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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 20.05.2020 SK2 2019 30

May 20, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·4,195 words·~21 min·4

Summary

utilizzazione non autorizzata di informazioni giusta l'art. 50 LTC | Beschwerde gegen StA, Einstellungsverfügung

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 12 Decreto del 20 maggio 2020 N. d'incarto SK2 19 30 Istanza Seconda Camera penale Composizione Hubert, presidente Baldassarre, attuario Parti A._____ reclamante contro B._____ resistente patrocinato dall'avv. Reto Mengiardi Conrad Mengiardi Clavadetscher, Advokatur und Notariat Hartbertstrasse 1, casella postale 434, 7001 Coira C._____ resistente patrocinata dall'avv. Michele Micheli Nievergelt & Stoehr, Advokatur AG Crappun 8, 7503 Samedan Oggetto Utilizzazione non autorizzata di informazioni giusta l'art. 50 LTC Atto impugnato Decreto di abbandono 09.04.2019 della Procura pubblica dei Grigioni, comunicato l'11.04.2019 (n. d'incarto VV.2017.2517). Comunicazione 4 giugno 2020

2 / 12 Ritenuto in fatto: A. Il 7 febbraio 2017 A._____, allora capodicastero costruzione e pianificazione del Comune di O.1_____, ha inoltrato le sue dimissioni da municipale a seguito di una controversia interna al municipio. Il 9 febbraio 2017 il municipio ne ha accettato le dimissioni, comunicandogli contestualmente che il suo rapporto di lavoro sia definitivamente concluso e di aver pertanto dato l'ordine di bloccare il suo indirizzo di posta elettronica. B. L'8 febbraio 2017 la Presidente comunale C._____ ha chiesto al supporto informatico del Comune di girare la posta elettronica professionale di A._____ – laddove possibile – a B._____, a lui subentrato nella funzione di capodicastero costruzione e pianificazione. C. Nelle settimane successive il municipale subentrante ha aperto una decina di e-mail indirizzate al suo predecessore, di cui una limitata parte si è rivelata non essere di natura professionale. D. Il 17 marzo 2017 il fratello di A._____ ha contattato quest'ultimo sull'indirizzo e-mail A._____@O.1_____.ch, invitandolo a una cena. Il municipale subentrante ha immediatamente risposto al predetto messaggio, invitandone il mittente a scrivere all'indirizzo privato del destinatario. E. Il 29 marzo 2017 A._____ ha sporto denuncia contro il municipale subentrante B._____ e il Municipio del Comune di O.1_____ – o chi per esso abbia dato l'ordine di girare la sua posta elettronica – per violazione dell'art. 179 CP, chiedendo un risarcimento di CHF 5'000.00 per spese, danni e riparazione del torto morale subìto a causa dell'asserita violazione della sua sfera privata (cfr. act. PP 4.2). F. Ritenendo il reato di violazione di segreti privati ai sensi dell'art. 179 CP manifestamente inapplicabile, il 4 giugno 2018 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto le istruzioni penali a carico di B._____ e C._____ per utilizzazione non autorizzata di informazioni a sensi dell'art. 50 della Legge federale sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). G. Il 12 dicembre 2018 A._____ si è costituito accusatore privato nel punto penale, ritirando contestualmente l'azione civile (act. PP 4.3). H. Con decreto 9 aprile 2019, comunicato l'11 aprile 2019, la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale contro B._____ e C._____.

