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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 09.03.2026 ZR2 2025 26

March 9, 2026·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera civile II·PDF·3,155 words·~16 min·5

Summary

azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF | OR 275-318 Pacht/Leihe/Darlehen

Full text

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 9 marzo 2026 comunicata il 25 marzo 2026 N. d'incarto ZR2 25 26 Istanza Seconda Camera civile Composizione Richter-Baldassarre, presidente Bergamin e Moses Togni, attuario Parti A._____ appellante patrocinato dall’avv. Vincenzo Luisoni contro B._____ appellato patrocinato dall’avv. Roberto A. Keller Oggetto azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025, comunicata il 22 maggio 2025 (n. d'incarto 115-2023-08)

2 / 9 Ritenuto in fatto: A. Con decisione del 10 maggio 2023, il Presidente del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, ha rigettato provvisoriamente l’opposizione interposta da A._____ contro il precetto esecutivo n. Z.1._____, emesso nei suoi confronti dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa su domanda di B._____, per un importo di CHF 154'000.00, oltre interessi annui del 5% a partire dal 1° giugno 2021. B. Con successiva decisione del 20 marzo 2025, il Tribunale regionale Moesa ha respinto l’azione di disconoscimento del debito proposta da A._____ con petizione del 31 maggio 2023, ponendo a suo carico le spese giudiziarie. C. Avverso quest’ultima decisione, A._____ (in seguito: appellante) ha interposto appello dinanzi al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni il 23 giugno 2025, chiedendo, in via principale, che l’appello venga accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all’istanza inferiore per una nuova decisione; in via subordinata, che l’appello venga accolto, la decisione impugnata annullata e sia pronunciata una nuova decisione di accoglimento dell’azione di disconoscimento del debito. L’appellante protesta inoltre spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza. D. Con risposta del 9 ottobre 2025, B._____ (in seguito: appellato) ha postulato la reiezione dell’appello. Sono seguiti ulteriori scambi di scritti, con osservazioni del 23 ottobre e del 4, 17 e 27 novembre 2025. Queste ultime vengono trasmesse per conoscenza all’appellante in allegato alla comunicazione della presente sentenza. Considerando in diritto: 1.1. Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello. In controversie patrimoniali, le decisioni sono appellabili unicamente se il valore litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata, è di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Nell’ambito di un’azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), il valore litigioso corrisponde all’importo del credito posto in esecuzione del quale viene chiesto il disconoscimento (STAEHELIN, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs – Basler Kommentar, 3a ed. 2021, art. 83 n. 48). Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1 seconda frase CPC). Nel caso in esame, l’appellante postula l’annullamento della decisione impugnata riguardante un’azione di disconoscimento del debito posto in esecuzione dall’appellato per un

3 / 9 importo di CHF 154'000.00. La decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 riguarda dunque una controversia con un valore litigioso superiore alla menzionata soglia ed è quindi impugnabile mediante appello. 1.2. Secondo l'art. 311 cpv. 1 CPC, l'appello, scritto e motivato, deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione motivata. Nel caso di specie, l'appello, depositato presso l’ufficio postale il 23 giugno 2025 (cfr. tracciamento dell’invio; act. A.1), è stato presentato entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata, motivata, avvenuta il 23 maggio 2025. Esso è tempestivo. Con la domanda principale, l’appellante postula l’accoglimento dell’appello, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’autorità inferiore per nuova decisione (act. A.1, pag. 19). Giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c CPC, il rinvio è tuttavia ammissibile soltanto qualora non sia stata giudicata una parte essenziale dell’azione (cifra 1) oppure i fatti debbano essere completati su punti essenziali (cifra 2). L’appellante non ha in alcun modo motivato la richiesta di cassazione e rinvio all’istanza inferiore (act. A.1, A.3 e A.5; per l’esigenza di motivazione: DTF 137 III 618 consid. 4.2.2 con riferimenti), né risulta altrimenti dagli atti che siano dati i presupposti per l’applicazione di tale norma. Ne consegue che tale conclusione si rivela inammissibile. Occorre pertanto esaminare esclusivamente la domanda formulata in via subordinata e ammissibile, volta alla pronuncia di una nuova decisione da parte dell’autorità giudiziaria superiore (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC). 2. Con appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto (art. 310 lett. a CPC) e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 lett. b CPC). Il giudice d’appello rivede liberamente i fatti, sicché può liberamente rivedere anche erronei apprezzamenti delle prove (art. 157 CPC). L'autorità di appello rimane tuttavia legata alla massima dispositiva (art. 55 CPC): essa non è autorizzata a correggere d'ufficio gli accertamenti fattuali dell’istanza inferiore in assenza di una precisa e motivata censura a tal riguardo (tra altre la sentenza del Tribunale federale 5A_824/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.3.2). 3. Nella decisione impugnata, il Tribunale regionale ha innanzitutto accertato che l’appellante è stato, dal 2013, dipendente della C._____, società anonima della quale è stato dichiarato il fallimento il D._____ e la cui ragione sociale è stata radiata dal registro di commercio il E._____. Dal 27 marzo 2018 fino al 29 gennaio 2020 egli ha inoltre ricoperto la carica di direttore con firma collettiva a due. L’appellato, per contro, è stato membro del consiglio di amministrazione della medesima società, con diritto di firma individuale (act. B.1, fatti “A”). Il Tribunale ha poi rilevato che l’appellante ha sottoscritto un riconoscimento di debito (“dichiarazione”) datato

