sia deciso nel merito. Esse rimangono in vigore sino alla decisione di merito, sono da questa sostituite, non hanno carattere indipendente, sono di natura provvisoria, possono essere modificate in qualsiasi momento e sono pure emanate in una procedura sommaria. Quali decisioni non concludenti la causa,

7 le misure provvisionali possono esser impugnate mediante ricorso contro decreti presidenziali ai sensi dell’art. 237 CPC (PTC 1997 no. 15). Suscettibili di ricorso sono le misure provvisionali unicamente se sono state emanate dal giudice nella sua qualità di presidente del tribunale e non di giudice unico. Dato che il giudice per la protezione dell’unione coniugale è un giudice unico, le misure provvisionali da lui emanate non sono impugnabili con ricorso contro decreti presidenziali (cfr. anche PTC 1990 no. 51). c) Dato che tra la procedura per la protezione dell’unione coniugale e quella d’adozione di misure provvisionali dal punto di vista processuale non c’è differenza ed anche lo scopo delle due procedure è lo stesso, per il rilascio di misure provvisionali nell’ambito della procedura per la protezione dell’unione coniugale v’è poco spazio. Ciò che potrebbe essere ordinato quale misura provvisoria, può ugualmente essere deciso dal giudice per la protezione dell’unione coniugale nell’ambito della procedura principale (cfr. Bräm/Hasenböhler, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband II 1c, 1997, n. 19 all’art. 180 CC). Almeno quando il giudice non fa dipendere l’effetto delle misure provvisorie dall’esito della procedura principale - quindi dalle misure che vengono rilasciate più tardi - e le condizioni sono regolate solo temporaneamente, ma per questo lasso di tempo definitivamente e di conseguenza si ha una decisione concludente la causa, non si giustifica fare una distinzione tra le misure provvisorie ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 CPC e quelle a protezione dell’unione coniugale giusta l’art. 176 CC. In altri termini le misure provvisorie hanno un’importanza autonoma unicamente se non hanno effetto definitivo ed è riservata la correzione delle stesse nell’ambito della decisione principale. Tali sono le misure superprovvisionali, vale a dire le misure provvisorie temporanee ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 CPC. Queste misure, che possono essere rilasciate anche senza aver udito la controparte, sono giustificate in caso d’urgenza, se è reso verosimile che altrimenti una delle parti rischia un danno non facilmente riparabile (art. 52 cpv. 2 e 3 CPC). Le misure superprovvisionali sono rilasciate per un lasso di tempo breve e se devono essere mantenute è deciso ancora una volta dopo l’emanazione delle stesse. Così il giudice ha la possibilità di prendere i necessari provvedimenti a tutela delle controverse pretese dopo un primo non approfondito esame della situazione di fatto e di diritto. Quanto esposto vale anche con riguardo alla questione dell’impugnabilità delle decisioni emanate dal giudice per la protezione dell’unione coniugale. Ha la decisione provvisionale l’effetto di una decisione principale definitiva ai sensi dell’art. 176 CC, essa può essere impugnata con ricorso ai sensi dell’art. 12 LICC. Se ciò

8 non è il caso, rispettivamente se la situazione è regolarizzata definitivamente nell’ambito della procedura principale ed ha effetto retroattivo per il tempo in cui erano in vigore le misure provvisionali, questo rimedio legale è escluso. d) Il ricorrente cade invero in palese errore ritenendo che il decreto superprovvisionale del Presidente del Tribunale distrettuale del 21 ottobre 2004 sia suscettibile di ricorso. Dato che le misure superprovvisionali prese nel corso della procedura sono state sostituite dalle misure disposte colla sentenza del 10 giugno 2005, il decreto superprovvisionale è stato da questa abolito e non può quindi essere oggetto d’impugnazione. 3. a) Il ricorrente chiede che la convenzione sulle conseguenze accessorie della vita separata del 16 luglio 2003 non sia omologata. b) Le misure adottate in base ad una convenzione devono essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della stipulazione della convenzione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate. Nel concreto caso le parti si sono riservate una pausa di riflessione con l’intento di ridiscutere la loro situazione e possibilmente riprendere la vita coniugale. A questo scopo esse hanno regolato provvisoriamente le loro relazioni (vedi le premesse e la cifra 7 della convenzione). Dato che la convenzione aveva carattere provvisorio e le previsioni formulate al momento che i coniugi l’hanno stipulata non si sono avverate, il Presidente del Tribunale distrettuale non poteva semplicemente approvarla, ma doveva lui stesso regolarizzare la vita separata delle parti, l’affidamento del figlio B., l’esercizio dell’autorità parentale da parte dei genitori, i contributi alimentari e il diritto di visita del padre. c) Per l’approvazione dei pattuiti contributi alimentari il giudice precedente ha tenuto conto di un reddito netto mensile del marito di fr. 4'818.-- e della moglie di fr. 800.--. Il reddito del marito non è oggetto di ricorso. Il ricorrente contesta il reddito della moglie, sostenendo che dal mese di aprile 2005 sarebbe di fr. 3'200.--. Che la moglie dal mese di aprile 2005 conseguisca un reddito netto di fr. 3'200.-- al mese non è per niente documentato e sta in aperto contrasto colla dichiarazione del suo datore di lavoro, secondo cui essa dal 1° settembre 2004 al 30 aprile 2005 ha percepito uno stipendio netto di fr. 6'400.--, quindi in media di fr. 800.-- al mese. Oltracciò dev’essere rilevato che la moglie non può essere tenuta a

