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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 26.08.2003 PZ 2003 96

August 26, 2003·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·2,831 words·~14 min·6

Summary

immissioni eccessive | Amtsbefehl/Amtsverbot (ZPO 152/154)

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 26 agosto 2003 Comunicata per iscritto il: PZ 03 96 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidente Brunner, attuario Crameri. —————— Visto il ricorso di B., ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, casella postale 74, Reichsgasse 71, 7002 Coira, contro il decreto del Presidente del Circolo di Poschiavo del 4 luglio 2003, comunicato il 5 luglio 2003, nella causa di A., opponente al ricorso, rappresentato dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, contro il ricorrente, concernente immissioni eccessive, è risultato:

2 A. A. è proprietario delle due case d’abitazione site sulle particelle ni. xxx. e zzz. a C., su territorio del Comune di Poschiavo. A B. appartiene il fienile ubicato sulla particella yyy., che si trova tra i due fondi di A.. Il fienile è contiguo alle due case d’abitazione. Il confine a nord e a sud di questo stabile è segnato dai muri tagliafuoco. Il 16 giugno 2003 A., per il tramite del suo rappresentante, ha adito il Presidente del Circolo di Poschiavo ed ha messo a verbale che fosse ordinato a B. di astenersi da immissioni di odori insopportabili causate dall’essiccazione artificiale del fieno nel fienile. Segnatamente ha chiesto, come si evince dall’istanza del 19 giugno 2003, che sia emanato un precetto giudiziario provvisorio, che vieti al vicino di depositare ulteriore fieno non essiccato nel fienile, rispettivamente che gli interdica di attivare l’essiccatoio a partire dal momento dal quale il fieno allora giacente possa essere considerato essiccato. B. In presenza dell’istante e dell’opponente, il Presidente di circolo ha esperito un primo sopralluogo il 16 giugno 2003 ed un secondo il 18 giugno 2003. Colle osservazioni del 25 giugno 2003 l’opponente ha postulato la reiezione della richiesta. Con precetto giudiziario del 4 luglio 2003 il Presidente di circolo ha accolto l’istanza ed ha vietato a B., sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, di usare l’essiccatore nel fienile posto fra le due case dell’istante. C. Contro questo precetto giudiziario B. s’è aggravato al Presidente del Tribunale cantonale dei Grigioni con ricorso del 15 luglio 2003. Ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che esso sia annullato e che al ricorso venga conferito l’effetto sospensivo. Il Presidente di circolo ha rinunciato a prendere posizione. A. ha proposto che il ricorso e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo siano respinti. D. Con ordinanza della Presidenza del Tribunale cantonale del 14 agosto 2003, comunicata il 20 agosto 2003, al ricorso è stato conferito l’effetto sospensivo. La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 152 CPC contro decreti del presidente di circolo emanati mediante precetto giudiziario si può presentare ricorso al Presidente del Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla comunicazione. Il ricorso inoltrato il 15 luglio 2003

3 contro il precetto giudiziario del Presidente del Circolo di Poschiavo del 4 luglio 2003, comunicato il giorno seguente e ricevuto l’8 luglio 2003, è tempestivo e di conseguenza ricevibile in ordine. 2. È accertato che il fienile di B. (particella no. yyy.) e le case d’abitazione di A. sono ubicate nel centro di C.. La casa sulla particella no. xxx., a nord del fienile, è bifamiliare. In quella sulla particella no. zzz., a sud del fienile, vi sono pure due appartamenti più dei vani adibiti a magazzino. Dagli scritti processuali risulta che fino a due anni or sono la casa a nord della particella no. yyy. era pure un fienile, che è stato trasformato in casa d’abitazione. Il Presidente di circolo ha accolto l’istanza di precetto giudiziario ed ha vietato a B. d’usare l’essiccatore nel suo fienile. A motivo ha addotto che i rilievi di due sopralluoghi, in particolare del secondo, quando l’essicatore era in esercizio, gli avevano permesso di costatare che le immissioni provenienti dal fienile, almeno per la casa a sud, andavano considerate eccessive. Infatti già nella tromba delle scale aveva percepito un agro odore, che nel ripostiglio al primo piano, attiguo al muro tagliafuoco, era risultato più forte ed insopportabile. 3. Anzitutto è da rilevare che il ricorrente cade invero in palese errore ritenendo che l’istanza del 19 giugno 2003, con cui A. ha chiesto al Presidente di circolo di decretare il divieto di depositare fieno non essiccato nel fienile, rispettivamente di usare l’essiccatoio, sia intempestiva, poichè le immissioni erano già note da due anni. Conformemente all’art. 929 cpv. 2 CC l’azione si prescrive in un anno che comincia a decorrere dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore. Il termine di decadenza comincia a decorrere dall’inizio della turbativa, anche se si tratta di una turbativa permanente. Uno stato permanente è da ammettere se la turbativa è emessa da un impianto, anche se questo è in esercizio unicamente di giorno e non di notte. Trattasi per contro di turbative che si ripetono successivamente e non costituiscono un’unità, il termine di decadenza comincia a decorrere di nuovo con ogni turbativa. Giornalmente nuova è reputata p. es. la turbativa del vetturino del carro del latte che ogni giorno si reca dai clienti, fa rumore e turba la quiete ed il riposo mattutino (Stark, Berner Kommentar zum ZGB, terza ed., Berna 2001, n. 13 all’art. 929). È quindi lecito inferire che la turbativa che si ripete ogni anno d’estate, stando al ricorrente per un mese, stando all’opponente al ricorso per tre mesi, sia annualmente nuova ed ogni volta decorra