4 / 9 30 gennaio 2019, a favore dell’appellato e concernente l’importo di CHF 154'000.00, versato il 18 dicembre 2018 quale mutuo alla società (act. B.1, consid. 2.1). Quanto all’argomentazione dell’appellante secondo la quale egli non avrebbe firmato tale documento, i giudici di primo grado hanno osservato che la perizia calligrafica disposta nel corso del procedimento aveva confermato l’autenticità della firma. Sulla scorta di tale accertamento, essi hanno ritenuto che l’appellante rivestisse la qualità di debitore solidale, con la C._____, nei confronti dell’appellato per l’importo di CHF 154'000.00 (act. B.1, consid. 1). Da ciò il Tribunale ha dedotto che l’appellante avesse riconosciuto di essere condebitore solidale, insieme alla società, nei confronti dell’appellato. Poiché l’esigibilità del credito era subordinata, tra altre condizioni, al ricevimento, da parte della C._____, di una comminatoria di fallimento, al più tardi con la dichiarazione di fallimento del 5 marzo 2020, il debito riconosciuto sarebbe divenuto esigibile (act. B.1, consid. 2). Per quanto concerne infine l’atto di postergazione agli atti, non datato, i giudici hanno ritenuto che esso fosse stato redatto per consentire alla società di proseguire temporaneamente la propria attività, evitando il deposito dei bilanci nonostante una situazione di evidente di eccedenza di debiti ai sensi del vecchio art. 725 cpv. 2 CO. Con la successiva dichiarazione di fallimento, tale postergazione ha esaurito la propria funzione. Nulla osterebbe infine alla facoltà dell’appellato di esigere dall’appellante il rimborso dell’importo da lui riconosciuto (act. B.1, consid. 3). Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale regionale ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali e ripetibili a carico dell’appellante (act. B.1, pag. 10). 4. Con appello del 23 giugno 2025, l’appellante non contesta né la ricostruzione fattuale operata dai giudici di primo grado (act. B.1, ad “fattispecie”), né l’esito della perizia giudiziaria calligrafica (act. B.1, consid. 1). Egli non rimette, infatti, in discussione l’accertamento secondo cui la firma apposta sul riconoscimento di debito del 30 gennaio 2019 è autentica e riferibile alla sua mano. Tale circostanza, non essendo oggetto di censura, deve pertanto ritenersi definitivamente accertata e non forma oggetto del presente gravame. 5.1. L’appellante, nel proprio appello, lamenta invece una valutazione errata delle prove, che avrebbe comportato un’errata applicazione del diritto. Egli sostiene, in particolare, che dagli atti risulterebbe come il credito posto in esecuzione dall’appellato nei confronti dell’appellante non fosse esigibile al momento della domanda d’esecuzione. A suo dire, nonostante la dichiarazione di fallimento del 5 marzo 2020, l’atto di postergazione agli atti avrebbe reso il credito inesigibile al momento in cui è stato posto in esecuzione, poiché con lo stesso l’appellato avrebbe rinunciato temporaneamente al diritto di essere rimborsato (act. A.1, ad 3 segg.).