3 / 12 I. Avverso tale decisione, A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni il 20 aprile 2019 (data del timbro postale), postulando l'annullamento del decreto d'abbandono, la promozione dell'accusa nei confronti di B._____ e C._____ (in seguito: resistenti) e un risarcimento spese di CHF 600.00 a carico degli stessi. L. Con decreto 24 aprile 2019 l'allora Presidente della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha fissato il termine per la presentazione delle osservazioni scritte al 6 maggio 2019. M. Con scritto 29 aprile 2019 la Procura pubblica dei Grigioni ha proposto di respingere il reclamo, rinviando agli atti e al decreto d'abbandono impugnato. N. Con osservazioni 2 maggio 2019 B._____ ha postulato la reiezione del reclamo, con protesta di spese e ripetibili. O. Con decreto 7 maggio 2019 l'allora Presidente della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale ha accolto l'istanza di proroga del termine per l'inoltro delle osservazioni scritte 6 maggio 2019 di C._____, prorogando il predetto termine fino al 16 maggio 2019. Prendendo posizione in tale data, C._____ ha quindi postulato l'inammissibilità del reclamo, eventualiter la reiezione dello stesso, con protesta di spese e ripetibili a carico del reclamante. P. Il 20 maggio 2019 l'allora Presidente della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha inoltrato per conoscenza al reclamante le osservazioni della Procura pubblica e dei resistenti, sancendo che non vi sarebbe stato un ulteriore scambio di allegati scritti. Q. Il 22 maggio 2019 il reclamante ha inoltrato una documentazione asseritamente inerente a determinati punti della presa di posizione di C._____. R. In risposta, il 12 e 19 giugno 2019 i resistenti hanno a loro volta inoltrato prese di posizione spontanee, in cui hanno sostanzialmente contestato la rilevanza della documentazione inoltrata, confermando le proprie argomentazioni e i propri petiti. C._____ ha contestualmente aumentato l'importo dell'indennizzo postulato. S. Con scritto 9 aprile 2020 l'attuale Presidente della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha comunicato alle parti di aver dalla stessa data assunto la presidenza nella procedura in esame. T. Sulle allegazioni e argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

4 / 12 Considerando in diritto: 1.1. Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP, contro decreti d'abbandono della Procura pubblica può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 cpv. 1 della Legge cantonale d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale [OOTC; CSC 173.100]). 1.2. Ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 384 lett. b CPP, il reclamo dev'essere inoltrato all'istanza competente in forma scritta e motivata entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 90 cpv. 1 CPP). Poiché il decreto d'abbandono 9 aprile 2019 è stato comunicato al reclamante l'11 aprile 2019 (B.1 pag. 1), il reclamo da lui interposto al Tribunale cantonale dei Grigioni il 20 aprile 2019 (data del timbro postale, act. A.1 pag. 1) è senz'altro tempestivo. 2.1. La lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata, rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (art. 8 cpv. 2 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni [LCLing; CSC 492.100]). Lingua della presente procedura di reclamo è pertanto l'italiano. 2.2. Ciò nonostante, in virtù dell'art. 8 cpv.1 LCLing le parti possono inoltrare memorie e istanze al Tribunale cantonale in una lingua ufficiale di loro scelta, anche qualora questa non corrisponda alla lingua della procedura. Le osservazioni scritte di B._____, inoltrate in lingua tedesca, e di C._____, inoltrate in lingua italiana, sono pertanto entrambe ricevibili. 3.1. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante reclamo possono essere censurate violazioni di diritto, ivi compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) nonché l'inadeguatezza (lett. c). Poiché il reclamo dev'essere motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), il reclamante è tenuto a indicare con precisione i passaggi della decisione impugnata da lui contestati, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018;

5 / 12 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve infine confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). 3.2.1. Secondo il decreto d'abbandono 9 aprile 2019 (act. B.1), dagli atti dell'istruzione emergerebbe che B._____ abbia ritornato l'e-mail del fratello del reclamante, invitandolo a utilizzarne l'indirizzo privato. Le e-mail inviate all'indirizzo del reclamante non sarebbero inoltre state girate ad C._____, la quale non le avrebbe pertanto aperte o inoltrate a terzi. Non sarebbero ravvisabili trame delittuose neppure dalla circostanza che C._____ abbia chiesto al responsabile informatico di inoltrare – laddove possibile – la posta elettronica indirizzata al reclamante al municipale subentrante. Neppure il reclamante affermerebbe infine che il suo successore abbia abusato della sua posta elettronica professionale. 3.2.2. La Procura pubblica ha escluso che ai resistenti potesse essere imputato un dolo. La loro volontà – o già solo la loro consapevolezza – di utilizzare abusivamente messaggi di posta elettronica di natura non pubblica non sarebbe infatti sufficientemente concretizzata, tantomeno comprovata. Potendo legittimamente assumere che si trattasse di corrispondenza professionale, i resistenti avrebbero piuttosto potuto a buon diritto ritenere che l'apertura e la deviazione di e-mail inviate all'indirizzo professionale del reclamante fosse lecita. La circostanza che B._____ abbia ritornato il messaggio del fratello del reclamante subito dopo averlo ricevuto, invitando il mittente a utilizzare l'indirizzo di posta elettronica privata del destinatario, ne comproverebbe inoltre la buona fede. Se avesse creduto di commettere un illecito, il municipale subentrante avrebbe infatti indubbiamente sottaciuto l'entrata dell'e-mail del fratello del reclamante. 3.2.3. La Procura pubblica argomenta infine di dover prescindere a priori dal procedimento penale in virtù dell'art. 52 CP, poiché sia l'eventuale colpa sia le conseguenze del fatto sarebbero di lieve entità. Per quanto concerne la colpa, la deviazione dei messaggi di posta elettronica professionale del reclamante avrebbe infatti perseguito lo scopo di garantire l'ininterrotta raggiungibilità del dicastero cui il reclamante era preposto. La misura sarebbe stata resa necessaria dalle dimissioni con effetto immediato del reclamante, le quali non avrebbero rispettato il termine di disdetta statuito all'art. 14 della Costituzione del Comune di O.1_____. Per quanto concerne le conseguenze del fatto, la Procura pubblica rilevava che la maggior parte delle e-mail avevano per oggetto informazioni di carattere pubblico. 3.3.1. Le critiche mosse dal reclamante contro le predette motivazioni della Procura pubblica sono di natura prettamente appellatoria. Egli omette infatti di esprimersi in