4 di nuovo il termine di decadenza. Di conseguenza l’istanza del 19 giugno 2003 va ritenuta tempestiva. 4. Ai sensi dell’art. 684 cpv. 1 CC ognuno, usando del diritto di proprietà e specialmente esercitando sul suo fondo un’industria, è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudizievole alla proprietà del vicino. Vi è eccesso quando un’immissione provoca, direttamente o indirettamente, un danno. Vietate sono in ispecie le evaporazioni moleste, che sono di danno al vicino e non sono giustificate dalla situazione e destinazione del fondo o dall’uso locale (art. 684 cpv 2 CC). Se non che eccesso non v’è solo quando l’immissione provoca un danno, ma anche quando essa è sgradevole (Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum ZGB, terza ed., Berna 1973, n. 96 all’art. 684). L’art. 684 CC stabilisce unicamente le massime del diritto in materia di immissioni e lascia al giudice un ampio potere discrezionale onde dargli la possibilità di considerare debitamente le particolari circostanze di ogni singola fattispecie. Conformemente all’art. 4 CC egli deve cercare una soluzione adeguata al concreto caso. Non solo l’esame delle premesse, segnatamente dell’eccessività di un’immissione, sottostà al suo ampio potere d’ap-prezzamento, ma anche la disposizione dell’adeguato provvedimento nel caso che l’immissione è ritenuta eccessiva (Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum ZGB II, seconda ed., Basilea 2003, n. 8 all’art. 684). Tuttavia anche questa considerazione delle particolarità del singolo caso ha i suoi limiti. Così il giudice non può già ammettere l’eccessività dell’immissione, se è convinto che essa è eccessiva per l’attore, ma soltanto se questa è eccessiva per ognuno che si trova nella situazione del soggetto interessato (Meier-Hayoz, op. cit., n. 64 seg. all’art. 684). L’intensità dell’immissione determinante per fissare il limite tra immissione eccessiva o tollerabile non è quindi decisa secondo criteri soggettivi, ma oggettivi. Ciò significa, da un canto, che il giudice non è completamente libero, ma che deve obiettivamente soppesare gli interessi. Egli non può fondarsi sul sentimento speciale personale dell’utente del fondo. Alla base del suo giudizio deve invece mettere l’impressione di un uomo normale che si trova nella stessa situazione. Dall’altro, oggettività non significa che per la questione di sapere se v’è eccesso si possa ricorrere ad una misura generale. L’art. 684 cpv. 2 CC obbliga esplicitamente ad osservare la situazione e destinazione dei fondi nonchè l’uso locale. Già questi criteri possono aver di caso in caso un’impronta completamente differente. Di peso possono inoltre essere anche altre circostanze individuali. Determinanti per il giudizio sono in fin dei conti i concreti interessi nel singolo caso (Meier-Hayoz, op. cit., n. 86 segg. all’art. 684).