9 svolgere un’attività a tempo pieno. Per costante dottrina e giurisprudenza la cura dei bambini dopo il divorzio non è unicamente un contributo - del genitore affidatario - al loro mantenimento, ma di massima per lui anche un impedimento alla ripresa dell’indipendenza economica. Questo modo di considerazione ha avuto per conseguenza che il Tribunale federale non s’è scostato dalla sua giurisprudenza secondo cui il contributo alimentare al genitore che cura i bambini dev’essere corrisposto fino che il bambino più giovane ha compiuto i 16 anni. Da questo momento il genitore è da reputare completamente abile all’attività lucrativa. Questa giurisprudenza non voleva escludere ulteriori differenziazioni, che devono essere fatte, poichè non tutti i bambini d’età inferiore ai sedici anni hanno permanentemente bisogno del genitore. Il genitore affidatario può quindi essere tenuto a svolgere un’attività lucrativa, tuttavia solo a tempo parziale, se il bambino più giovane ha compiuto i 10 anni (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 21 seg. all’art. 125 CC; Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechtes, Bern 2001, n. 05.64; DTF 129 III 257, 115 II 6 cons. 3c, 114 II 303 cons. d, 111 II 305, 109 II 286 cons. 5b). Nel caso in rassegna il figlio B., che è stato affidato alla madre per la cura, ha 7 anni. Per invalsa dottrina e giurisprudenza, secondo cui un’attività lucrativa a tempo parziale può essere esatta unicamente dal genitore con un bambino che ha compiuto i 10 anni d’età, la madre non può essere tenuta a lavorare fuori casa. Se essa ciononostante va a lavorare a tempo pieno, come pretende il ricorrente, il reddito da lei conseguito le deve essere imputato. d) Il ricorrente fa valere che nel suo fabbisogno devono essere inseriti fr. 1'000.--, invece di fr. 600.-- per il canone di locazione dell’appartamento, fr. 107.45 al posto di fr. 53.75 per l’assicurazione responsabilità civile auto, fr. 54.60 anzichè fr. 27.30 per l’imposta di circolazione, inoltre fr. 50.-- per la pigione del parcheggio e fr. 597.75 per il debito da un contratto di prestito. Il 1° settembre 2004 il ricorrente ha locato un appartamento a Castione/TI, la cui pigione mensile ammonta a fr. 1'000.-- (atto 3.6). È quindi questo importo che deve essere inserito nel fabbisogno del marito. Quanto alle spese connesse alla vettura va rilevato che secondo la cifra II 4d delle Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza se il veicolo è impignorabile, poichè è assolutamente indispensabile per raggiungere il posto di lavoro, nel fabbisogno, quale supplemento all’importo base mensile, va tenuto conto delle spese fisse e di funzionamento, escluso l’ammortamento. Tuttavia l’importo complessivo di queste spese non può essere considerato, poiché l’automobile non è utilizzata unicamente per raggiungere il posto di lavoro,

10 ma anche per altri scopi. Va quindi tenuto conto unicamente di quella parte delle spese, che concerne l’impiego dell’autovettura per recarsi dal domicilio al posto di lavoro e viceversa. Ora, in concreto, a tal proposito gli atti non contengono il minimo cenno. In mancanza di esatte indicazioni in che misura il ricorrente utilizza l’automobile per raggiungere il posto di lavoro e in che misura per altri scopi, il giudice precedente ha inserito nel fabbisogno la metà delle spese, ciò che non può essere criticato dal momento che la vettura è manifestamente utilizzata anche per trascorrere il tempo libero. L’inserimento degli importi di fr 53.75 e fr. 27.30 appare quindi corretto. Inserite nel fabbisogno, poiché sono delle spese fisse per l’automobile, devono poi anche essere quelle per il parcheggio. Anche queste spese possono essere considerate unicamente nella misura della metà, ossia di fr. 25.-- (atto 3.6). e) Nel fabbisogno del marito è stato inserito l’importo di fr. 300.--d’imposte. Con contratto del 12 maggio 2005 il Credit Suisse ha concesso al ricorrente un prestito di fr. 28'692.--, rimborsabile in 48 rate mensili di fr. 597.75 (atto 01.3). Il ricorrente pretende che anche questo importo deve essere inserito nel suo fabbisogno. L’inserimento nel fabbisogno dei debiti è un tema sempre controverso. Numerosi nuclei familiari sono infatti fortemente indebitati e l’acquisto di autoveicoli, elettrodomestici e vacanze a credito, senza parlare del leasing, incide in modo rilevante sulle contabilità domestiche. Investimenti e spese che erano compatibili con gli oneri di un’economia domestica diventano pesi intollerabili se con lo stesso reddito si deve provvedere ai bisogni di due economie domestiche. La lite, sovente, verte non tanto sulla ripartizione dell’eccedenza, quanto sulla ripartizione dei debiti. Per prassi costante i debiti non possono essere inseriti nel fabbisogno di uno dei coniugi se non è almeno garantito il fabbisogno minimo della famiglia. Il minimo d’esistenza è intoccabile (DTF 127 III 71). In presenza di ristrettezze economiche le imposte non sono prese in considerazione (DTF 126 III 353). Nel novero dei debiti computabili nel fabbisogno dell’uno o dell’atro coniuge rientrano ad esempio quelli contratti di comune accordo durante la vita in comune e quelli necessari per l’attività professionale. Non sono invece da inserire nel fabbisogno quelli contratti dopo la cessazione della vita in comune o nell’interesse di uno solo dei coniugi (Rep. 1994 pag. 144; FamPra 4/2001, no.102; Pra 8/2001, no. 134). Nell’evenienza concreta ai redditi mensili dei coniugi dell’importo di fr. 5'618.- - (fr. 4'818.-- e fr. 800.--) devono essere opposti i fabbisogni di fr. 2’823.-- del marito (importo base del minimo vitale fr. 1'100.--, pigione fr. 1'000.--, spese accessorie fr.

