Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 14 Sentenza del 22 ottobre 2019 N. d'incarto ZK2 17 33 Istanza Seconda Camera civile Composizione Pritzi, presidente Michael Dürst e Hubert Baldassarre, attuario Parti X._____ appellante e appellata incidentale patrocinato dall'avv. Valentina Borsari Studio legale Molo & Collenberg, Via degli Oliva 2/via Nassa, 6901 Lugano contro Y._____ appellato e appellante incidentale patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller San Roc, 6537 Grono Oggetto azione creditoria Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa del 23.05.2017, comunicata il 26.06.2017 (no. d'incarto 115-2013-08). Comunicazione 28 ottobre 2019
2 / 14 Ritenuto in fatto: A. X._____ è proprietaria di un allevamento ittico ubicato a O.1_____, in località "O.2_____", in funzione dal 1972. L'impianto comprende diverse vasche adibite all'allevamento dei pesci, quattro delle quali all'allevamento degli avannotti, nonché un laghetto naturale ospitante le fattrici. C. Secondo l'appellante e appellata incidentale, il 10 febbraio 2010, in seguito a una gelata e successiva nevicata, un'importante massa di acqua derivante dallo scioglimento della neve accumulata nei campi a nord dell'allevamento si sarebbe riversata nelle vasche dell'itticoltura. Impossibilitata a penetrare nel terreno ghiacciato, l'acqua – contenente, sempre secondo l'appellante e appellata incidentale, fango, detriti, idrocarburi e materiale chimico depositato sui campi confinanti – si sarebbe convogliata sulla strada agricola comunale e da lì sarebbe tracimata negli impianti di produzione. In ultima conseguenza, gli eventi appena descritti avrebbero provocato la moria di pesci oggetto del presente contenzioso. D. L'appellante e appellata incidentale attribuisce la responsabilità dell'accaduto al sistema di drenaggio presente nella O.2_____, reo a suo dire di non avere saputo drenare con sufficiente celerità l'acqua derivante dallo scioglimento della neve e permesso quindi che la stessa finisse nelle vasche dell'itticoltura. Per tale motivo, il 2 settembre 2013, l'appellante e appellata incidentale ha promosso causa contro il Y._____ davanti al Tribunale distrettuale Moesa (oggi: Tribunale regionale Moesa), invocando un difetto d'opera, ai sensi dell'art. 58 CO, del sistema comunale di evacuazione delle acque della zona in questione. Alla cifra 9 della petizione, l'appellante e appellata incidentale osserva che "dal punto di vista giuridico, la perizia di causa permetterà di determinare con esattezza il tipo di responsabilità ascrivibile al Y._____ giusta l'art. 58 CO per l'inadeguatezza delle infrastrutture di convogliamento idrico di sua proprietà o per altra carenza che dovesse eventualmente essere riscontrata". F. Il danno complessivo allegato dall'appellante e appellata incidentale ammonta a più di CHF 2'300'000.00, in parte riguardante il pesce eliminato e in parte i costi relativi alla ripresa dell'attività in seguito al completo annientamento del comparto riproduttivo dell'azienda. L'appellato e appellante incidentale contesta integralmente ogni sua responsabilità. Egli contesta segnatamente la sua qualità di proprietario dell'opera, la presenza di un difetto dell'opera, il nesso causale tra un'eventuale difetto e il danno, nonché il danno stesso.