5 Incombe quindi al giudice di valutare la turbativa fondandosi su criteri oggettivi nonchè sull’insieme delle circostanze e ponderando gli interessi in gioco. Dipende l’inammissibilità dell’immissione dall’uso locale nonchè dalla situazione e destinazione dei fondi, è espresso che devono essere considerati la situazione locale (rurale, urbana) ed il carattere particolare del quartiere (residenziale, aziendale, misto). La destinazione è il carattere individuale dei fondi. È perciò importante se le immissioni sono provocate da una stalla o da una casa d’abitazione ed invadono una casa d’abitazione o una stalla. Determinante è anche l’uso dei locali invasi dalle immissioni. Rumori costatati in un garage non sono valutati alla stessa stregua di quelli provocati in un vano d’abitazione. Nell’apprezzare la situazione è più il carattere dei dintorni di peso. D’importanza è se i fondi si trovano in una zona rurale o abitativa (Meier-Hayoz, op. cit., n. 98 segg. all’art. 684). L’ordinamento delle zone non determina la destinazione dei fondi e l’uso locale ai sensi dell’art. 684 cpv. 2 CC, poichè è solo un indizio per lo sviluppo futuro. Per il giudizio dell’ammissibilità o inammissibilità di immissioni il concetto pianificato, espresso nell’ordinamento delle zone, è irrilevante, poichè va considerata la situazione realmente esistente (Meier-Hayoz, op. cit., n.112 segg. all’art. 684). È un’immissio-ne percepita come normale nella zona in questione, è lecito inferire che essa è giustificata dall’uso locale. Questo può nascere o può essere modificato se gli abitanti di una zona tollerano a lungo certe immissioni, poichè le trovano sopportabili e adeguate alla situazione locale. Tuttavia nell’ammettere che sia così sorto un uso locale è da imporsi un certo riserbo. La rassegnazione di proprietari che tollerano le immissioni non è atta ad eliminare l’illiceità delle stesse (Meier-Hayoz, op. cit., n.103 seg. all’art. 684). L’effetto dell’uso locale è regolarmente la prevenzione nel senso che il singolo deve rassegnarsi, cioè sottoporre il suo interesse a quello dei vicini. Chi s’insedia in un quartiere industriale o in un villaggio di contadini deve tollerare delle evaporazioni moleste. L’uso locale vieta almeno certe immissioni eccessive. Prescindendo dal fatto che il vicino non può invocare l’art. 684 CC se v’è un certo aumento delle immissioni a causa di un normalmente prevedibile ampliamento di un’azienda, l’obbligo di tollerarlo non s’estende senz’altro anche ad aumenti che eccedono la misura avuta nella zona (Meier-Hayoz, op. cit., n.140 seg. all’art. 684). 5. Ogni immissione eccessiva al fondo di un vicino a norma dell’art. 684 CC è costitutiva anche di una turbativa del possesso secondo l’art. 928 CC. Pure il turbamento del possesso da un atto illecito è quindi vietato se a causa della sua intensità non è più tollerabile. La delimitazione del diritto sostanziale è determinante anche per la turbativa del possesso. Unicamente immissioni eccessive ai sensi dell’art. 684 CC sono quindi reputate turbamenti giusta l’art. 928 CC (Stark, op. cit., n. 45

6 delle avvertenze preliminari agli art. 926-929; Honsell/Vogt/Geiser, op. cit., n. 9 prima degli art. 926-929). Per la protezione del possesso il soggetto interessato ha a disposizione l’azione di manutenzione (art. 928 CC) e l’istanza di precetto giudiziario (art. 145 CPC). La procedura di precetto giudiziario è una procedura sommaria (art. 137 cifra 14 CPC). Per questa fanno stato le norme sulla procedura accelerata colla riserva che quali mezzi di prova sono ammessi unicamente documenti, informazioni scritte, sopralluoghi e deposizioni della parte. Altri mezzi probatori vengono accettati soltanto se l’attore non può essere rinviato alla procedura ordinaria oppure se essi non ritardano di molto la procedura (art. 138 cifra 4 CPC). Ne viene che se può essere intentata l’azione di manutenzione audizioni di testimoni e consultazioni di periti nella procedura di precetto giudiziario non sono ammesse. Dato però che, come è stato esposto, l’intensità dell’immis-sione determinante per fissare il limite tra immissione eccessiva o tollerabile dev’essere decisa secondo criteri oggettivi, vale a dire che il giudice alla base del suo giudizio deve mettere l’impressione di un uomo normale che si trova nella stessa situazione dell’istante, l’audizione di diversi testi si rivela indispensabile. V’è quindi da chiedersi se il giudice di precetto giudiziario, che non può far capo alla prova testimoniale, sia autorizzato ad emanare dei divieti definitivi. Certo, l’art. 146 cifra 1 CPC dispone, senza possibilità di equivoci, che il precetto giudiziario è ammesso per proteggere un possesso minacciato e fa riferimento all’art. 928 CC, quindi da al giudice la competenza di ordinare la cessazione della turbativa. Conformemente alla natura della procedura di precetto giudiziario ciò può però soltanto significare che per il tramite d’un immediato decreto devono essere impedite manifeste violazioni di diritto. Di conseguenza nella procedura di precetto giudiziario divieti sono ammessi di massima unicamente dirimpetto a situazioni liquide (cfr. DTF 118 II 302). 6. Nel concreto caso il Presidente di circolo ha ritenuto che le immissioni provenienti dal fienile, almeno per la casa a sud, erano eccessive. A suo dire già nella tromba delle scale ha percepito un agro odore, che nel ripostiglio al primo piano, attiguo al muro tagliafuoco, è risultato più forte ed insopportabile. Questa costatazione fatta durante il sopralluogo basa però unicamente sulla sua propria percezione e di conseguenza non basta per stabilire l’impressione dell’uomo normale, tanto più che egli sia nella casa a sud sia in quella a nord del fienile di B. ha percepito il tipico odore del fieno in fase di essiccazione artificiale, ma in quella l’ha ritenuto eccessivo, in questa invece tollerabile, sebbene la situazione sia la stessa. Infatti le due case d’abitazione sono contigue al fienile, separate da questo non da uno spazio libero, ma unicamente dai due muri tagliafuoco. A ciò s’aggiunge che il giudice precedente non ha chiarito gli ulteriori criteri dell’eccessività delle immissioni.

