Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 06.07.2006 BK 2006 23

July 6, 2006·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·3,297 words·~16 min·6

Summary

minaccia ecc. | StA Einstellungsverfügung

Full text

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 06 luglio 2006 Comunicata per iscritto il: BK 06 23 Decisione Camera di gravame Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visto il gravame di A., querelante e impugnante, rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro il decreto di abbandono parziale della Procura pubblica dei Grigioni del 28 marzo 2006, comunicato il 30 marzo 2006, in re contro C., imputato e opponente al gravame, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, concernente minaccia ecc., è risultato:

2 A. Il 26 luglio 2004 A. ha sporto al Posto della Polizia cantonale di B. querela contro suo marito C. per minacce e vie di fatto, perpetrate fra il 15 marzo 2004 e il 14 luglio 2004, nonchè per furto della chiave della sua autovettura, commesso il 19 luglio 2004. Il 29 luglio 2004 C. ha minacciato con un coltello sua moglie, che è stata ferita alla bocca ed alla gola. B. Aperto il 10 agosto 2004 dalla Procura pubblica dei Grigioni un procedimento penale per mancato omicidio intenzionale, che è poi stato esteso anche agli anzidetti querelati reati nonché ad una terza querela, sporta il 22 ottobre 2004 di nuovo per minaccia, perpetrata il 16 ottobre 2004, con decreto del 28 marzo 2006 esso è stato abbandonato quanto alle minacce e vie di fatto come pure al furto. C. Contro questo decreto di parziale abbandono, comunicato il 30 marzo 2006, in data 20 aprile 2006 A. s’è aggravata alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Il gravame è accolto. Di conseguenza il decreto di abbandono parziale impugnato è parzialmente annullato. 2. L’incarto è ritornato al Giudice Istruttore, affinché provveda a sentire quale teste la vittima A. per i fatti avvenuti il 16 ottobre 2004. 3. È ordinato al Procuratore pubblico, una volta completata l’istruttoria, di emettere l’atto di accusa per quanto riguarda i titoli di minaccia e vie di fatto a danno di A. (fatti avvenuti fra il 1° aprile 2004 ed il 14 luglio 2004 rispettivamente il 16 ottobre 2004). 4. Spese e tasse a norma di legge. Protestate le ripetibili.” La Procura pubblica e C. hanno proposto la reiezione del gravame. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro i decreti e le decisioni di gravame del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati. Tale rimedio va motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Giusta l'art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato ad inoltrarlo chiunque è colpito dalla stessa e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente la persona danneggiata - danno è reputato anche il presunto pregiudizio ideale - può aggravarsi contro il decreto d’abbandono. Presunta vittima di minacce, vie di fatto e furto A. dev’essere ritenuta danneggiata ai sensi dell’art. 139 LGP e di conseguenza legittimata ad im-