3 / 14 G. Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, con petizione del 2 settembre 2013, l'appellante ha formulato i seguenti petiti: 1. Il Y._____ è condannato a versare a X._____, O.1_____, l'importo di CHF 100'000.-. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili. L'appellante e appellata incidentale precisava trattarsi di un'azione parziale di risarcimento del danno, stimato (con riserva di un eventuale adeguamento) in complessivi CHF 2'308'878.85 oltre interessi. H. Con risposta del 6 novembre 2013, l'appellato e appellante incidentale formulava i seguenti petiti: 1 La petizione è integralmente respinta. 2. Con protesta di spese, tasse e spese ripetibili. I. Concluso il doppio scambio di allegati scritti, il giudice di prime cure ha convocato le parti per un'udienza istruttoria, che si è tenuta il giorno 5 giugno 2014. In tale occasione le parti hanno deciso di limitare l'assunzione delle prove alla domanda a sapere se vi fosse un difetto ai sensi dell'art. 58 CO imputabile all'opera dell'appellato. Conseguentemente, anche il decreto sulle prove del 13 ottobre successivo si è limitato a tale aspetto del difetto. J. Siccome l'appellato e appellante incidentale ha contestato, inter alia, il carattere difettoso dell'opera, su richiesta dell'appellante e appellata incidentale il giudice di prime cure ha incaricato l'ing. A._____ di esperire una perizia per valutare l'esistenza di un sistema di evacuazione delle acque nella O.2_____ e la presenza di eventuali vizi di costruzione o difetti di manutenzione della suddetta opera. K. Il 10 giugno 2016, il perito ha trasmesso il suo referto al giudice di prime cure, completato – su due aspetti puntuali – il 15 novembre 2016. L. Di comune accordo, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e scelto di presentare memorie conclusive scritte. M. Con decisione del 23 maggio 2017, comunicata il 26 giugno 2017, il Tribunale regionale Moesa ha respinto la petizione e condannato l'appellante e appellata incidentale a pagare la tassa di giustizia, di CHF 3'000.00, e le spese della perizia, di CHF 10'265.15, nonché le ripetibili, per un importo ridotto di CHF 18'000.00. N. Avverso la decisione del giudice di prime cure, l'appellante e appellata incidentale ha interposto appello il 28 agosto 2017, con i seguenti petiti:
4 / 14 1. L'appello è accolto e la sentenza del Tribunale regionale Moesa del 23.05.2017 è annullata. 2. Gli atti sono rinviati al Tribunale regionale Moesa affinché, previo accertamento dei fatti rilevanti, provveda all'emanazione di un nuovo giudizio tenendo conto di quanto si è detto nei considerandi. 3. Protestate tasse spese e riptebili di prima e di seconda istanza. O. Il 28 settembre 2017, l'appellata e appellante incidentale ha presentato la sua risposta, interponendo contemporaneamente appello incidentale. Nella risposta e appello incidentale, l'appellata e appellante incidentale a formulato i seguenti petiti: 1. L'appello è integralmente respinto. 2. Protestate spese, tasse e spese ripetibili per la procedura d'appello. In via di appello incidentale 1. Il p.to 2 del dispositivo della decisione 23 maggio 2017 (comunicata il 26 giugno 2017) è parzialmente riformato come segue: "2. La tassa di giustizia di CHF 3'000.- e le spese della perizia di CHF 10'265.15 sono poste a carico dell'attrice la quale rifonderà l'importo di CHF 29'892.80 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili." 2. Protestate spese, tasse e spese ripetibili per la procedura di appello incidentale. P. Il 6 novembre 2017, l'appellante e appellata incidentale inoltrava la sua replica e risposta incidentale, confermando i petiti dell'appello del 29 agosto 2017. Q. L'11 dicembre 2017, l'appellato e appellante incidentale presentava la sua duplica e replica incidentale, confermando a sua volta i petiti della risposta e appello incidentale del 29 settembre 2017. R. Il 29 dicembre 2017, l'appellante inoltrava infine la propria duplica all'appello incidentale, confermando la richiesta di reiezione di quest'ultimo. S. Sulle ulteriori allegazioni fattuali e argomentazioni giuridiche delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