6 / 12 merito alle motivazioni principali del decreto d'abbandono, ossia l'improbabilità e l'indimostrabilità del dolo dei resistenti e, a titolo eventuale, la lieve entità della colpa e delle conseguenze del fatto (cfr. consid. 3.2.2 seg. supra). Il reclamo non si confronta neppure con i presupposti oggettivi del reato in esame. Esso si limita invece a criticare – senza aggiungere argomenti rilevanti per corroborare le proprie tesi – singole considerazioni estrapolate dal contesto delle relative motivazioni della Procura pubblica. Le considerazioni criticate sono segnatamente quella – relativa all'improbabilità del dolo (cfr. consid. 3.2.2 supra) – per cui la risposta di B._____ all'e-mail del fratello del reclamante ne indizierebbe la buona fede, nonché quella – relativa alla lieve entità dell'eventuale colpa (cfr. consid. 3.2.3 supra) – per cui la deviazione della posta elettronica sarebbe stata resa necessaria dalle dimissioni senza preavviso del reclamante. 3.3.2. Nella limitata misura in cui il reclamante si esprime su singoli passaggi del decreto d'abbandono, le sue argomentazioni non sono pertinenti. Le critiche addotte alla decisione impugnata sono inoltre generiche e a tratti confuse. Il reclamante sostiene innanzitutto che B._____ avrebbe ritornato l'ultima e-mail privata solamente perché la stessa, contenendo un invito, avrebbe reso probabile la scoperta della deviazione della sua posta elettronica. Non si comprende tuttavia perché la circostanza che il messaggio del fratello contenesse un invito dovrebbe aver permesso al reclamante di scoprire la deviazione. Evidentemente, solo una risposta di B._____ poteva informare il reclamante di tale evenienza. L'argomentazione del reclamante è pertanto manifestamente inadatta a inficiare la conclusione della Procura pubblica per cui la risposta del municipale subentrante al predetto messaggio ne indizi la buona fede. In merito alla necessità della deviazione della sua posta elettronica, il reclamante si limita sostanzialmente ad affermare che la procedura corretta sarebbe stata l'impostazione di una risposta fuori ufficio. In tal modo la raggiungibilità del dicastero cui era preposto avrebbe potuto essere garantita nel rispetto della sua sfera privata. Di per sé, la posizione del reclamante è senz'altro comprensibile. La Presidente comunale stessa ha infatti riconosciuto che vi sarebbero state soluzioni preferibili alla misura presa e di aver pertanto commesso un errore. Ciò nonostante, il reclamante non può dedurre nulla in suo favore da tale circostanza. Egli non indica – né è infatti ravvisabile – perché il predetto errore dovrebbe costituire reato. Ad abundantiam, si rammenta che nel passaggio cui fa riferimento il reclamante, la Procura pubblica sosteneva solamente (e a titolo peraltro eventuale) che un'ipotetica colpa dei resistenti sarebbe comunque resa lieve dalla necessità di garantire

