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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 02.05.2005 ZF 2004 96

May 2, 2005·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·2,488 words·~12 min·6

Summary

azione creditoria | OR AG/andere Handelsgesellschaft/Genossenschaft

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 02 maggio 2005 Comunicata per iscritto il: ZF 04 96 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Rehli, Sutter-Ambühl, Tomaschett e Möhr Attuario Crameri —————— Visto l’appello civile di H., I., J., nonché K. e L., attori ed appellanti, tutti rappresentati dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 2 settembre 2004, comunicata il 16 novembre 2004, in re contro D., d’ignota dimora, e G . S A i n liquidazione , convenuti ed appellati, quest’ultima rappresentata dall’avv. lic. iur. Stefania Polti, Piazza Indipendenza 2, 6500 Bellinzona, concernente azione creditoria, è risultato:

2 A. La A. SA, già in B., ora in C., è stata costituita il 27 luglio 1998. Il capitale azionario è composto di 100 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.-ciascuna. Esso è stato interamente liberato e depositato sul conto corrente no. O. presso il P.. Il Consiglio d’amministrazione della società era composto da D., quale presidente, nonchè da E. e F., quali membri, tutti con firma individuale. Quale ufficio di revisione era stata designata la G. SA, B., ora G. SA in liquidazione, C.. Il 9 settembre 1998 dal conto corrente suesposto è stato prelevato l’importo di fr. 100'000.--; il giustificativo di cassa è stato firmato da D. e E.. Non è dato di sapere a chi sia stato trasmesso quest’importo. B. Con istanza del 2/3 luglio 2001 al Presidente del Circolo di B. H., I., J., K. e L., che sono azionisti della A. SA, hanno proposto azione di responsabilità contro D. e la G. SA. Fallito il tentativo di conciliazione, il 25 febbraio 2002 è stato rilasciato il libello coi seguenti petiti: Di parte attrice: “1. D. e la G. SA sono obbligati in solido a risarcire alla A. SA la somma di fr. 100'000.-- (centomila) più interessi al 5% a far tempo dal 28 luglio 1998. 2. D. e la G. SA sono obbligati a risarcire alla A. SA un importo per mancato conseguimento di utile e per eventuali sottrazioni di versamenti di terzi fissato in base alle risultanze di istruttoria o stabilito dal prudente criterio del giudice. Il tutto per il periodo che va dal 28 luglio 1998 ad oggi. Su detto importo va conteggiato un interesse del 5% a far tempo da oggi. 3. Spese e tasse a carico in solido di D. e della G. SA. Protestate ripetibili per le quali i convenuti sono condannati in solido.” Di parte convenuta: “1. L’istanza è integralmente respinta. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili.” C. Con istanza processuale del 18 marzo 2002 gli attori hanno proseguito la causa al Tribunale del Distretto Moesa colle seguenti richieste: “1. D. e la G. SA sono obbligati a risarcire alla A. SA fr. 100'000.-- più interessi del 5% a far tempo dal 28 luglio 1998. 2. D. e la G. SA sono obbligati a risarcire alla A. SA un importo fissato dal prudente criterio del giudice per mancato conseguimento di utile dal 28 luglio 1998 fino ad oggi. 3. Spese e tasse a carico di D. e G. SA. Protestate ripetibili tutte.” Con risposte del 16 maggio 2002 i convenuti hanno postulato:

3 “In via preliminare 1. Gli attori signori H., K., L., I., J. non presentano legittimazione attiva nella procedura da essi introdotta con istanza processuale 18/20 marzo 2002 contro G. SA e D.. Pertanto l’istanza processuale 18/20 marzo 2002 è integralmente respinta. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili. In via principale 1. L’istanza processuale è integralmente respinta. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili, che sono poste a carico della parte istante.” Colla replica e colle dupliche le parti hanno confermato i petiti dell’istanza processuale e delle risposte. D. Con sentenza del 2 settembre 2004, comunicata il 16 novembre 2004, il Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato: “1. L’istanza processuale 18/20 marzo 2002 è parzialmente accolta. § Di conseguenza, il convenuto D., d’ignota dimora, è obbligato a versare alla A. SA, C., l’importo di fr. 100'000.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 9 settembre 1998. 2. Il termine di purgazione per il convenuto D. è fissato in 2 (due) mesi dalla pubblicazione del presente dispositivo sul FUCG. 3. La tassa di giustizia di fr. 4'500.--, di scritturazione di fr. 925.--, le spese peritali di fr. 8'282.05 e le spese diverse di fr. 566.55, per complessivi fr. 14'273.60, sono a carico degli attori in solido in ragione di 1/8, della A.SA in ragione di 3/8 e del convenuto in ragione di 1/2. Le ripetibili in favore della convenuta G. SA in liquidazione, fissate in fr. 3'000.--, sono a carico degli attori in solido e della A. SA in ragione di 1/2 ciascuno. 4. (Comunicazione a).” E. Contro questo giudizio in data 7 dicembre 2004 H., I., J., K. e L. sono insorti con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed hanno chiesto: “1. L’appello è accolto. 2. Il punto 1 della sentenza 2 settembre/16 novembre 2004 del Tribunale distrettuale Moesa è riformato e completato e il punto 3 cassato e riformato come segue: 1. L’istanza è integralmente accolta. Di conseguenza, il convenuto D., di ignota dimora, e la G. SA in liquidazione, C., sono obbligati in solido a versare alla A. SA, C., l’importo di fr. 100'000.-- oltre interesse al 5% a far tempo dal 9 settembre 1998.