5 / 14 Considerando in diritto: 1.1. Avverso le decisioni dei tribunali regionali quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere interposto appello (art. 308 cpv. 1 CPC), a condizione che il valore litigioso sia di almeno CHF 10'000 (art. 308 cpv. 2 CPC). 1.2. L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile (LACPC; CSC 320.100), entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 311 CPC). Competente è la Seconda Camera civile del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale [OOTC; CSC 173.100]). 1.3. Tenuto conto della sospensione del termine durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), l'appello dell'X._____, interposto il 28 agosto 2017, è stato proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica del 28 giugno 2017. Pertanto, l'appello è tempestivo e ricevibile in ordine. 1.4. Giusta l'art. 313 cpv. 1 CPC, nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. L'appello incidentale, presentato insieme con la risposta del 28 settembre 2017, è intervenuto entro il termine per l'inoltro della risposta fissato dal Presidente della Seconda Camera civile con ordinanza del 29 agosto 2017 per il 29 settembre 2017. L'appello incidentale è pertanto a sua volta tempestivo e ricevibile in ordine. 2.1. Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e l'errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L'atto di appello deve esporre i motivi per i quali la decisione impugnata è ritenuta errata. In particolare, non è sufficiente reiterare la propria interpretazione dei fatti, limitarsi a riprodurre le proprie conclusioni senza un esame approfondito delle motivazioni della decisione impugnata o rivolgere critiche di carattere generale contro la stessa (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). È in altre parole richiesta la designazione precisa dei passaggi contestati e delle prove sulle quali si fondano le critiche addotte (sentenza del Tribunale federale 4A_474/2013 del 10 marzo 2014, consid. 3.1 segg.). 2.2. L'appellante e appellata incidentale, la cui petizione è stata respinta dal tribunale di prime cure, censura un'applicazione errata del diritto così come un accertamento errato dei fatti. Essa rimprovera alla prima istanza di essersi fondata sulla perizia nel respingere la petizione, sebbene il perito abbia dichiarato che non vi fosse alcuna canalizzazione nell'area tra la O.2_____ e O.3_____ e di non essere per il resto in grado di rispondere ai quesiti delle parti, stante la complessità della
6 / 14 richiesta. L'appellante e appellata incidentale censura inoltre che la decisione sia fondata prettamente sulle suddette argomentazioni peritali, facendo mancare qualsiasi riferimento agli altri elementi probatori raccolti. A suo avviso, al contrario, dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che l'impianto, non riuscendo a drenare sufficientemente l'acqua verso le canalizzazioni pubbliche poste a sud nella zona "O.4_____", avrebbe portato la massa di acqua proveniente da una zona non edificabile a disperdersi in modo incontrollato su una zona edificabile. Le censure dell'appellante e appellata incidentale sono pertanto ammissibili. 2.3. Dal suo canto, l'appellato e appellante incidentale censura un'applicazione errata del diritto, nella misura in cui rimprovera al giudice di prime cure di aver praticato una decurtazione ingiustificata e immotivata delle ripetibili da esso richieste, in violazione degli artt. 95 cpv. 3 lett. b e 96 CPC, così come dell' Ordinanza cantonale sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250). Ne consegue che le censure dell'appellato e appellante incidentale sono egualmente ammissibili. 3.1. Come sopra esposto, il 5 giugno 2014 le parti hanno deciso di limitare l'assunzione delle prove alla domanda circa la sussistenza di un eventuale difetto dell'opera giusta l'art. 58 CO. Vertendovi conseguentemente anche tutte le censure dell'appellante e appellata incidentale (cfr. act. A.1, pagg. 6 seg. e 18), i seguenti considerandi si limiteranno a valutare tale aspetto. 3.2. La prima censura dell'appellante e appellata incidentale, secondo la quale l'istanza precedente non avrebbe generalmente potuto fondarsi sulla perizia del 10 giugno 2016, giacché il perito si sarebbe limitato a stabilire l'inesistenza di una canalizzazione e non avrebbe potuto rispondere per il resto ai questi delle parti, non corrisponde al vero e deve essere respinta. Infatti, il perito ha potuto stabilire lo scopo tecnico dell'opera così come la conformità allo stesso del suo funzionamento (cfr. consid. 3.4.3). Laddove i fatti di natura tecnica osservati nella perizia permettevano di giungere alle conclusioni giuridiche in esame, il giudice di prime cure poteva senz'altro fondarsi sulla stessa. Nella misura in cui i fatti osservati dal perito forniscono il fondamento tecnico su cui il tribunale è in grado di costruire la sua valutazione giuridica, non è inoltre necessario ricorrere agli ulteriori elementi probatori raccolti, come richiesto nella seconda censura dell'appellante e appellata incidentale. A ogni modo, l'appellante e appellata incidentale non indica, e difatti gli atti non contengono, risultanze istruttorie che potrebbero contrastare le relative osservazioni del perito.