11 100.--, premio cassa malati fr.276.90, assicurazione responsabilità civile auto fr. 53.75, imposta di circolazione fr. 27.30, parcheggio fr. 25.--, pasti fuori casa fr. 240.-- ) e di fr. 3’209.-- della moglie (importo base del minimo vitale fr. 1'250.--, pigione 1'150.--, spese accessorie 100.--, premio cassa malati 276.20, importo base per il mantenimento del figlio fr. 350.--, premio cassa malati per il figlio fr. 82.50). A meno che la moglie conseguisca lo stipendio preteso dal ricorrente, i redditi non garantiscono il fabbisogno minimo della famiglia, per cui già per questo motivo è dubbio che i debiti possano essere considerati. A ciò s’aggiunge che non è dato di sapere per quale scopo sia stato contratto il prestito. Dirimpetto ad uno stipendio di fr. 4'818.-- ed a un fabbisogno di fr. 2’823.--, quindi ad un importo a disposizione di fr. 1'995.--, non può esser preteso che il ricorrente si trovi in una situazione finanziaria critica ed abbia contratto il prestito per sopperire ai bisogni della famiglia. f) Colla convenzione del 16 luglio 2003 le parti hanno regolarizzato il diritto di visita del ricorrente nel seguente modo: “Ogni due settimane, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00. Ogni mercoledì della settimana in cui il figlio non è con il padre sul fine settimana, dalle ore 18.00 alle ore 20.30. Due settimane consecutive durante le vacanze estive. Il padre notificherà alla madre con almeno tre mesi di anticipo la data esatta. A Natale e Pasqua, alternativamente, durante almeno 4 (quattro) giorni, festività compresa. Il Natale 2003 il figlio lo passerà con la madre”. Il ricorrente postula ora la seguente regolamentazione: “Ogni due settimane, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00; Due settimane consecutive durante le vacanze estive; A Natale e Pasqua, alternativamente, una settimana.” Ai sensi dell’art. 273 CC i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni. Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.

12 Nella convenzione è stato convenuto un esteso diritto di visita. Col ricorso il ricorrente postula una modificazione dello stesso. Ora, non può esser detto che il modificato diritto di visita non sia compatibile con il diritto alle relazioni personali previsto dall'art. 273 CC ed in particolare con il bene del figlio. 4. Ne viene che il Presidente del Tribunale distrettuale dovrà pronunciarsi sulla sospensione della comunione domestica e sull’organizzazione della vita separata dei coniugi ai sensi degli art. 175 seg. CC. Di conseguenza il ricorso dev’essere parzialmente accolto e le cifre 1 e 3 dell’impugnata sentenza vanno annullate. 5. La sentenza non è esclusivamente a favore del ricorrente, segnatamente per ciò che concerne i contributi alimentari. Le spese della procedura di ricorso sono così addossate per metà al ricorrente e per metà all’opponente al ricorso (art. 122 cpv. 1 CPC). Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC esse sono messe in conto al Cantone dei Grigioni rispettivamente al Comune di A.. Le indennità a titolo di ripetibili sono compensate. 6. La decisione di merito rende priva d’oggetto la richiesta di concedere al ricorso l’effetto sospensivo.

13 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è parzialmente accolto, le cifre 1 e 3 dell’impugnata sentenza sono annullate e la causa è rinviata al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa per nuova pronuncia nel senso dei considerandi. 2. Le spese della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.-- ed in quella di scritturazione di fr. 195.--, quindi dell’importo totale di fr. 1'195.--, sono a carico delle parti in ragione della metà cadauna. Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC esse sono messe in conto al Cantone dei Grigioni, rispettivamente al Comune di A.. Le indennità a titolo di ripetibili sono compensate. 3. Comunicazione a: Con dispositivo a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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