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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 16.08.2005 AB 2005 18

August 16, 2005·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,270 words·~6 min·4

Summary

esonero dall'obbligo del segreto d'ufficio | KG Übriges

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 agosto 2005 Comunicato per iscritto il: AB 05 18 Decreto Camera di vigilanza sulla giustizia Presidenza Presidente Brunner Giudici Riesen-Bienz, Tomaschett-Murer, Vital e Giger Attuario Engler —————— Viste le istanze della Presidenza d e l Tribunale distrettuale Z . , istante I, come pure di Y., c/o Ufficio del Circolo di Q., Q., istante II, e di X., c/o Ufficio del Circolo di Q., Q., istante III, nella causa di credito W . , Q., opponente all'istanza I, rappresentata dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro V., Q., opponente all'istanza II, rappresentato dall’avv. Paola Bottinelli Raveglia, Casa Z., 6535 Roveredo, concernente svincolo degli istanti II e III dal segreto d'ufficio, (audizione quali testi), è risultato:

2 A. In una procedura di precetto giudiziario per turbativa di possesso (irruzione d’acqua), che gli eredi di U. (T. e S.) avevano intentato contro V. come pure contro A. R. e B. R., l’8 luglio 2002 ha avuto luogo un’udienza dinanzi alla Presidenza del Circolo di Q., nel cui corso la causa è stata risolta bonalmente. L’udienza è stata presieduta dall’allora e dall’odierno Presidente di circolo Y., mentre l’attuario X., l’odierno supplente del Presidente del Circolo di Q., ha redatto il verbale. – Nel frattempo la procedura, passata in giudicato, è stata stralciata dai ruoli (no. pr. 18/2002). B. In base all’esito dell’udienza dell’8 luglio 2002 la W. manifestamente è stata incaricata ad eseguire i necessari lavori di riparazione. Apparentemente essa fa valere di non esser stata sufficientemente indennizzata e per il presunto importo non ancora saldato cita in giudizio V.. Un relativo processo di credito è ora pendente presso la Commissione del Tribunale distrettuale Z. (no. pr. 120.04.07). In questa procedura Y. e X. sono chiamati a deporre quali testi. C. Il 30 giugno 2005 il Presidente del Tribunale distrettuale Z. ha chiesto alla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale di svincolare Y. e X. dal segreto d’ufficio, ciò per dar loro la possibilità di fornire delle informazioni sui particolari della procedura di precetto giudiziario per turbativa di possesso dinanzi all’Ufficio di circolo di Q. (no. pr. 18/2002). Con istanza del 4 luglio 2005 allo stesso modo si sono espressi anche i due pubblici ufficiali chiamati a testimoniare. D. Con presa di posizione del 25 luglio 2005 la W. ha postulato che il proposto svincolo dall’obbligo del segreto d’ufficio non sia autorizzato, mentre che con istanza dello stesso giorno V. s’è espresso nel senso che le istanze di svincolo siano accolte. La Camera di vigilanza sulla giustizia considera : 1. Alla procedura di precetto giudiziario per turbativa di possesso dinanzi all’Ufficio del Circolo di Q. (no. pr. 18/2002) e quindi all’udienza dell’8 luglio 2002, che particolarmente interessa, hanno partecipato Y. quale Presidente di circolo e X. quale attuario. Nella misura in cui essi debbano esprimersi sul corso degli sforzi transattivi d’allora e sul contenuto della transazione, a cui le parti sono infine addivenute, essi sono, quali persone giudiziarie, obbligati al segreto d’ufficio (art. 28 LST). Essi sottostanno alla pena comminata dall’art. 320 cifra 1 CP e nel processo possono invocare il loro diritto di rifiutare la testimonianza (art. 175 cifra 2 CPC).