3 pugnare il decreto con cui è stata parzialmente abbandonata l’inchiesta nei confronti di C.. Da lei il gravame è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine. 2. L’abbandono del procedimento penale per furto della chiave dell’autovettura della querelante (art. 172ter cpv. 1 CP) non è censurato dall’impugnante. Conseguenza è che su questo punto la Camera di gravame non deve riconsiderare il querelato decreto d’abbandono parziale. 3. Prescindendo da eccezioni che nel concreto caso non si sono verificate, il gravame è di pura natura cassatoria (PTC 1999 no. 36). Nell’ambito della procedura di gravame che serve alla correzione di atti istruttori viziati non è ammissibile, come pretende l’impugnante (petito 3 del gravame), ordinare alla Procura pubblica di emettere l’accusa. La Camera di gravame può unicamente vagliare se l’autorità d’inchiesta ha a ragione o a torto abbandonato il procedimento per mancanza di sufficienti mezzi di prova oggettivi o soggettivi. È la fattispecie insufficientemente documentata il gravame dev’essere respinto e il decreto d’abbandono protetto. Nel caso contrario il gravame va accolto, l’impugnato decreto annullato e la causa rinviata all’istanza precedente per il completamento dell’istruttoria e nuova decisione. Coll’accoglimento del gravame l’organo inquirente non può essere tenuto a promuovere l’accusa; piuttosto esso deve decidere di nuovo in propria competenza, se è d’accusare o nuovamente abbandonare la procedura (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 138 LGP cifra 2.1.). La richiesta dell’impugnante d’ordinare che sia emanato il decreto d’accusa è perciò irricevibile. 4. Ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. Giusta art. 126 cpv. 1 CP è punibile, pure a querela di parte, con l’arresto o con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Con effetto dal 1° aprile 2004 questi reati sono perseguibili d’ufficio, se il reo ha agito contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio (artt. 180 cpv. 2 lett. b e 126 cpv. 2 lett. b CP). L’assunto dell’opponente secondo cui le gravi minacce e vie di fatto, perpetrate tra il 1° ed il 26 aprile 2004, non possono essere perseguite poiché decorsi tre mesi dalla commissione dei reati il diritto di querela s’è estinto - la querela

4 è stata sporta il 26 luglio 2004 - è infondato. Dato che con effetto dal 1° aprile 2004 minaccia e vie di fatto contro il coniuge durante il matrimonio sono delitti perseguibili d’ufficio, correttamente la Procura pubblica ha perseguito le minacce e vie di fatto commesse tra il 1° ed il 26 aprile 2004. 5. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto gravame per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere forniti e valutati i mezzi di prova. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se una valutazione complessiva degli stessi porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'imputato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esserci dei mezzi probatori, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, op. cit., art. 82 LGP cifra 3.3). 6. a) Quanto alle querelate minacce e vie di fatto perpetrate tra il 1° aprile ed il 14 luglio 2004, A. e C. sono stati interrogati dalla polizia il 26 luglio 2004 rispettivamente il 3 agosto 2004. Riassumendo, la querelante ha deposto che il loro matrimonio era sempre stato piuttosto difficile, ma che non aveva mai avuto ragione per intervenire. Gravemente ammalata, verso la fine del 2003 era stata ricoverata per circa tre mesi in clinica, ove le avevano raccomandato di divorziare e aveva fatto amicizia con un uomo. Dopo esser stata dimessa, aveva visitato regolarmente il suo nuovo compagno a D.. Tormentato dalla gelosia, suo marito a partire dal 15 marzo 2004 s’era comportato in maniera sempre più aggressiva e l’aveva ripetutamente minacciata di morte. In particolare avrebbe minacciato di ucciderla, se lei avesse abbandonato il tetto coniugale. Sempre a dire della querelante, il 14 luglio 2004,