7 / 14 3.3. Per quanto concerne la terza censura dell'appellante e appellata incidentale, invece, il tribunale deve valutare se, alla luce delle norme da essa invocate, l'opera esistente nella O.2_____ debba essere considerata difettosa. La suddetta valutazione deve avvenire sulla base delle risultanze fattuali della perizia del 10 giugno 2016 (cfr. consid. 3.2). Nell'ambito dei potenziali difetti dell'opera, la legge distingue tra il vizio di costruzione e il difetto di manutenzione (Roland Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, Berna 2013, no. 55a in fine ad art. 58 CO). 3.4.1. La costruzione di un'opera è considerata viziata laddove, alla luce di una valutazione oggettiva, essa non è in grado di garantire almeno un livello di sicurezza sufficiente per l'uso conforme al suo scopo (sentenza del Tribunale federale 4A_612/2010 del 14 febbraio 2011, consid. 2.3; cfr. DTF 122 III 229 consid. 5bb). Il tribunale è quindi in primo luogo tenuto a stabilire lo scopo dell'opera (Roland Brehm, op. cit., no. 54 ad art. 58 CO; sentenza del Tribunale federale 4C.386/2004 del 2 marzo 2005, consid. 2.1). 3.4.2. Sebbene il perito sia di principio tenuto a limitarsi alla disamina delle circostanze fattuali a lui sottoposte, evitando apprezzamenti di natura giuridica, in caso di marcata vicinanza fra gli aspetti tecnici richiesti di chiarimento e la normativa legale applicabile agli stessi, il diritto non è necessariamente estraneo all'attività peritale, tanto che le relative esternazioni possono rivelarsi essenziali per la comprensione della perizia. Ciò nonostante, le valutazioni giuridiche del perito non sono vincolanti per il giudice, che deve in ogni caso sottoporle al proprio esame (Francesco Trezzini, in: Trezzini et al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2.a edizione, Lugano 2017, no. 2 ad art. 183 CPC; Roland Brehm, op. cit., no. 72 ad art. 58 CO; sentenza del Tribunale federale 4A_123/2013 del 5 luglio 2013, consid. 3.1, con rinvii). 3.4.3. Nella fattispecie, il perito osservava che il sistema di canali della O.2_____ permette un abbassamento locale della falda acquifera e la saturazione del terreno in tempi più lunghi e dunque per quantità di acque superficiali maggiori, ivi comprese quelle di origine meteorica. L'impianto non sarebbe tuttavia stato concepito per il deflusso delle acque superficiali e in particolare meteoriche, bensì per la regolazione dell'acqua presente nel terreno (cfr. act. TDM 24, pagg. 18 e 22). Esso sarebbe pertanto da qualificare come sistema di drenaggio, non come canalizzazione (act. TDM 24, pag. 18). Viceversa, il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche rappresenterebbe solamente una conseguenza incidentale del suddetto scopo. Nelle parole del perito: "In nessun caso [la] rete di canali riscontrata svolge la raccolta diretta di acque piovane, […] anche perché i pozzetti della rete di canali presenti
8 / 14 nella campagna, oltre ad avere chiusini quasi completamente chiusi, risultano ben rialzati rispetto alla quota della campagna stessa […]. Pertanto, la rete dei canali può raccogliere l'acqua piovana solo per il tramite dell'infiltrazione nel terreno, quindi evidentemente con tempi non immediati, legati alla capacità di infiltrazione del terreno" (act. TDM 24, pag. 12; cfr. anche pag. 14, foto 6). Sulla base di tali costatazioni tecniche, si ritiene stabilito oltre ogni ragionevole dubbio che l'impianto in esame non sia stato né concepito in origine né in seguito inteso allo scopo di raccogliere acque meteoriche e permetterne il deflusso. 