5 / 9 5.2.1. Giusta l’art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà fra più debitori quando essi dichiarando di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. Una tale convenzione può essere stipulata espressamente nel senso che i debitori si impegnano “in solido”, quali “debitori solidali”, “uno per tutti”, o con altri termini equivalenti (DTF 111 II 284 consid. 2). Non è tuttavia necessario l'uso esplicito di questi termini: la volontà delle parti può anche risultare da atti concludenti o dal contenuto di un contratto (DTF 123 III 53 consid. 5a; 116 II 707 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4A_599/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 3.2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 14 11 del 1° maggio 2015 consid. 4b). La vera e concorde volontà dei contraenti è ad ogni modo determinante (art. 18 cpv. 1 CO). Senza tale dichiarazione di volontà non sorge alcuna solidarietà, riservati i casi determinati dalla legge (art. 143 cpv. 2 CO). Secondo la regola generale dell'art. 8 CC, l'onere della prova dell'esistenza della solidarietà spetta al creditore. 5.2.2. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche della solidarietà, la legge distingue i rapporti esterni tra i debitori e il creditore (artt. 144-147 CO) dai rapporti interni tra i debitori solidali (artt. 148 segg. CO). Queste disposizioni sono di diritto dispositivo (DTF 116 II 512 consid. 2). Per quanto concerne i rapporti tra creditori e debitore, il creditore può a sua scelta esigere da tutti i condebitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Se un credito è esigibile, la prestazione dovuta può essere recuperata in tutto o in parte (se è divisibile) da un solo debitore solidale, da più debitori solidali o da tutti i condebitori solidali (DTF 125 III 257 consid. 2b; 114 II 342 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 2C_58/2015 e 2C_59/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 5.5.1). L’art. 144 cpv. 1 CO è applicabile anche in caso di fallimento di uno o più debitori solidali: il creditore può far valere l'intero credito nei confronti di tutti i debitori, anche se è già stato parzialmente soddisfatto (DTF 127 III 257 consid. 6b; 113 III 128 consid. 3b; cfr. art. 216 segg. LEF). Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). Il creditore non dispone dunque di un unico credito nei confronti di più debitori, ma di più crediti, uno nei confronti di ciascun debitore (DTF 93 II 329 consid. 3b). Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa stessa o dall’oggetto dell’obbligazione solidale (art. 145 cpv. 1 CO; p. es.: il debito è sottoposto ad una condizione). Ogni debitore solidale è infine responsabile verso gli altri se non fa valere le eccezioni comuni a tutti (art. 145 cpv. 2 CO). 5.2.3. Secondo il vecchio art. 725 cpv. 2 CO (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2022; RU 2020 4005, pag. 4040 segg.) i membri del consiglio di

6 / 9 amministrazione di una società anonima avevano l'obbligo di allestire un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato se avevano un fondato timore che la società avesse un’eccedenza di debiti. Se risultava da tale bilancio che i debiti sociali non erano coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione era tenuto ad avvisare il giudice, salvo che creditori della società accettavano, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società (la cosiddetta “postergazione”; sentenza del Tribunale federale 6B_680/2024 del 20 agosto 2025 consid. 3.2). La postergazione del credito costituisce un contratto mediante il quale il creditore si impegna, in caso di fallimento del suo debitore, a rinunciare al suo credito nella misura necessaria alla copertura di tutti gli altri crediti. Il contratto è concluso tra la società e il creditore e non necessita dell'approvazione né degli azionisti né degli altri creditori. La postergazione non rappresenta tuttavia un abbandono del credito, di modo che essa non elimina il sovraindebitamento. Per evitare che la società fallisca, la postergazione deve di regola essere accompagnata da misure di ristrutturazione e di risanamento (sentenza del Tribunale federale 6B_1279/2018 del 26 marzo 2019 consid. 2.2.1 e rinvii). 5.3. Nel caso in esame, dalla “dichiarazione” datata 30 gennaio 2019 e sottoscritta dall’appellante emerge che quest’ultimo ha espressamente dichiarato e confermato di essere “condebitore solidale”, unitamente alla C._____, con sede a O.1._____, nei confronti dell’appellato quale creditore, per l’importo di CHF 154'000.00 concesso quale mutuo da quest’ultimo alla società il 18 dicembre 2018. L’esigibilità del credito è stata subordinata al verificarsi di una delle seguenti condizioni alternative: l’insolvenza della società; la ricezione da parte di quest’ultima di una comminatoria di fallimento; oppure la dichiarazione della mancata volontà o dell’impossibilità, da parte della società, di rimborsare, in tutto o in parte, il mutuo. Il documento precisa inoltre che tale dichiarazione “costituisce un riconoscimento ai sensi e agli effetti dell’art. 82 LEF” (act. TR II.1). Essa deve pertanto essere interpretata come un vero e proprio riconoscimento di debito ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. DTF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2), con effetto solidale tra l’appellante e la società nei confronti dell’appellato. Tale interpretazione, peraltro, non è contestata dall’appellante, il quale si limita ad eccepire l’inesigibilità del credito (act. A.1, ad 3). Per quanto riguarda il contesto della concessione del mutuo, l’appellato ha dichiarato, nel proprio interrogatorio, che l’erogazione della somma era avvenuta a seguito delle insistenti richieste dell’appellante, il quale lo aveva sollecitato a non interrompere l’attività della società nonostante la precaria