5 poco prima di mezzanotte, suo marito era arrivato a casa ubriaco e le aveva detto più volte di volerla ammazzare sparandole. Essi avevano poi litigato violentemente. In quell’occasione il suo coniuge non era armato, ma l’aveva schiaffeggiata più volte, ciò che aveva fatto anche prima quando era fortemente alcolizzato. Con molta fortuna questa volta era riuscita a scappare ed a recarsi dal suo avvocato, che le aveva consigliato di dormire fuori casa. Aveva quindi passato la notte da un’amica, poi lasciato definitivamente suo marito e preso in locazione un appartamento a E. (atto 9.1.). Il querelato ha messo a verbale che con sua moglie, affetta da alcolismo e turbe psichiche, da diversi anni aveva problemi, ma che la loro convivenza, anche se difficile, fino circa il 29 luglio 2004 sembrava abbastanza tranquilla. Poteva essere che qualche volta l’aveva minacciata, però non si ricordava. Segnatamente non si ricordava d’averla minacciata di morte. La sera del 14 luglio 2004 era entrato in camera di sua moglie, stizzito dal fatto che lei poteva riposare tranquillamente, mentre che egli da giorni non dormiva più. Egli l’aveva insultata, ma non pensava d’averla minacciata o percossa (atto 9.5. pag. 3). b) Sentito dal giudice istruttore il 19 agosto 2004, il querelato ha categoricamente contestato d’aver più volte minacciato d’uccidere e preso a schiaffi sua moglie, ma unicamente d’aver voluto convincerla a non divorziare. Ha inoltre negato che la notte del 14 luglio 2004 era rientrato a casa ubriaco ed aveva cercato d’impedirle la fuga (atto 10.1. pagg. 1 - 2). Messo a confronto lo stesso giorno colla querelante, egli ha nuovamente contestato le minacce nonchè vie di fatto e deposto che la notte del 14 luglio 2004 sua moglie aveva fatto almeno una decina di telefonate per cercare qualcuno che l’avesse ospitata. La querelante ha per contro testimoniato d’esser stata minacciata di morte, ma di non poter dire con esattezza in che modo. Inoltre che era stata presa anche a pedate, ciò che l’indiziato ha contestato (atto 10.2. pagg. 2 - 3). c) La Procura pubblica ha abbandonato la procedura, adducendo in sostanza a motivo che l’interrogatorio-confronto non ha permesso di appurare le imputazioni e che queste non sono né documentate né confutate da terzi. L’impugnante censura questo parere. A suo dire alla sua attendibile testimonianza ed alla sua credibilità l’organo inquirente non ha dato nessun peso. Inoltre non ha tenuto conto delle deposizioni dell’imputato relative all’evento del 29 luglio 2004. d) In un caso come il concreto, ove la testimonianza della vittima sta contro la deposizione dell’indiziato e non vi sono ulteriori testi, pertanto la prova diretta non porta ad alcun risultato, va in particolare accertato se prove indirette,

6 quindi indizi, possono fare chiarezza. In questo contesto è d’importanza che nell’evenienza concreta diversi indizi di un certo peso non sono stati considerati. Alla polizia l’imputato ha dichiarato che la convivenza matrimoniale era difficile, ma che fino verso la fine di luglio 2004 sembrava abbastanza tranquilla; non si ricordava, ma poteva essere che qualche volta aveva minacciato sua moglie e che pure non si ricordava d’averla minacciata di morte (atto 9.5. pag. 3). Con queste deposizioni che stanno in contrasto colla categorica smentita addotta al giudice istruttore (atto 10.1. pagg. 1 e 2) delle minacce contro la sua consorte da lui non sono state escluse. Inoltre è da rilevare che l’indiziato ha ammesso che la notte del 14 luglio 2004 stizzito ha avuto una discussione con la sua coniuge nel cui corso l’ha insultata. L’evento non è quindi da lui contestato. Sennonchè, per quanto riguarda le pretese minacce e vie di fatto, alla polizia ha dichiarato che non pensava di aver minacciato o percosso sua moglie, mentre che all’ufficiale d’inchiesta ha detto che niente di ciò che lei aveva testimoniato corrispondeva al vero (atti 9.5. pag. 3, 10.1. pagg. 1 e 2, 10.2. pag. 2). L’episodio notturno però ha avuto come conseguenza che la consorte, dopo aver fatto almeno dieci telefonate onde essere ospitata, già nottetempo ha effettivamente abbandonato la casa ed all’istante s’è recata dal suo avvocato per essere consigliata (atti 9.1. pag. 2, 10.2. pag. 3). Manifestamente non per futili motivi s’è data a gambe in piena notte ed è perciò lecito inferire che l’aspetto e lo stato d’animo in cui versava sorreggano o invalidino la sua testimonianza. L’interrogatorio dell’avvocato avrebbe contribuito a chiarire la situazione. Da ultimo l’organo inquirente non poteva fare a meno di tener conto delle deposizioni del querelato relative all’accaduto del 29 luglio 2004. Alle autorità d’inchiesta l’imputato ha dichiarato che quel giorno sua moglie si trovava nell’orto e le s’era avvicinato per avere un colloquio o uno scambio d’idee, ma essa invece di dar seguito alla sua intenzione aveva risposto con delle frasi provocanti e preso i seri problemi in modo ridicolo. S’era poi allontanata fino al posteggio; egli l’aveva seguita, in tasca teneva un coltello, che l’aveva estratto e messo alla gola della sua consorte. A motivo del suo agire l’indiziato ha letteralmente addotto (atto 9.5. pagg. 2 e 3): “Non era mia intenzione di colpirla in modo di ferirla, ma solo di farla stare ferma e farla ragionare.” “Il coltello l’avevo già in tasca e quando sono sceso nell’orto era mia intenzione spaventare mia moglie. I fatti, cioè il ferimento di mia moglie, è avvenuto sul piazzale davanti alla mia casa mentre lei stava per salire in auto.” “Non era mia intenzione sopprimere mia moglie, ma volevo vedere se dinanzi la minaccia di un coltello dalla sua bocca fossero uscite delle parole di rincrescimento e d’ammissione verso il male che aveva fatto e stava facendo alla nostra famiglia.”