3.4.4. Stabilito lo scopo dell'opera, occorre quindi valutare se l'opera possa garantire una sicurezza sufficiente per l'uso conforme ad esso. Alla luce delle costatazioni del perito circa lo scopo del sistema di drenaggio nella O.2_____ e il suo funzionamento, appare stabilito oltre ogni ragionevole dubbio che l'opera sia atta a garantire sufficiente sicurezza nell'ambito della regolazione dell'acqua presente nel terreno (cfr. act. TDM 24, pag. 22). Al contrario, infatti, la perizia non fa menzione di alcun pericolo legato alla suddetta funzione. Si ricorda che neanche l'appellante e appellata incidentale allega che il pericolo idrico sia emanato dall'opera stessa, limitandosi ad affermare che il sistema di drenaggio non sia in grado di prevenirlo, non facendo sufficientemente defluire l'acqua in eccesso, che si potrebbe quindi riversare sui fondi adiacenti. Tuttavia, non essendo il deflusso delle acque meteoriche scopo dell'impianto di drenaggio nella O.2_____, tale opera non può ea ipsa essere considerata difettosa. 3.5. Le risultanze fattuali della perizia del 10 giugno 2016 permettono altresì di escludere un difetto di manutenzione, stabilendo che il sistema di canali della O.2_____, sebbene antico, sia in uno stato di conservazione buono. Invero, il perito afferma che i canali in muratura sono ben conservati e funzionali al loro scopo, così come la condotta in grès. Ne consegue in generale che il sistema di canali sotterranei in esame è in uno stato di conservazione sufficiente, non essendo state riscontrate circostanze che ne riducano in maniera rilevante la capacità funzionale o rappresentino fonte di pericoli idrici (cfr. Roland Brehm, op. cit., no. 76 ad art. 58 CO). Tuttalpiù, secondo la perizia, a causa della presenza occasionale di sassi depositati sul fondo, possibilmente provenienti dalla sommità o dalle pareti del canale, lo scorrimento delle acque non sarebbe uniforme. Ciò non costituirebbe tuttavia un'ostruzione rilevante al deflusso (cfr. sul tutto act. TDM 24, pag. 18). 3.6. Pertanto, laddove è criticata la circostanza che l'impianto di drenaggio della O.2_____ non impedisce l'accumularsi d'importanti masse d'acqua favorendone il deflusso, i presupposti del vizio di costruzione e del difetto di manutenzione non sono adempiuti, poiché la suddetta opera non ha per scopo il deflusso delle acque
9 / 14 superficiali in eccesso e garantisce invece sufficiente sicurezza per l'uso a essa preposto, ossia come sistema di regolazione dell'acqua presente nel terreno della campagna. 3.7.1. Tuttavia, dalle argomentazioni dell'appellante e appellata incidentale si evince infine la volontà di quest'ultima di sottoporre all'esame del tribunale la presenza, nella O.2_____, di un sistema di drenaggio in luogo di una canalizzazione, affinché sia deciso se quest'ultima circostanza possa rappresentare essa stessa un vizio di costruzione ai sensi dell'art. 58 CO. Seguendo l'argomentazione dell'appellante e appellata incidentale, il Tribunale cantonale sarebbe chiamato a determinare se, al momento dell'evento dannoso, l'appellato e appellante incidentale sia stato vincolato da norme aventi per scopo la prevenzione di pericoli idrici legati al deflusso insufficiente delle acque, che avrebbero imposto l'ampliamento dell'impianto di drenaggio in (o la sua sostituzione con) una canalizzazione pubblica. 3.7.2. La sicurezza dell'uso non è giudicata dal punto di vista del momento della costruzione, bensì da quello dell'evento dannoso (Roland Brehm, op. cit., no. 57b ad art. 58 CO; sentenza del Tribunale federale 4A_382/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 3.2). In altre parole, il proprietario non può avvalersi della circostanza che l'opera sia stata conforme alle regole dell'arte al momento della costruzione. Viceversa, il proprietario è tenuto ad adeguare l'opera qualora emergessero nuovi standard di sicurezza (Franz Werro, in: Thévenoz/Werro [edit.], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2.a edizione, Basilea 2012, no. 20 ad art. 58 CO; DTF 102 II 343 consid. 1c). Il vizio di costruzione può invero sorgere come conseguenza di un aumento delle aspettative di sicurezza (Peter Gauch/Richard Sinniger, in: DC 2/1997, pagg. 42 segg., pag. 45; cfr. anche Patrick Sutter, in: Sicherheit & Recht 3/2009, pagg. 175 segg., pag. 187). 