Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 24 aprile 2026 comunicata il 28 aprile 2026 N. d'incarto ZR2 26 13 Istanza Seconda Camera civile Composizione Richter-Baldassarre, presidente Togni, attuario Parti A._____ SA appellante patrocinata dall'avv. Simone Bertinotti Oggetto adozione di misure necessarie ex art. 731b CO Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 24 marzo 2026, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 135.2026.42)
2 / 5 Preso atto dell'appello del 2 aprile 2026 ed esaminati gli atti, si constata e si considera – che, con scritto del 25 agosto 2025, l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni (in seguito: IRFRC) ha invitato la A._____ SA a rinnovare la propria dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata (opting-out) e a inoltrare, a tal fine, il relativo modulo debitamente firmato, unitamente ai documenti giustificativi indicati al punto 2 del medesimo, come pure all'art. 62 cpv. 2 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), – che, non avendo ricevuto riscontro al proprio scritto del 25 agosto 2025, in data 4 febbraio 2026 l'IRFRC ha deferito il caso al Tribunale regionale Moesa, chiedendo l'adozione di misure necessarie conformemente all'art. 731b CO nei confronti della A._____ SA (act. TR 1), – che, con disposizione ordinatoria del 10 febbraio 2026, il giudice unico del Tribunale regionale Moesa ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stato pronunciato lo scioglimento della società e ordinata la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (act. TR 2), – che, preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione del 24 marzo 2026 il giudice unico del Tribunale regionale Moesa, in applicazione dell'art. 731b CO, ha pronunciato lo scioglimento della A._____ SA, B._____, e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, non prelevando spese processuali e non assegnando ripetibili (act. B.2; act. TR 3), – che, in data 2 aprile 2026, la A._____ SA (in seguito: appellante) ha inoltrato appello al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni contro la menzionata decisione, facendo valere di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale, ovvero di avere spedito il 1° aprile 2026 all'IRFRC la documentazione richiesta e indicata all'art. 62 cpv. 2 ORC (act. B.4.1, B.4.2), – che, con scritto del 2 aprile 2026, l'IRFRC ha confermato che l'appellante aveva ristabilito la situazione legale (act. B.5), – che il ripristino posteriore dello stato legale è qualificato quale novum autentico ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ZR2 26 6 del 26 marzo 2026 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 24 11 del 17 giugno 2024 consid. 1.2 con rinvii; cfr. anche sentenza del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino 12.2017.206 del 20 aprile 2018),
3 / 5 – che, in caso di ripristino posteriore della situazione legale, non sussiste più alcun interesse all'adozione di misure giusta l'art. 731b CO, in particolare allo scioglimento e alla liquidazione dell'appellante secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (cfr. act. B.5), – che, nella fattispecie, come risulta dallo scritto del 2 aprile 2026 dell'IRFRC (act. B.5), la situazione legale è stata effettivamente ripristinata, rendendo così priva d'oggetto la procedura concernente l’adozione di misure secondo l'art. 731b CO (sentenza del Tribunale federale 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1), – che, di conseguenza, l'appello dev’essere accolto e la decisione impugnata annullata, – che l'autorità giudiziaria superiore, se statuisce essa stessa, si pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza (art. 318 cpv. 3 CPC), – che, di regola, le spese giudiziarie vanno poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), – che, giusta l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità, se altre circostanze particolari fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura, – che le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC), – che l'IRFRC, non avendo l'appellante dato seguito al termine fissatole per ripristinare la situazione legale in merito alla mancata presentazione del rinnovo della rinuncia alla revisione limitata (opting-out), ha giustamente deferito il caso concernente l’adozione di misure secondo l'art. 731b CO all'autorità precedente (act. TR 1, 1.3), – che l'autorità precedente, in base alla situazione di fatto esistente in quel momento, ha giustamente pronunciato lo scioglimento dell'appellante, ordinandone la liquidazione in via di fallimento, – che le spese giudiziarie di prima istanza e quelle del presente procedimento sono state cagionate da omissioni dell'appellante, – che la circostanza secondo cui l'appellante afferma di non essere ancora stata a conoscenza della nuova procedura di rinnovo dell'opting-out prevista dall'art. 62 cpv. 5 ORC (cfr. act. A.1 n. 6), non è idonea a modificare tale conclusione,
4 / 5 – che, secondo equità ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, le spese giudiziarie di prima istanza e quelle del presente procedimento vanno poste a carico dell'appellante, – che, di riflesso, essa non ha diritto all'assegnazione d'indennità per le spese ripetibili, – che l'autorità precedente non ha in ogni caso prelevato spese, – che le spese processuali per il presente procedimento vengono fissate, in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti civili (OECC; CSC 320.210), in CHF 1'000.00, e compensate con l'anticipo delle spese versato del medesimo importo (act. D.2; art. 111 cpv. 1 CPC), – che la presente sentenza è emessa dalla presidente della Seconda Camera civile in qualità di giudice unico in applicazione dell'art. 38 cpv. 3 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000),
5 / 5 il Tribunale d'appello pronuncia: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 24 marzo 2026 è annullata. La procedura di prima istanza (n. d'incarto 135.26.42) è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 2. Per la procedura di prima istanza non sono prelevate spese processuali e non sono assegnate ripetibili. 3. La tassa di giustizia della procedura di appello, di CHF 1'000.00, è posta a carico della A._____ SA e viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lei corrisposto il 10 aprile 2026. 4. Per la procedura di appello non si assegnano ripetibili. 5. [Rimedi giuridici] 6. [Comunicazioni]