7 “Ribadisco che non è mai stata mia intenzione ferire o uccidere mia moglie. Volevo solo fare un po’ di paura per sentire una parola di rincrescimento.” Un altro uguale avvenimento è d’importanza se assieme ad ulteriori sufficienti indizi lascia concludere alla veridicità della deposizione del testimonio principale. Manifestamente l’evento del 29 luglio 2004 è rilevante poiché dev’essere reputato il punto culminante dell’inasprente conflitto coniugale, che durava già da circa quattro mesi. Di quest’indizi la Procura pubblica non ha sufficientemente tenuto conto, avendo abbandonato l’inchiesta in sostanza per mancanza di testi diretti. Ciò a torto. La vittima è un testimonio diretto per cui la sua testimonianza va valutata. L’unico teste indiretto (l’avvocato) poi non è stato interrogato. Pertanto l’organo inquirente da una parte non s’è occupato con sufficienza del risultato probatorio disponibile, in particolare non ha valutato la testimonianza e gli indizi, dall’altra non ha fatto capo a tutti i mezzi probatori. L’istruttoria deve perciò essere completata. 7. a) Per ciò che concerne l’evento del 16 ottobre 2004, il 2 novembre 2004 alla polizia A. ha dichiarato che durante una passeggiata in compagnia di F. e G. da B. verso H. erano state raggiunte da C. in automobile. Lei e G. si trovavano sul lato sinistro della strada, mentre che l’altra accompagnatrice s’era spostata sul lato opposto. Il querelato s’era fermato, aveva abbassato il finestrino, l’aveva ingiuriata nonchè minacciata di morte ed era poi ripartito. Con G. aveva proseguito il cammino e incontrato altre persone con cui s’erano intrattenute. Pochi minuti dopo suo marito era ritornato, aveva però girato l’autovettura e s’era allontanato prima di incontrarle (atto 13.4. pagg. 1 e 2). Lo stesso giorno F. ha deposto che la querelante s’era spostata sul lato sinistro della strada, mentre che lei e G. si trovavano sul lato opposto. Il querelato aveva rallentato la corsa, ma non l’aveva sentito parlare. In seguito la querelante aveva loro comunicato che suo marito l’aveva ingiuriata. Che era stata anche minacciata non l’aveva loro detto. F. ha altresì dichiarato che secondo lei la querelante non versava in spavento (atto 13.5. pagg. 1 e 2). G. ha per contro messo a verbale, pure il 2 novembre 2004, d’essersi trovata sul lato sinistro della strada assieme alla querelante e d’aver sentito l’imputato minacciare la sua consorte (atto 13.6. pagg. 1 e 3). Interrogato l’8 novembre 2004, il querelato ha ammesso d’aver ingiuriato sua moglie. Ha invece contestato d’averla minacciata (atto 13.7. pag. 2). b) Il 20 aprile 2005 F., G. e C. sono stati uditi dal giudice istruttore. F. ha testimoniato che all’arrivo del querelato G. si trovava di fianco a lei sul lato destro