7 Dall’impugnato decreto si desume che il fienile è ubicato nel centro di C., ma non è dato di sapere se le immissioni possano essere giustificate dal fatto che nella stessa zona si trovano altre aziende agricole i cui proprietari fanno capo allo stesso metodo d’essiccazione del fieno come il ricorrente. Inoltre non è stato verificato quando il ricorrente ha introdotto questo nuovo metodo d’essiccazione del fieno. Nelle osservazioni l’opponente al ricorso fa valere che ciò è stato fatto verso la fine degli anni 90. V’è quindi da chiedersi, anche se è da imporsi un certo riserbo, se non sia sorto un uso locale, poichè finora le immissioni sono state tollerate. Il ricorrente pretende addirittura che il vicino risiede da più di 20 anni nella casa contigua al suo fienile e non s’è mai lamentato. L’opponente al ricorso sostiene invece che già a suo tempo ha censurato l’insopportabile situazione e che il ricorrente gli ha promesso di provvedere ad isolare internamente i vecchi muri del fienile. Questa contingenza di fatto è contestata dalla controparte, ma è di rilievo, poichè mostra che se le immissioni fossero oggettivamente eccessive all’imposto incondizionato divieto d’usare l’essiccatore potrebbe essere opposto un altro provvedimento più proporzionato. Dal querelato decreto non può nemmeno esser desunto quanto durano le pretese immissioni. Stando al ricorrente il disagio da loro provocato è limitato ad un mese all’anno: da metà giugno a metà luglio, l’opponente al ricorso pretende per contro che la turbativa dura durante tutta la stagione estiva. Infine non sono stati sufficientemente ponderati gli interessi in gioco d’ambedue le parti, che come è stato esposto, sono in fin dei conti determinanti per il giudizio. L’interesse dell’opponente al ricorso ad un inturbato possesso rispettivamente ad un’inturbata proprietà è indubbiamente degno di protezione, ma lo stesso vale anche per l’interesse all’attività agricola del ricorrente. Nella ponderazione di questi interessi l’uno non deve prevalere sull’altro. Il Presidente di circolo ha concluso che il provvedimento da lui imposto non impediva a B. d’usare il fienile a scopo agricolo e che ivi poteva depositare fieno essiccato all’aperto oppure imballato. Non ha però considerato se per il ricorrente le proposte soluzioni erano esigibili o inesigibili. Ne viene che nell’evenienza concreta non è stato sufficientemente accertato se le immissioni sono eccessive, malgrado il Presidente di circolo nell’ambito dei mezzi di prova ammessi, possa procedere d’ufficio agli accertamenti (art. 138 cifra 4 cpv. 2 CPC). Il parere soggettivo del giudice precedente, l’omessa chiarificazione di tutte le circostanze del caso e soprattutto l’omessa ponderazione degli interessi in gioco lasciano dei dubbi alla pretesa eccessività della turbativa e, se lo fosse, alla necessità di un assoluto divieto d’usare l’essiccatore. In simili circostanze il ricorso deve essere accolto, l’impugnato decreto annullato e la causa rinviata al Presidente di circolo per nuova decisione.

8 7. L’esito della procedura di ricorso comporta l’addossamento dei costi di questo procedimento all’opponente al ricorso, che inoltre rifonde al ricorrente un’equa indennità a titolo di ripetibili.

9 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è accolto, l’impugnato decreto annullato e la causa rinviata al Presidente del Circolo di Poschiavo per nuova decisione. 2. I costi della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.-- ed in quella di scritturazione di fr. 135.--, quindi dell’importo totale di fr. 1'135.-- vanno a carico dell’opponente al ricorso, che paga al ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 500.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario