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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 03.10.2003 PZ 2003 115

October 3, 2003·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,649 words·~8 min·5

Summary

esecuzione di sentenza | Vollstreckbarkeit und Vollzug (ZPO 263)

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 3 ottobre 2003 Comunicata per iscritto il: PZ 03 115 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidente Brunner, attuario Crameri. —————— Visto il ricorso di A., ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro la decisione del Presidente del Circolo di Roveredo del 25 luglio 2003, comunicata il 25 luglio 2003, nella causa di B., opponente al ricorso, rappresentato dalla lic. iur. Ursula Imberti, studio legale avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro il ricorrente, concernente esecuzione di sentenza, è risultato:

2 A. Con sentenza del 24 ottobre 2002, comunicata il 18 novembre 2002 e cresciuta in giudicato il 9 dicembre 2002, il Vicepresidente del Tribunale del Distretto Moesa ha accolto l’azione di B. e condannato A. a ripristinare la ringhiera di protezione della scala che dal pianterreno scende al garage e a lasciar libero il passaggio che collega direttamente alle scale che portano in cantina della casa d’abitazione sita sulla particella no. C. del registro fondiario di D.. B. A questi ordini impartitigli A. non ha dato seguito. Istante B., il 23 gennaio 2003 ha chiesto al Presidente del Circolo di Roveredo l’esecuzione della sentenza. Questi con decisione del 25 luglio 2003, comunicata lo stesso giorno, ha accertato e ordinato: “1. Per quanto concerne la posa della ringhiera, l’istanza del 23/24 gennaio 2003 è stralciata dai ruoli, essendo divenuta priva di oggetto per esecuzione volontaria della sentenza del 24 ottobre/18 novembre 2002 da parte del convenuto. 2. Per quanto concerne il ripristino del passaggio, l’istanza del 23/24 gennaio 2003 è accolta, con la fissazione precisa della larghezza minima del passaggio. § In esecuzione della sentenza 24 ottobre/18 novembre 2002 del Tribunale del Distretto Moesa è pertanto fatto ordine al convenuto A., entro lunedì 4 agosto 2003, di lasciare libero il passaggio che scende dalle scale sul piano del garage (esistente nella casa bifamiliare sita sulla particella no. C. RF di D.) e che collega questo piano alle scale che conducono alla cantina. Il passaggio deve essere lasciato libero, nella sua estensione minore, per una larghezza di almeno cm 40. 3. L’ordine indicato alla cifra 1 (recte 2) che precede viene impartito con la comminatoria di cui all’art. 292 del Codice penale svizzero (art. 151 cifra 4 CPC), che così recita: Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa. 4. Il presente ordine viene inoltre impartito colla comminatoria della immediata esecuzione d’ufficio, per cui in difetto d’esecuzione entro il termine fissato verrà immediatamente ordinato lo sgombero d’ufficio (ovvero l’allontanamento alla distanza minima fissata di eventuali ostacoli al passaggio), all’occorrenza per mano di terzi (art. 258 cifra 2 CPC), con conseguente carico delle spese alla parte negligente. 5. (Costi).

3 6. (Rimedio legale). 7. (Comunicazione).” C. Contro questa decisione A. s’è aggravato al Presidente del Tribunale cantonale dei Grigioni con ricorso del 7 agosto 2003. Ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che essa sia annullata. Il Presidente di circolo ed B. hanno proposto la reiezione del ricorso. Dei motivi si dirà nei considerandi. La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 263 CPC contro decisioni concernenti l’esecuzione di una sentenza può essere inoltrato ricorso al Presidente del Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla comunicazione. Il ricorso inoltrato il 7 agosto 2003 contro la decisione di esecuzione della sentenza del Vicepresidente del Tribunale del Distretto Moesa del 24 ottobre 2002, emanata il 25 luglio 2003 dal Presidente del Circolo di Roveredo e ricevuta il 28 luglio 2003, è tempestivo e di conseguenza ricevibile in ordine. 2. a) A. fa valere che coll’impugnata decisione il Presidente del Circolo di Roveredo era andato ultra petita. Infatti coll’istanza del 23 gennaio B. aveva espressamente ed unicamente chiesto l’esecuzione della sentenza del 24 ottobre 2002 ossia di “lasciar libero il passaggio che collega direttamente alle scale che portano in cantina”. Con essa non era stato richiesto in alcun modo di fissare materialmente la larghezza del passaggio. Ciò era però avvenuto. L’istanza precedente aveva quindi statuito su di una questione nemmeno posta, andando così oltre il petito dell’istante, il che violava manifestamente la massima del dispositivo nonchè il principio in base a cui il giudice dell’esecuzione deve attenersi strettamente al tenore del dispositivo del giudizio posto in esecuzione. b) Una pretesa giudicata in una procedura giudiziaria ordinaria spesso non è chiaramente circoscritta nel dispositivo della sentenza in modo che sia escluso ogni dubbio relativo alla portata della pronuncia. In simili situazioni, in quanto necessario, il giudice dell’esecuzione può e deve far capo ai considerandi del giudizio da eseguire per eruire la portata del dispositivo (PTC 1999 no. 16 con riferimenti).