8 della strada. Aveva percepito che la querelante fosse un po’ agitata. Questa le aveva detto d’esser stata ingiuriata da suo marito (atto 13.15.). Pure come teste G. ha deposto - a differenza di quanto dichiarato alla polizia - che s’era spostata sul lato destro della strada e che non aveva sentito ciò che era stato proferito dall’imputato. In quel momento la querelante era abbastanza agitata e spaventata e lei stessa aveva affermato d’esser stata ingiuriata e minacciata (atto 13.16. pagg. 1 e 2). C. ha dichiarato che era più che certo di non aver minacciato sua moglie (atto 13.13.). c) La Procura pubblica ha concluso che in base alla testimonianza di G. la pretesa minaccia non poteva esser ritenuta documentata. Ha quindi abbandonato anche il procedimento aperto per il fatto del 16 ottobre 2004. L’impugnante fa valere che non sono stati considerati tutti gli elementi che devono essere valutati per l’emanazione di un atto d’abbandono e che unicamente la smentita della deposizione fatta alla polizia da parte dell’anzidetta teste non può esser motivo per abbandonare la procedura. d) La deposizione di A. sta in contrasto colla testimonianza di G.. Stando alla querelante questa teste ha sentito la minaccia, ciò che la testimone stessa ha contestato. La querelante s’è poi contraddetta. A G. ha dichiarato d’esser stata ingiuriata e minacciata dal marito, mentre che a F. ha detto che era stata solo ingiuriata. L’organo inquirente non ha appurato queste contraddizioni; di conseguenza la querelata fattispecie non è accertata. La querelante non è stata interrogata come teste, segnatamente non è stata confrontata con le contrastanti testimonianze, ciò che è importante quanto all’attendibilità della sua deposizione. Inoltre non sono stati considerati degli indizi che possono mettere in chiaro la presunta fattispecie. Dopo aver raggiunto ed ingiuriato sua moglie, il querelato s’è allontanato ed è poi ritornato sul posto, a suo dire per curiosare, ma le due accompagnatrici della sua consorte le aveva viste, pertanto sapeva da chi era accompagnata. L’accaduto del 29 luglio 2004 poi non poteva essere messo da parte, non essendosi l’imputato manifestamente rassegnato alla situazione. Anche per quanto riguarda l’evento del 16 ottobre 2004 l’autorità d’inchiesta da una parte non s’è sufficientemente occupata delle prove e degli indizi disponibili e non li ha poi con sufficienza valutati, dall’altra non ha fatto capo a tutti i mezzi di prova. 8. In base ad una valutazione provvisoria di tutti i mezzi probatori una condanna dell’imputato non può essere fin dall’inizio esclusa. Il gravame va perciò accolto, l’impugnato decreto d’abbandono parziale, per quanto riguarda le querelate

9 minacce e vie di fatto, annullato e la causa rinviata alla Procura pubblica per il completamento dell’istruttoria nel senso dei considerandi. I costi della procedura di gravame vanno così a carico del Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 3 LGP). Alla parte lesa vincente un’indennità a titolo di ripetibili per prassi non è corrisposta, poiché manca una base legale.

10 La Camera di gravame decide : 1. Il gravame è accolto, l’impugnato decreto d’abbandono parziale, in quanto ha per oggetto le minacce e vie di fatto, è annullato e la causa è rinviata alla Procura pubblica per il completamento dell’istruttoria nel senso dei considerandi. 2. I costi della procedura di gravame vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

BK 2006 23 — Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 06.07.2006 BK 2006 23 — Swissrulings