4 1.1 I convenuti D. e G. SA in liquidazione sono obbligati in solido a risarcire alla A. SA un importo fissato dal prudente criterio del giudice per mancato conseguimento di utile dal 28 luglio 1998 fino ad oggi. Detto importo corrisponderà perlomeno all’interesse legale di mora (5%) sulla somma complessiva di fr. 100'000.--. 3. La tassa di giustizia di fr. 4'500.--, di scritturazione di fr. 925.--, le spese peritali di fr. 8'282.05 e le spese diverse di fr. 566.55, per complessivi fr. 14'273.60, sono a carico dei convenuti D. e G. SA in liquidazione in solido. I convenuti D. e G. SA in liquidazione rifondono agli attori fr. 10'000.-- in solido a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza. 3. Protestate spese, tasse e ripetibili per la procedura di seconda istanza.” La G. SA in liquidazione ha proposto, con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione dell’appello. La Camera civile considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 7 dicembre 2004 contro la sentenza del Tribunale del distretto Moesa del 2 settembre 2004, comunicata il 16 novembre 2004, e debitamente motivato con memoria del 26 gennaio 2005, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli art. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. La G. SA in liquidazione contesta la qualità di azionisti della A. SA degli attori e di conseguenza la loro legittimazione attiva. Gli attori hanno prodotto in fotocopia i certificati azionari ni. da 5 - 9 ognuno per 10 azioni e da 10 - 19 ognuno per un’azione al portatore di fr. 1'000.-- cadauna (atto no. 2.16). I certificati azionari sono stati consegnati al rappresentante degli azionisti il 23 novembre 2000 e dalle ricevute (atti ni. 2.13 e 2.15) risulta che H. è portatore di 10 azioni (certificato no. 5 per le azioni dal no. 41 al no. 50), I. di 12 azioni (certificato no. 8 per le azioni dal no. 71 al no. 80 e certificati ni. 12 e 16 per le azioni ni. 93 e 97), J. pure di 12 azioni (certificato no. 9 per le azioni dal no. 81 al no. 90 e certificati ni. 13 e 17 per le azioni ni. 94 e 98), K. di 13 azioni (certificato no. 6 per le azioni dal no. 51 al no. 60 e certificati ni. 10, 14 e 19 per le azioni ni. 91, 95 e 100) e L. pure di 13 azioni (certificato no. 7 per le azioni dal no. 61 al no.70 e certificati ni. 11, 15 e 18 per le azioni ni. 92, 96 e 99). Con questi certificati e queste ricevute la qualità di azionisti della A. SA degli attori e di conseguenza la loro legittimazione attiva al momento dell’inoltro dell’azione di responsabilità (2/3 luglio 2001)

5 è sufficientemente documentata e la richiesta di fornire ulteriori mezzi di prova altro non sarebbe che un esagerato formalismo. 3. a) Ai sensi dell’art. 755 CO tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti. Affinchè vi sia responsabilità, oltre al danno ed alla violazione di doveri, deve esistere un rapporto di causalità adeguato tra il comportamento dell’organo di revisione ed il danno. Dato che la violazione di doveri imputata ai revisori consiste generalmente in omissioni, si pone il quesito di sapere cosa sarebbe successo, se essi avessero agito conformemente ai loro doveri. A questo proposito occorre rilevare che l’organo di revisione della società anonima ha una posizione atipica. Si tratta infatti di un organo secondario, che interviene soltanto sporadicamente. Inoltre di massima non è l’autore unico del danno, che è di regola d’ascrivere al comportamento degli organi esecutivi. Questa situazione particolare può avere per conseguenza che l’organo di revisione è liberato da ogni responsabilità, se s’avvera che anche se avesse agito conformemente ai propri doveri e a tempo, l’andamento delle cose che ha provocato il danno, secondo l’esperienza della vita, con sufficiente probabilità non sarebbe stato differente o non si sarebbe modificato (DTF 129 III 134 consid. 8 = Pra 2003 no. 105). In un altro caso ove era da vagliare la causalità tra il comportamento contrario al proprio dovere di un organo di revisione e il danno subentrato, il Tribunale federale ha concluso che anche un regolamentare rapporto di revisione non avrebbe potuto impedire il danno, poiché gli amministratori erano esattamente informati dello stato finanziario della società e non aveva più luogo un’assemblea generale, che dalla relazione dei revisori avrebbe potuto essere ingannata o indotta a prendere dei provvedimenti (DTF 119 II 255; vedi anche BSK OR II, Peter Widmer/Oliver Banz, art. 755 CO n. 19 seg.). A ciò si può aggiungere che sussiste responsabilità dell’organo di revisione solo se l’amministra-zione e l’assemblea generale non sono messe al corrente circa la reale situazione economica della società e, in base al rapporto, prendono disposizioni, in particolare decidono di continuare l’attività, invece di adottare le misure previste dall’art. 725 CO nel caso di perdita di capitale. Per contro l’organo di revisione non è responsabile se i membri del consiglio d’amministrazione, che mediante il loro comportamento hanno provocato la perdita di capitale, conoscevano perfettamente questa situazione. b) Nella concreta fattispecie il 9 settembre 1998 D. e E. hanno prelevato dal conto corrente no. O. presso il P. l’importo di fr. 100'000.--, ossia l’intero capitale