7 / 12 l'ininterrotta raggiungibilità del suo dicastero in seguito alle sue dimissioni senza preavviso. Il reclamante omette di esprimersi in merito alla circostanza che la misura sia stata presa in risposta all'emergenza causata dalle sue dimissioni, sebbene l'argomentazione della Procura pubblica risulti alquanto plausibile. Il rischio di pregiudizi sostanziali per il servizio pubblico causato dalle dimissioni senza preavviso di un municipale è certamente atto a spingere un'amministrazione comunale ad adottare misure come quella in oggetto. 3.3.3. Il reclamante dichiara infine di non accettare la motivazione che C._____ abbia impartito l'ordine di deviare la sua posta elettronica in buona fede. Egli stesso concede tuttavia che le sue allegazioni in merito (suffragate peraltro solamente dalla propria ricostruzione dell'altercazione con la Presidente comunale) non sono dimostrabili (act. A.1 pag. 3). 3.4. Poiché la motivazione del reclamo è manifestamente insufficiente, i requisiti dell'art. 396 cpv. 1 in combinato disposto all'art. 385 cpv. 1 CPP non sono adempiuti. 4.1. Di principio, un reclamo che non soddisfa i requisiti dell'art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP è da rinviare al mittente affinché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio (art. 385 cpv. 2 CPP). Qualora il reclamo non soddisfi i requisiti neppure entro lo scadere del termine suppletorio, il tribunale non entra nel merito. 4.2. Tuttavia, poiché le ragioni dell'impugnazione devono emergere dal gravame stesso, la giurisprudenza mantiene che reclami insufficientemente motivati debbano essere direttamente dichiarati inammissibili, senza concessione del termine suppletorio (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2, con rinvio a DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 in fine). L'art. 385 cpv. 2 CPP mira infatti a permettere di sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire nel corso dell'interposizione del reclamo. Esso non può invece permettere al reclamante di correggere nel merito o di completare un gravame dal contenuto (manifestamente) insufficiente (sentenze del Tribunale federale 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2; 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.1 e 6.4; sentenze del Tribunale federale 6B_480/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1; 6B_540/2012 del 7 marzo 2013 consid. 2.4). La dottrina riconosce che non può in tal caso essere concesso un termine suppletorio (Martin Ziegler/Stefan Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2014, n. 4 ad art. 385 CPP). Un'interpretazione più estensiva dell'-

8 / 12 art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni statuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale federale 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3; 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2). Quanto detto vale anche per reclami interposti da persone senza formazione giuridica, segnatamente laddove l'istanza precedente ha ricordato esplicitamente nell'indicazione dei rimedi giuridici che l'interposizione deve avvenire in forma scritta e motivata (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 18 3 del 12 marzo 2018 consid. 4.2 seg.). 4.3. Considerata la manifesta insufficienza della motivazione del reclamo e la circostanza che il reclamante è stato reso attento che il reclamo dovesse essere inoltrato motivato (act. B.1 pag. 7), il Tribunale cantonale non può concedere alcun termine suppletorio. 5. Da quanto precede discende che il reclamo, insufficientemente motivato, va dichiarato integralmente inammissibile. 6.1. Anche qualora fosse ammissibile, il reclamo andrebbe respinto. Essendo gli elementi costitutivi del reato manifestamente inadempiuti, la Procura pubblica doveva infatti decretare l'abbandono del procedimento (art. 319 cpv. 1 lett. b CPP). Come da essa correttamente rilevato, la Procura pubblica avrebbe comunque dovuto decretare l'abbandono del procedimento in virtù dell'art. 319 cpv. 1 lett. a CPP, non sussistendo indizi corroborati al punto da giustificare la promozione dell'accusa. 6.2. Si rammenta innanzitutto che il reato di utilizzazione non autorizzata di informazioni ai sensi dell'art. 50 LTC protegge solamente informazioni che cadono nelle mani sbagliate nel corso della loro trasmissione (David Rosenthal in: Rosenthal/Jöhri [edit.], Handkommentar zum Datenschutzgesetz sowie weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 90 ad art. 328b CO). Le disposizioni della Legge sulle telecomunicazioni, ivi incluse quelle di carattere penale, hanno infatti per scopo la protezione del traffico di telecomunicazioni da interferenze indebite e non disciplina pertanto in alcun modo le circostanze successive alla trasmissione (cfr. in tal senso artt. 1 e 2 LTC; Messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni [LTC] del 10 giugno 1996, in: FF 1996 III 1297, 1317; David Rosenthal, op. cit., n. 90 ad art. 328b CO; sentenza del Tribunale federale 6B_615/2014 del 2 dicembre 2014 consid. 4.2 in fine). Il datore di lavoro che accede a messaggi nelle caselle di posta elettronica dei dipendenti sui suoi sistemi informatici – ad esempio sul suo server – non è pertanto