4 Di massima la determinazione del giusto mezzo d’esecuzione compete al giudice dell’esecuzione. Colla scelta del mezzo esecutivo è unicamente stabilito in che modo è imposto al convenuto il provvedimento ordinato dal giudice di merito, per esempio esercitando pressione oppure ricorrendo all’assunzione di terzi a spese dell’obbligato. Non è per contro compito del giudice dell’esecuzione di stabilire quale sia il giusto provvedimento per imporre la rivendicata pretesa; ciò compete esclusivamente al giudice di merito. Segnatamente non è ammissibile che il giudice di merito stabilisca solo generalmente un obbligo (per esempio quello di eliminare un determinato difetto) e lasci al giudice dell’esecuzione di decidere in che modo è da eliminarlo. Diversa è invece la situazione in quei casi in cui il giudice di merito ha accertato che esiste una servitù ed in seguito la parte da questa gravata si oppone all’eliminazione di ostacoli, che contrastano o impediscono l’esercizio della stessa. In simili casi il giudice dell’esecuzione gode di un più ampio potere discrezionale che in quelli in cui il giudice di merito ha stabilito concreti obblighi. In queste situazioni il giudice di merito non può predisporre nella sentenza i concreti provvedimenti d’esecuzione, poichè per il convenuto vi sono diverse possibilità di difesa contro l’ordinato obbligo di tollerare la servitù. Per questo motivo il giudice dell’esecuzione deve eruire, interpretando la sentenza del giudice di merito, se e in che modo debba essere eliminato un ostacolo. In questi casi la sentenza è esecutiva. Non esecutiva è essa solo nei casi in cui l’obbligo è impreciso ed indeterminato e di conseguenza un’interpretazione dello stesso non è possibile (PTC 1998 no. 13, 1988 no. 33). c) Il dispositivo della sentenza del Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa del 24 ottobre 2002 è del seguente tenore: “Di conseguenza il convenuto è condannato a ripristinare la ringhiera di protezione della scala che dal pianterreno scende al garage della casa d’abitazione sita sulla part. No. C. RF D. e a lasciar libero il passaggio che collega direttamente alle scale che portano in cantina.” Il 3 marzo 2003 A. ha ripristinato la ringhiera a protezione del bordo della scala, sicchè su questo punto l’istanza d’esecuzione della sentenza a ragione è stata stralciata dai ruoli. Resta perciò da vagliare se il giudice dell’esecuzione poteva stabilire la larghezza minima del passaggio da lasciare libero. Il provvedimento, vale a dire l’obbligo di lasciare libero il passaggio, è stato ordinato dal giudice di merito. Questi ha considerato (cfr. la sentenza a pag. 5 lett. b) che il convenuto violava manifestamente l’obbligo di usare e godere della cosa in comproprietà nella misura compatibile coi diritti dell’altro comproprietario, poichè parcheggiava la propria vettura in maniera da ostacolare completamente il passag-

5 gio che dal pianterreno conduce alla cantina, impedendo così all’attore di accedervi dall’interno della casa. Se quindi, come si evince dalla motivazione della sentenza, il provvedimento imposto dal giudice di merito al convenuto è giustificato dal fatto che questi impedisce all’attore l’accesso alla cantina dall’interno della casa, a ragione il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che trattasi di un passo pedonale che, dovendo permettere il passaggio di una persona di normale corporatura, deve avere una larghezza minima di 40 cm. La determinazione della larghezza minima del passaggio non è il provvedimento, ma il mezzo esecutivo, la cui determinazione, come è stato esposto, compete al giudice dell’esecuzione. In simili circostanze, contrariamente all’assunto del ricorrente, il giudice dell’esecu-zione non ha violato il suo potere discrezionale. Dato che il convenuto è stato obbligato dal giudice di merito a lasciare libero il passaggio onde permettere all’attore di accedere alla cantina, la larghezza di 40 cm, determinata dal giudice dell’esecuzione, non va oltre a quanto imposto dal giudice di merito, ma è il minimo assoluto che necessita una persona di normale corporatura per passare. Che la questione della larghezza del passaggio sia d’importanza per il ricorrente, poichè “per una questione di centimetri” egli sarebbe in grado di chiudere la porta del garage o meno, è un aspetto che non può essere vagliato dal giudice dell’esecuzione. Una larghezza inferiore non può da questi essere fissata, poichè all’attore sarebbe impedito l’accesso alla cantina. Il ricorrente è quindi manifestamente malvenuto a sottoporre a questo giudice una questione, che per sua stessa asserzione è di competenza del giudice di merito e che egli poteva e doveva a lui sottoporre. Ne viene che il giudice precedente ha a ragione accolto l’istanza d’esecuzione della sentenza del Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa del 24 ottobre 2002. Fissando a 40 cm la larghezza del passaggio da lasciar libero ha agito nell’ambito del suo potere d’apprezzamento. Il ricorso si rivela perciò infondato e va respinto. 3. L’esito della procedura di ricorso comporta l’addossamento dei costi di questo procedimento al ricorrente, che inoltre rifonde all’opponente al ricorso un’equa indennità a titolo di ripetibili.

6 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 2'000.-- vanno a carico del ricorrente, che paga all’opponente al ricorso un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1’000.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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