6 azionario della A. SA (atto no. 8.1, allegati 5 e 6a). Quest’importo non è stato investito. Nei bilanci alla fine degli anni 1998, 1999 e 2000 questo prelevamento è stato mascherato con dei fittizi crediti da correntisti CHF e con dei fittizi debiti verso correntisti ITL (atti ni. 2.9, 2.10, 2.11), sicchè la perdita a bilancio al 31 dicembre 2002 ammontava a fr. 102'305.70 (atto no. 5.3). Ciònonostante la G. SA ha reputato che i conti annuali del 1998, 1999 e 2000 della A. SA erano conformi alle disposizioni legali e statutarie ed ha raccomandato all’assemblea generale degli azionisti di approvarli (atti ni. 2.9, 2.10 e 2.11). Dirimpetto alle suesposte contingenze di fatto è da rilevare che, come a ragione ha deciso l’istanza precedente, l’appellata per i motivi esposti nelle testè menzionate DTF 129 III 134 consid. 8 e 119 II 255 non può essere tenuta responsabile del danno, che ha subito la A. SA. In effetti il danno è stato causato dagli amministratori e non dall’ufficio di revisione. Certo, con una revisione regolamentare quest’ultimo avrebbe dovuto notare che i bilanci degli anni 1998, 1999 e 2000 non corrispondevano alla reale situazione finanziaria della società. Tuttavia quand’anche esso avesse costatato l’irregolarità e avvisato gli amministratori e l’assemblea generale, il suo comportamento conforme al dovere non avrebbe potuto impedire il danno. Infatti la perdita di capitale sussisteva e gli amministratori ne erano perfettamente a conoscenza. A questo stato delle cose la costatazione e l’avviso del danno da parte dell’ufficio di revisione nulla avrebbero mutato. c) Che la A. SA abbia subito un ulteriore danno non è documentato. Gli appellanti fanno valere che anche l’unico ricavo della società di fr. 24'000.-- sarebbe pure stato prelevato. Sennonché questo utile, conseguito nel 1998, è stato consumato dai costi d’esercizio degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 (atti ni. 2.9, 2.10, 2.11 e 5.2). Manifestamente gli appellanti confondono questo ricavo di fr. 24'000.-- con un prelevamento di Lit. 24'000'000 dal conto corrente no. M. presso la N. (atto no. 7.16). 4. Gli appellanti hanno chiesto che la G. SA in liquidazione sia obbligata in solido con D. a versare alla A. SA l’importo di fr. 100'000.-- oltre interesse al 5% a far tempo dal 9 settembre 1998. Essi sono dell’opinione che del danno causato dall’amministrazione l’ufficio di revisione sia responsabile alla stessa stregua dell’organo esecutivo. Ma quest’opinione da cui essi muovono è manifestamente sbagliata, poiché il comportamento contrario al proprio dovere dell’organo di revisione, a cui è sfuggito il prelevamento del capitale azionario e la mascheratura

7 dello stesso con dei fittizi correntisti, non può essere equiparato a quello dell’organo direttivo, che ha causato il danno. La solidarietà non può in nessun caso mettere da parte la provocazione del danno e il dovere dei revisori non basta per coinvolgerli nella causalità dell’origine del danno (Böckli, Schweizerisches Aktienrecht, 3. Aufl., Zürich 2004, pag. 2073, n. 183). Di questa circostanza il legislatore ne ha tenuto conto ed ha stabilito che se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze (art. 759 cpv. 1 CO). Agli organi di revisione il danno provocato dalle amministrazioni non può essere ascritto. Loro attribuito può essere unicamente nella misura in cui ad esso avrebbero potuto porre fine tramite un avviso tempestivo e adeguato. Nell’evenienza concreta anche se l’ufficio di revisione avesse notato il danno ad esso non avrebbe potuto metter fine, poiché s’era già verificato e non era cresciuto. 5. Per i motivi suesposti l’appello dev’essere respinto. Gli oneri processuali e l’indennità a titolo di ripetibili seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).

8 La Camera civile giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3'000.-- ed in quella di scritturazione di fr. 120.--, quindi dell’importo totale di fr. 3'120.--, vanno a carico degli appellanti, che rifondono all’appellata un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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