9 / 12 perseguibile per utilizzazione non autorizzata di informazioni ai sensi della disposizione in esame. Egli è infatti destinatario della trasmissione, pur non essendo destinatario del messaggio. Inoltre, l'accesso avviene necessariamente in seguito alla trasmissione del messaggio, avendo i sistemi informatici del datore di lavoro già ricevuto l'informazione (David Rosenthal, op. cit., n. 90 ad art. 328b CO; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 6B_615/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.4; cfr. PTC 2018 53 pag. 55 in fine). 6.3. Inoltre, le conclusioni della Procura pubblica sull'improbabilità e indimostrabilità del dolo (elemento soggettivo del reato di utilizzazione non autorizzata di informazioni ex art. 333 cpv. 7 CP) – così come quelle sulla lieve entità dell'ipotetica colpa e delle conseguenze del fatto – sono a loro volta corrette. È infatti indubbio che i resistenti abbiano inteso garantire l'ininterrotta raggiungibilità del dicastero del reclamante, il cui funzionamento era minacciato dalle sue improvvise dimissioni. La versione del reclamante implica invece che la Presidente comunale abbia ordinato al municipale subentrante di spiarlo per mezzo del suo vecchio indirizzo di posta elettronica professionale. Già solo la circostanza che B._____ ha in seguito risposto all'e-mail del fratello del reclamante esclude d'acchito ogni verosimiglianza dell'ipotetica cospirazione. Non è peraltro neppure ravvisabile perché due personaggi pubblici quali i resistenti avrebbero dovuto mettere a repentaglio la propria reputazione per monitorare una casella professionale obsoleta, sulla quale la ricezione di messaggi privati di rilievo era alquanto improbabile. 6.4. Le considerazioni della Procura pubblica in merito all'inapplicabilità dell'art. 179 CP sono a loro volta corrette e non sono infatti neppure censurate dal reclamante. 7. Essendo la motivazione del reclamo manifestamente insufficiente e non essendo palesemente adempiuta la fattispecie di reato in esame, il Presidente della Seconda Camera penale decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della Legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]). 8. In applicazione degli artt. 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1 dell'Ordinanza cantonale sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210), i costi della procedura di reclamo sono fissati a CHF 1'000.00. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte sul cui ricorso non si è entrati nel merito. Ricorrendo tale caso nella fattispecie, il reclamante risulta integralmente soccombente. Nella stessa misura, la tassa di giustizia è conseguentemente posta a suo carico.

10 / 12 9.1. In virtù dell'art. 436 cpv. 1 CPP, il risarcimento dell'imputato in procedure di ricorso è disciplinato dagli artt. 429-432 CPP. Se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, egli ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove l'imputato prevale in una procedura di ricorso non intentata dallo Stato, le spese di patrocinio sostenute in tale procedura devono essere risarcite da chi l'ha causata, nella fattispecie dal reclamante (cfr. DTF 139 IV 45 consid. 1.2). 9.2. Per stabilire l'adeguata entità delle spese di patrocinio da indennizzare si applica l'Ordinanza cantonale sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CSC 310.250). Giusta l'art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA, il dispendio temporale postulato dev'essere adeguato e necessario all'assistenza giuridica. Si riconoscono tariffe orarie fra CHF 210.00 e 270.00 (art. 3 cpv. 1 OOA). In assenza di un accordo sull'onorario, il Tribunale applica la tariffa media di CHF 240.00 (cfr. decisione del Tribunale cantonale ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii). L'onorario per i praticanti ammonta al 75 percento della tariffa degli avvocati (art. 6 cpv. 1 OOA). Per consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribunale cantonale riconosce inoltre un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 17 44 del 16 gennaio 2018 consid. 14.2; SK1 17 10 del 20 novembre 2019 consid. 6.5.8). 9.3.1. Il patrocinatore di B._____ ha fatturato per la procedura di reclamo 5 ore e 30 minuti di lavoro alla tariffa oraria di CHF 270.00, cui si aggiungono un supplemento spese forfettario del 3% e l'IVA del 7.7% (act. G.2). Conseguentemente, B._____ postula il risarcimento dell'importo complessivo di CHF 1'647.35. 9.3.2. Il dispendio temporale fatturato è senz'altro adeguato e necessario. Anche la tariffa oraria dev'essere riconosciuta, in quanto conforme all'accordo sull'onorario (act. PP 5.1). Il supplemento spese forfettario del 3% corrisponde infine alla prassi del Tribunale cantonale. Il reclamante è pertanto condannato a versare a B._____ CHF 1'647.35 a titolo d'indennità per la procedura di reclamo. 9.4.1. I patrocinatori di C._____ hanno invece fatturato 19 ore 45 minuti per la redazione della presa di posizione 16 maggio 2019, di cui 19 ore di lavoro alla tariffa oraria di CHF 150.00 prestate dall'allora praticante avv. Michele Micheli e 45 minuti di lavoro prestati dall'avv. Thomas Nievergelt alla tariffa oraria di CHF 240.00, cui si aggiunge un supplemento spese forfettario del 5% e l'IVA del 7.7% (act. G.3), per un