3.7.3. Un inasprimento della legislazione sulla sicurezza delle opere, sia essa comunale, cantonale o federale, può portare a un aumento delle suddette attese. Dottrina e giurisprudenza richiedono in ogni caso che le (nuove) norme abbiano per scopo la prevenzione di pericoli (cfr. Roland Brehm, op. cit., no. 58a ad art. 58 CO). Lo stesso vale per raccomandazioni della pubblica amministrazione, quali le Raccomandazioni per la pianificazione del territorio e i pericoli naturali dell'Ufficio federale per lo sviluppo territoriale (per il caso analogo delle raccomandazioni della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, cfr. la succitata sentenza del Tribunale federale 4A_265/2012 del 22 gennaio 2013, consid. 4.4.4 in fine). In linea di principio, poiché il diritto della pianificazione territoriale e il diritto della pianificazione dei corsi d'acqua – incluse le relative raccomandazioni della pubblica amministrazione – proteggono tra l'altro la sicurezza dei beni dei proprietari
10 / 14 fondiari (cfr. nella letteratura sul diritto della responsabilità dello Stato Beatrice Weber-Dürler, Die Staatshaftung im Bauwesen, in: ZBl 98/1997, pagg. 385 segg., pag. 399; cfr. anche Isabelle Wildhaber, Von Hochwasserschäden bis zu AKW- Störfällen: Wer ersetzt Katastrophenschaden?, in: RDS 2013 I, pagg. 381 segg., pag. 410 seg., con rinvii), l'inadempimento da parte di un'opera di (nuovi) requisiti ivi statuiti potrebbe ammontare a un vizio di costruzione. 3.7.4. Ciò nonostante, alla luce del suo testo e del suo scopo, l'art. 58 CO presuppone un'opera già esistente. Ne consegue che danni subìti a causa dell'omissione illecita della realizzazione di un'opera non sono censurabili sulla base del suddetto articolo. D'altronde, l'interpretazione attorea è altresì insostenibile alla luce della prassi costante del Tribunale federale sulle opere incompiute. Di norma, infatti, queste non possono essere considerate difettose, poiché non ancora dedicate allo scopo a esse preposto (DTF 108 II 184 consid. 1b; DTF 96 II 337 consid. 2b; entrambe con rinvii). Il ragionamento all'origine della suddetta giurisprudenza deve valere a fortiori per opere la cui realizzazione non è neanche ancora stata contemplata. Laddove, come nella fattispecie, il difetto allegato è proprio l'inesistenza dell'opera e, di riflesso, il suo mancato consacramento a uno scopo apparentemente prescritto dalla legge (nella fattispecie, la prevenzione di pericoli idrici legati al deflusso delle acque meteoriche), non è pertanto adempiuto né il presupposto dell'opera, né tantomeno il requisito del difetto di quest'ultima. 3.7.5. L'appellante e appellata incidentale parrebbe aver inteso l'auspicata canalizzazione come un mero ampliamento dell'impianto di drenaggio attualmente esistente. Tuttavia, l'opera e, di conseguenza, gli standard a essa applicabili sono definiti alla luce dello scopo dell'opera stessa (DTF 106 II 201 consid. 2). Dal punto di vista del diritto della responsabilità civile, l'esistenza di un sistema di drenaggio, il quale persegue prettamente lo scopo di regolare l'acqua presente nel terreno e il livello della falda (cfr. act. TDM 24, pagg. 12, 18 e 22), non ha alcuna attinenza con l'obbligo allegato di costruire nella stessa area una canalizzazione, che avrebbe invece per scopo il deflusso di acque meteoriche. Ciò varrebbe anche qualora la nuova canalizzazione dovesse sostituire o complementare l'impianto di drenaggio. Ne consegue che la costruzione di una canalizzazione nella O.2_____ non rappresenterebbe un mero ampliamento dell'attuale impianto di drenaggio, bensì un'opera nuova, attualmente inesistente. 3.8. Pertanto, non esistendo una canalizzazione nella O.2_____ ed essendo censurata proprio l'omissione illecita della costruzione di quest'ultima, i presupposti dell'opera e del difetto di quest'ultima non sono adempiuti.