3 Non punibili (art. 320 cifra 2 CP) e autorizzati rispettivamente obbligati a testimoniare sono invece se rivelano il segreto col consenso scritto della loro autorità superiore. Per una tale autorizzazione devono impegnarsi in primo luogo i detentori del segreto stessi; le relative domande possono però anche essere fatte dal tribunale, dinanzi al quale dev’essere testimoniato (art. 175 cifra 2 CPC). Competente per il trattamento di istanze di svincolo dal segreto d’ufficio di persone giudiziarie di circolo e di distretto è la Camera di vigilanza del Tribunale cantonale (cfr. il decreto di questa Camera del 29 maggio 1996, AB 6/96, cons. 1.c). Nella presente procedura ciò è a ragione del tutto incontestato. 2. Come per lo svincolo dal segreto professionale giusta l’art. 321 cifra 2 CP anche per il procedimento conformemente all’art. 320 cifra 2 CP sta nel potere discrezionale della competente autorità se vuole o non vuole accogliere un’i-stanza di svincolo dal segreto d’ufficio. A questo proposito la decisione deve però essere presa secondo aspetti oggettivi soppesando l’un l’altro, da una parte, l’interesse pubblico e quello di eventuali interessati privati alla segretezza come pure, dall’altra, l’interesse all’accertamento della verità nel processo (art. 175 cifra 2 CPC; cfr. anche PTC 1996-5-24). Y. e X. devono informare, quali testi, che dichiarazioni sono state fatte dai partecipanti all’udienza dell’8 luglio 2002 nell’ambito della procedura di precetto giudiziario per turbativa di possesso dinanzi all’Ufficio del Circolo di Q. (no. pr. 18/2002). Nel processo di credito, che la W. ha intentato contro V. dinanzi alla Commissione del Tribunale distrettuale Z. (no. pr. 120.04.07), il convenuto vuole manifestamente basarsi sull’accordo pattuito nell’ambito della procedura di precetto giudiziario per difendersi dalle pretese dell’attrice. Dato che il verbale steso durante l’udienza, in considerazione del suo scarso contenuto e delle differenti conclusioni, che le parti del processo traggono, lascia possibilmente spazio a dei dubbi se in esso le determinanti dichiarazioni di volontà sono state rese completamente e inequivocabilmente, e dato che il presidente Y. ed il protocollista X. sono le uniche indipendenti persone, che hanno preso parte all’udienza dell’8 luglio 2004, le loro deposizioni potrebbero forse essere decisive. Ciò parla in favore di una piuttosto forte valutazione dell’interesse all’accertamento della verità e quindi per l’accoglimento delle istanze di svincolo dal segreto d’ufficio. Contro lo stesso vi sono tanto meno dubbi, tanto più che l’incarto della procedura di precetto giudiziario è già stato preso agli atti del processo di credito ed il suo contenuto è stato rivelato alle parti. In tal caso non sussiste più un interesse degno di protezione d’impedire alle

4 persone giudiziarie, chiamate quali testi, di fare delle eventuali precisazioni quanto alla conclusione ed al contenuto della composizione della lite nell’ambito della procedura di precetto giudiziario. A questo risultato nulla muterebbe anche se quelle persone (le eredi di U. come pure A. R. ed B. R.), che erano sì parti nella procedura di precetto giudiziario, ma non sono parti nel processo di credito, fossero state coinvolte nel contrasto dinanzi alla Camera di vigilanza sulla giustizia. Non è chiaro, considerata la situazione iniziale data, cosa deve essere degno di protezione per quanto riguarda la loro possibile premura d’impedire un’eventuale ulteriore chiarimento degli eventi dell’8 luglio 2002. A questo proposito non v’era motivo di dar loro l’occasione di prendere posizione. Il segreto d’ufficio, a cui è sottoposta anche la Presidenza del Tribunale cantonale, proibiva di comunicare a questi non coinvolti terzi le parti ed il contenuto del processo, nel cui ambito devono essere uditi i proposti testi ed inoltre di informarli che in questa faccenda è pendente anche una procedura dinanzi alla Camera di vigilanza sulla giustizia. 3. In casi come nel concreto alle parti in causa non vengono messe in conto delle tasse. Pure non hanno diritto all’assegnazione di indennità a titolo di ripetibili.

5 La Camera di vigilanza sulla giustizia decreta : 1. Y. e X. sono svincolati dal segreto d’ufficio nel senso dei considerandi in quanto sono autorizzati a testimoniare i particolari della procedura di precetto giudiziario per turbativa di possesso, che era pendente tra le eredi di U. come pure V. nonchè A. R. e B. R. dinanzi all’Ufficio del Circolo di Q. (no. pr. 18/2002). 2. Per questo decreto non si prelevano spese e non si assegnano indennità a titolo di ripetibili. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario Traduzione in italiano: L’Attuario Crameri

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