11 / 12 importo di CHF 3'426.50 (cfr. act. A.4 pag. 2). Per la presa di posizione spontanea 12 giugno 2019 (act. A.5), essi hanno inoltre fatturato CHF 466.50 (2 ore e 45 minuti di lavoro dell'avv. Michele Micheli, cui si aggiungono un supplemento spese forfettario del 5% e l'IVA del 7.7%). C._____ postula pertanto un risarcimento complessivo di CHF 3'893.00 per la procedura di reclamo (act. A.5). 9.4.2. Le tariffe orarie sono riconosciute, in quanto previste dall'accordo sull'onorario (act. C.2.3). Anche i 45 minuti di lavoro fatturati per la supervisione dell'allora praticante avv. Michele Micheli da parte dell'avv. Thomas Nievergelt appaiono senz'altro adeguati e necessari. Considerata la portata circoscritta delle questioni fattuali e giuridiche in esame e la circostanza che le medesime erano note ai patrocinatori della resistente dalla procedura istruttoria, le posizioni 6 maggio 2019 "Stesura bozza presa di posizione inerente ricorso Tribunale cantonale SK2 19 30 ed e-mail alla sig.na C._____ conc. proroga termine d'inoltro" e 9 maggio 2019 "Stesura presa di posizione proc. no. SK2 19 30" devono essere ridotte a 4 ore ciascuna. La posizione 8 maggio 2019 "Comunicazone sig.na C._____ circa proroga termine e stesura presa di posizione" dev'essere inoltre ridotta a un'ora. Poiché le prestazioni eccedenti si rivelano inessenziali ai fini di un'assistenza giuridica efficace, il riconoscimento delle stesse non si giustifica nemmeno tenendo conto della modesta tariffa oraria fatturata per il lavoro dell'avv. Michele Micheli. Si riconoscono pertanto 14 delle 19 ore di lavoro da lui fatturate per la stesura della presa di posizione 16 maggio 2019. La presa di posizione spontanea 12 giugno 2019 riguardava infine esclusivamente la documentazione inoltrata dal reclamante il 22 maggio 2019 (act. D.5 e B.8-B.22). Essendo la stessa manifestamente irrilevante ai fini del giudizio, si riconoscono solo 45 minuti delle 2 ore e 45 minuti fatturate per la presa di posizione spontanea. Tale dispendio temporale appare sufficiente per la lettura dei documenti, l'informazione della mandante e una breve presa di posizione in merito. 9.4.3. Riducendo infine i supplementi spese forfettari delle due fatture dal 5% al 3% riconosciuto per prassi (cfr. consid. 9.2 supra), il reclamante è condannato a versare a C._____ l'importo complessivo di CHF 2'654.00 (CHF 2'529.25 per la presa di posizione e 124.75 CHF per la presa di posizione spontanea) a titolo d'indennizzo per la procedura di reclamo.

12 / 12 La Seconda Camera penale giudica: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'000.00, è posta a carico di A._____. 3. A._____ è tenuto a versare l'importo di CHF 1'647.35 a B._____ e di CHF 2'654.00 ad C._____ a titolo d'indennità per la procedura di reclamo. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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