11 / 14 4.1. La responsabilità civile invocata dall'appellante e appellata incidentale per l'omessa implementazione di disposizioni volte a prevenire pericoli naturali potrebbe infine essere fondata sulla clausola generale dell'art. 41 CO in combinato disposto all'art. 55 cpv. 2 CC. Tuttavia, la responsabilità per colpa non è stata censurata dall'appellante e appellata incidentale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, fatta eccezione per casi di difetti evidenti della decisione di prima istanza, l'istanza di appello non è tenuta ad esaminare ogni questione giuridica potenzialmente rilevante, bensì unicamente quelle ad essa sottoposte dalle parti (cfr. DTF 144 III 394 consid. 4.1.4). Nella fattispecie, il Tribunale cantonale non è pertanto tenuto a valutare la suddetta questione. 4.2.1. Inoltre, laddove i requisiti della responsabilità del proprietario dell'opera, la quale rappresenta una lex specialis sia rispetto alle leggi cantonali sulla responsabilità dello Stato, sia rispetto alla responsabilità per colpa sancita dall'art. 41 CO (Balz Gross, Die Haftpflicht des Staates, Vergleich und Abgrenzung der zivil- und öffentlich-rechtlichen Haftpflicht des Staates, Zurigo 1996, pag. 516; DTF 65 II 38 consid. B) non sono adempiuti, l'omessa implementazione da parte di una corporazione pubblica di norme di pianificazione territoriale nell'esercizio delle sue funzioni di polizia soggiace al diritto pubblico (art. 59 cpv. 1 CC; cfr. DTF 65 II 38 consid. B). I tribunali civili non sono tuttavia competenti ad aggiudicare contenziosi di diritto pubblico. 4.2.2. In tal senso, la reiezione dell'azione civile dell'appellante e appellata incidentale non pregiudica eventuali pretese fondate sul diritto pubblico (per un caso specularmente analogo, cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_707/2010 del 15 aprile 2011, consid. 3.3.3 e 3.4 in fine). 5.1. In via di appello incidentale, l'appellato e appellante incidentale richiede invece la modifica del punto 2 del dispositivo della decisione del giudice di prime cure del 23 maggio 2017, ritenendo che la prima istanza avrebbe decurtato senza motivazione le ripetibili richieste nella relativa procedura. 5.2. Invero, la decisione impugnata non adduce alcuna motivazione per il decurtamento delle ripetibili allegate nella nota d'onorario. Di principio, la censura dell'arbitrarietà è pertanto motivata e la nota d'onorario deve essere sottoposta a nuova valutazione. 5.3. Per quanto concerne le spese di cancelleria della procedura di prima istanza, la richiesta dell'appellato e appellante incidentale non può essere seguita, poiché, in
12 / 14 linea con la prassi del Tribunale cantonale, si deve giudicare adeguata un'indennità forfettaria per le spese del 3% delle ripetibili assegnate. 5.4. Inoltre, l'appellato e appellante incidentale ritiene adeguata una tariffa oraria di CHF 250.00, non allegando tuttavia un accordo sull'onorario. In linea con la prassi del Tribunale cantonale sugli artt. 1 cpv. 3 e 3 cpv. 1 OOA, in assenza di un accordo sull'onorario si applica la tariffa mediana di CHF 240.00. Anche il supplemento di CHF 4'000.00 giusta l'art. 3 cpv. 2 OOA cui fa riferimento l'appellato e appellante incidentale deve essere stato concordato dalla parte vincente e dall'avocato patrocinante (cfr. art. 2 cpv. 2 OOA). 