7 / 9 situazione finanziaria. A fronte di tale richiesta, l’appellato ha accettato di versare nuovi fondi, a condizione che l’appellante sottoscrivesse il riconoscimento di debito, così da garantire personalmente la restituzione dell’importo nel caso di insolvenza della società (act. TR IX.2). La versione fornita dall’appellato appare coerente e credibile: il riconoscimento di debito risulta infatti sottoscritto dall’appellante quale condizione per l’erogazione del nuovo finanziamento, in un contesto di difficoltà economica della società. La documentazione prodotta conferma, inoltre, che l’appellante avesse un interesse nella continuazione dell’attività societaria, occupandosi della gestione della stessa, avendo avuto un ruolo centrale al suo interno ed occupandosi anche di aspetti amministrativi e finanziari. In qualità di direttore, egli era d’altronde pienamente consapevole della situazione economica della società e della necessità di nuovi apporti finanziari (act. TR III.5-24; IX.1). Da quanto precede risulta che il credito di CHF 154'000.00 è divenuto esigibile nei confronti dell’appellante non appena realizzata una delle condizioni alternative previste. Poiché è notorio e non contestato che il D._____ è stato dichiarato il fallimento della C._____, la cui ragione sociale è stata successivamente radiata dal registro di commercio il E._____, il credito deve ritenersi, al più tardi a tale data, definitivamente esigibile. L’appellato ha inoltre sottoscritto un documento non datato, intitolato “Postergazione di credito” (act. TR II.9), nel quale si constata che il bilancio della C._____ al 31 dicembre 2019 evidenziava una situazione contabile di eccedenza di debiti. Con tale atto, egli ha accettato la postergazione di rango di crediti – non meglio specificati – vantati nei confronti della società per un importo di CHF 809'220.91 (cifra 1), impegnandosi a non chiederne il rimborso dal momento in cui fosse risultato, in maniera inequivocabile, che gli altri creditori non erano più integralmente coperti (cifra 2). Il documento stabilisce inoltre che tali crediti non potevano essere rimborsati, garantiti, estinti per compensazione, dati in pegno, ceduti o modificati in qualsiasi modo (cifra 3). L’atto in questione richiama espressamente l’allora vigente art. 725 cpv. 2 CO. Sebbene privo di data, secondo le dichiarazioni dell’appellato, esso sarebbe stato sottoscritto successivamente al riconoscimento di debito, ma comunque prima della dichiarazione di fallimento della società (act. TR IX.2). La postergazione, peraltro, non menziona il riconoscimento di debito, il che induce a ritenere verosimile che esso sia stato redatto al solo scopo di consentire alla società di proseguire temporaneamente la propria attività, evitando l’immediato deposito dei bilanci nonostante una situazione debitoria manifesta, come emerge dal bilancio al 31 dicembre 2018 (act. TR II.9). Al più tardi con la dichiarazione di fallimento della C._____, la funzione della postergazione è tuttavia venuta meno. La sottoscrizione di tale atto non ha ad ogni modo avuto alcuna incidenza sulla posizione dell’appellante quale condebitore solidale. Infatti, il creditore può, a sua scelta, esigere l’intero importo del debito da tutti i debitori

8 / 9 solidali o da uno di essi. Ne consegue che la postergazione, riguardando esclusivamente i crediti personali dell’appellato nei confronti della società, non ha prodotto effetti liberatori o sospensivi nei confronti dell’appellante, che rimaneva pienamente vincolato (art. TR II.1). L’appellato era pertanto legittimato a chiedere il pagamento dell’intero importo del debito direttamente all’appellante, deriva che l’argomentazione dell’appellante non può essere condivisa. Poiché la società è stata dichiarata fallita e si è quindi realizzata al più tardi in quel momento la condizione sospensiva prevista nel riconoscimento di debito, il credito dell’appellato nei confronti dell’appellante deve ritenersi divenuto esigibile. 5.4. Le censure fatte valere dall'appellante si rivelano infondate. 6. L'appello del 23 giugno 2025 deve pertanto essere respinto e la decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 confermata. 7.1. La tassa di giustizia relativa alla procedura d’appello è fissata in CHF 5’000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 11 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti civili [OTGPC; CSC 320.210]) ed è posta a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Essa viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lui corrisposto tramite tre pagamenti rateali eseguiti il 19, il 26 agosto e l’8 settembre 2025. 7.2. Il Tribunale d'appello stabilisce d’ufficio e secondo le tariffe le indennità per spese ripetibili (artt. 96 e 105 cpv. 1 e 2 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]), nel caso in cui queste sono protestate (DTF 139 III 334 consid. 4.3). Alla luce dell'esito della causa, si ritiene adeguato riconoscere d’ufficio all’appellato, in assenza di un accordo sull’onorario e di una relativa nota, un importo di CHF 2'500.00 (IVA e spese incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili di seconda istanza. 8. Per quanto concerne infine i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (artt. 72, 74 cpv. 1 lett. b LTF), in quanto il valore litigioso supera CHF 30'000.00.

9 / 9 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. L’appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 è confermata. 2. La tassa di giustizia per la procedura d’appello di CHF 5'000.00 è posta a carico di A._____. Essa viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lui corrisposto. 3. A._____ paga a B._____ l’importo di CHF 2'500.00 (IVA e spese incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili relative alla procedura d’appello. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]

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