5.5. Sorprendente è inoltre l'estensiva corrispondenza tra l'appellante incidentale e l'avv. Fabrizio Keller suo patrocinatore. In seguito alla limitazione dell'assunzione delle prove alla domanda a sapere se vi fosse un'opera difettosa nella O.2_____, la portata di tale corrispondenza appare sproporzionata e innecessaria al fine della conduzione efficace del processo. Anche gli allegati scritti sono comparativamente brevi. Si giustifica pertanto meramente l'indennizzo di 70 ore. Alla luce dell'adeguamento della tariffa oraria al valore mediano di CHF 240.00 e in applicazione dell'indennità forfettaria per le spese del 3% e quindi della tariffa IVA dell'8% vigente all'epoca della decisione di prima istanza, ciò comporta un indennizzo complessivo di CHF 18'688.32. 5.6 Rispetto alle ripetibili assegnate dal giudice di prime cure, la maggiorazione da accordare all'appellato e appellante incidentale, di CHF 688.32, rappresenta circa il 5% della differenza tra quanto richiesto al punto 1 dei petiti dell'appello incidentale e quanto accordato dai primi giudici. In tale misura, l'appello incidentale è parzialmente accolto. 6.1. Per l'assegnazione della tassa di giustizia e delle ripetibili della procedura d'appello, l'oggetto dell'appello e dell'appello incidentale sono ponderati in base all'onere effettivamente causato dai rispettivi petiti al Tribunale cantonale. Pertanto, il rapporto tra l'esame del difetto dell'opera e la valutazione dell'assegnazione delle ripetibili di prima istanza è fissato a 9/10 contro 1/10. 6.2. Poiché la maggiorazione rispetto alle ripetibili di prima istanza è pari al 5%, ossia 1/20 di quanto accordato in tale sede (cfr. consid. 5.6), l'appellato e appellante incidentale è considerato soccombente per 19/200 delle tasse e ripetibili fissate e vincente per i restanti 181/200. Di questi, 180/200 si riferiscono all'esame delle censure dell'appellante e appellata incidentale e 1/200 alla valutazione dell'assegnazione delle ripetibili di prima istanza.
13 / 14 7.1. La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in causa civili (OECC; CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi si giustifica di fissare le spese processuali a CHF 6'000.00. Poiché l'appellante e appellata incidentale è per 181/200 soccombente, la tassa di giustizia è posta a suo carico per l'ammontare di CHF 5'430.00 (art. 106 cpv. 1 CPC). 7.2. Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Giusta l'art. 2 cpv. 2 OOA, è considerata corrente una tariffa oraria fra i 210 e i 270 franchi. Poiché l'appellante quale parte vincente ha protestato le ripetibili, ma non ha presentato una nota d'onorario per la procedura d’appello, si applica il valore mediano di CHF 240.00. Le indennità a titolo di ripetibili (IVA e spese incluse) per la procedura d'appello sono pertanto stabilite d'ufficio a CHF 3'000.00, considerando questo un importo adeguato alla luce del dispendio a lui causato in sede d’appello.
14 / 14 La Seconda Camera civile giudica: 1. L'appello è respinto. 2.1. L'appello incidentale è parzialmente accolto e il punto 2 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale Moesa è annullato. 2.2. La tassa di giustizia per la procedura di prima istanza, di CHF 3'000.00, e le spese della perizia, di CHF 10'265.15, sono poste a carico di X._____, la quale rifonderà al Y._____ l'importo di CHF 18'688.32 a titolo di ripetibili. 3.1. La tassa di giustizia per la procedura di appello, di CHF 6'000.00, è posta a carico di X._____ per l'ammontare di CHF 5'430.0 ed è compensata in tale misura con l'anticipo di CHF 6'000.00 da essa prestato. Per l'ammontare di CHF 570.00, la tassa di giustizia è posta a carico del Y._____ ed è in tale misura compensata con l'anticipo di CHF 2'000.00 prestato dallo stesso. 3.2. X._____ versa al Y._____ CHF 3'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: